CA
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv.to Paolo Mascaro in virtù di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Lamezia Terme (CZ) via
Sele n. 33;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ,) che agisce a mezzo Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale (c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca
NC e AR CA LE in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Catanzaro, Via Buccarelli 49;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 77/2023 del Tribunale di Lamezia
Terme pubblicata in data 02/02/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.1.2019 al procuratore domiciliatario della società opposta, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 641/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il
23.11.2018 e depositato telematicamente il 28.11.2018, con il quale il gli aveva ingiunto il pagamento di € CP_1 Controparte_1
25.992,02 per consumi di energia elettrica a seguito dell'emissione della fattura n. 0798001930612069 scaduta in data 10.09.2012. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione del diritto;
nel merito, deduceva che la somma ingiunta era sproporzionata;
che nessuna posizione debitoria aveva l'istante il quale aveva sempre provveduto a pagare ogni fattura;
che l'impresa di
Distribuzione aveva violato il dovere di buona fede e lealtà contrattuale in quanto non aveva segnalato con cadenza temporale i rilevanti consumi di cui alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo. Tanto premesso, concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. [ Per l'opponente: “in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo o annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e rigettare in ogni caso la
2 pretesa creditoria avanzata da per inesistenza della Controparte_1
lamentata posizione debitoria e comunque per prescrizione di qualsivoglia eventuale diritto;
dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente; condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”] Si costituiva il
[...]
con comparsa di costituzione che contestava Controparte_1
l'assunto avversario deducendo: che era stata emessa la fattura n.
798001930612069 del 09.12.2011 dell'importo di € 27.623,33 nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il sistema idrico;
che con tale fattura il
[...]
aveva provveduto ad eseguire il conguaglio per il Controparte_1
periodo dal 01.03.2007 al 31.10.2010, essendo state quelle già emesse, calcolate sulla base di consumi stimati;
che è compito del Distributore territorialmente competente quello di comunicare le letture del contatore, utili per fatturare i prelievi del cliente e conguagliare eventuali consumi in acconto addebitati dal venditore in precedenza;
che le letture si riferivano ai consumi effettivi (tramite la telelettura) oppure stimati e calcolati sulla base di prelievi rilevanti in periodi di riferimento analoghi;
che, in assenza di comunicazioni delle letture da parte del Distributore, è possibile utilizzare le letture che comunica il cliente oppure emettere una fattura con imputazione contabile dei consumi di energia elettrica in acconto;
che, nel caso in esame,
a seguito della cessazione del contratto per passaggio ad una società di vendita del Mercato, il Distributore ha comunicato a Servizio Elettrico
Nazionale la lettura al 31.10.2010 calcolata con la fattura a conguaglio posta a base del decreto ingiuntivo;
che, tale assunto veniva comunicato a seguito di reclamo proposto dal Cliente;
che, con fattura di rettifica del 04.05.2016 il provvedeva ad emettere una nota di credito Controparte_1
pari a € -1.631,31; che, tale somma ha compensato parzialmente quella dovuta di € 27.623,33 che viene rideterminata in € 25.992,02. Osservava che
3 i consumi non erano anomali tenuto conto che il cliente aveva un'attività produttiva di bar- cucina e che i Kw utilizzati erano di 16,50. Contestava
l'eccezione di prescrizione non avendo l'opponente indicato la data di decorrenza;
in ogni caso deduceva che l'opponente aveva ricevuto la fattura in data 19.11.2015, che il reclamo da questi proposto indicava la data del
12.1.2016, con successiva risposta del 17.6.2016 (raccomandata del
13.6.2017). Concludeva, pertanto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. [Per l'opposta: “dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 82/2014 emesso da codesto On. le Tribunale in data 10.3.2014, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate e, ritenuta ed accertata la fondatezza delle argomentazioni e dei fatti così come esposti e documentati in premessa, confermarsi la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto condannare l'attore al pagamento della somma di 43.868,07 oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di causa, ivi compresi quelli della fase monitoria”.] Instauratosi il contraddittorio, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnato il procedimento al presente giudice, in forza di decreto del
Presidente del Tribunale n. 115/12; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, all'udienza del 26.7.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 77/2023 così statuiva:
< a) rigetta l'opposizione; b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.540,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali ad 15%, come per legge.>>
4 § 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi Il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - essendo tale esame utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Il credito azionato in via monitoria è stato fondato su fatture insolute. Orbene, le fatture commerciali e gli estratti delle scritture contabili pur costituendo, secondo la giurisprudenza, nella fase monitora prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, nel caso in cui si instauri, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, un processo a cognizione piena non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003). Pertanto, nel presente giudizio, instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la regola di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., la creditrice opposta deve dare prova del titolo costitutivo del proprio diritto ed allegare l'inadempimento dell'opponente (cfr Cass. Civ., SS. UU., sent. n.
13533 del 30.10.2001). Tale onere è stato assolto da parte dell'opposta. In
5 ogni caso l'opponente non ha contestato il contratto di somministrazione.
Essendo stato stipulato un contratto e non avendo l'opponente giustificato il proprio inadempimento, l'opposizione si presenta sfornita di adeguata prova.
Non può essere accolta neanche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto generica. Occorre valutare, inoltre, se l'inadempimento alla propria obbligazione contrattuale posto in essere dall'opponente sia giustificato dall'eventuale inadempimento ai propri obblighi contrattuali, precedentemente posto in essere dall'opposta. Dal carteggio allegato dall'opposta (fattura del 09.12.2012, reclamo del
12.1.2016, lettera diffida del 13.6.2017, raccomandata ricevuta da il 30.6.2017, risposta del , nota Parte_1 Controparte_1
di credito ) emerge sia che il termine prescrizione è stato interrotto sia che l'opposta nel rispetto degli obblighi di buona fede e lealtà ha rispettato gli obblighi contrattualmente assunti continuando a fornire energia elettrica nonostante i mancati pagamenti, ha curato i rapporti con il Cliente esaminando il reclamo, ha emesso una nota di credito, previo ricalcolo delle somme dovute a conguaglio. Si ritiene invece che il comportamento assunto dall'opponente sia violativo delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, essendosi reso inadempiente nei pagamenti a fronte della regolare fornitura di energia elettrica. Non può essere neanche accolta la doglianza mossa dall'opponente che la cifra richiesta è sproporzionata in quanto l'attività di bar-cucina praticata dal non è stata Parte_1
contestata.
Ciò premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata sia infondata e non meriti accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, D.M. 147/2022, valori minimi.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni
6 formulate in primo grado: a) dichiarare nullo o annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e rigettare in ogni caso la pretesa creditoria avanzata dal e ciò per inesistenza della Controparte_1
lamentata posizione debitoria e comunque per prescrizione di qualsivoglia eventuale diritto;
b) dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dall'appellante ; c) condannare controparte al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.>>
§ 4.1 – Si costituiva che agisce a mezzo Controparte_1
del procuratore speciale per evidenziare l'infondatezza del CP_2 CP_2
gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello rigettare l'impugnazione proposta e confermare la decisione del
Tribunale di Lamezia Terme. Con condanna alle spese di lite. >>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione dell' 11 gennaio 2024 provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini ridotti perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Solo parte appellante ha depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte il difensore di parte appellante che ha concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
7 § 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Con riferimento all'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale che era stata sollevata al punto
2) dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente violazione dell'art. 2948 c.c. (pag. 4 della impugnata sentenza)>> evidenziava che a fronte delle ammissioni di controparte di aver notificato in data 19 novembre 2015 la richiesta di pagamento del conguaglio dei consumi relativi al periodo
1/03/2007 – 31/10/2010 il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da esso con motivazione Parte_1
stringata ed erronea in quanto aveva menzionato gli atti interruttivi successivi al 19 novembre 2015, ovvero il reclamo del 12 gennaio 2016 e la lettera di diffida del 13 giugno 2017, senza fornire risposta all'eccezione di prescrizione quinquennale come illustrata con riferimento all'inerzia del somministrante dal 01/03/2007 – 31/10/2010 ( periodo oggetto di ripresa di fatturazione) al 19 novembre 2015 – data indicata da controparte quale giorno di notifica della comunicazione-, essendo spirato il quinquennio il
31/10/2015.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato:< Con riferimento alla mancata considerazione dell'abnormità dei consumi richiesti e della correlata violazione del dovere di buona fede e di lealtà che deve presiedere all'esecuzione del contratto con conseguente violazione dell'art. 1175 c.c.
(pagg.
