Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/1958, n. 2473
CASS
Sentenza 9 luglio 1958

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A) nell'elenco tassativo delle clausole vessatorie, di cui al 2' comma dell'art.1341 codice civile, per le quali occorre la specifica approvazione per iscritto non figurano le rinuncie, non potendo queste essere comprese ne' tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente, ne' fra quelle che sanciscono decadenza a carico dell'altra parte. B) in tema di servitù di elettrodotto, l' autorizzazione amministrativa è necessaria solo quando la servitù stessa sia da costituire coattivamente con il particolare procedimento all'uopo stabilito dal T.U. N.1775 del 1933 sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici,a garanzia di coloro contro i quali si chiede l' imposizione della servitù; quando, invece, questa sia voluta dalle parti interessate prescindendo dalle condizioni di legge e quindi anche dalla sussistenza di detta autorizzazione, ai fini di una Costituzione coattiva, vale allora la legge contratto e tale autorizzazione operava soltanto, se ottenuta dal richiedente come atto ulteriore per l'Esercizio concreto della servitù volontariamente costituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/1958, n. 2473
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2473
    Data del deposito : 9 luglio 1958

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