Ordinanza cautelare 19 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02449/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2023, proposto da Sunday Ahanor, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Enna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1. del provvedimento Cat. A12/2022/IMM emesso in data 4.10.2022, con cui la Questura di Enna ha rigettato l’istanza di rinnovo (pratica n. 22EN000195) del permesso di soggiorno n. I16299261 presentata dal ricorrente in data 23.02.2022 per motivi di lavoro subordinato;
2. di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche attualmente non conosciuto, compresi atti di controllo, pareri, proposte, valutazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura di Enna;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. EG TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato via PEC il giorno 11 dicembre 2023, e depositato il 21 dicembre 2023, parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe affidando il ricorso al seguente motivo: eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta, secondo cui la Questura di Enna, nell’adottare il provvedimento di rigetto, avrebbe attribuito alla mancata integrazione della documentazione necessaria carattere ostativo all’accoglimento della richiesta di rinnovo, limitandosi a verificare l’inerzia del richiedente senza vagliare quale fosse il suo grado di integrazione del ricorrente e senza avere piena contezza del percorso d’integrazione presso gli Enti Amministrativi Siciliani interessati dal giovane;
- l’Amministrazione resistente, con relazione depositata dall’Avvocatura dello Stato il giorno 11 gennaio 2024 ha precisato che: l’istante ha presentato istanza tramite kit postale in data 8 febbraio 2022 e, successivamente, è stato convocato in Questura, per completare l’iter previsto, in data 23 febbraio 2022; in tale data veniva già informato circa la documentazione mancante, così come può evincersi dalla richiesta di documentazione da lui sottoscritta; il ricorrente era quindi a conoscenza di quali fossero i documenti da integrare, in quanto non presenti all’interno del kit postale; successivamente, il 17 giugno 2022, l’amministrazione ha tentato la notifica del preavviso di rigetto all’indirizzo indicato, presso il quale il ricorrente è risultato irreperibile; ha quindi provveduto alla notifica ai sensi dell’art. 140 cpc, effettuata in data 28 luglio 2022;
- con ordinanza 19 gennaio 2024, n. 18, è stata rigettata la domanda cautelare;
- nessun atto è stato depositato dalle parti nel fascicolo digitale dopo il giorno 11 gennaio 2024, fatta eccezione per l’istanza di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi già prodotti in giudizio depositato dal difensore di parte ricorrente in data 19 novembre 2025, in vista dell’udienza pubblica del giorno successivo;
- all’udienza pubblica del 20 novembre 2025, fisicamente presente la sola difesa pubblica, il ricorso è stato trattato e trattenuto per la decisione nel merito;
- tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il diniego impugnato, alla luce delle difese svolte dall’Amministrazione resistente (in particolare, con riferimento al quadro fattuale sopra riportato, che non è stato contestato da parte ricorrente) non appare ictu oculi irrazionale, né affetto da difetti istruttori o motivazionali;
- al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare come «…è onere del richiedente il permesso di soggiorno dimostrare il possesso dei requisiti ex lege previsti per il rilascio del suddetto titolo mediante produzione di idonea documentazione…» (TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 19 dicembre 2024, n. 4132);
- le spese debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, al pagamento delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SE GI, Presidente
EG TO, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EG TO | SE GI |
IL SEGRETARIO