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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42790 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Lucia Capellini e dall'avv. Davide Vincenzo C.F._2
Dimalta del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Corso Buenos Aires n. 77, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-ricorrenti -
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IV_1
-resistente contumace -
Conclusioni: parte ricorrente: “ In via principale 1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi indicati in narrativa, il grave inadempimento di con sede legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro CP_2 PR , P.IV , REA RM_1619012, in persona del legale rappresentante sig. , rispetto P.IV_1 P.IV_1 Parte_3 all' obbligazione di pagamento assunta con l'accordo transattivo e, per l'effetto, la risoluzione dell'accordo transattivo sottoscritto. 2) ACCERTARE e DICHIARARE per tutti i motivi indicati in narrativa il grave inadempimento della società con sede CP_2 legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro PR P.IV_1 P.IV , REA RM_1619012, in persona del legale rappresentante sig. , delle obbligazioni del contratto P.IV_1 Parte_3 di appalto sottoscritto dai sigg.ri e e, conseguentemente, la risoluzione del contratto di appalto Parte_1 Parte_2 ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto 3) CONDANNARE con sede legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, CP_2 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro PR , P.IV , REA RM_1619012, in persona del P.IV_1 P.IV_1 legale rappresentante sig. , alla restituzione a favore dei ricorrenti sigg.ri e Parte_3 Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 14.533,46, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia: 4) ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in narrativa, che si è arricchita senza giusta causa a danno dei sigg.ri e CP_2 Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, 5) CONDANNARE con sede legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, codice
[...] CP_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro PR , P.IV , REA RM_1619012, in persona del legale P.IV_1 P.IV_1 rappresentante sig. ad indennizzare i ricorrenti sigg.ri e della diminuzione Parte_3 Parte_1 Parte_2 patrimoniale sofferta pari ad € 14.533,46, oltre agli interessi legali maturati e rivalutazione monetaria dalla data della costituzione in mora al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia IN OGNI CASO 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali su diritti e onorari ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A..
1 Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e hanno evocato in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la società esponendo, in sintesi che: a) avendo CP_2
deciso di fare dei lavori di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà, avvalendosi dei benefici fiscali previsti dalla normativa in materia del c.d. Superbonus, decisero di rivolgersi ad
[...]
la quale sottopose il contratto ed emise fattura n. 5 del 01.08.2023 dell'importo di euro CP_2
20.283,46, che fu prontamente saldata dalla committenza;
b) trasmesso il contratto sottoscritto, sollecitarono un riscontro da senza alcun esito, sia in merito alla sottoscrizione del CP_2 contratto da parte della stessa con l'invio dei relativi allegati, sia in merito all'inizio dei lavori;
c) nelle more della procedura di negoziazione assistita, le parti sottoscrissero di un accordo transattivo, il quale non fu onorato da posto che la stessa pagò la sola prima rata di euro 5.750,00. CP_2
Verificata la regolarità della notificazione, all'esito della prima udienza ex art. 281 duodecies, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e, alla luce della natura documentale della causa,
è stata fissata udienza a norma degli art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. I ricorrenti, in qualità di committenti, hanno agito per ottenere la risoluzione della scrittura privata e del contratto di appalto, entrambi conclusi con la società appaltatrice nonché per CP_2
la restituzione dell'importo di euro 14.533,46, pagato a titolo di acconto, nonostante la mancata realizzazioni degli interventi di riqualificazione energetica commissionati.
Sulla base dei principi che governano l'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. S.U.
30.10.2001, n. 13533), i ricorrenti hanno prodotto le fonti negoziali rappresentate dal contratto di appalto, predisposto dall'appaltatrice (doc. 1), e sottoscritto dagli stessi committenti e la scrittura privata (docc. 6 e 7), non novativa del rapporto originario, con la quale la riconobbe che CP_2 non iniziò nemmeno l'opera, nonostante l'acconto di euro 20.283,46 versato dalla committenza
(doc. 3).
Nello specifico, nella scrittura in oggetto, venne dato atto dalle parti che “ sottoponeva ai CP_2
sigg.ri il contratto che veniva dagli stessi sottoscritto ed emetteva la fattura n. 3 del Pt_1
1.08.2023 dell'importo di euro 20.283,46 che veniva prontamente saldata dal sig. Pt_1
”, ma nonostante “i diversi solleciti inoltrati, non provvedeva ad inviare il
[...] CP_2 contratto dalla medesima sottoscritto con gli allegati richiesti e non iniziava le lavorazioni”.
Conseguentemente, dalla scrittura in esame si desume, trattandosi di fatto riconosciuto dalla stessa appaltatrice, che le lavorazioni di riqualificazione non vennero, non solo, terminate, ma neanche iniziate dalla appaltatrice.