4-5 della impugnata sentenza.>> in via subordinata al Parte_1
mancato accoglimento del primo motivo, censurava la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato il motivo di opposizione volto a contestare l'entità del conguaglio. Rappresentava che esso aveva sempre interamente pagato ogni fattura ricevuta;
che il Parte_1
consumo richiesto era anomalo e, così operando, Controparte_3
aveva violato il dovere di buona fede e lealtà che doveva presiedere
8 all'esecuzione del contratto, avendo omesso di eseguire la lettura del contatore secondo la cadenza prevista dalla normativa di settore dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico ARG/gas 64/09, dovuta con cadenza mensile o bimestrale. Segnalava che il somministrante avrebbe dovuto informare l'utente dei consumi anomali che si profilavano e richiamava sentenza di merito (corte appello Roma sez. II n. 569/2018) che poneva l'onere della prova di dimostrare il corretto funzionamento del contatore a carico del somministrante.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo è fondato.
Giova premettere, in fatto, che è indiscusso che la lettura comunicata al
31/10/2010 fosse pari a 428.153 kWh in quanto cessava la somministrazione di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico perché recedeva Parte_1
da quel contratto e passava ad altra società di vendita del libero mercato.
Tale informazione è confermata da controparte e contenuta nella risposta
(allegato n. 4) di del 17 giugno 2016 in risposta al Controparte_3
reclamo (allegato 3) proposto da avverso la fattura Parte_1
0798001930612069 del 09/12/2011 di euro 27.623,33 il cui pagamento gli veniva sollecitato in data 19.11.2015.
Si legge nella risposta al reclamo: < comunicazione a noi pervenuta il 12/01/2016, inviata in nome e per conto del signor avente ad oggetto il mancato recapito della Parte_1
fattura n. 0798001930612069 del 09/12/2011 di euro 27.623,33 e con la quale chiedete l'annullamento della stessa, per fornirvi le informazioni richieste.
(...) Nel merito della richiesta relativa al mancato recapito della fattura, vi comunichiamo che la stessa è stata inviata all'indirizzo di recapito fornito dal signor in fase di stipula contrattuale. Al contrario, riscontriamo Parte_1
9 che per un problema tecnico i solleciti di pagamento emessi nel 2012 non risultano inviati. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'erogazione dell'indennizzo per mancato invio della fattura. Allegata alla presente, provvediamo, comunque, ad inviare copia della fattura>> per poi aggiungere:
<< Pertanto, a seguito della cessazione del contratto per passaggio ad una società di vendita del Mercato Libero, il distributore ci ha comunicato la lettura al 31/10/2010 pari a 428.153 kWh, con la quale è stata calcolata la fattura di conguaglio sopra menzionata.>>
Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado Controparte_1
(già ) confermava che la prima
[...] Controparte_4
comunicazione al della fattura n. 798001930612069 del 9 Parte_1
dicembre 2011 era avvenuta in data 19.11.2015 e, segnatamente, nel seguente passo: << Per scrupolo difensivo e senza recesso rispetto a quanto sopra dedotto si osserva ed eccepisce che il termine di prescrizione risulta comunque più volte interrotto e difatti risulta pacifico che la richiesta di pagamento degli importi oggetto della fattura n. 798001930612069 del
09/12/2011 è stata ricevuta dall'odierno opponente in data 19.11.2015, tant'è che egli avverso detta richiesta proponeva reclamo in data 12.01.2016, affermando che quanto richiesto con detta fattura non era dovuto>>
Il giudice di prime cure ha frainteso la contestazione specifica dell'inerzia imputata da a avendo l'opponente Parte_1 Controparte_3
denunciato, dolendosi chiaramente di ciò, di essere venuto a conoscenza, per la prima volta, dell'esistenza della fattura n. 798001930612069 il 19.11.2015
e quindi allorché era maturata la prescrizione quinquennale di tutti gli importi dei consumi, oggetto di conguaglio per il periodo 1/03/2007 – 31/10/2010.
Si osserva, sempre in fatto, che non ha mai indicato la Controparte_3
data in cui il distributore ha comunicato la lettura dei consumi reali al
31/10/2010 ed ha confermato, come visto, di aver notificato il sollecito il
10 19.11.2015 non essendovi prova del recapito della fattura suddetta né di precedenti solleciti a causa di “un problema tecnico”
Occorre quindi individuare il dies a quo del termine di prescrizione.
La giurisprudenza è consolidata. La Suprema Corte già con la sentenza n.
