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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/04/2024, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1719/2021
promossa da elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Argen- Parte_1 tieri n. 2, presso lo studio dell'avv. Hans-Magnus Egger, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
,in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lido degli Estensi (FE), presso lo studio dell'avv. Silvio Rizzetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio
-Appellato – CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Ferrara, la per sentirne accertare la sua responsa- Controparte_2 bilità per i danni occorsi alla propria vettura, a seguito dell'operazione di rimozione avvenuta nel mese di agosto 2017, in Comacchio (FE). Più in dettaglio l'attore ha dedotto che la propria autovettura, rimossa dalla società convenuta su incarico delle Forze dell'Ordine, non poteva essere più avviata al momento del ritiro presso il deposito della Auto-
e, a seguito di successive verifiche, era stata “accertata la rottura, in particolare iperestensione CP_3 della cinghia di distribuzione e conseguenziale guasto motore” Ha quindi richiamato i risultati della relazione , effettuata dal perito Organizzazione_1 CP_4
e ha sostenuto che il danno riscontrato, era “stato causato dalle operazioni di rimozione, in partico-
[...] lare da un principio di trascinamento dell'autovettura con marcia inserita”; ha chiesto quindi il risarci- mento dei relativi danni complessivamente quantificati in € 14.001,85. Si è costituita tardivamente in giudizio la , con com- Controparte_2 parsa con la quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Più in dettaglio la società convenuta ha sostenuto di utilizzare, per le operazioni di rimozione, un carrello componibile dotato di un meccanismo di “morsa” in modo da spostare qualsiasi macchina senza muovere
1 le ruote e mantenendole quindi bloccate e senza quindi compromettere eventuali parti meccaniche;
ha per- tanto dedotto che non era possibile che l'operazione di rimozione avesse potuto arrecare danni meccanici all'autovettura del Pt_1 Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 469/2021, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escus- sione del testimone indicato da parte attrice, nell'interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta e nel conferimento dell'incarico ad un CTU, ha rigettato la domanda con la seguente motiva- zione:
“…Pur non qualificando chiaramente in diritto la propria domanda, è chiaro che abbia agito ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo allegato la qualità di custode del veicolo in capo alla convenuta nel contesto delle operazioni di rimozione. Nella struttura dell'illecito declinata dall'art. 2043 c.c., grava notoriamente sul danneggiato l'onere di provare la condotta illecita, il nesso causale e il danno, ossia tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie dannosa. (cfr., Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3003 del 28/02/2012). L'attore doveva provare non solo l'esistenza dei danni, ma anche il fatto all'origine degli stessi, la sua natura, dolosa o colposa, nonché il nesso causale. All'esito dell'istruttoria tale prova non può dirsi raggiunta… Difettano nella specie la prova della condotta colposa del personale della società convenuta. Anzitutto, non vi è alcun esplicito richiamo da parte dell'attore al disposto dell'art. 2049 c.c., sebbene per come i fatti sono allegati dall'attore, sembra chiaro che si imputi un'errata manovra di rimozione da parte del personale della Controparte_1
Ad ogni modo, anche volendo superare tale passaggio attinente alla qualificazione giuridica della do- manda, la prova di una condotta negligente non è emersa. Anzitutto, l'unico teste escusso non ha assistito alla manovra di rimozione e la parte attrice non ha indicato alcun soggetto che abbia direttamente visto le modalità utilizzate dal personale della società convenuta.
Come accennato, parte attrice intende dimostrare la colpa della convenuta, richiamando la perizia
[...]
, perito , dalla quale emergerebbe che il danno riscontrato sarebbe stato Org_1 CP_4 causato dalle operazioni di rimozione, in particolare da un principio di trascinamento dell'autovettura con marcia inserita.
Parte attrice ha ritenuto di procedere in autonomia alla riparazione del veicolo, senza richiedere un ac- certamento tecnico preventivo sul veicolo o comunque un esame dello stesso in contraddittorio.
Dunque, la c.t.u. svolta in corso di causa è stata eseguita senza un esame diretto del veicolo e, dunque, sulla base del dato emergente dalla relazione di parte, redatta circa tre mesi dopo l'evento, con preclusione di una analisi diretta della vettura.
Al c.t.u. è stato richiesto se, sulla base della documentazione e, in particolare, delle fotografie in atti, possa concludersi che il danneggiamento della Skoda Octavia dell'attore sia avvenuto nell'ambito di un tentativo di avviamento con catena di distribuzione sfasata e sia corretto concludere che “non vi è altra spiegazione tecnica se non quella che il guasto motore alla vettura in oggetto è stato causato nell'ambito di una rimo- zione eseguita non a regola d'arte”. Il c.t.u. ha rilevato che il posizionamento sfalsato della catena di distribuzione può essere attribuito in buona approssimazione ad una operazione di rimozione eseguita con marcia inserita. Dunque, l'unico dato verosimile è che la rimozione sia avvenuta “con marcia inserita”: né dalle allega- zioni attoree né dalla c.t.u. emerge però che sia contrario alle norme esecutive tecniche l'esecuzione di una rimozione con la marcia inserita.
2 Ciò posto, il c.t.u. ha aggiunto che “non è tuttavia possibile definire con esattezza se questa operazione non sia stata eseguita esattamente a regola d'arte né quanto abbia influito la “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione, che consente il moto retrogrado con facilità e quindi un suo even- tuale sfasamento, problema che è stato risolto nelle versioni successive”. Il c.t.u. chiarisce che “la modalità di esecuzione della operazione di traino potrebbe anche essere stata eseguita in conformità alle procedure standard che di solito si usano in condizioni analoghe (peraltro in questo caso, in situazione ambientale particolarmente complessa), ma non si può nemmeno escludere che il danno sia stato cagionato proprio nell'ambito delle operazioni di spostamento”. Dunque, se è verosimile che il danno sia avvenuto nel contesto delle operazioni di rimozione effettuate dalla convenuta, non v'è prova che ciò sia accaduto per una condotta negligente del personale impiegato dalla
[...]
Controparte_1
In buona sostanza, difetta sia la prova di una condotta colposa della convenuta (anzi, del personale da essa impiegato) sia la prova che il danno sia causalmente riconducibile a tale condotta.
È noto che, in tema di responsabilità civile vige un diverso regime probatorio rispetto al processo penale, inspirato alla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio": nel giudizio civile opera invece la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Dunque, lo standard di cd. certezza pro- babilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. La verifica del nesso causale deve essere quindi ef- fettuata sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso con- creto (cfr. Cass., Sez. III, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).
Nella specie, difetta la prova della condotta colposa (non viene allegato né provato quale sarebbe stata la manovra corretta che il personale della avrebbe Controparte_1 dovuto effettuare, né che vi sia stato effettivamente un errore) sia del nesso causale, poiché secondo il c.t.u. il danno era suscettibile di verificarsi anche a fronte di una manovra corretta, tenuto conto di circostanze quali le condizioni di manovra, alla luce del parcheggio in divieto di sosta effettuato dal danneggiato e lo stato di usura della catena di distribuzione. Sotto tale ultimo profilo le deduzioni del c.t.u. non inducono a ritenere “più probabile che non” che il danno si sia determinato per negligenza del personale della convenuta: il c.t.u. ha chiarito infatti che
“l'allungamento della catena di distribuzione riscontrato in sede di verifica è perfettamente compatibile con l'elevato chilometraggio della vettura, circa 114.000 km, e non è necessariamente da ricondurre ad una errata manovra di traino. Ciò emerge anche dal rilievo effettuato dal tecnico in merito all'usura CP_4 della rotaia di guida della catena di distribuzione stessa. Dato appunto il chilometraggio della vettura del sig. probabilmente era giunto il momento di effettuare una verifica ed una manutenzione specifica Pt_1 alla catena di distribuzione eventualmente procedendo alla sua sostituzione comprese le parti accessorie ad essa collegata”.