Tale condotta integra, di certo, un inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455
2 c.c., non avendo l'appaltatrice nemmeno iniziato ad adempiere all'obbligazione primaria oggetto del contratto: difatti, il contratto di appalto prevedeva l'obbligo da parte di quale CP_2 appaltatore e General Contractor, di eseguire, tra l'altro, la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere edili necessarie al conseguimento benefici fiscali previsti dalla normativa del c.d.
Superbonus.
Non appare superfluo ricordare che nel caso in esame trattandosi di opere neppure iniziate devono trovare applicazione i principi generali in materia di inadempimento e non le disposizioni speciali dettate per la garanzia dei vizi e delle difformità, la cui applicazione presuppone il completamento dell'opera: (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018 (Rv. 648467 - 01) “In tema di contratto
d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi”.
Alla risoluzione del contratto di appalto – considerato che nessuna lavorazioni venne eseguita e, quindi, nessun valore può essere riconosciuto all'opera non prestata dall'appaltatore – consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto corrisposto, dedotto l'unica rata pagata in forza della scrittura privata, pari ad euro 5.750,00.
Parimenti, deve accertarsi e dichiararsi anche la risoluzione, a norma degli art. 1453 e 1455 c.c., della scrittura privata, in quanto pur riconoscendo di non aver iniziato l'opera e pur CP_2 essendosi obbligata a restituire l'acconto ricevuto, omise di adempiere alla restituzione integrale dello stesso.
In conclusione, deve accertarsi e dichiararsi la risoluzione della scrittura privata e del contratto di appalto, per grave inadempimento ascrivibile alla resistente, con conseguente condanna di quest'ultima a ripetere, a favore dei committenti, in via solidale, la somma di euro 14.533,46 oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo saldo.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa, con esclusione della fase decisoria.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la risoluzione, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., della scrittura privata e del contratto di appalto per inadempimento imputabile alla CP_2
2) condanna a ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., a favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in via solidale, la somma di euro 14.533,46 oltre interessi legali dalla data del pagamento
[...] all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in via solidale, che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.500,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, l'8 aprile 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 sexies comma 3 e 281 terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Lucia Capellini e dall'avv. Davide Vincenzo C.F._2
Dimalta del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, Corso Buenos Aires n. 77, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-ricorrenti -
CONTRO
( ) Controparte_1 P.IV_1
-resistente contumace -
Conclusioni: parte ricorrente: “ In via principale 1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi indicati in narrativa, il grave inadempimento di con sede legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro CP_2 PR , P.IV , REA RM_1619012, in persona del legale rappresentante sig. , rispetto P.IV_1 P.IV_1 Parte_3 all' obbligazione di pagamento assunta con l'accordo transattivo e, per l'effetto, la risoluzione dell'accordo transattivo sottoscritto. 2) ACCERTARE e DICHIARARE per tutti i motivi indicati in narrativa il grave inadempimento della società con sede CP_2 legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro PR P.IV_1 P.IV , REA RM_1619012, in persona del legale rappresentante sig. , delle obbligazioni del contratto P.IV_1 Parte_3 di appalto sottoscritto dai sigg.ri e e, conseguentemente, la risoluzione del contratto di appalto Parte_1 Parte_2 ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto 3) CONDANNARE con sede legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, CP_2 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro PR , P.IV , REA RM_1619012, in persona del P.IV_1 P.IV_1 legale rappresentante sig. , alla restituzione a favore dei ricorrenti sigg.ri e Parte_3 Parte_1 Parte_2 dell'importo di € 14.533,46, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede che l'Ill.mo Giudice Voglia: 4) ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi dedotti in narrativa, che si è arricchita senza giusta causa a danno dei sigg.ri e CP_2 Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, 5) CONDANNARE con sede legale in – 00127 - Roma, Piazza Clemente Origo n. 19, codice
[...] CP_2 fiscale e numero di iscrizione al Registro PR , P.IV , REA RM_1619012, in persona del legale P.IV_1 P.IV_1 rappresentante sig. ad indennizzare i ricorrenti sigg.ri e della diminuzione Parte_3 Parte_1 Parte_2 patrimoniale sofferta pari ad € 14.533,46, oltre agli interessi legali maturati e rivalutazione monetaria dalla data della costituzione in mora al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa o che comunque sarà ritenuta di giustizia IN OGNI CASO 6) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15% per rimborso forfetario spese generali su diritti e onorari ex art. 14 T.F., oltre I.V.A. e C.P.A..
