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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1657 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. SCALMANA Parte_1
LOREDANA, giusta delega in atti
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARO FRANCESCA, giusta delega Parte_2
in atti
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 20.08.2022 in Savona, trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Savona al numero 63, parte I, anno 2022, con ordine all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Savona di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“Il Tribunale adito, sentito il collegio, voglia pronunziare sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Savona (SV) il 20/08/2022 tra i signori e Parte_1 Parte_2
iscritto nei registri dello stato civile all'anno 2022, Num. 63 P.1 Uff.1 del predetto Comune
[...]
alle seguenti condizioni: 1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori ma resta collocato presso Persona_1
la madre sig.ra in Murcia (Spagna), Puente Tocinos Calle Poeta Parte_1
Vicente Medina n. 6 – 2c;
2) i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e, pertanto, tutte le decisioni relative all'istruzione, alle attività extra scolastiche sportive e sanitarie dovranno essere condivise.
L'unica eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) Il padre sig. potrà far visita al figlio ogni qualvolta ve ne sia il desiderio, Parte_2
compatibilmente con gli impegni scolastici ed in ogni caso:
• Il periodo delle festività natalizie e pasquali verrà trascorso per intero con l'uno o l'altro genitore in via alternata tra loro e con il criterio dell'alternanza annuale, tenuto conto che le prime festività
natalizie del bambino verranno trascorse con il papà in Italia;
• nel periodo estivo il figlio trascorrerà con il padre un periodo non minore di un mese anche consecutivo;
4) la madre si obbliga a garantire colloqui tra figlio e padre almeno due volte durante l'arco della giornata;
5) I primi viaggi che compirà in aereo dovranno avvenire in presenza di un Persona_1
accompagnatore; i genitori si impegnano ad accompagnare il figlio nei viaggi in aereo Spagna/Italia
e Italia/Spagna in via alternata tra loro;
6) Tra il minore e le rispettive famiglie materne e paterne dovrà sempre Persona_1
essere mantenuto un contatto stabile tale per cui non vadano perse le relazioni con parenti ed affini;
7) Il padre sig. si obbliga a contribuire al mantenimento del figlio , Parte_2 Persona_1
versando la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensile, rivalutabile annualmente, da intendersi comprensiva delle spese straordinarie;
8) I coniugi si dichiarano autonomi ed economicamente autosufficienti;
9) I si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio del passaporto, con precisazione che Per_2
il figlio non potrà lasciare l'Europa senza l'autorizzazione scritta di entrambi i Persona_1
genitori.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo