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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/04/2024, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.04.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Gaudio Vincenzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli e R. Bauer
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.06.2023 il ricorrente – premesso di essere stato lavoratore dipendente e titolare di reddito di cittadinanza, di aver percepito l'assegno integrativo dal luglio 2021 al febbraio 2022 nonché di aver percepito gli
Anf sulla disoccupazione agricola - impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito per € 2.451,79 emesso dall' in data 13.05.2023 in CP_1 relazione alle somme percepite a titolo di assegno integrativo su reddito di cittadinanza per il periodo dal luglio 2021 al febbraio 2022 con la seguente motivazione “ l'integrazione Rdc (AT) è stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 d.l.
69/88”.
Il ricorrente, ritenendo di essere in buona fede ed argomentando in merito alla insussistenza dei presupposti di legge per la ripetizione di indebito agiva in giudizio per far dichiarare non ripetibile in tutto o in parte la somma di € 2.451,79 richiesta dall' con provvedimento del 13.05.2023 con condanna dell' convenuto CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, evidenziava la non cumulabilità dell'assegno temporaneo sul RdC con gli Anf e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno temporaneo integrativo del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Nel tempo si è andato affermando e consolidando un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale che varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di revoca del beneficio assistenziale per fatti ostativi diversi dalla carenza del requisito sanitario o reddituale, individuabili nella mancanza dei requisiti di legge sub specie di erogazione contemporanea di altra prestazione incompatibile.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi analoga, ha affermato che“in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n.
29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni” (così Cass., sez. lav. ord. n. 30516/2022; in senso analogo Cass. civ. sez. lav. n. 15759/2019; Cass. sent. n.
11026/2022).
Nel caso di specie, con riferimento all'assegno temporaneo ad integrazione del reddito di cittadinanza, l'art. 1 del d.l. 79/2021 prevede che il beneficio in questione
è riconosciuto in favore “dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69”.
Pertanto, il percepimento dell'Anf di cui al d.l. 69/88 esclude la possibilità di percepire contestualmente l'assegno temporaneo per figli minori ad integrazione del RdC. Tanto è ribadito anche dal messaggio n.3669/2021 in cui si chiarisce CP_1 che “ai sensi dell'art. 1 d.l. 79/2021 l'assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art.
2 d.l. 69/88. Pertanto, l'integrazione del reddito di cittadinanza non verrà corrisposta ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all'anno 2021”.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha percepito l'assegno temporaneo ad integrazione del Reddito di cittadinanza dal luglio 2021 e fino al gennaio 2022 (cfr. assegno temporaneo all. . Costituisce circostanza non CP_1 contestata specificamente che per lo stesso periodo il ricorrente percepiva la disoccupazione agricola e il trattamento Anf, inizialmente richiesto con domanda del 2020 (cfr. all.).
Pertanto, si verificava una situazione di cumulo di prestazioni incompatibili ex lege ai sensi dell'art. 1 d.l. 79/2021.
L'art. 2033 c.c. ritenuto applicabile nel caso di specie, sulla base della giurisprudenza precedentemente richiamata, dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Pertanto, deve ritenersi ripetibile la somma di € 2.451,79 richiesta dall' con CP_1 provvedimento del 13.05.2023 e relativa all'assegno temporaneo erogato sul RdC nel periodo dal luglio 2021 al febbraio 2022 in quanto incumulabile con gli Anf contestualmente percepiti nel medesimo periodo.
A ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto 26.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 26.04.2024, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Gaudio Vincenzo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
Antonio Andriulli e R. Bauer
Resistente
OGGETTO: indebito MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.06.2023 il ricorrente – premesso di essere stato lavoratore dipendente e titolare di reddito di cittadinanza, di aver percepito l'assegno integrativo dal luglio 2021 al febbraio 2022 nonché di aver percepito gli
Anf sulla disoccupazione agricola - impugnava e contestava la legittimità del provvedimento di indebito per € 2.451,79 emesso dall' in data 13.05.2023 in CP_1 relazione alle somme percepite a titolo di assegno integrativo su reddito di cittadinanza per il periodo dal luglio 2021 al febbraio 2022 con la seguente motivazione “ l'integrazione Rdc (AT) è stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità di competenza dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 d.l.
69/88”.
Il ricorrente, ritenendo di essere in buona fede ed argomentando in merito alla insussistenza dei presupposti di legge per la ripetizione di indebito agiva in giudizio per far dichiarare non ripetibile in tutto o in parte la somma di € 2.451,79 richiesta dall' con provvedimento del 13.05.2023 con condanna dell' convenuto CP_1 CP_2 al pagamento delle spese di lite. Si costituiva in giudizio l' il quale contestava quanto dedotto da parte CP_1 ricorrente, evidenziava la non cumulabilità dell'assegno temporaneo sul RdC con gli Anf e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno temporaneo integrativo del Reddito di Cittadinanza. Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall'istituto è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
Nel tempo si è andato affermando e consolidando un “principio di settore” nell'ambito delle prestazioni assistenziali secondo il quale, in tale sottosistema, è esclusa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Si è dunque sviluppata una disciplina speciale che varia a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale ed in particolare: carenza del requisito sanitario, carenza del requisito economico, sussistenza di fatti ostativi diversi.
Il caso di specie ricade nell'ipotesi di revoca del beneficio assistenziale per fatti ostativi diversi dalla carenza del requisito sanitario o reddituale, individuabili nella mancanza dei requisiti di legge sub specie di erogazione contemporanea di altra prestazione incompatibile.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi analoga, ha affermato che“in tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole non potendo applicarsi analogicamente le norme desumibili dagli artt.
3-ter, d.l. n. 850/1976 (conv. con I. n.
29/1977), e 3, comma 9, d.l. n. 173/1988 (conv. con I. n. 291/1988), siccome riferentisi ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni” (così Cass., sez. lav. ord. n. 30516/2022; in senso analogo Cass. civ. sez. lav. n. 15759/2019; Cass. sent. n.
11026/2022).
Nel caso di specie, con riferimento all'assegno temporaneo ad integrazione del reddito di cittadinanza, l'art. 1 del d.l. 79/2021 prevede che il beneficio in questione
è riconosciuto in favore “dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69”.
Pertanto, il percepimento dell'Anf di cui al d.l. 69/88 esclude la possibilità di percepire contestualmente l'assegno temporaneo per figli minori ad integrazione del RdC. Tanto è ribadito anche dal messaggio n.3669/2021 in cui si chiarisce CP_1 che “ai sensi dell'art. 1 d.l. 79/2021 l'assegno temporaneo è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all'art.
2 d.l. 69/88. Pertanto, l'integrazione del reddito di cittadinanza non verrà corrisposta ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all'anno 2021”.
Dalla documentazione in atti si evince che il ricorrente ha percepito l'assegno temporaneo ad integrazione del Reddito di cittadinanza dal luglio 2021 e fino al gennaio 2022 (cfr. assegno temporaneo all. . Costituisce circostanza non CP_1 contestata specificamente che per lo stesso periodo il ricorrente percepiva la disoccupazione agricola e il trattamento Anf, inizialmente richiesto con domanda del 2020 (cfr. all.).
Pertanto, si verificava una situazione di cumulo di prestazioni incompatibili ex lege ai sensi dell'art. 1 d.l. 79/2021.
L'art. 2033 c.c. ritenuto applicabile nel caso di specie, sulla base della giurisprudenza precedentemente richiamata, dispone che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Pertanto, deve ritenersi ripetibile la somma di € 2.451,79 richiesta dall' con CP_1 provvedimento del 13.05.2023 e relativa all'assegno temporaneo erogato sul RdC nel periodo dal luglio 2021 al febbraio 2022 in quanto incumulabile con gli Anf contestualmente percepiti nel medesimo periodo.
A ciò consegue il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio non sono dovute in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso
2. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto 26.04.2024
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli