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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/08/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3322/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Forlì, Parte_1 C.F._1 frazione Villafranca in via dei Prati n. 7/c con il patrocinio dell'avv. MARALDI ROBERTA e dell'avv.
CARLINO SOFIA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Adriano Casadei n°4, con il patrocinio dell'avv. MALTONI FRANCA elettivamente domiciliata presso il difensore, ammessa al gratuito patrocinio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.6.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di
Forlì recepire nella statuizione conclusiva del presente giudizio i seguenti accordi:
- il Sig. si obbliga a versare, e la sig.ra accetta tale versamento, euro Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 180,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento ordinario a favore del figlio maggiorenne PE
, che sottoscrive il presente accordo, sul C/C intestato alla medesima , entro il
[...] Controparte_1 giorno 5 di ogni mese e sino al mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Forli, a favore del medesimo figlio;
- tale versamento viene compiuto sino a dicembre 2025, tenuto conto dell'età del figlio, della sua formazione professionale e dei lavori già svolti. Decorsa tale data le parti, infatti, danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario a favore del figlio maggiorenne , al quale spetta in ogni caso, qualora ne ricorrano i presupposti, il Persona_1 diritto di percepire dai genitori gli alimenti ex art. 433 c.c..
Le Parti chiedono che la sentenza, in recepimento dei suddetti accordi condivisi, sia pronunziata a spese legali interamente compensate tra le Parti in causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 mantenimento del figlio rappresentando che si erano verificate rilevanti sopravvenienze Persona_1 le quali rendevano necessaria la parziale modifica delle condizioni di mantenimento della prole già disciplinate con decreto della Corte di Appello di Bologna del 6.12.2022 depositato il 12.1.2023 nel proc.
602/2021 RG , in particolare il fatto che il figlio fosse divenuto maggiorenne nelle more del Persona_1 secondo giudizio e avesse raggiunto l'indipendenza economica;
inoltre, il fatto che il ragazzo frequentasse regolarmente la casa paterna, fermandosi a dormire presso il padre anche intere settimane e, in ogni caso, per tutta la settimana lavorativa, rientrando dalla madre soltanto nei week end o all'occorrenza; il ricorrente aggiungeva che, a causa di eventi avversi quali la pandemia e l'alluvione che ha colpito la Romagna nel mese di maggio 2023, aveva subito un decremento dei redditi provenienti dall'azienda agricola di sua proprietà. Pertanto, chiedeva la revoca dell'onere di versare la somma di euro 320,00 mensili nelle mani della madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio, oltre al versamento della quota del 60% delle spese straordinarie, come deciso con decreto del Tribunale di Forlì del 3.5.2021.
Si costituiva con comparsa depositata in data 29.5.2024 la quale contestava l'avversa Controparte_1 domanda e chiedeva la conferma dell'obbligo di di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 320,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.1.2025 le parti confermavano le proprie istanze.
pagina 2 di 3 Successivamente, il Giudice disponeva con ordinanza la riduzione del contributo.
Le parti intraprendevano trattative e, all'udienza del 10.6.2025, i rispettivi procuratori rilevavano che era stato raggiunto un accordo, come da foglio depositato in data 9.6.2025 e sottoscritto da entrambe le parti. Il
Giudice, preso atto dell'accordo, visto l'intervento del PM del 21.12.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe, concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole, e non contrarie all'ordine pubblico,
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel proc. n. 3322/2023 R.G., instaurato a seguito del ricorso di nei confronti di per la modifica Parte_1 Controparte_1 delle condizioni di mantenimento della prole, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa integralmente fra le parti le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3322/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Forlì, Parte_1 C.F._1 frazione Villafranca in via dei Prati n. 7/c con il patrocinio dell'avv. MARALDI ROBERTA e dell'avv.
CARLINO SOFIA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Adriano Casadei n°4, con il patrocinio dell'avv. MALTONI FRANCA elettivamente domiciliata presso il difensore, ammessa al gratuito patrocinio
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 9.6.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di
Forlì recepire nella statuizione conclusiva del presente giudizio i seguenti accordi:
- il Sig. si obbliga a versare, e la sig.ra accetta tale versamento, euro Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 3 180,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento ordinario a favore del figlio maggiorenne PE
, che sottoscrive il presente accordo, sul C/C intestato alla medesima , entro il
[...] Controparte_1 giorno 5 di ogni mese e sino al mese di dicembre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Forli, a favore del medesimo figlio;
- tale versamento viene compiuto sino a dicembre 2025, tenuto conto dell'età del figlio, della sua formazione professionale e dei lavori già svolti. Decorsa tale data le parti, infatti, danno atto di non avere più nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento ordinario e straordinario a favore del figlio maggiorenne , al quale spetta in ogni caso, qualora ne ricorrano i presupposti, il Persona_1 diritto di percepire dai genitori gli alimenti ex art. 433 c.c..
Le Parti chiedono che la sentenza, in recepimento dei suddetti accordi condivisi, sia pronunziata a spese legali interamente compensate tra le Parti in causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 chiedeva la modifica delle condizioni di Parte_1 mantenimento del figlio rappresentando che si erano verificate rilevanti sopravvenienze Persona_1 le quali rendevano necessaria la parziale modifica delle condizioni di mantenimento della prole già disciplinate con decreto della Corte di Appello di Bologna del 6.12.2022 depositato il 12.1.2023 nel proc.
602/2021 RG , in particolare il fatto che il figlio fosse divenuto maggiorenne nelle more del Persona_1 secondo giudizio e avesse raggiunto l'indipendenza economica;
inoltre, il fatto che il ragazzo frequentasse regolarmente la casa paterna, fermandosi a dormire presso il padre anche intere settimane e, in ogni caso, per tutta la settimana lavorativa, rientrando dalla madre soltanto nei week end o all'occorrenza; il ricorrente aggiungeva che, a causa di eventi avversi quali la pandemia e l'alluvione che ha colpito la Romagna nel mese di maggio 2023, aveva subito un decremento dei redditi provenienti dall'azienda agricola di sua proprietà. Pertanto, chiedeva la revoca dell'onere di versare la somma di euro 320,00 mensili nelle mani della madre a titolo di mantenimento ordinario del figlio, oltre al versamento della quota del 60% delle spese straordinarie, come deciso con decreto del Tribunale di Forlì del 3.5.2021.
Si costituiva con comparsa depositata in data 29.5.2024 la quale contestava l'avversa Controparte_1 domanda e chiedeva la conferma dell'obbligo di di versare, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 320,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie.
All'udienza del 28.1.2025 le parti confermavano le proprie istanze.
pagina 2 di 3 Successivamente, il Giudice disponeva con ordinanza la riduzione del contributo.
Le parti intraprendevano trattative e, all'udienza del 10.6.2025, i rispettivi procuratori rilevavano che era stato raggiunto un accordo, come da foglio depositato in data 9.6.2025 e sottoscritto da entrambe le parti. Il
Giudice, preso atto dell'accordo, visto l'intervento del PM del 21.12.2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe, concordate dalle parti, conformi all'interesse della prole, e non contrarie all'ordine pubblico,
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, nel proc. n. 3322/2023 R.G., instaurato a seguito del ricorso di nei confronti di per la modifica Parte_1 Controparte_1 delle condizioni di mantenimento della prole, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa integralmente fra le parti le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 25.7.025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Serena Chimichi
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