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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 963 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI STEFANIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Alessandria, via Mazzini n. 46,
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERCESI PAOLO e con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Voghera, Via Emilia, 107
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 28.1.2025, le difese delle parti hanno concordemente chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro senza altre condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo chiedendo il solo divorzio, rinunciando alle ulteriori domande originariamente formulate.
pagina 1 di 2 La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti è stata depositata la copia della sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 29.6.2017, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato in data 08/03/2024 :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Taranto, il giorno 08/05/1993 (atto n. 7, parte I, anno 1993);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 1/4/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 963 /2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GANDINI STEFANIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Alessandria, via Mazzini n. 46,
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERCESI PAOLO e con domicilio Controparte_1 C.F._2 eletto in Voghera, Via Emilia, 107
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 28.1.2025, le difese delle parti hanno concordemente chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro senza altre condizioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, innanzi al Giudice delegato hanno raggiunto un accordo chiedendo il solo divorzio, rinunciando alle ulteriori domande originariamente formulate.
pagina 1 di 2 La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Infatti è stata depositata la copia della sentenza con cui il Tribunale di Pavia, in data 29.6.2017, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Le certificazioni anagrafiche dimostrano, poi, che i coniugi non vivono più insieme.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con Parte_1 ricorso depositato in data 08/03/2024 :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Taranto, il giorno 08/05/1993 (atto n. 7, parte I, anno 1993);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
3) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 1/4/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2