Rigetto
Sentenza 16 luglio 2025
Parere definitivo 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/07/2025, n. 6225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6225 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06225/2025REG.PROV.COLL.
N. 00935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti, della Determinazione della Direzione Centrale ADM prot. n. 35069/DCLPD, emessa il 23/3/2017 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Agenzia delle Dogane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa parte avverso la Determinazione della Direzione Centrale di cui al prot. n. 35069/DCLPD, emessa il 23/3/2017 e notificata al ricorrente in data 31/3/2017, con la quale “È revocata, ai sensi dell’art. 54 lett. b) del Testo Unico delle leggi doganali, la nomina di spedizioniere doganale conferita con la patente n. 4296, rilasciata dalla Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette in data 19/10/1979 prot. n. 5627, al sig. -OMISSIS-, nato a [...] il [...], per non essere il predetto più meritevole della fiducia dell’Amministrazione per il suo comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria”.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- error in judicando e procedendo per erronea ed illogica ed in parte omessa valutazione dei motivi di ricorso circa anche l’eccepito difetto di prova e di istruttoria e per violazione per erronea ed illogica interpretazione degli artt. 3, 22, 23, 24, 7° co., 25 l. 241/1990, e tanto anche in relazione agli art. 5, co. 4, d.lgs. 504/1992; artt. 94, 105, 107 d.p.r. 43/1973 ed ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma b, d, g, art. 47, comma 1, 2, 3, art. 49 d.lgs. 504/1995 - nullità del provvedimento di revoca per carenza dei presupposti essenziali, anche ai sensi dell’art. 21 septies l. 241/1990 - violazione del diritto al giusto procedimento - manifesta ingiustizia e palese illogicità e irragionevolezza - illogicità del procedimento argomentativo del giudice di prime cure per come conformatosi all’iter logico seguito dall’amministrazione – omessa motivazione o motivazione apparente ed in parte contraddittoria.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello; venivano riproposte le pregiudiziali eccezioni d’inammissibilità e di irricevibilità per tardività del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in relazione alla riformulazione del ricorso originario eccedente i limiti della sinteticità.
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’esame dei motivi di appello presuppone la ricostruzione della fattispecie controversa, con particolare riferimento all’iter procedimentale confluito nel definitivo provvedimento di revoca, impugnato in prime cure.
2. A seguito di vari controlli svolti in sede amministrativa e diretti a verificare la correttezza di alcune dichiarazioni doganali, è emersa la commissione di condotte finalizzate alla sottrazione di prodotti petroliferi, anche a mezzo di falsi di atti pubblici, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che hanno dato luogo ai procedimenti penali R.G.N.R nn. 27296/13 e 32410/13, in relazione ai quali sono stati disposti dal Tribunale di Napoli, rispettivamente con decreto del 20.07.2015 e del 19.02.2016, i rinvii a giudizio nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di concorso e continuazione in associazione a delinquere allo scopo di sottrarre prodotti petroliferi, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico ed ideologica commessa da privato e da pubblico ufficiale in atto pubblico, sottrazione, distruzione ed occultamento di atti veri e relative circostanze aggravanti, irregolarità, deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa, sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, contrabbando aggravato.
2.1 Sulla scorta di tali emergenze, la Direzione Interregionale di ADM per la Campania e Calabria ha proposto l’adozione del provvedimento di revoca dell’atto di nomina di spedizioniere doganale del ricorrente, stante la perdita del requisito essenziale di meritevole fiducia che lo spedizioniere doganale deve riscuotere presso l’Amministrazione.
2.2 Conseguentemente, con nota prot. R.U. n. 91326 dell’08.08.2016, l’agenzi odierna appellata notificava all’originario ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della patente di spedizioniere doganale.
2.3 Successivamente, in data 12 agosto 2016, il ricorrente trasmetteva un’istanza di accesso agli atti, che veniva positivamente esitata con l’ostensione dei documenti richiesti in data 8 settembre 2016; seguiva in data 4 ottobre 2016 l’invio da parte dell’odierno ricorrente di una prima memoria contenente osservazioni difensive, alla quale l’agenzia replicava con nota prot. n. 124255 del 02.01.2017; a quest’ultima nota il ricorrente replicava poi con una seconda memoria difensiva del 27 gennaio 2017.