6209/1999 osservava che il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito. In tema di prescrizione sanciva la rilevanza della deduzione della sola inerzia: << Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi. (Cass. 6209/1999 e succ. conf.) a cui ha fatto seguire la seguente considerazione circa il dies a quo: < del giudice di pace di Salerno, al quale non può, per tanto, imputarsi di non avere deciso secondo equità. Difatti, dopo avere premesso che il diritto dell ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas per il Pt_2
trimestre gennaio-marzo 1990 fosse azionabile sin dal primo aprile 1990, nessun impedimento legale esistendo a tale data al suo esercizio, a nulla rilevando che esso sia stato fatto valere in un momento successivo, con l'invio alla utente della fattura e la concessione alla stessa di un termine entro cui pagare senza incorrere nella mora, ha ritenuto quel giudice che la prescrizione quinquennale applicabile nella specie, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ,
11 fosse ormai maturata all'epoca della ricezione, da parte della
(..), della relativa richiesta di pagamento della fornitura in contestazione (6 aprile 1995).>>
Circa la questione dell'individuazione del dies a quo si è recentemente espressa Cass. n. 15102/2024 di cui si trascrive il testo per la parte qui di interesse: <<
4.2. La seconda, ancora più delicata, concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (...) 8. Va fatta una precisazione preliminare, in ordine alla giurisprudenza di questa Corte che si
è soffermata sulla individuazione del dies a quo di computo della prescrizione nei contratti di somministrazione.
8.1. Si è ritenuto, infatti, che il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale
(Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442).
8.2. Si è chiarito che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato
«alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento» (Cass., sez. 2,
21 giugno 1999, n. 6209). Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Si è sottolineato che «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del
12 diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Si è così ritenuto che «per il trimestre gennaio-marzo 1990» il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas
«fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990» e non «nel 24 aprile dello stesso anno», data di emissione della fattura.
9. Naturalmente, tali principi – e quindi il riferimento alla «scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione.>>
Nel caso di specie, quindi, essendo cessato il contratto alla data del 31 ottobre
2010 il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere dal 1° novembre 2010 ed era maturato alla data del 1° novembre 2015 con la conseguenza che al momento della notifica, in data 19 novembre 2015, del sollecito di pagamento della fattura- mai notificata - che ha dato origine al decreto ingiuntivo, il credito in essa incorporato si era interamente prescritto.
In integrale riforma dell'impugnata sentenza va accolta l'opposizione spiegata da e revocato il decreto ingiuntivo opposto essendo Parte_1
prescritto il credito per cui ha agito in Controparte_1
giudizio.
§ 6.2 – il secondo motivo rimane assorbito.
§ 7. – Le spese del grado in esito all'accoglimento del gravame vanno rimodulate all'esito della soccombenza finale che va individuata a carico integrale di Esse vengono liquidate in Controparte_1
favore di sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a Parte_1
13 € 26.000,00) nei i valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione in favore dell'avv.to Mascaro dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di che agisce a
[...] Controparte_1
mezzo del procuratore speciale contro la sentenza resa tra Controparte_2
le parti dal Tribunale di Lamezia Terme n. 77/2023 pubblicata in data 2 febbraio 2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 641/2018 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme, rigettando la domanda proposta da
[...]
(già ), che Controparte_1 Controparte_4
agisce a mezzo del procuratore speciale con il Controparte_2
ricorso monitorio del 23/11/2018;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al Parte_1
primo grado, in € 5.077,00 per compensi e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre per entrambi i gradi rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Paolo Mascaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1356 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/11/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f.: ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv.to Paolo Mascaro in virtù di procura rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Lamezia Terme (CZ) via
Sele n. 33;
APPELLANTE
E
1 (c.f. ,) che agisce a mezzo Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale (c.f. ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca
NC e AR CA LE in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio della seconda in Catanzaro, Via Buccarelli 49;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 77/2023 del Tribunale di Lamezia
Terme pubblicata in data 02/02/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.1.2019 al procuratore domiciliatario della società opposta, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 641/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme il
23.11.2018 e depositato telematicamente il 28.11.2018, con il quale il gli aveva ingiunto il pagamento di € CP_1 Controparte_1
25.992,02 per consumi di energia elettrica a seguito dell'emissione della fattura n. 0798001930612069 scaduta in data 10.09.2012. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione del diritto;
nel merito, deduceva che la somma ingiunta era sproporzionata;
che nessuna posizione debitoria aveva l'istante il quale aveva sempre provveduto a pagare ogni fattura;
che l'impresa di
Distribuzione aveva violato il dovere di buona fede e lealtà contrattuale in quanto non aveva segnalato con cadenza temporale i rilevanti consumi di cui alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo. Tanto premesso, concludeva rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte. [ Per l'opponente: “in accoglimento della presente opposizione, dichiarare nullo o annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e rigettare in ogni caso la
2 pretesa creditoria avanzata da per inesistenza della Controparte_1
lamentata posizione debitoria e comunque per prescrizione di qualsivoglia eventuale diritto;
dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente; condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”] Si costituiva il
[...]
con comparsa di costituzione che contestava Controparte_1
l'assunto avversario deducendo: che era stata emessa la fattura n.
798001930612069 del 09.12.2011 dell'importo di € 27.623,33 nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla Delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas e il sistema idrico;
che con tale fattura il
[...]
aveva provveduto ad eseguire il conguaglio per il Controparte_1
periodo dal 01.03.2007 al 31.10.2010, essendo state quelle già emesse, calcolate sulla base di consumi stimati;
che è compito del Distributore territorialmente competente quello di comunicare le letture del contatore, utili per fatturare i prelievi del cliente e conguagliare eventuali consumi in acconto addebitati dal venditore in precedenza;
che le letture si riferivano ai consumi effettivi (tramite la telelettura) oppure stimati e calcolati sulla base di prelievi rilevanti in periodi di riferimento analoghi;
che, in assenza di comunicazioni delle letture da parte del Distributore, è possibile utilizzare le letture che comunica il cliente oppure emettere una fattura con imputazione contabile dei consumi di energia elettrica in acconto;
che, nel caso in esame,
a seguito della cessazione del contratto per passaggio ad una società di vendita del Mercato, il Distributore ha comunicato a Servizio Elettrico
Nazionale la lettura al 31.10.2010 calcolata con la fattura a conguaglio posta a base del decreto ingiuntivo;
che, tale assunto veniva comunicato a seguito di reclamo proposto dal Cliente;
che, con fattura di rettifica del 04.05.2016 il provvedeva ad emettere una nota di credito Controparte_1
pari a € -1.631,31; che, tale somma ha compensato parzialmente quella dovuta di € 27.623,33 che viene rideterminata in € 25.992,02. Osservava che
3 i consumi non erano anomali tenuto conto che il cliente aveva un'attività produttiva di bar- cucina e che i Kw utilizzati erano di 16,50. Contestava
l'eccezione di prescrizione non avendo l'opponente indicato la data di decorrenza;
in ogni caso deduceva che l'opponente aveva ricevuto la fattura in data 19.11.2015, che il reclamo da questi proposto indicava la data del
12.1.2016, con successiva risposta del 17.6.2016 (raccomandata del
13.6.2017). Concludeva, pertanto, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe. [Per l'opposta: “dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 82/2014 emesso da codesto On. le Tribunale in data 10.3.2014, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito: respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso formulate e, ritenuta ed accertata la fondatezza delle argomentazioni e dei fatti così come esposti e documentati in premessa, confermarsi la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto condannare l'attore al pagamento della somma di 43.868,07 oltre interessi legali dalla data di scadenza delle singole fatture al soddisfo;
con vittoria di spese ed onorari di causa, ivi compresi quelli della fase monitoria”.] Instauratosi il contraddittorio, accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
assegnato il procedimento al presente giudice, in forza di decreto del
Presidente del Tribunale n. 115/12; fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
precisate le conclusioni, all'udienza del 26.7.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 77/2023 così statuiva:
< a) rigetta l'opposizione; b) condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi € 2.540,00 per onorario, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario delle spese generali ad 15%, come per legge.>>
4 § 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi Il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo - essendo tale esame utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa. Il credito azionato in via monitoria è stato fondato su fatture insolute. Orbene, le fatture commerciali e gli estratti delle scritture contabili pur costituendo, secondo la giurisprudenza, nella fase monitora prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, nel caso in cui si instauri, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, un processo a cognizione piena non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse (cfr. Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 17371 del 17.11.2003). Pertanto, nel presente giudizio, instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la regola di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., la creditrice opposta deve dare prova del titolo costitutivo del proprio diritto ed allegare l'inadempimento dell'opponente (cfr Cass. Civ., SS. UU., sent. n.
13533 del 30.10.2001). Tale onere è stato assolto da parte dell'opposta. In
5 ogni caso l'opponente non ha contestato il contratto di somministrazione.
Essendo stato stipulato un contratto e non avendo l'opponente giustificato il proprio inadempimento, l'opposizione si presenta sfornita di adeguata prova.
Non può essere accolta neanche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto generica. Occorre valutare, inoltre, se l'inadempimento alla propria obbligazione contrattuale posto in essere dall'opponente sia giustificato dall'eventuale inadempimento ai propri obblighi contrattuali, precedentemente posto in essere dall'opposta. Dal carteggio allegato dall'opposta (fattura del 09.12.2012, reclamo del
12.1.2016, lettera diffida del 13.6.2017, raccomandata ricevuta da il 30.6.2017, risposta del , nota Parte_1 Controparte_1
di credito ) emerge sia che il termine prescrizione è stato interrotto sia che l'opposta nel rispetto degli obblighi di buona fede e lealtà ha rispettato gli obblighi contrattualmente assunti continuando a fornire energia elettrica nonostante i mancati pagamenti, ha curato i rapporti con il Cliente esaminando il reclamo, ha emesso una nota di credito, previo ricalcolo delle somme dovute a conguaglio. Si ritiene invece che il comportamento assunto dall'opponente sia violativo delle obbligazioni costitutive del sinallagma contrattuale, essendosi reso inadempiente nei pagamenti a fronte della regolare fornitura di energia elettrica. Non può essere neanche accolta la doglianza mossa dall'opponente che la cifra richiesta è sproporzionata in quanto l'attività di bar-cucina praticata dal non è stata Parte_1
contestata.
Ciò premesso, ritiene questo giudice che l'opposizione spiegata sia infondata e non meriti accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, D.M. 147/2022, valori minimi.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:< riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni
6 formulate in primo grado: a) dichiarare nullo o annullare ovvero revocare l'opposto decreto ingiuntivo e rigettare in ogni caso la pretesa creditoria avanzata dal e ciò per inesistenza della Controparte_1
lamentata posizione debitoria e comunque per prescrizione di qualsivoglia eventuale diritto;
b) dichiarare conseguentemente che nessuna somma è dovuta dall'appellante ; c) condannare controparte al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.>>
§ 4.1 – Si costituiva che agisce a mezzo Controparte_1
del procuratore speciale per evidenziare l'infondatezza del CP_2 CP_2
gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:< Voglia l'Ill.ma Corte di
Appello rigettare l'impugnazione proposta e confermare la decisione del
Tribunale di Lamezia Terme. Con condanna alle spese di lite. >>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione dell' 11 gennaio 2024 provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 9 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini ridotti perentori: 1) termine di 45 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 5 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Solo parte appellante ha depositato le note autorizzate nelle date acquisite al fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 12 novembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note scritte il difensore di parte appellante che ha concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa allo spirare dei termini veniva trattenuta in decisione.
7 § 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Con riferimento all'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale che era stata sollevata al punto
2) dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente violazione dell'art. 2948 c.c. (pag. 4 della impugnata sentenza)>> evidenziava che a fronte delle ammissioni di controparte di aver notificato in data 19 novembre 2015 la richiesta di pagamento del conguaglio dei consumi relativi al periodo
1/03/2007 – 31/10/2010 il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da esso con motivazione Parte_1
stringata ed erronea in quanto aveva menzionato gli atti interruttivi successivi al 19 novembre 2015, ovvero il reclamo del 12 gennaio 2016 e la lettera di diffida del 13 giugno 2017, senza fornire risposta all'eccezione di prescrizione quinquennale come illustrata con riferimento all'inerzia del somministrante dal 01/03/2007 – 31/10/2010 ( periodo oggetto di ripresa di fatturazione) al 19 novembre 2015 – data indicata da controparte quale giorno di notifica della comunicazione-, essendo spirato il quinquennio il
31/10/2015.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato:< Con riferimento alla mancata considerazione dell'abnormità dei consumi richiesti e della correlata violazione del dovere di buona fede e di lealtà che deve presiedere all'esecuzione del contratto con conseguente violazione dell'art. 1175 c.c.
(pagg.
