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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa SC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra BOCCHI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra CAPUANO CP_1
BRANCA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale dichiari la loro separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del 7.2.2025; spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.7.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 22.5.2004; che dall'unione erano nati i figli CP_1
SC (maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente), , Per_1
ed (ancora minorenni); che il matrimonio era entrato in irreversibile Per_2 Per_3
crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 30.9.2024 si costituiva in giudizio , aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
In data 4.2.2025 si teneva, avanti il Giudice Relatore, l'udienza di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c. nel corso della quale venivano sentiti i coniugi ed i tre figli minori.
Con ordinanza in data 7.2.2025 erano adottati i provvedimenti provvisori ed emesso un ordine di esibizione nei confronti di entrambi i coniugi.
All'udienza del 27.5.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e precisavano conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
2 La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli , ed , alla prevalente collocazione degli Per_1 Per_2 Per_3
stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti che prevede che si faccia carico del mantenimento ordinario dei quattro figli e CP_1
sostenga il 70% delle spese straordinarie ai medesimi relative.
Ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a , CP_1
collocatario dei tre figli minori e convivente con la figlia maggiorenne SC .
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Vicenza il 22.5.2004 con atto trascritto al n. 65, parte II, serie A, anno 2004;
b)affida i minori , e ad entrambi Persona_4 Persona_5 Persona_6
i genitori, secondo la regola dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso il padre;
c)dispone che, salvo diverso accordo, la madre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
3 -un week end ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore
21;
-nelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21;
-nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto del padre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
d)assegna a la casa familiare sita in Quinto Vicentino via CP_1
Tagliamento n. 12;
e)fa obbligo a di provvedere in via esclusiva al mantenimento CP_1
ordinario dei quattro figli e di sostenere il 70% delle spese straordinarie ai medesimi relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
f)fa obbligo ad di sostenere il 30% delle spese straordinarie relative ai Parte_1
quattro figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
g)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa SC Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2886 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra BOCCHI Parte_1
contro
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra CAPUANO CP_1
BRANCA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale dichiari la loro separazione alle condizioni di cui all'ordinanza del 7.2.2025; spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude per il suo accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 3.7.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 22.5.2004; che dall'unione erano nati i figli CP_1
SC (maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente), , Per_1
ed (ancora minorenni); che il matrimonio era entrato in irreversibile Per_2 Per_3
crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 30.9.2024 si costituiva in giudizio , aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
In data 4.2.2025 si teneva, avanti il Giudice Relatore, l'udienza di cui all'art. 473 bis 21
c.p.c. nel corso della quale venivano sentiti i coniugi ed i tre figli minori.
Con ordinanza in data 7.2.2025 erano adottati i provvedimenti provvisori ed emesso un ordine di esibizione nei confronti di entrambi i coniugi.
All'udienza del 27.5.2025 le parti davano atto del raggiungimento di un accordo e precisavano conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
2 La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli , ed , alla prevalente collocazione degli Per_1 Per_2 Per_3
stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere l'accordo intercorso tra le parti che prevede che si faccia carico del mantenimento ordinario dei quattro figli e CP_1
sostenga il 70% delle spese straordinarie ai medesimi relative.
Ricorrono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a , CP_1
collocatario dei tre figli minori e convivente con la figlia maggiorenne SC .
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Vicenza il 22.5.2004 con atto trascritto al n. 65, parte II, serie A, anno 2004;
b)affida i minori , e ad entrambi Persona_4 Persona_5 Persona_6
i genitori, secondo la regola dell'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza degli stessi presso il padre;
c)dispone che, salvo diverso accordo, la madre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
3 -un week end ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore
21;
-nelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre, il martedì ed il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 21;
-nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto del padre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
d)assegna a la casa familiare sita in Quinto Vicentino via CP_1
Tagliamento n. 12;
e)fa obbligo a di provvedere in via esclusiva al mantenimento CP_1
ordinario dei quattro figli e di sostenere il 70% delle spese straordinarie ai medesimi relative, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
f)fa obbligo ad di sostenere il 30% delle spese straordinarie relative ai Parte_1
quattro figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
g)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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