2.4 Nel contempo, la Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria disponeva, con nota prot. n. 991/2016, ai sensi dell’art. 53, c.1, lett. b) del TULD, la sospensione del ricorrente dal compimento delle operazioni doganali; successivamente l’agenzia, con determinazione prot. n. 35069 del 23/03/2017, ritenute insufficienti le giustificazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento amministrativo, ha disposto la revoca della patente di spedizione doganiere del ricorrente ai sensi dell’art. 54, lett. b), del DPR n. 43 del 1973 (Testo Unico delle Leggi Doganali, nel prosieguo anche “TULD”).
3. La revoca si basa sui seguenti assunti: è pacificamente emersa la commissione con cui azioni di condotte finalizzate alla sottrazione di prodotti che anche a mezzo di falsi atti pubblici in esecuzione del medesimo disegno unico.
Tali condotte sono state reputate tali da far venire meno il rapporto di fiducia che deve legare il doganalista all’amministrazione doganale.
3.1 All’esito degli accertamenti compiuti sia in sede amministrativa nonché delle risultanze emerse nell’ambito dell’attività di indagine e gli addebiti formulati nei confronti del doganalista, sono stati evidenziati, anche a prescindere dai profili di rilevanza penale da valutare nella pertinente sede, comportamenti operativi contrari ai canoni della deontologia professionale e gravemente lesivi degli interessi finanziari tutelati dall’agenzia delle dogane e dei monopoli.
4. Così riassunta la fattispecie controversa è possibile passare all’esame dell’unico articolato motivo dedotto, infondato con conseguente inutilità dell’esame delle eccezioni preliminari sulla scorta dei consolidati principi di economia processuale.
5. Preliminarmente va comunque evidenziato come l’atto di appello sia contenuto all’interno dei limiti dettati in termini necessario rispetto della specificità dei motivi, così come imposta ex art. 101 c.p.a.
5.1 Tale disposizione va interpretata nel senso che l’atto di appello, a pena di inammissibilità, deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza di primo grado, trattandosi non di un novum iudicium bensì di una revisio prioris instantiae: a tal fine, pur non richiedendosi l’impiego di formule sacramentali, si esige comunque che l'appellante soddisfi l'onere specifico, che la norma pone a suo carico, di contestare l’iter argomentativo della sentenza gravata, che ponga il giudice di appello nelle condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere diversamente.
5.2 Nel caso di specie l’atto di appello contiene gli elementi predetti, pur nella scelta defensionale di accorpare in un solo motivo diversi elementi di critica, secondo una opzione strategica che, per quanto opinabile, non involge ambiti di ammissibilità.
6. Passando all’esame del merito, l’appello è infondato.
7. Dal punto di vista normativo, la disposizione applicata così prevedeva: “ È sempre disposta la revoca della nomina dello spedizioniere doganale nei casi di: a) radiazione dall'albo professionale;
b) perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 48, lettere a) e d); c) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale; d) condanna, in seguito a sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni ”.
7.1 Quindi, all’evidenza, la stessa norma applicata differenzia le conseguenze delle condanne penali dalla fattispecie amministrativa, applicata nel caso di specie, di cui alla lettera b), concernente la perdita dei due seguenti requisiti richiesti dal precedente art. 48: “ a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;….d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla disciplina economica e valutaria ”.
7.2 Nel caso di specie viene quindi in rilievo la perdita del requisito d), in relazione alla quale sia l’amministrazione che il Tar risultano aver fatto buon governo, sia della normativa applicata che delle emergenze documentali, nei doverosi e consolidati limiti di sindacato giurisdizionale.