1 Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., e hanno evocato in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la società esponendo, in sintesi che: a) avendo CP_2
deciso di fare dei lavori di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà, avvalendosi dei benefici fiscali previsti dalla normativa in materia del c.d. Superbonus, decisero di rivolgersi ad
[...]
la quale sottopose il contratto ed emise fattura n. 5 del 01.08.2023 dell'importo di euro CP_2
20.283,46, che fu prontamente saldata dalla committenza;
b) trasmesso il contratto sottoscritto, sollecitarono un riscontro da senza alcun esito, sia in merito alla sottoscrizione del CP_2 contratto da parte della stessa con l'invio dei relativi allegati, sia in merito all'inizio dei lavori;
c) nelle more della procedura di negoziazione assistita, le parti sottoscrissero di un accordo transattivo, il quale non fu onorato da posto che la stessa pagò la sola prima rata di euro 5.750,00. CP_2
Verificata la regolarità della notificazione, all'esito della prima udienza ex art. 281 duodecies, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente e, alla luce della natura documentale della causa,
è stata fissata udienza a norma degli art. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c.
All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
1. I ricorrenti, in qualità di committenti, hanno agito per ottenere la risoluzione della scrittura privata e del contratto di appalto, entrambi conclusi con la società appaltatrice nonché per CP_2
la restituzione dell'importo di euro 14.533,46, pagato a titolo di acconto, nonostante la mancata realizzazioni degli interventi di riqualificazione energetica commissionati.
Sulla base dei principi che governano l'onere della prova in materia contrattuale (cfr. Cass. S.U.
30.10.2001, n. 13533), i ricorrenti hanno prodotto le fonti negoziali rappresentate dal contratto di appalto, predisposto dall'appaltatrice (doc. 1), e sottoscritto dagli stessi committenti e la scrittura privata (docc. 6 e 7), non novativa del rapporto originario, con la quale la riconobbe che CP_2 non iniziò nemmeno l'opera, nonostante l'acconto di euro 20.283,46 versato dalla committenza
(doc. 3).
Nello specifico, nella scrittura in oggetto, venne dato atto dalle parti che “ sottoponeva ai CP_2
sigg.ri il contratto che veniva dagli stessi sottoscritto ed emetteva la fattura n. 3 del Pt_1
1.08.2023 dell'importo di euro 20.283,46 che veniva prontamente saldata dal sig. Pt_1
”, ma nonostante “i diversi solleciti inoltrati, non provvedeva ad inviare il
[...] CP_2 contratto dalla medesima sottoscritto con gli allegati richiesti e non iniziava le lavorazioni”.
Conseguentemente, dalla scrittura in esame si desume, trattandosi di fatto riconosciuto dalla stessa appaltatrice, che le lavorazioni di riqualificazione non vennero, non solo, terminate, ma neanche iniziate dalla appaltatrice.
Tale condotta integra, di certo, un inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'art. 1455
2 c.c., non avendo l'appaltatrice nemmeno iniziato ad adempiere all'obbligazione primaria oggetto del contratto: difatti, il contratto di appalto prevedeva l'obbligo da parte di quale CP_2 appaltatore e General Contractor, di eseguire, tra l'altro, la progettazione e l'esecuzione di tutte le opere edili necessarie al conseguimento benefici fiscali previsti dalla normativa del c.d.
Superbonus.
Non appare superfluo ricordare che nel caso in esame trattandosi di opere neppure iniziate devono trovare applicazione i principi generali in materia di inadempimento e non le disposizioni speciali dettate per la garanzia dei vizi e delle difformità, la cui applicazione presuppone il completamento dell'opera: (Sez. 3 - , Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018 (Rv. 648467 - 01) “In tema di contratto
d'appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali. Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito
l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi”.
Alla risoluzione del contratto di appalto – considerato che nessuna lavorazioni venne eseguita e, quindi, nessun valore può essere riconosciuto all'opera non prestata dall'appaltatore – consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'acconto corrisposto, dedotto l'unica rata pagata in forza della scrittura privata, pari ad euro 5.750,00.
Parimenti, deve accertarsi e dichiararsi anche la risoluzione, a norma degli art. 1453 e 1455 c.c., della scrittura privata, in quanto pur riconoscendo di non aver iniziato l'opera e pur CP_2 essendosi obbligata a restituire l'acconto ricevuto, omise di adempiere alla restituzione integrale dello stesso.
In conclusione, deve accertarsi e dichiararsi la risoluzione della scrittura privata e del contratto di appalto, per grave inadempimento ascrivibile alla resistente, con conseguente condanna di quest'ultima a ripetere, a favore dei committenti, in via solidale, la somma di euro 14.533,46 oltre interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo saldo.
2. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia con riferimento al decisum, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa, con esclusione della fase decisoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta e dichiara la risoluzione, a norma degli artt. 1453 e 1455 c.c., della scrittura privata e del contratto di appalto per inadempimento imputabile alla CP_2
2) condanna a ripetere, a norma dell'art. 2033 c.c., a favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in via solidale, la somma di euro 14.533,46 oltre interessi legali dalla data del pagamento
[...] all'effettivo saldo;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_2 Parte_1 Parte_2
, in via solidale, che si liquidano in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.500,00 per
[...]
compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, l'8 aprile 2025.
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