4-5 della impugnata sentenza.>> in via subordinata al Parte_1
mancato accoglimento del primo motivo, censurava la motivazione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato il motivo di opposizione volto a contestare l'entità del conguaglio. Rappresentava che esso aveva sempre interamente pagato ogni fattura ricevuta;
che il Parte_1
consumo richiesto era anomalo e, così operando, Controparte_3
aveva violato il dovere di buona fede e lealtà che doveva presiedere
8 all'esecuzione del contratto, avendo omesso di eseguire la lettura del contatore secondo la cadenza prevista dalla normativa di settore dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico ARG/gas 64/09, dovuta con cadenza mensile o bimestrale. Segnalava che il somministrante avrebbe dovuto informare l'utente dei consumi anomali che si profilavano e richiamava sentenza di merito (corte appello Roma sez. II n. 569/2018) che poneva l'onere della prova di dimostrare il corretto funzionamento del contatore a carico del somministrante.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – il primo motivo è fondato.
Giova premettere, in fatto, che è indiscusso che la lettura comunicata al
31/10/2010 fosse pari a 428.153 kWh in quanto cessava la somministrazione di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico perché recedeva Parte_1
da quel contratto e passava ad altra società di vendita del libero mercato.
Tale informazione è confermata da controparte e contenuta nella risposta
(allegato n. 4) di del 17 giugno 2016 in risposta al Controparte_3
reclamo (allegato 3) proposto da avverso la fattura Parte_1
0798001930612069 del 09/12/2011 di euro 27.623,33 il cui pagamento gli veniva sollecitato in data 19.11.2015.
Si legge nella risposta al reclamo: < comunicazione a noi pervenuta il 12/01/2016, inviata in nome e per conto del signor avente ad oggetto il mancato recapito della Parte_1
fattura n. 0798001930612069 del 09/12/2011 di euro 27.623,33 e con la quale chiedete l'annullamento della stessa, per fornirvi le informazioni richieste.
(...) Nel merito della richiesta relativa al mancato recapito della fattura, vi comunichiamo che la stessa è stata inviata all'indirizzo di recapito fornito dal signor in fase di stipula contrattuale. Al contrario, riscontriamo Parte_1
9 che per un problema tecnico i solleciti di pagamento emessi nel 2012 non risultano inviati. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'erogazione dell'indennizzo per mancato invio della fattura. Allegata alla presente, provvediamo, comunque, ad inviare copia della fattura>> per poi aggiungere:
<< Pertanto, a seguito della cessazione del contratto per passaggio ad una società di vendita del Mercato Libero, il distributore ci ha comunicato la lettura al 31/10/2010 pari a 428.153 kWh, con la quale è stata calcolata la fattura di conguaglio sopra menzionata.>>
Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado Controparte_1
(già ) confermava che la prima
[...] Controparte_4
comunicazione al della fattura n. 798001930612069 del 9 Parte_1
dicembre 2011 era avvenuta in data 19.11.2015 e, segnatamente, nel seguente passo: << Per scrupolo difensivo e senza recesso rispetto a quanto sopra dedotto si osserva ed eccepisce che il termine di prescrizione risulta comunque più volte interrotto e difatti risulta pacifico che la richiesta di pagamento degli importi oggetto della fattura n. 798001930612069 del
09/12/2011 è stata ricevuta dall'odierno opponente in data 19.11.2015, tant'è che egli avverso detta richiesta proponeva reclamo in data 12.01.2016, affermando che quanto richiesto con detta fattura non era dovuto>>
Il giudice di prime cure ha frainteso la contestazione specifica dell'inerzia imputata da a avendo l'opponente Parte_1 Controparte_3
denunciato, dolendosi chiaramente di ciò, di essere venuto a conoscenza, per la prima volta, dell'esistenza della fattura n. 798001930612069 il 19.11.2015
e quindi allorché era maturata la prescrizione quinquennale di tutti gli importi dei consumi, oggetto di conguaglio per il periodo 1/03/2007 – 31/10/2010.
Si osserva, sempre in fatto, che non ha mai indicato la Controparte_3
data in cui il distributore ha comunicato la lettura dei consumi reali al
31/10/2010 ed ha confermato, come visto, di aver notificato il sollecito il
10 19.11.2015 non essendovi prova del recapito della fattura suddetta né di precedenti solleciti a causa di “un problema tecnico”
Occorre quindi individuare il dies a quo del termine di prescrizione.
La giurisprudenza è consolidata. La Suprema Corte già con la sentenza n.