Si perviene pertanto al rigetto della domanda attorea, non avendo parte attrice adempiuto agli oneri pro- batori gravanti sul danneggiato.
3 Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della pacifica esistenza del danno (confermato dai fatti descritti dal teste e dal c.t.u.) e della circostanza che la convenuta si è costituita in una fase Testimone_1 processuale in cui le era preclusa ogni attività diversa dalla mera difesa”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta la violazione di legge e una non corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'odierno appellante avrebbe dovuto provare non solo l'esistenza dei danni, ma anche il fatto all'origine degli stessi, la sua natura, dolosa o colposa e per avere conseguente- mente ritenuto non raggiunta la prova della condotta colposa del personale della società convenuta.
Sostiene che Il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la domanda e ha erroneamente distribuito l'onere della prova. a) Rileva al riguardo che, a seguito della pacifica rimozione del veicolo, la società appellata ha assunto ex lege la qualifica di custode del mezzo, divenendo così diretta responsabile della sua conservazione (art. 397 comma 3 ed art. 394 Regolamento Codice della Strada).
Pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare i fatti, mentre grava sul custode l'onere di provare di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia in tutte le proprie azioni, dall'inizio delle operazioni di rimo- zione, fino al ritiro del veicolo. Sostiene che tale prova non è stata fornita dalla appellata, mentre è stato accertato il veicolo del Pt_1 era pienamente funzionante (cfr. anche dichiarazione teste nel momento in cui era stata parcheg- Tes_1 giata a margine della strada e danneggiata (guasto motore) al momento del ritiro presso l'area di deposito dell'Autocarrozzeria.
Il danno si è quindi verificato quando la macchina dell'attore si trovava sotto custodia della società conve- nuta.
b) Rileva ancora che, anche laddove si volesse qualificare la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve comunque essere riconosciuta la responsabilità della società appellata.
Ribadisce che il in effetti, ha fornito della prova del pieno funzionamento della macchina al mo- Pt_1 mento del parcheggio e del suo danneggiamento al momento del ritiro Osserva quindi che l'appellante ha dato prova delle dinamiche a lui note (e quindi da lui provabili) in sua assenza;
ovvero: l'elevazione di sanzione amministrativa da parte della Polizia Locale;
l'incarico della stessa Polizia alla società convenuta;
la rimozione da parte dell' del veicolo e successivo Controparte_1 deposito, previa operazione di carico e scarico, presso lo stabilimento della società appellata (cfr. verbale di udienza del 19.11.2020, con audizione del teste interpello della convenuta, nonché fascicolo di Tes_1 parte e documenti richiamati).
Evidenzia quindi che non era nella propria disponibilità sapere (e neppure provare) chi e come material- mente ed in concreto avesse eseguito le operazioni di rimozione, in quale frangente quale collaboratore della convenuta avesse compiuto quale manovra.
Sostiene che dai fatti dedotti e provati si può presumere la condotta colposa della società convenuta e comunque presumere la sua responsabilità, e che non è pertanto condivisibile quanto dichiarato dal Tribu- nale con riferimento alla richiesta prova da parte del della condotta colposa del personale della Pt_1 società convenuta.
Afferma quindi che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: accertare la qualità di custode del veicolo in capo alla convenuta nel contesto delle operazioni di rimozione e deposito;
prendere atto che alcuna prova liberatoria era stata fornita dalla società convenuta e quindi accogliere la domanda.
In alternativa e in subordine, il Giudice di prime cure, pur qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2043
CC, avrebbe dovuto desumere la responsabilità della convenuta dai fatti forniti e provati dall'attore, anche
4 in mancanza di alcuna idonea allegazione e/o prova di parte convenuta circa elementi idonei a limitare od escludere tale responsabilità.
Con il secondo motivo, lamenta l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, anche con riferi- mento agli esiti della CTU laddove ha ritenuto non provato il nesso causale tra condotta della convenuta e danno.
Ribadisce che il danneggiamento della macchina è necessariamente collocato nell'arco temporale in cui si trovava nella disponibilità dalla società convenuta. Ciò premesso, proprio ripercorrendo l'iter argomentativo contenuto nella sentenza impugnata fondato sulla ricerca della causa “più probabile che non” che ha determinato la rottura della catena di distribuzione, sostiene che l'unica ipotesi “più probabile che non” è quella che in sede di rimozione sia stata forzata la catena di distribuzione, attraverso una manovra sulle ruote della macchina a marcia inserita. Osserva che si tratta di ipotesi “plausibile” (cfr. relazione CTU, pag.3; il posizionamento sfalsato della catena può essere attribuito “in buona approssimazione” ad un'operazione di rimozione eseguita con mar- cia inserita), laddove appare “verosimile” che il danneggiamento al motore sia da attribuire ad un tentativo di avviamento con catena sfalsata (cfr. relazione CTU, pag. 5). Rileva che devono invece considerarsi “più improbabili che non” le altre cause dedotte per spiegare il guasto della macchina.
Osserva che seppure con le cautele del caso, il CTU ha concluso (pagg. 5 e 6 relazione) nel senso di:
- attribuire la causa del danno ad uno sfasamento della catena di distribuzione;
- ricondurre tale sfasamento alle operazioni di rimozione con marcia inserita. Ritiene invece fallace il riferimento alle “condizioni analoghe” e alla “situazione ambientale particolar- mente complessa”, essendo concetti estranei a questo procedimento ed informazioni non disponibili né per il CTU né per il Giudice e le parti (ma solo mere affermazioni di parte convenuta).
Se è vero che il CTU ha dedotto che “la modalità di esecuzione della operazione di traino potrebbe anche essere stata eseguita in conformità alle procedure standard...”, pur tuttavia l'ausiliario ha ritenuto tale ipotesi meno probabile rispetto alla precedente valutazione. E comunque, il CTU anche in questa ipotesi ritiene che “non si può nemmeno escludere che il danno sia stato cagionato proprio nell'ambito delle operazioni di spostamento” Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con il conseguente accoglimento della domanda con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
Si è costituita in giudizio l' con comparsa di costi- Controparte_1 tuzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, rileva che solo nel presente grado di giudizio l'appellante ritiene che la domanda debba essere inquadrata nel danno da cose in custodia, mentre nell'atto di citazione e nei successivi atti ha sempre contestato all di aver effettuato in maniera negligente le Controparte_5 operazioni di rimozione e che da queste operazioni sarebbe derivato il danno al veicolo. Osserva quindi che l'impostazione della difesa avversaria e il thema decidendum da essa introdotto non lasciano dubbi sulla riconducibilità della domanda nell'alveo della responsabilità aquiliana. Proprio questo inquadramento e le prove chieste dall'attore a suffragio delle colpevoli/negligenti opera- zioni di rimozione, smentiscono il diverso inquadramento, promosso tardivamente in sede di appello.
Sostiene quindi che, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che il ha agito ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c., non avendo questi allegato la qualità di custode del veicolo in capo alla convenuta nel contesto delle operazioni di rimozione.
5 Il corretto inquadramento della domanda nella responsabilità ex art. 2043 c.c. comporta che l'odierno ap- pellante avrebbe dovuto provare tutti i presupposti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che, nel caso di specie, sono del tutto assenti.