8. Emerge quindi prima facie l’infondatezza delle contestazioni in ordine al presunto automatismo fra le indagini e le contestazioni di rilevanza penale, da un canto, e le autonome specifiche valutazioni compiute in via amministrativa in ordine al venir meno della fiducia proprio a cagione dei comportamenti emersi e verificati; comportamenti che per la loro gravità hanno avuto anche un parallelo ed autonomo – in quanto legato a distinti presupposti e a diverse regole – percorso.
9. In generale, va altresì ribadito che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una atto afflittivo latu sensu sanzionatorio, come nella specie, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti.
10. Applicando tali coordinate al caso di specie la valutazione posta a base del provvedimento impugnato in prime cure e quella svolta dal Tar appaiono pienamente condivisibili.
11. A fronte della accertata realizzazione di comportamenti nei termini predetti, cui senza dubbio alcuno – come emerge dagli atti acquisiti in via istruttoria e posti a base della motivazione - ha partecipato l’odierno appellante, appare essersi verificata quella lesione fiduciaria posta alla base dello stesso ruolo rivestito dallo spedizioniere e delle finalità sottese al riconoscimento della stessa patente. Infatti, comportamenti fraudolenti tesi ad ingannare gli esiti delle operazioni, a fini di profitto (sebbene quest’ultimo assuma un rilievo ulteriore e distinto), violano la ragione stessa del ruolo e delle finalità perseguite in rapporto alla legislazione finanziaria ed economica nonché alle connesse funzioni dell’agenzia odierna appellata.
12. Quanto sin qui osservato assume rilievo dirimente verso i diversi e connessi profili di cui all’unico motivo di appello. In ordine all’autonomia dei giudizi penale e amministrativo (che quindi ben possono giungere ad esiti non coincidenti), anche in relazione al fatto, che nel giudizio penale ha coinvolto ben altri aspetti, mentre in quello amministrativo ha integrato quella lesione alla meritevolezza della fiducia chiaramente espressa dall’amministrazione nell’atto e nelle difese e dal Tar nella sentenza impugnata (profili sub a, b e c). In ordine alla adeguatezza del procedimento amministrativo, sia in termini di rispetto formale delle garanzie partecipative, sia in termini di acquisizione e valutazione sostanziale dei gravi elementi emersi (profilo sub lettera d).
In ordine alle intercettazioni telefoniche (profilo sub lettera e), le stesse appaiano correttamente acquisite e valutate: se da un lato risultano legittimamente acquisite anche in sede penale (come confermato dalle pronunce rese in quel contesto), da un altro lato hanno integrato solo uno degli elementi di valutazione sulla base del quale adottare l’atto impugnato, sebbene dalle stesse emerga un quadro tanto evidente quanto grave, rispetto alle stesse finalità sottese al rilascio della patente in questione.
In ordine alla indeterminatezza del provvedimento (profilo sub lettera f), oltre a quanto sin qui evidenziato, l’esame dell’approfondito ordito motivazionale dell’atto di revoca ne evidenzia una sostanziale completezza in ordine a tutti gli elementi, dalla contestazione alla valutazione finale.
In ordine alla sufficienza della sospensione (profilo sub lettera g), il carattere cautelare ed interinale di quest’ultima rende logico ed evidente che lo stesso possa essere seguito, in presenza dei relativi presupposti, da un atto definitivo quale quello in effetti poi adottato.
In ordine al parere evocato (profilo sub lettera h), al versante formale del relativo carattere non vincolante si accompagna il versante sostanziale della motivata valutazione contraria, rispetto a quella invero contraddittoria e carente dell’organo consultivo.
In ordine infine ai profili di merito (sub lettere i e l), assume rilievo dirimente il limite di sindacato, come sopra ribadito. Quindi, se da un canto tali censure appaiono inammissibili, specie in assenza di specifici elementi attestanti un pregiudizio integrante obblighi di astensione o analoghi aspetti di legittimità (assenti nella specie), da un altro canto il tentativo di introdurre giustificazioni parziali si scontra con l’autonoma valutazione di inaffidabilità e non meritevolezza della fiducia, comprensibilmente valutata dall’amministrazione sulla scorta delle finalità predette (come in relazione al tentativo di canalizzazione o di soluzione alternativa degli “errori” commessi rilevati).
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.