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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 4082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4082 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17708 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA VITTORIA VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17708 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MATTEO PASQUALATO ricorrente contro
_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del 03/04/2025 “come da … provvedimenti temporanei, con pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 20.01.2018, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia, presso l'Ufficio dello Stato Civile… Atto N. 61 / Parte: I / Uff.: 8 / 2018”
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 10/09/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1 cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il
20/01/2018 con , con il quale ella ha avuto la figlia _1 Persona_1
(27/03/2019), tuttora minorenne.
[...]
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza del
23.2.2023 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la loro riconciliazione.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 3 aprile
2025 compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo - fin dai provvedimenti Pers temporanei e urgenti - l'affidamento esclusivo “rinforzato” di a sé.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, invitando parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al
P.M. per l'intervento e le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. interveniva con nota del 15/07/2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data dell'udienza presidenziale avanti a questo Tribunale (23/06/2022) nella procedura di separazione personale, senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti e lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori va disposto come in dispositivo, tenuto conto del preminente interesse della figlia minore delle parti ad una effettiva e piena realizzazione Pers dei propri bisogni ed aspirazioni: rispetto a tale finalità, il diritto di alla bigenitorialità
2 va declinato in concreto attribuendo alla sola madre, nella protratta assenza paterna – confermata anche dalla sua mancata partecipazione al presente giudizio – il potere – dovere di assumere per la minore tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse relative alla residenza, all'educazione, all'istruzione ed alla salute.
La madre potrà altresì richiedere, senza necessità di assenso paterno, il rilascio di documenti validi per l'espatrio intestati alla minore.
Pers A tutela della continuità delle abitudini socio – familiari di ne va confermata la collocazione presso la madre, in via Altinia, 132 B Venezia, loc. Favaro V.to.
Atteso che a quanto consta il padre non sta frequentando la minore, eventuali visite paterne potranno svolgersi nella località di residenza della minore, previo accordo con la madre,
ascoltata la figlia.
In punto di statuizioni economiche, visto l'art. 337 ter c.c. e considerati, in particolare, i redditi anche potenziali, per età e pregressa esperienza lavorativa, di ciascuna parte e tenuto conto dell'esclusiva permanenza della minore presso la madre, va posto a carico di _1
, l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
[...] Parte_1
150,00 oltre ISTAT su base annua, quale concorso al mantenimento ordinario della figlia minore;
le spese straordinarie per la minore saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019. L'AUF erogato dall'INPS per la figlia minore sarà interamente percepito da affidataria esclusiva e collocataria della stessa. Parte_1
Le spese legali vanno poste a carico del resistente, soccombente, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio e della limitata complessità della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 20/01/2018 tra e e iscritto nei registri dello stato civile del _1 Parte_1
Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, Parte 1, n. 6; affida la figlia minore delle parti in via esclusiva alla madre che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per residenza, istruzione, educazione e salute della minore stessa;
la madre potrà altresì richiedere, senza necessità di assenso paterno, il rilascio di documenti validi per l'espatrio intestati alla minore;
colloca la figlia minore presso la madre, in via Altinia, 132 B Venezia, loc. Favaro V.to; eventuali visite paterne potranno svolgersi nella località di residenza della minore, previo accordo con la madre, ascoltata la figlia;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno _1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di € 150,00 oltre ISTAT su base annua, quale concorso al mantenimento ordinario della figlia minore;
le spese straordinarie per la minore saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/2019;
l'AUF erogato dall'INPS ex d.lgs. 230/2021 ss.mm.ii. per la minore sarà interamente percepito da;
Parte_1 condanna alla refusione, in favore di , delle spese _1 Parte_1 legali, liquidate in € 1500,00 per studio, € 1000,00 per fase introduttiva, € 1000,00 per fase di trattazione ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25 agosto 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA VITTORIA VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17708 / 2024
avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. MATTEO PASQUALATO ricorrente contro
_1 contumace convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalla ricorrente come da verbale d'udienza del 03/04/2025 “come da … provvedimenti temporanei, con pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 20.01.2018, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venezia, presso l'Ufficio dello Stato Civile… Atto N. 61 / Parte: I / Uff.: 8 / 2018”
per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 10/09/2024 chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Parte_1 cui al proprio atto introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il
20/01/2018 con , con il quale ella ha avuto la figlia _1 Persona_1
(27/03/2019), tuttora minorenne.