Il fatto illecito non è stato provato. L'unico testimone di controparte, sig. asserisce “so che la rimozione è stata effettuata dalla Testimone_1 ditta della sig.ra ma non ho assistito alla stessa” (verbale udienza 19/11/2020); nulla dice il teste CP_1 sul fatto che la vettura fosse funzionante anche prima della rimozione. L'elemento soggettivo. Non è stata raggiunta la prova, oltre del fatto come sopra rappresentato, dell'elemento soggettivo, nemmeno sotto il profilo della colpa.
Il nesso di causalità non è stato provato. L'odierno appellante non ha provato il nesso causale tra la condotta dell'appellata nelle operazioni di ri- mozione e il danno ravvisato all'autovettura, circostanza tra l'altro esclusa dalla relazione del perito d'uf- ficio. La CTU, effettuata nei limiti dell'assenza del veicolo in questione, ha concluso confermando come non sia possibile stabilire se le operazioni di rimozione siano state eseguite a regola d'arte e come non sia possibile individuare un nesso di causalità tra queste e il lamentato danno del veicolo, il quale, invece, potrebbe essere conseguenza delle caratteristiche del veicolo e dell'accertata precarietà dei suoi componenti interni. Aggiunge che non è stato nemmeno possibile stabilire se una rimozione a regola d'arte avrebbe potuto evitare il danno, date le provate condizioni del veicolo mal mantenuto.
Sul secondo motivo di appello, sugli esiti della CTU e sulla mancata prova del fatto, della condotta colposa e del nesso di causalità.
Sostiene che la censura, volta a sostenere la condotta negligente del personale dell'autocarrozzeria, non coglie nel segno perché:
a) il teste non ha assistito alle operazioni di rimozione e nulla ha riferito sul funzionamento del Tes_1 veicolo al momento del parcheggio;
b) non risulta dimostrato che il danneggiamento della macchina sia necessariamente collocato nell'arco temporale in cui si trovava nella disponibilità della convenuta, anzi, vi sono numerosi indici che propen- dono per una conclusione diversa;
c) il legale rappresentante dell' ha indicato che il danno era consistito nella rottura della Controparte_1 catena di distribuzione in questione, come confermata dalla concessionaria di , ma ha escluso Parte_2 categoricamente che tale rottura fosse da attribuire alle operazioni di rimozione, cui si provvede con mo- dalità e attrezzature particolari che bloccano le ruote e non consentono alcun movimento del veicolo.
Non colgono nel segno altresì le argomentazioni giuridiche di controparte relative al nesso di causalità le quali si apprestano a diverse critiche. Il criterio del “più probabile che non”, è stato erroneamente impiegato dall'appellante per supplire alla carenza di prove del fatto illecito colposo.
Sostiene che in tema di responsabilità civile “il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli ele- menti di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”. (Cass. Civ. Sez. III sentenza 26304 del 29/09/2021).
6 Ribadisce che nel caso di specie, non è stata fornita la prova del fatto illecito, colposo o doloso, (l'unico teste dell'attore ha dichiarato di non avere seguito le operazioni di rimozione) e non è stata fornita la prova del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso. Non coglie nel segno nemmeno la ricostruzione delle risultanze della CTU effettuata da controparte. Nello specifico, il perito d'ufficio ha accertato che si tratta di un problema alla catena di distribuzione ed in particolare al suo sfasamento rispetto alla posizione corretta;
detto sfasamento ha provocato il danno alle valvole e ai pistoni con interessamento anche dell'albero motore. Tuttavia rimane incerta la causa di questo sfasamento.
In particolare sono state accertate diverse circostanze che possono influire sulla ricostruzione di un corretto nesso di causalità. 1) L'allungamento della catena di distribuzione, riscontrato in sede di verifica, è perfettamente compatibile con l'elevato chilometraggio della vettura (circa 114.000 km) e non è necessariamente da ricondurre ad un'errata manovra di traino. Ciò emerge dal rilievo effettuato dal tecnico in merito all'usura della rotaia di guida della catena di CP_4 distribuzione della stessa;
dato appunto il chilometraggio della vettura del sig. probabilmente era Pt_1 giunto il momento di effettuare una verifica ed una manutenzione specifica alla catena di distribuzione eventualmente procedendo alla sua sostituzione comprese le parti accessorie ad essa collegata (relazione
CTU pag. 4 di 6).
2) La vettura non è stata disponibile e gli unici documenti esaminati dal CTU sono stati quelli di causa, in particolare una relazione di parte.
Non è stato quindi possibile effettuare un vero contraddittorio ed un'analisi accurata della vettura, che tra l'altro doveva essere eseguita al momento del malfunzionamento;
le considerazioni che sono state effet- tuate e le conclusioni proposte risentono di questa impostazione e possono essere considerate solo da un punto di vista teorico. 3) Per quanto concerne l'operazione di rimozione: non è possibile definire con esattezza se questa opera- zione non sia stata eseguita esattamente a regola d'arte, né quanto abbia influito la “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione, che consente il moto retrogrado con facilità e quindi un suo eventuale sfasamento.
I tecnici interpellati dal CTU hanno segnalato che, per conformazione (o progettazione) di tutto il Org_2 meccanismo che controlla la catena di distribuzione nel suo movimento, esso risulta particolarmente deli- cato, soprattutto il tendicatena. In conclusione, nonostante il contestato tentativo di invertire l'onere probatorio, parte attrice non ha adem- piuto all'onere di dimostrare la presunta condotta negligente del personale dell' , che in Controparte_1 realtà ha operato secondo le migliori tecniche mantenendo le ruote immobilizzate (tale tecnica è indispen- sabile poiché spesso vi sono vetture con marcia o freno a mano inseriti). Il criterio del “più probabile che non” non può supplire a questa mancanza di prove, avendo tale criterio altra funzione.
Sostiene quindi la correttezza della sentenza nella parte in cui ha affermato che dalle risultanze del CTU non può desumersi una condotta colposa da parte del personale dell' , né un nesso causale Controparte_1 tra le operazioni di rimozione e l'evento dannoso. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 03.05.2023, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Il proposto appello è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Dall'espletata istruttoria è emerso che l'autovettura di proprietà dell'appellante: a) era funzionante al momento del parcheggio nel luogo di sosta vietato nel giorno del mercato settimanale di Lido degli Estensi nel Comune di Comacchio (FE);
b) era danneggiata - in quanto non era possibile avviarne il motore- al momento del ritiro presso il deposito della società appellata. Sub a) tale circostanza si evince: 1) dalla deposizione del teste sentito all'udienza del 19.11.2020 , il quale sul capitolo 1 della Testimone_1 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc dell'appellato “ Vero che in data 4.08.2017 il signor Parte_1 con la propria famiglia percorreva con la propria macchina Skoda Octavia targata SC-X2919 (Germania) il Comune di Comacchio e parcheggiava la propria macchina al margine della strada”, ha così risposto
“Conosco le circostanze in quanto sono il proprietario del ristorante davanti al quale la macchina era stata parcheggiata”; 2) dalla relazione del CTU il quale sul punto (pag. 4) ha testualmente affermato “In caso di anomalia alla catena di distribuzione, infatti, il guasto viene registrato dalla centralina della vettura, quindi se tale si- tuazione era presente prima della operazione di traino sarebbe stata riportata. I tecnici della Org_2 concessionaria di Ferrara, da me interpellati per ricevere informazioni sulla tipologia di motore oggetto di causa, mi hanno segnalato che l'unico modo per evitare che tale segnalazione non venga registrata dalla centralina è staccare la batteria dal circuito di alimentazione elettrica della vettura entro 30 secondi dal momento dell'evento di guasto. Risulta improbabile che il sig. accortosi della anomalia alla Pt_1 catena di distribuzione, abbia velocemente scollegato la batteria per evitare che venisse registrata dalla centralina della vettura. Ho effettuato specifici accertamenti presso i tecnici Se ne deduce che Org_2 fino al momento dello spegnimento della vettura, poi lasciata in sosta, la vettura circolasse regolarmente”.
