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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 15 aprile 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1705 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Aldo Pazzaglia, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Sordillo, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 10956/2021 del 30.12.2021
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.3.2021, ha chiesto accertarsi il proprio Parte_1 diritto a percepire l'assegno sociale n. 0432703 fino al mese di maggio 2020 compreso e, per l'effetto, accertarsi il proprio diritto a trattenere i ratei già pagatigli dall' per il periodo da marzo 2018 a CP_1
gennaio 2019 e condannarsi l'Istituto a pagargli i ratei non corrisposti da febbraio 2019 a maggio
2020, oltre accessori.
A fondamento della pretesa, il ha dedotto: di essere titolare della prestazione in Parte_1 quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, co. 6, l. n. 355/1995, tra cui la residenza in Italia;
di aver tuttavia perso la disponibilità dell'immobile di residenza (in Filettino, via Roma n. 50), e di essersi pertanto dovuto trasferire in Roma, via G. da NT n. 3, dove ha dimorato abitualmente – come dimostrato da intestazione e pagamento dell'utenza elettrica – senza tuttavia
1 poter ottenere ivi la residenza anagrafica per problemi burocratici, risoltisi esclusivamente con provvedimento dell'ATER prot. 37455 del 30.9.2020; di essersi visto sospendere l'erogazione dell'assegno sociale dall' a decorrere da febbraio 2019 ma di aver scoperto solo nel marzo 2020 CP_1 che l'Istituto, ricevuta comunicazione della sua irreperibilità dal Comune di Filettino, gli aveva cionondimeno inviato presso la vecchia residenza di via Roma n. 50 la nota dell'8.1.2019 con cui gli preannunciava la sospensione del beneficio e gli chiedeva la restituzione dei ratei pagatigli dal marzo
2018 al gennaio 2019, per un importo complessivo di € 7.324,14; di aver allora richiesto la residenza anagrafica a Roma Capitale presso il diverso immobile di via A.B. Soldani n. 44, essendo debitamente a ciò autorizzato dalla conduttrice;
di essersi visto ciononostante revocare la prestazione;
di aver presentato allora nuova domanda di assegno sociale in data 27.5.2020 e di aver così ottenuto nuovamente la prestazione a decorrere dal mese di giugno 2020.
Ha dunque insistito per il proprio diritto alla prestazione anche per il periodo intermedio, da marzo 2018 a maggio 2020.
L' si è costituito eccependo l'improponibilità della domanda per omesso previo ricorso CP_1
amministrativo e, comunque, la sua infondatezza.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso, ritenendo che: il ricorrente non avesse adeguatamente provato di aver effettivamente dimorato in Roma, via G. da
Montercorvino n. 3, nel periodo da marzo 2018 a maggio 2020, non essendo a tal fine sufficiente il pagamento delle utenze né la prova testimoniale offerta in giudizio;
e che la soluzione di continuità tra la nuova residenza nel Comune di Roma e la precedente in Filettino fosse dipesa esclusivamente da un'omissione del il quale non si era adeguatamente adoperato per rendere formalmente Parte_1 conoscibile all'anagrafe la nuova residenza. Ha dunque condannato il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della controparte.
Avverso tale sentenza, il ha proposto appello, chiedendone la riforma, previa Parte_1
ammissione della prova testimoniale.
Ha lamentato a tal fine che: il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che “la sola prova per dimostrare la residenza in Italia sia l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente”, giacché al contrario, secondo l'appellante, “l'iscrizione all'anagrafe presuppone la residenza, ma non è la residenza (cfr art. 43 comma 2, codice civile)” e richiede peraltro un legittimo titolo per l'occupazione di un immobile, ciò che rappresenta un quid pluris rispetto ai requisiti richiesti dall'art. 3, co. 6, l. n.
335/1995 e dall'art. 43, co. 2 c.c.; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, la prova della residenza potrebbe invece darsi con diversa prova documentale e con prova testi (nella specie, fatture intestate al per l'utenza elettrica dell'immobile di via G. da NT, e prova Parte_1 testimoniale della sig.ra asseritamente riconosciuta dall'ATER come legittima Tes_1
2 occupante del predetto immobile); non sarebbero imputabili al le lungaggini burocratiche Parte_1 per l'assegnazione dell'immobile, lungaggini che gli avrebbero impedito di dimostrare tempestivamente la variazione della sua residenza;
sarebbe errata, infine, la condanna alle spese legali pronunciata a suo carico in violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si è costituito, chiedendo respingersi il ricorso, in quanto inammissibile e infondato, CP_1
anche in merito alla regolazione delle spese di lite.
All'udienza del 15.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.
2. Ebbene, è noto che, ai sensi dell'art. 3, co. 6, l. n. 355/1995, “Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale"”.
Tali requisiti, sono stati successivamente integrati dall'art. 20, co. 10, d.l. n. 112/2008, a mente del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Come già precisato da precedenti pronunce di questa Corte (cfr. sentenza n. 1653/2023), dunque, “requisiti per la prestazione assistenziale de qua sono:
a) l'età anagrafica (attualmente 67 anni);
b) la cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani i soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo (cfr. la circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 3239 del 4 agosto 2017);
c) il soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda (cfr. le circolari n. 105/2008 e n. 131/2022, nonché il messaggio n. 3239/2017);
d) la residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione (cfr. la circolare n. 105/2008, nonché i messaggi n. 12886 del 4 giugno 2008 e n. 3239/2017)”.
3. Orbene, oggetto del contendere nel caso di specie è il requisito della residenza in Italia, requisito che dunque deve permanere ai fini del mantenimento della prestazione e che, nel caso di specie, l' ha ritenuto esser venuto meno nel periodo da marzo 2018 a maggio 2020 all'esito della CP_1
3 dichiarazione di irreperibilità del da parte del Comune di Filettino, dove egli era residente, Parte_1
e della successiva mancanza di residenza anagrafica dell'interessato in altro Comune italiano.
È dunque l'odierno appellante che, assumendo di aver diritto alla prestazione anche per tale periodo, ha l'onere ex art. 2697 c.c. di dimostrare la sussistenza pro tempore del requisito della residenza in Italia.
Sul punto, il deduce dunque – e intende provare – di aver trasferito la sua residenza Parte_1
effettiva da Filettino a Roma, via G. da NT n. 3, senza soluzione di continuità, fino al momento in cui non ha ottenuto la residenza nel diverso immobile di Roma, via Soldani, conseguendo quindi nuovamente il riconoscimento della prestazione a decorrere da giugno 2020.
Come già rammentato, egli deduce che tale prova possa essere fornita con ogni mezzo, non soltanto mediante certificati anagrafici di residenza.
4. Ebbene, non dubita il Collegio che il requisito della residenza di cui all'art. 3, co. 6, l. n.
335/1995, lungi dal coincidere con la residenza anagrafica, debba essere inteso invece quale dimora abituale ai sensi dell'art. 43 c.c. e possa pertanto essere dimostrato con mezzi di prova diversi dal certificato di residenza.
Tuttavia, ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, parte appellante non solo non abbia fornito prova sufficiente di aver abitualmente dimorato nel periodo dal marzo 2018 al maggio 2020
– come sostiene – presso l'immobile ATER sito in Roma, via G. da NT n. 3, ma abbia anche reso sul punto dichiarazioni e offerto documenti contraddittori.
4.1. Ed invero, l'odierno appellante, a riprova di aver effettivamente dimorato presso detto immobile, ha prodotto anzitutto le fatture di un'utenza elettrica ivi intestata a suo nome, relative al periodo dal dicembre 2017 al luglio 2020.
Sennonché tali fatture, che pure risultano regolarmente pagate, non provano affatto che il pagamento sia stato effettuato o almeno sostenuto dal (non risultano invero depositate Parte_1
ricevute di pagamento), né che egli dimorasse abitualmente presso l'immobile.
Le fatture riguardano, infatti, anche un periodo in cui il era pacificamente residente Parte_1
a Filettino e percepiva in quanto tale l'assegno sociale ovvero, nella specie, il periodo dal dicembre
2017 sino al febbraio 2018. E, per di più, la fattura relativa al bimestre dicembre 2017 – gennaio 2018
(doc.
1.1. del fascicolo di parte ricorrente in primo grado) precisa che “le sue bollette precedenti risultano pagate”, così lasciando intendere che l'intestazione dell'utenza risalisse ad epoca ben precedente.
Per altra parte, poi, le fatture depositate riguardano il periodo da febbraio a luglio 2020 (v. doc.
1.16 di parte ricorrente) in cui il ha pacificamente ottenuto la residenza nel diverso Parte_1
immobile di Roma, via Soldani n. 44 (come da certificato di residenza in atti, doc. 4 di parte ricorrente,
4 e dove il medesimo risultava risiedere ancora all'epoca della proposizione dell'appello), conseguendo così di nuovo la prestazione dell'assegno sociale a decorrere dal mese di giugno 2020 sulla base di una nuova domanda amministrativa.
Pertanto, giacché l'intestazione dell'utenza risulta certamente preesistente e successiva al periodo di irreperibilità, appare evidente che essa – peraltro non accompagnata neppure dalla prova di pagamenti effettuati dall'interessato o, almeno, a carico dell'interessato – altro non sia che una mera intestazione formale, che dunque non è sufficiente a provare l'effettiva dimora abituale dell'interessato presso l'immobile de quo.
4.2. Quanto alla prova testimoniale che l'appellante intenderebbe offrire a mezzo dell'unica teste asseritamente conduttrice dell'immobile di via Soldani n. 44 ed ivi residente, come Tes_1
da articolazione della prova, in atti), chiamandola a deporre sul proprio trasferimento nell'immobile
ATER di via G. da NT n. 3, in cui egli non avrebbe potuto spostare la residenza per via di non meglio precisati “problemi burocratici” risolti solo con il provvedimento ATER prot. n. 37455 del 30.9.2020, in epoca tuttavia successiva al trasferimento della sua residenza in via Soldani su
“autorizzazione” della stessa non può questa Corte non rilevare che: Tes_1
- dagli atti, risulta che la è dal 1976 la coniuge del (v. doc.