[...]
Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati giudizialmente con sentenza del
23.2.2023 e che successivamente la convivenza tra loro non era più ripresa, né era possibile la loro riconciliazione.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 3 aprile
2025 compariva la sola ricorrente, la quale confermava la propria volontà di divorziare e insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni, chiedendo - fin dai provvedimenti Pers temporanei e urgenti - l'affidamento esclusivo “rinforzato” di a sé.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti, invitando parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni;
la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al
P.M. per l'intervento e le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
Il P.M. interveniva con nota del 15/07/2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dalla data dell'udienza presidenziale avanti a questo Tribunale (23/06/2022) nella procedura di separazione personale, senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Deve pertanto ritenersi definitivamente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come da prospettazione di parte ricorrente.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti e lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori va disposto come in dispositivo, tenuto conto del preminente interesse della figlia minore delle parti ad una effettiva e piena realizzazione Pers dei propri bisogni ed aspirazioni: rispetto a tale finalità, il diritto di alla bigenitorialità
2 va declinato in concreto attribuendo alla sola madre, nella protratta assenza paterna – confermata anche dalla sua mancata partecipazione al presente giudizio – il potere – dovere di assumere per la minore tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse relative alla residenza, all'educazione, all'istruzione ed alla salute.
La madre potrà altresì richiedere, senza necessità di assenso paterno, il rilascio di documenti validi per l'espatrio intestati alla minore.
Pers A tutela della continuità delle abitudini socio – familiari di ne va confermata la collocazione presso la madre, in via Altinia, 132 B Venezia, loc. Favaro V.to.
Atteso che a quanto consta il padre non sta frequentando la minore, eventuali visite paterne potranno svolgersi nella località di residenza della minore, previo accordo con la madre,
ascoltata la figlia.
In punto di statuizioni economiche, visto l'art. 337 ter c.c. e considerati, in particolare, i redditi anche potenziali, per età e pregressa esperienza lavorativa, di ciascuna parte e tenuto conto dell'esclusiva permanenza della minore presso la madre, va posto a carico di _1
, l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
[...] Parte_1
150,00 oltre ISTAT su base annua, quale concorso al mantenimento ordinario della figlia minore;
le spese straordinarie per la minore saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019. L'AUF erogato dall'INPS per la figlia minore sarà interamente percepito da affidataria esclusiva e collocataria della stessa. Parte_1
Le spese legali vanno poste a carico del resistente, soccombente, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile medio e della limitata complessità della causa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia il 20/01/2018 tra e e iscritto nei registri dello stato civile del _1 Parte_1
Comune di Venezia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2018, Parte 1, n. 6; affida la figlia minore delle parti in via esclusiva alla madre che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per residenza, istruzione, educazione e salute della minore stessa;
la madre potrà altresì richiedere, senza necessità di assenso paterno, il rilascio di documenti validi per l'espatrio intestati alla minore;
colloca la figlia minore presso la madre, in via Altinia, 132 B Venezia, loc. Favaro V.to; eventuali visite paterne potranno svolgersi nella località di residenza della minore, previo accordo con la madre, ascoltata la figlia;
pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno _1 Parte_1
5 di ogni mese, la somma di € 150,00 oltre ISTAT su base annua, quale concorso al mantenimento ordinario della figlia minore;
le spese straordinarie per la minore saranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno come da
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20/09/2019;
l'AUF erogato dall'INPS ex d.lgs. 230/2021 ss.mm.ii. per la minore sarà interamente percepito da;
Parte_1 condanna alla refusione, in favore di , delle spese _1 Parte_1 legali, liquidate in € 1500,00 per studio, € 1000,00 per fase introduttiva, € 1000,00 per fase di trattazione ed € 1500,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 25 agosto 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
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