Sub b) tale circostanza si evince dalle dichiarazioni rese dal citato teste e da Testimone_1 CP_1 legale rapp.te della società appellata, sentita in sede di interrogatorio formale nel corso della stessa udienza del 19.11.2020 i quali hanno entrambi confermato che il recatosi presso il deposito dell' Pt_1 [...]
per ritirare l'autovettura, non era riuscito ad avviarne il motore. CP_6 Dall'espletata istruttoria è pacificamente emerso (pag. 3 CTU) che “le anomalie ed i malfunzionamenti evidenziati in sede di verifica dello stato di funzionamento della vettura da parte del perito del TÜV
[...]
si riferiscano ad un problema alla catena di distribuzione ed in particolare al suo sfasa- Org_1 mento rispetto alla posizione corretta”, mentre, secondo il principio del nesso di causalità prevalente “più probabile che non” si deve anche ritenere provato che la causa di tale “sfasamento” della catena di distri- buzione sia ”stato generato da una manovra di gestione del traino della vettura, ovvero che tale manovra sia stata effettuata con marcia inserita” (pag. 3 CTU). A tale riguardo si osserva quanto segue. Il CTU non fa riferimento con certezza a tale causa di danno, che ritiene “plausibile” e afferma che “il posizionamento sfalsato della catena di distribuzione può essere attribuito in buona approssimazione ad una operazione di rimozione eseguita con marcia inserita” (pag. 6 CTU). Difatti, nell'immediato seguito della propria relazione (stessa pag.6) afferma che “non è tuttavia possibile definire con esattezza se questa operazione non sia stata eseguita esattamente a regola d'arte né quanto abbia influito la “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione, che consente il moto retrogrado con facilità e quindi un suo eventuale sfasamento, problema che è stato risolto nelle versioni successive. In altre parole, la modalità di esecuzione della operazione di traino potrebbe anche essere stata eseguita in conformità alle procedure standard che di solito si usano in condizioni analoghe (peraltro
8 in questo caso, in situazione ambientale particolarmente complessa), ma non si può nemmeno escludere che il danno sia stato cagionato proprio nell'ambito delle operazioni di spostamento”. Ciò premesso secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.n.8114/2022 ) “ in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio con- trofattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabili- stica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle fre- quenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Ebbene, tenuto conto dei fatti emersi dall'espletata istruttoria, si deve ritenere certamente più probabile che l'anomalo allungamento della catena di distribuzione sia stato determinato da una scorretta operazione di rimozione del veicolo che aveva la marcia inserita.
Difatti le altre circostanze, pur richiamate dal CTU, sono meno probabili e comunque non sufficientemente provate.
Più in dettaglio, non è provato che: a) che “la modalità di esecuzione della operazione di traino” sia stata “eseguita in conformità alle proce- dure standard che di solito si usano in condizioni analoghe”;
b) che la rimozione sia stata effettuata “in situazione ambientale particolarmente complessa”.
Si tratta infatti di ipotesi formulate dal CTU che tuttavia non hanno avuto alcun riscontro probatorio in quanto, quella sub a, emerge sostanzialmente dalle risposte date dal legale rapp.te dell'appellata in sede di interrogatorio formale che, notoriamente, non hanno alcuna efficacia probatoria a proprio favore;
quella sub b), anche a volerla ritenere determinante, risulta solo dalle allegazioni dell'appellata (costituitasi tardi- vamente in giudizio) e non provata. Ed ancora si osserva che la riferita “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione” che potrebbe avere influito sulla verificazione del danno, è in realtà smentita dalla documentazione in atti (pe- rizia di parte doc.1 fasc. I grado appellante) e dallo stesso CTU. CP_7 Difatti il CTU (pag.4) afferma che “ C'è da segnalare che anche nella relazione redatta dal
[...]
viene evidenziato che il modello di automobile di proprietà del ricorrente è stato oggetto Org_1 di segnalazione da parte della stessa casa costruttrice, relativamente ad anomalia sulla cinghia di distri- buzione ma, nel caso in esame, tale anomalia non è stata segnalata dalla centralina e si deve quindi esclu- dere che possa trattarsi di un errore in fase costruttiva da parte di per il caso specifico” . Org_2
Infine, sul valore probatorio della relazione di parte si osserva che lo stesso CTU (pag. 3) sostiene che trattasi di “relazione peritale redatta dal , una nota azienda di certificazione di Organizzazione_1 prodotto specializzata in automotive e particolarmente nota al settore, a firma del tecnico ”. CP_4 Riassumendo, alla luce di quanto sopra dedotto, si deve ravvisare una responsabilità dell'appellata nella determinazione del danno alla vettura di proprietà dell'appellante e ciò sia inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) - non avendo l'appellata fornito la prova, a suo carico, che l'evento si è verificato per caso fortuito - sia inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. dovendosi ritenere che l'appellante ha dato prova sia del nesso causale, sia del fatto
9 colposo dell'appellata ricavabile, in via presuntiva, dalle risultanze istruttorie ( autovettura marciante prima della rimozione - teste e CTU- e poi non marciante presso il deposito dell'appellata – teste Tes_1 Tes_1
e interrogatorio formale legale rapp.te ) . Controparte_1
Passando quindi alla quantificazione del danno, vi sono in atti i documenti attestanti le spese sostenute dal in conseguenza del danno riportato alla propria vettura (docc. 2,3,6,7 fasc. I grado appellante) e Pt_1 dette spese sono state ritenute congrue dal CTU (pag.6 relazione). Si deve quindi condannare l'appellata, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 14.001,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata (Cass. s.u. n.1712/1995), con decorrenza dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sull'im- porto ottenuto da tale maggiorazione, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo. Per tali motivi l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri di cui al DM 55/2014, del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate e trattandosi di attività professionale interamente esaurita prima della data di entrata in vigore del DM n.147/2022 (Cass.S.U.n.33482/2022)
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
- accerta e dichiara la responsabilità di per il Controparte_1 CP_1 danno all'autovettura Skoda Ottavia tg SC-X-2919 di proprietà di e, per l'effetto Parte_1
- condanna in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, a pagare a a titolo di risarcitorio, la somma di € 14.001,85 oltre rivalutazione Parte_1
e interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, con decorrenza dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sull'importo ottenuto da tale maggiorazione, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano per Parte_1 il primo grado in € 264,00 per spese ed € 4.835,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese ed € 3.777,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro-tempore, le spese di CTU del precedente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 09.02.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Samuele Scalise
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.1719/2021
promossa da elettivamente domiciliato in Bolzano, Via Argen- Parte_1 tieri n. 2, presso lo studio dell'avv. Hans-Magnus Egger, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione introduttivo del precedente grado di giudizio
- Appellante –
Contro
,in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lido degli Estensi (FE), presso lo studio dell'avv. Silvio Rizzetto, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del precedente grado di giudizio
-Appellato – CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Ferrara, la per sentirne accertare la sua responsa- Controparte_2 bilità per i danni occorsi alla propria vettura, a seguito dell'operazione di rimozione avvenuta nel mese di agosto 2017, in Comacchio (FE). Più in dettaglio l'attore ha dedotto che la propria autovettura, rimossa dalla società convenuta su incarico delle Forze dell'Ordine, non poteva essere più avviata al momento del ritiro presso il deposito della Auto-