5.1. di parte Tes_1 Parte_1 ricorrente, “domanda di ricostituzione reddituale per altro”, e doc. 8.1. “domanda di assegno sociale”), circostanza del tutto sottaciuta dall'appellante sia in primo che in secondo grado, avendo egli evidenziato negli atti soltanto che tale li avrebbe concesso – per ragioni imprecisate Tes_1
– di trasferire la residenza presso l'immobile di via Soldani di cui la stessa sarebbe stata “conduttrice”,
e che in favore della stessa l'ATER avrebbe poi riconosciuto la legittimità dell'occupazione Tes_1 dell'immobile di via G. da NT n. 3;
- nessun chiarimento né supporto probatorio è stato offerto circa i supposti “problemi burocratici” relativi all'immobile ATER;
- nessuna prova è stata offerta circa l'adozione e il contenuto del provvedimento ATER prot.
n. 37455 del 30.9.2020 (mai prodotto in atti), il quale peraltro, per stessa ammissione dell'appellante, riconoscerebbe appunto nella – e non nel – la legittima occupante dell'immobile di Tes_1 Parte_1
via G. da NT solo a decorrere dalla data del 30.9.2020.
Alla luce di tutti tali elementi, pare alla Corte che l'attendibilità della prova testimoniale offerta mediante la sola circa la presunta dimora abituale del presso l'immobile di Tes_1 Parte_1
via G. da NT nel periodo in questione, sia minata alla base: anzitutto, dalla circostanza che la teste, per stessa ammissione dell'appellante, fosse contemporaneamente “conduttrice” di altro immobile (quello di via Soldani), di cui non si comprende perché avrebbe dovuto pagare il canone, dimorando in realtà altrove – secondo il – in un immobile ATER;
e, inoltre, dalla Parte_1
5 circostanza che la stessa teste sia stata (sempre per assunto attoreo) riconosciuta legittima occupante dell'immobile ATER solo dal 30.9.2020, e pertanto a decorrere da una data successiva al periodo di interesse.
Di tal ché, in atti, non vi è alcun riscontro circa il fatto che la teste possa aver avuto effettiva diretta conoscenza della supposta dimora abituale del presso l'immobile di via G. da Parte_1
NT nel periodo in questione. Anzi, vi sono confessori elementi contrari.
A meno che l'appellante non voglia dimostrare la propria dimora abituale offrendo in sostanza la prova di aver occupato abusivamente un'immobile ATER insieme alla moglie (la quale intanto
“conduceva” altro immobile), ipotesi che farebbe sorgere finanche il dubbio che la stessa intestazione dell'utenza elettrica e le relative fatture fossero allora abusive e/o finalizzate ad ottenere l'assegnazione dell'immobile dall'ATER.
Infine, in aggiunta alla scarsa attendibilità dell'unica deposizione testimoniale offerta, v'è da rilevare altresì che i capitoli di prova articolati risultano generici (sotto il profilo della collocazione cronologica degli eventi nonché della specificazione dei “problemi burocratici”), in parte negativi e valutativi (il cap. 2), ed infine irrilevanti (il cap. 3), di tal ché – anche ove confermati dall'unica teste indicata dall'appellante – non avrebbero potuto consentire il raggiungimento del risultato probatorio sperato, tenuto conto delle molteplici perplessità come sopra evidenziate.
4.3. In conclusione, non essendo stata offerta alcuna ulteriore convincente prova circa la dedotta dimora abituale presso l'immobile di via G. da NT n. 3 nel periodo in questione, il requisito controverso della residenza non può ritenersi provato.
Di tal ché, per tale periodo, non può essere riconosciuto il diritto del alla prestazione Parte_1
la quale, in difetto di ulteriori e diverse eccezioni, va restituita nei limiti in cui indebitamente pagata dall' (da marzo 2018 a gennaio 2019). CP_2
La carenza di prova in ordine al diritto al beneficio assorbe peraltro ogni ulteriore questione, anche attinente al procedimento ed al ricorso amministrativo.
5. Infine, l'appello è infondato anche con riguardo alla regolazione delle spese di lite statuita dal giudice di prime cure, giacché agli atti del giudizio di primo grado non risulta alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., bensì soltanto una dichiarazione ex art. 9, co. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002 ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato (doc. 9 di parte ricorrente).
6. In conclusione, l'appello va integralmente respinto, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo il valore della causa – in favore dell' , risultando anche nel presente grado rilasciata la sola dichiarazione utile ai fini CP_1 dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato, e non anche la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
6 Stante il rigetto integrale dell'appello, deve comunque darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n.
228/2012, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. respinge l'appello;
2. condanna alla refusione in favore dell' delle spese del presente Parte_1 CP_1 grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 a titolo di spese, oltre oneri accessori come per legge;
3. dà atto che sussistono, per l'appellante, i presupposti oggettivi di cui all'art. 13, co. 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma, lì 15.4.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro
IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi
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