6209/1999 osservava che il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 cod. civ., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito. In tema di prescrizione sanciva la rilevanza della deduzione della sola inerzia: << Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 cod. civ.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi. (Cass. 6209/1999 e succ. conf.) a cui ha fatto seguire la seguente considerazione circa il dies a quo: < del giudice di pace di Salerno, al quale non può, per tanto, imputarsi di non avere deciso secondo equità. Difatti, dopo avere premesso che il diritto dell ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas per il Pt_2
trimestre gennaio-marzo 1990 fosse azionabile sin dal primo aprile 1990, nessun impedimento legale esistendo a tale data al suo esercizio, a nulla rilevando che esso sia stato fatto valere in un momento successivo, con l'invio alla utente della fattura e la concessione alla stessa di un termine entro cui pagare senza incorrere nella mora, ha ritenuto quel giudice che la prescrizione quinquennale applicabile nella specie, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ,
11 fosse ormai maturata all'epoca della ricezione, da parte della
(..), della relativa richiesta di pagamento della fornitura in contestazione (6 aprile 1995).>>
Circa la questione dell'individuazione del dies a quo si è recentemente espressa Cass. n. 15102/2024 di cui si trascrive il testo per la parte qui di interesse: <<
4.2. La seconda, ancora più delicata, concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (...) 8. Va fatta una precisazione preliminare, in ordine alla giurisprudenza di questa Corte che si
è soffermata sulla individuazione del dies a quo di computo della prescrizione nei contratti di somministrazione.
8.1. Si è ritenuto, infatti, che il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale
(Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442).
8.2. Si è chiarito che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato
«alla scadenza del periodo di consumo», mentre non rileva neppure «la data di emissione della fattura in cui il decreto relativo a tale periodo, ormai certo ed esigibile, era stato offerto alla debitrice per il pagamento» (Cass., sez. 2,
21 giugno 1999, n. 6209). Ed infatti è stato affermato che il prezzo della somministrazione di energia elettrica, gas o acqua da parte di un ente fornitore di servizi, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, e deve ritenersi, quindi, incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Si è sottolineato che «condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del
12 diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass., sez. 2, n. 6209 del 1999). Si è così ritenuto che «per il trimestre gennaio-marzo 1990» il diritto dell'azienda ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura del gas
«fosse azionabile sin dal 1° aprile 1990» e non «nel 24 aprile dello stesso anno», data di emissione della fattura.
9. Naturalmente, tali principi – e quindi il riferimento alla «scadenza del periodo di consumo» quale dies a quo per il computo della prescrizione - risultano pienamente condivisibili nell'ambito di un rapporto di somministrazione, in cui non vi siano mutamenti legislativi in corso d'opera in ordine alla riduzione del termine di prescrizione.>>
Nel caso di specie, quindi, essendo cessato il contratto alla data del 31 ottobre
2010 il termine di prescrizione quinquennale iniziava a decorrere dal 1° novembre 2010 ed era maturato alla data del 1° novembre 2015 con la conseguenza che al momento della notifica, in data 19 novembre 2015, del sollecito di pagamento della fattura- mai notificata - che ha dato origine al decreto ingiuntivo, il credito in essa incorporato si era interamente prescritto.
In integrale riforma dell'impugnata sentenza va accolta l'opposizione spiegata da e revocato il decreto ingiuntivo opposto essendo Parte_1
prescritto il credito per cui ha agito in Controparte_1
giudizio.
§ 6.2 – il secondo motivo rimane assorbito.
§ 7. – Le spese del grado in esito all'accoglimento del gravame vanno rimodulate all'esito della soccombenza finale che va individuata a carico integrale di Esse vengono liquidate in Controparte_1
favore di sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a Parte_1
13 € 26.000,00) nei i valori medi per tutte le fasi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione in favore dell'avv.to Mascaro dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di che agisce a
[...] Controparte_1
mezzo del procuratore speciale contro la sentenza resa tra Controparte_2
le parti dal Tribunale di Lamezia Terme n. 77/2023 pubblicata in data 2 febbraio 2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 641/2018 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme, rigettando la domanda proposta da
[...]
(già ), che Controparte_1 Controparte_4
agisce a mezzo del procuratore speciale con il Controparte_2
ricorso monitorio del 23/11/2018;
2. condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al Parte_1
primo grado, in € 5.077,00 per compensi e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi, oltre per entrambi i gradi rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93
c.p.c. in favore dell'avv.to Paolo Mascaro dichiaratosi antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione seconda del 20 novembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
14