e, a seguito di successive verifiche, era stata “accertata la rottura, in particolare iperestensione CP_3 della cinghia di distribuzione e conseguenziale guasto motore” Ha quindi richiamato i risultati della relazione , effettuata dal perito Organizzazione_1 CP_4
e ha sostenuto che il danno riscontrato, era “stato causato dalle operazioni di rimozione, in partico-
[...] lare da un principio di trascinamento dell'autovettura con marcia inserita”; ha chiesto quindi il risarci- mento dei relativi danni complessivamente quantificati in € 14.001,85. Si è costituita tardivamente in giudizio la , con com- Controparte_2 parsa con la quale ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Più in dettaglio la società convenuta ha sostenuto di utilizzare, per le operazioni di rimozione, un carrello componibile dotato di un meccanismo di “morsa” in modo da spostare qualsiasi macchina senza muovere
1 le ruote e mantenendole quindi bloccate e senza quindi compromettere eventuali parti meccaniche;
ha per- tanto dedotto che non era possibile che l'operazione di rimozione avesse potuto arrecare danni meccanici all'autovettura del Pt_1 Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 469/2021, all'esito dell'espletata istruttoria consistita nell'escus- sione del testimone indicato da parte attrice, nell'interrogatorio formale del legale rapp.te della società convenuta e nel conferimento dell'incarico ad un CTU, ha rigettato la domanda con la seguente motiva- zione:
“…Pur non qualificando chiaramente in diritto la propria domanda, è chiaro che abbia agito ai Pt_1 sensi dell'art. 2043 c.c., non avendo allegato la qualità di custode del veicolo in capo alla convenuta nel contesto delle operazioni di rimozione. Nella struttura dell'illecito declinata dall'art. 2043 c.c., grava notoriamente sul danneggiato l'onere di provare la condotta illecita, il nesso causale e il danno, ossia tutti gli elementi, oggettivo e soggettivo, della fattispecie dannosa. (cfr., Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3003 del 28/02/2012). L'attore doveva provare non solo l'esistenza dei danni, ma anche il fatto all'origine degli stessi, la sua natura, dolosa o colposa, nonché il nesso causale. All'esito dell'istruttoria tale prova non può dirsi raggiunta… Difettano nella specie la prova della condotta colposa del personale della società convenuta. Anzitutto, non vi è alcun esplicito richiamo da parte dell'attore al disposto dell'art. 2049 c.c., sebbene per come i fatti sono allegati dall'attore, sembra chiaro che si imputi un'errata manovra di rimozione da parte del personale della Controparte_1
Ad ogni modo, anche volendo superare tale passaggio attinente alla qualificazione giuridica della do- manda, la prova di una condotta negligente non è emersa. Anzitutto, l'unico teste escusso non ha assistito alla manovra di rimozione e la parte attrice non ha indicato alcun soggetto che abbia direttamente visto le modalità utilizzate dal personale della società convenuta.
Come accennato, parte attrice intende dimostrare la colpa della convenuta, richiamando la perizia
[...]
, perito , dalla quale emergerebbe che il danno riscontrato sarebbe stato Org_1 CP_4 causato dalle operazioni di rimozione, in particolare da un principio di trascinamento dell'autovettura con marcia inserita.
Parte attrice ha ritenuto di procedere in autonomia alla riparazione del veicolo, senza richiedere un ac- certamento tecnico preventivo sul veicolo o comunque un esame dello stesso in contraddittorio.
Dunque, la c.t.u. svolta in corso di causa è stata eseguita senza un esame diretto del veicolo e, dunque, sulla base del dato emergente dalla relazione di parte, redatta circa tre mesi dopo l'evento, con preclusione di una analisi diretta della vettura.
Al c.t.u. è stato richiesto se, sulla base della documentazione e, in particolare, delle fotografie in atti, possa concludersi che il danneggiamento della Skoda Octavia dell'attore sia avvenuto nell'ambito di un tentativo di avviamento con catena di distribuzione sfasata e sia corretto concludere che “non vi è altra spiegazione tecnica se non quella che il guasto motore alla vettura in oggetto è stato causato nell'ambito di una rimo- zione eseguita non a regola d'arte”. Il c.t.u. ha rilevato che il posizionamento sfalsato della catena di distribuzione può essere attribuito in buona approssimazione ad una operazione di rimozione eseguita con marcia inserita. Dunque, l'unico dato verosimile è che la rimozione sia avvenuta “con marcia inserita”: né dalle allega- zioni attoree né dalla c.t.u. emerge però che sia contrario alle norme esecutive tecniche l'esecuzione di una rimozione con la marcia inserita.
2 Ciò posto, il c.t.u. ha aggiunto che “non è tuttavia possibile definire con esattezza se questa operazione non sia stata eseguita esattamente a regola d'arte né quanto abbia influito la “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione, che consente il moto retrogrado con facilità e quindi un suo even- tuale sfasamento, problema che è stato risolto nelle versioni successive”. Il c.t.u. chiarisce che “la modalità di esecuzione della operazione di traino potrebbe anche essere stata eseguita in conformità alle procedure standard che di solito si usano in condizioni analoghe (peraltro in questo caso, in situazione ambientale particolarmente complessa), ma non si può nemmeno escludere che il danno sia stato cagionato proprio nell'ambito delle operazioni di spostamento”. Dunque, se è verosimile che il danno sia avvenuto nel contesto delle operazioni di rimozione effettuate dalla convenuta, non v'è prova che ciò sia accaduto per una condotta negligente del personale impiegato dalla
[...]
Controparte_1
In buona sostanza, difetta sia la prova di una condotta colposa della convenuta (anzi, del personale da essa impiegato) sia la prova che il danno sia causalmente riconducibile a tale condotta.
È noto che, in tema di responsabilità civile vige un diverso regime probatorio rispetto al processo penale, inspirato alla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio": nel giudizio civile opera invece la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Dunque, lo standard di cd. certezza pro- babilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla cd. probabilità quantitativa della frequenza di un evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la cd. probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. La verifica del nesso causale deve essere quindi ef- fettuata sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso con- creto (cfr. Cass., Sez. III, Ordinanza n. 23197 del 27/09/2018).
Nella specie, difetta la prova della condotta colposa (non viene allegato né provato quale sarebbe stata la manovra corretta che il personale della avrebbe Controparte_1 dovuto effettuare, né che vi sia stato effettivamente un errore) sia del nesso causale, poiché secondo il c.t.u. il danno era suscettibile di verificarsi anche a fronte di una manovra corretta, tenuto conto di circostanze quali le condizioni di manovra, alla luce del parcheggio in divieto di sosta effettuato dal danneggiato e lo stato di usura della catena di distribuzione. Sotto tale ultimo profilo le deduzioni del c.t.u. non inducono a ritenere “più probabile che non” che il danno si sia determinato per negligenza del personale della convenuta: il c.t.u. ha chiarito infatti che
“l'allungamento della catena di distribuzione riscontrato in sede di verifica è perfettamente compatibile con l'elevato chilometraggio della vettura, circa 114.000 km, e non è necessariamente da ricondurre ad una errata manovra di traino. Ciò emerge anche dal rilievo effettuato dal tecnico in merito all'usura CP_4 della rotaia di guida della catena di distribuzione stessa. Dato appunto il chilometraggio della vettura del sig. probabilmente era giunto il momento di effettuare una verifica ed una manutenzione specifica Pt_1 alla catena di distribuzione eventualmente procedendo alla sua sostituzione comprese le parti accessorie ad essa collegata”.
