Articolo 1 della Legge 20 novembre 1951, n. 1296
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1951
Art. 1.
Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare, di cui all' art. 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' elevato di L. 450.000.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951