Si perviene pertanto al rigetto della domanda attorea, non avendo parte attrice adempiuto agli oneri pro- batori gravanti sul danneggiato.
3 Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della pacifica esistenza del danno (confermato dai fatti descritti dal teste e dal c.t.u.) e della circostanza che la convenuta si è costituita in una fase Testimone_1 processuale in cui le era preclusa ogni attività diversa dalla mera difesa”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su due motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta la violazione di legge e una non corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria, laddove il Tribunale ha ritenuto che l'odierno appellante avrebbe dovuto provare non solo l'esistenza dei danni, ma anche il fatto all'origine degli stessi, la sua natura, dolosa o colposa e per avere conseguente- mente ritenuto non raggiunta la prova della condotta colposa del personale della società convenuta.
Sostiene che Il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la domanda e ha erroneamente distribuito l'onere della prova. a) Rileva al riguardo che, a seguito della pacifica rimozione del veicolo, la società appellata ha assunto ex lege la qualifica di custode del mezzo, divenendo così diretta responsabile della sua conservazione (art. 397 comma 3 ed art. 394 Regolamento Codice della Strada).
Pertanto, il danneggiato ha l'onere di provare i fatti, mentre grava sul custode l'onere di provare di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia in tutte le proprie azioni, dall'inizio delle operazioni di rimo- zione, fino al ritiro del veicolo. Sostiene che tale prova non è stata fornita dalla appellata, mentre è stato accertato il veicolo del Pt_1 era pienamente funzionante (cfr. anche dichiarazione teste nel momento in cui era stata parcheg- Tes_1 giata a margine della strada e danneggiata (guasto motore) al momento del ritiro presso l'area di deposito dell'Autocarrozzeria.
Il danno si è quindi verificato quando la macchina dell'attore si trovava sotto custodia della società conve- nuta.
b) Rileva ancora che, anche laddove si volesse qualificare la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. deve comunque essere riconosciuta la responsabilità della società appellata.
Ribadisce che il in effetti, ha fornito della prova del pieno funzionamento della macchina al mo- Pt_1 mento del parcheggio e del suo danneggiamento al momento del ritiro Osserva quindi che l'appellante ha dato prova delle dinamiche a lui note (e quindi da lui provabili) in sua assenza;
ovvero: l'elevazione di sanzione amministrativa da parte della Polizia Locale;
l'incarico della stessa Polizia alla società convenuta;
la rimozione da parte dell' del veicolo e successivo Controparte_1 deposito, previa operazione di carico e scarico, presso lo stabilimento della società appellata (cfr. verbale di udienza del 19.11.2020, con audizione del teste interpello della convenuta, nonché fascicolo di Tes_1 parte e documenti richiamati).
Evidenzia quindi che non era nella propria disponibilità sapere (e neppure provare) chi e come material- mente ed in concreto avesse eseguito le operazioni di rimozione, in quale frangente quale collaboratore della convenuta avesse compiuto quale manovra.
Sostiene che dai fatti dedotti e provati si può presumere la condotta colposa della società convenuta e comunque presumere la sua responsabilità, e che non è pertanto condivisibile quanto dichiarato dal Tribu- nale con riferimento alla richiesta prova da parte del della condotta colposa del personale della Pt_1 società convenuta.
Afferma quindi che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto: accertare la qualità di custode del veicolo in capo alla convenuta nel contesto delle operazioni di rimozione e deposito;
prendere atto che alcuna prova liberatoria era stata fornita dalla società convenuta e quindi accogliere la domanda.
In alternativa e in subordine, il Giudice di prime cure, pur qualificando la domanda ai sensi dell'art. 2043
CC, avrebbe dovuto desumere la responsabilità della convenuta dai fatti forniti e provati dall'attore, anche
4 in mancanza di alcuna idonea allegazione e/o prova di parte convenuta circa elementi idonei a limitare od escludere tale responsabilità.
Con il secondo motivo, lamenta l'errata valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, anche con riferi- mento agli esiti della CTU laddove ha ritenuto non provato il nesso causale tra condotta della convenuta e danno.
Ribadisce che il danneggiamento della macchina è necessariamente collocato nell'arco temporale in cui si trovava nella disponibilità dalla società convenuta. Ciò premesso, proprio ripercorrendo l'iter argomentativo contenuto nella sentenza impugnata fondato sulla ricerca della causa “più probabile che non” che ha determinato la rottura della catena di distribuzione, sostiene che l'unica ipotesi “più probabile che non” è quella che in sede di rimozione sia stata forzata la catena di distribuzione, attraverso una manovra sulle ruote della macchina a marcia inserita. Osserva che si tratta di ipotesi “plausibile” (cfr. relazione CTU, pag.3; il posizionamento sfalsato della catena può essere attribuito “in buona approssimazione” ad un'operazione di rimozione eseguita con mar- cia inserita), laddove appare “verosimile” che il danneggiamento al motore sia da attribuire ad un tentativo di avviamento con catena sfalsata (cfr. relazione CTU, pag. 5). Rileva che devono invece considerarsi “più improbabili che non” le altre cause dedotte per spiegare il guasto della macchina.
Osserva che seppure con le cautele del caso, il CTU ha concluso (pagg. 5 e 6 relazione) nel senso di:
- attribuire la causa del danno ad uno sfasamento della catena di distribuzione;
- ricondurre tale sfasamento alle operazioni di rimozione con marcia inserita. Ritiene invece fallace il riferimento alle “condizioni analoghe” e alla “situazione ambientale particolar- mente complessa”, essendo concetti estranei a questo procedimento ed informazioni non disponibili né per il CTU né per il Giudice e le parti (ma solo mere affermazioni di parte convenuta).
Se è vero che il CTU ha dedotto che “la modalità di esecuzione della operazione di traino potrebbe anche essere stata eseguita in conformità alle procedure standard...”, pur tuttavia l'ausiliario ha ritenuto tale ipotesi meno probabile rispetto alla precedente valutazione. E comunque, il CTU anche in questa ipotesi ritiene che “non si può nemmeno escludere che il danno sia stato cagionato proprio nell'ambito delle operazioni di spostamento” Conclude chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, con il conseguente accoglimento della domanda con il favore delle spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
Si è costituita in giudizio l' con comparsa di costi- Controparte_1 tuzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, rileva che solo nel presente grado di giudizio l'appellante ritiene che la domanda debba essere inquadrata nel danno da cose in custodia, mentre nell'atto di citazione e nei successivi atti ha sempre contestato all di aver effettuato in maniera negligente le Controparte_5 operazioni di rimozione e che da queste operazioni sarebbe derivato il danno al veicolo. Osserva quindi che l'impostazione della difesa avversaria e il thema decidendum da essa introdotto non lasciano dubbi sulla riconducibilità della domanda nell'alveo della responsabilità aquiliana. Proprio questo inquadramento e le prove chieste dall'attore a suffragio delle colpevoli/negligenti opera- zioni di rimozione, smentiscono il diverso inquadramento, promosso tardivamente in sede di appello.
Sostiene quindi che, correttamente il Giudice di prime cure ha rilevato che il ha agito ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c., non avendo questi allegato la qualità di custode del veicolo in capo alla convenuta nel contesto delle operazioni di rimozione.
5 Il corretto inquadramento della domanda nella responsabilità ex art. 2043 c.c. comporta che l'odierno ap- pellante avrebbe dovuto provare tutti i presupposti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che, nel caso di specie, sono del tutto assenti.
Il fatto illecito non è stato provato. L'unico testimone di controparte, sig. asserisce “so che la rimozione è stata effettuata dalla Testimone_1 ditta della sig.ra ma non ho assistito alla stessa” (verbale udienza 19/11/2020); nulla dice il teste CP_1 sul fatto che la vettura fosse funzionante anche prima della rimozione. L'elemento soggettivo. Non è stata raggiunta la prova, oltre del fatto come sopra rappresentato, dell'elemento soggettivo, nemmeno sotto il profilo della colpa.
Il nesso di causalità non è stato provato. L'odierno appellante non ha provato il nesso causale tra la condotta dell'appellata nelle operazioni di ri- mozione e il danno ravvisato all'autovettura, circostanza tra l'altro esclusa dalla relazione del perito d'uf- ficio. La CTU, effettuata nei limiti dell'assenza del veicolo in questione, ha concluso confermando come non sia possibile stabilire se le operazioni di rimozione siano state eseguite a regola d'arte e come non sia possibile individuare un nesso di causalità tra queste e il lamentato danno del veicolo, il quale, invece, potrebbe essere conseguenza delle caratteristiche del veicolo e dell'accertata precarietà dei suoi componenti interni. Aggiunge che non è stato nemmeno possibile stabilire se una rimozione a regola d'arte avrebbe potuto evitare il danno, date le provate condizioni del veicolo mal mantenuto.
Sul secondo motivo di appello, sugli esiti della CTU e sulla mancata prova del fatto, della condotta colposa e del nesso di causalità.
Sostiene che la censura, volta a sostenere la condotta negligente del personale dell'autocarrozzeria, non coglie nel segno perché:
a) il teste non ha assistito alle operazioni di rimozione e nulla ha riferito sul funzionamento del Tes_1 veicolo al momento del parcheggio;
b) non risulta dimostrato che il danneggiamento della macchina sia necessariamente collocato nell'arco temporale in cui si trovava nella disponibilità della convenuta, anzi, vi sono numerosi indici che propen- dono per una conclusione diversa;
c) il legale rappresentante dell' ha indicato che il danno era consistito nella rottura della Controparte_1 catena di distribuzione in questione, come confermata dalla concessionaria di , ma ha escluso Parte_2 categoricamente che tale rottura fosse da attribuire alle operazioni di rimozione, cui si provvede con mo- dalità e attrezzature particolari che bloccano le ruote e non consentono alcun movimento del veicolo.
Non colgono nel segno altresì le argomentazioni giuridiche di controparte relative al nesso di causalità le quali si apprestano a diverse critiche. Il criterio del “più probabile che non”, è stato erroneamente impiegato dall'appellante per supplire alla carenza di prove del fatto illecito colposo.
Sostiene che in tema di responsabilità civile “il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli ele- menti di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”. (Cass. Civ. Sez. III sentenza 26304 del 29/09/2021).
6 Ribadisce che nel caso di specie, non è stata fornita la prova del fatto illecito, colposo o doloso, (l'unico teste dell'attore ha dichiarato di non avere seguito le operazioni di rimozione) e non è stata fornita la prova del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso. Non coglie nel segno nemmeno la ricostruzione delle risultanze della CTU effettuata da controparte. Nello specifico, il perito d'ufficio ha accertato che si tratta di un problema alla catena di distribuzione ed in particolare al suo sfasamento rispetto alla posizione corretta;
detto sfasamento ha provocato il danno alle valvole e ai pistoni con interessamento anche dell'albero motore. Tuttavia rimane incerta la causa di questo sfasamento.
In particolare sono state accertate diverse circostanze che possono influire sulla ricostruzione di un corretto nesso di causalità. 1) L'allungamento della catena di distribuzione, riscontrato in sede di verifica, è perfettamente compatibile con l'elevato chilometraggio della vettura (circa 114.000 km) e non è necessariamente da ricondurre ad un'errata manovra di traino. Ciò emerge dal rilievo effettuato dal tecnico in merito all'usura della rotaia di guida della catena di CP_4 distribuzione della stessa;
dato appunto il chilometraggio della vettura del sig. probabilmente era Pt_1 giunto il momento di effettuare una verifica ed una manutenzione specifica alla catena di distribuzione eventualmente procedendo alla sua sostituzione comprese le parti accessorie ad essa collegata (relazione
CTU pag. 4 di 6).
2) La vettura non è stata disponibile e gli unici documenti esaminati dal CTU sono stati quelli di causa, in particolare una relazione di parte.
Non è stato quindi possibile effettuare un vero contraddittorio ed un'analisi accurata della vettura, che tra l'altro doveva essere eseguita al momento del malfunzionamento;
le considerazioni che sono state effet- tuate e le conclusioni proposte risentono di questa impostazione e possono essere considerate solo da un punto di vista teorico. 3) Per quanto concerne l'operazione di rimozione: non è possibile definire con esattezza se questa opera- zione non sia stata eseguita esattamente a regola d'arte, né quanto abbia influito la “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione, che consente il moto retrogrado con facilità e quindi un suo eventuale sfasamento.
I tecnici interpellati dal CTU hanno segnalato che, per conformazione (o progettazione) di tutto il Org_2 meccanismo che controlla la catena di distribuzione nel suo movimento, esso risulta particolarmente deli- cato, soprattutto il tendicatena. In conclusione, nonostante il contestato tentativo di invertire l'onere probatorio, parte attrice non ha adem- piuto all'onere di dimostrare la presunta condotta negligente del personale dell' , che in Controparte_1 realtà ha operato secondo le migliori tecniche mantenendo le ruote immobilizzate (tale tecnica è indispen- sabile poiché spesso vi sono vetture con marcia o freno a mano inseriti). Il criterio del “più probabile che non” non può supplire a questa mancanza di prove, avendo tale criterio altra funzione.
Sostiene quindi la correttezza della sentenza nella parte in cui ha affermato che dalle risultanze del CTU non può desumersi una condotta colposa da parte del personale dell' , né un nesso causale Controparte_1 tra le operazioni di rimozione e l'evento dannoso. Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di giudizio. Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 03.05.2023, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Il proposto appello è meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Dall'espletata istruttoria è emerso che l'autovettura di proprietà dell'appellante: a) era funzionante al momento del parcheggio nel luogo di sosta vietato nel giorno del mercato settimanale di Lido degli Estensi nel Comune di Comacchio (FE);
b) era danneggiata - in quanto non era possibile avviarne il motore- al momento del ritiro presso il deposito della società appellata. Sub a) tale circostanza si evince: 1) dalla deposizione del teste sentito all'udienza del 19.11.2020 , il quale sul capitolo 1 della Testimone_1 memoria ex art. 183 comma 6 n.2 cpc dell'appellato “ Vero che in data 4.08.2017 il signor Parte_1 con la propria famiglia percorreva con la propria macchina Skoda Octavia targata SC-X2919 (Germania) il Comune di Comacchio e parcheggiava la propria macchina al margine della strada”, ha così risposto
“Conosco le circostanze in quanto sono il proprietario del ristorante davanti al quale la macchina era stata parcheggiata”; 2) dalla relazione del CTU il quale sul punto (pag. 4) ha testualmente affermato “In caso di anomalia alla catena di distribuzione, infatti, il guasto viene registrato dalla centralina della vettura, quindi se tale si- tuazione era presente prima della operazione di traino sarebbe stata riportata. I tecnici della Org_2 concessionaria di Ferrara, da me interpellati per ricevere informazioni sulla tipologia di motore oggetto di causa, mi hanno segnalato che l'unico modo per evitare che tale segnalazione non venga registrata dalla centralina è staccare la batteria dal circuito di alimentazione elettrica della vettura entro 30 secondi dal momento dell'evento di guasto. Risulta improbabile che il sig. accortosi della anomalia alla Pt_1 catena di distribuzione, abbia velocemente scollegato la batteria per evitare che venisse registrata dalla centralina della vettura. Ho effettuato specifici accertamenti presso i tecnici Se ne deduce che Org_2 fino al momento dello spegnimento della vettura, poi lasciata in sosta, la vettura circolasse regolarmente”.
Sub b) tale circostanza si evince dalle dichiarazioni rese dal citato teste e da Testimone_1 CP_1 legale rapp.te della società appellata, sentita in sede di interrogatorio formale nel corso della stessa udienza del 19.11.2020 i quali hanno entrambi confermato che il recatosi presso il deposito dell' Pt_1 [...]
per ritirare l'autovettura, non era riuscito ad avviarne il motore. CP_6 Dall'espletata istruttoria è pacificamente emerso (pag. 3 CTU) che “le anomalie ed i malfunzionamenti evidenziati in sede di verifica dello stato di funzionamento della vettura da parte del perito del TÜV
[...]
si riferiscano ad un problema alla catena di distribuzione ed in particolare al suo sfasa- Org_1 mento rispetto alla posizione corretta”, mentre, secondo il principio del nesso di causalità prevalente “più probabile che non” si deve anche ritenere provato che la causa di tale “sfasamento” della catena di distri- buzione sia ”stato generato da una manovra di gestione del traino della vettura, ovvero che tale manovra sia stata effettuata con marcia inserita” (pag. 3 CTU). A tale riguardo si osserva quanto segue. Il CTU non fa riferimento con certezza a tale causa di danno, che ritiene “plausibile” e afferma che “il posizionamento sfalsato della catena di distribuzione può essere attribuito in buona approssimazione ad una operazione di rimozione eseguita con marcia inserita” (pag. 6 CTU). Difatti, nell'immediato seguito della propria relazione (stessa pag.6) afferma che “non è tuttavia possibile definire con esattezza se questa operazione non sia stata eseguita esattamente a regola d'arte né quanto abbia influito la “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione, che consente il moto retrogrado con facilità e quindi un suo eventuale sfasamento, problema che è stato risolto nelle versioni successive. In altre parole, la modalità di esecuzione della operazione di traino potrebbe anche essere stata eseguita in conformità alle procedure standard che di solito si usano in condizioni analoghe (peraltro
8 in questo caso, in situazione ambientale particolarmente complessa), ma non si può nemmeno escludere che il danno sia stato cagionato proprio nell'ambito delle operazioni di spostamento”. Ciò premesso secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.n.8114/2022 ) “ in tema di responsabilità civile (sia essa legata alle conseguenze dell'inadempimento di obbligazioni o di un fatto illecito aquiliano), la verifica del nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità (positiva o negativa) del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio con- trofattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del "più probabile che non", conformandosi a uno standard di certezza probabili- stica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle fre- quenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Ebbene, tenuto conto dei fatti emersi dall'espletata istruttoria, si deve ritenere certamente più probabile che l'anomalo allungamento della catena di distribuzione sia stato determinato da una scorretta operazione di rimozione del veicolo che aveva la marcia inserita.
Difatti le altre circostanze, pur richiamate dal CTU, sono meno probabili e comunque non sufficientemente provate.
Più in dettaglio, non è provato che: a) che “la modalità di esecuzione della operazione di traino” sia stata “eseguita in conformità alle proce- dure standard che di solito si usano in condizioni analoghe”;
b) che la rimozione sia stata effettuata “in situazione ambientale particolarmente complessa”.
Si tratta infatti di ipotesi formulate dal CTU che tuttavia non hanno avuto alcun riscontro probatorio in quanto, quella sub a, emerge sostanzialmente dalle risposte date dal legale rapp.te dell'appellata in sede di interrogatorio formale che, notoriamente, non hanno alcuna efficacia probatoria a proprio favore;
quella sub b), anche a volerla ritenere determinante, risulta solo dalle allegazioni dell'appellata (costituitasi tardi- vamente in giudizio) e non provata. Ed ancora si osserva che la riferita “congenita” debolezza del tenditore della catena di distribuzione” che potrebbe avere influito sulla verificazione del danno, è in realtà smentita dalla documentazione in atti (pe- rizia di parte doc.1 fasc. I grado appellante) e dallo stesso CTU. CP_7 Difatti il CTU (pag.4) afferma che “ C'è da segnalare che anche nella relazione redatta dal
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viene evidenziato che il modello di automobile di proprietà del ricorrente è stato oggetto Org_1 di segnalazione da parte della stessa casa costruttrice, relativamente ad anomalia sulla cinghia di distri- buzione ma, nel caso in esame, tale anomalia non è stata segnalata dalla centralina e si deve quindi esclu- dere che possa trattarsi di un errore in fase costruttiva da parte di per il caso specifico” . Org_2
Infine, sul valore probatorio della relazione di parte si osserva che lo stesso CTU (pag. 3) sostiene che trattasi di “relazione peritale redatta dal , una nota azienda di certificazione di Organizzazione_1 prodotto specializzata in automotive e particolarmente nota al settore, a firma del tecnico ”. CP_4 Riassumendo, alla luce di quanto sopra dedotto, si deve ravvisare una responsabilità dell'appellata nella determinazione del danno alla vettura di proprietà dell'appellante e ciò sia inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.) - non avendo l'appellata fornito la prova, a suo carico, che l'evento si è verificato per caso fortuito - sia inquadrando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. dovendosi ritenere che l'appellante ha dato prova sia del nesso causale, sia del fatto
9 colposo dell'appellata ricavabile, in via presuntiva, dalle risultanze istruttorie ( autovettura marciante prima della rimozione - teste e CTU- e poi non marciante presso il deposito dell'appellata – teste Tes_1 Tes_1
e interrogatorio formale legale rapp.te ) . Controparte_1
Passando quindi alla quantificazione del danno, vi sono in atti i documenti attestanti le spese sostenute dal in conseguenza del danno riportato alla propria vettura (docc. 2,3,6,7 fasc. I grado appellante) e Pt_1 dette spese sono state ritenute congrue dal CTU (pag.6 relazione). Si deve quindi condannare l'appellata, a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di € 14.001,85, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata (Cass. s.u. n.1712/1995), con decorrenza dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sull'im- porto ottenuto da tale maggiorazione, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo. Per tali motivi l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi dei parametri di cui al DM 55/2014, del grado di complessità della
contro
- versia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate e trattandosi di attività professionale interamente esaurita prima della data di entrata in vigore del DM n.147/2022 (Cass.S.U.n.33482/2022)
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza:
- accerta e dichiara la responsabilità di per il Controparte_1 CP_1 danno all'autovettura Skoda Ottavia tg SC-X-2919 di proprietà di e, per l'effetto Parte_1
- condanna in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, a pagare a a titolo di risarcitorio, la somma di € 14.001,85 oltre rivalutazione Parte_1
e interessi legali da calcolarsi come in parte motiva, con decorrenza dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sull'importo ottenuto da tale maggiorazione, dei soli interessi legali fino al saldo effettivo;
- condanna in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano per Parte_1 il primo grado in € 264,00 per spese ed € 4.835,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese ed € 3.777,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro-tempore, le spese di CTU del precedente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 09.02.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott. Samuele Scalise
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