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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. N. 54/2025 VG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza Nella causa civile di I grado al n. 54/25 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. DANIELA PISTONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Egitto) il 24.06.1956, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA PISTONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 06/02/2025. oggetto: separazione e divorzio congiunti (cessazione effetti civili) ex art. 473bis 51 C.p.c..
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025 da e Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a
[...]
UI BE AL (Marocco) il 03.01.2001, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vesime (AT) al n. 1, serie B, parte II, anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE, CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE
PRESSO CIASCUN GENITORE – PIANO GENITORIALE L'affidamento del figlio (n. il 25.09.2011) resterà condiviso tra i genitori;
il figlio minore Per_1 manterrà residenza e collocazione prevalente con la madre presso la attuale abitazione in Acqui
Terme, Via Marconi n. 8; trascorrerà inoltre i week end (salvo diverso accordo, dalle ore 15,00 del sabato, quando lo andrà a prendere, alle ore 19,00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre) alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà inoltre avere con sé il figlio per almeno un pomeriggio e sera durante la settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo in ragione di specifiche esigenze del padre e di studio o ricreative del figlio;
salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà metà delle vacanze scolastiche Natalizie con ciascun genitore alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
trascorrerà le vacanze scolastiche nei periodi di Pasqua e Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore e rispettando l'alternanza anche tre i due periodi (per modo che il figlio sarà alternativamente a Carnevale con un genitore ed a Pasqua con l'altro); infine trascorrerà con il padre almeno due settimane anche non continuative durante l'estate; i coniugi si impegnano reciprocamente
pagina 1 di 4 ad individuare e concordare i periodi di soggiorno fuori dal domicilio con buon anticipo, preferibilmente entro il 31.05 di ciascun anno. I coniugi si impegnano altresì a rispettare nella quotidianità il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di separazione, salvi gli adeguamenti che decideranno di concordare in ragione di sopravvenute nuove esigenze del figlio o proprie.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
I coniugi chiedono solo darsi atto che ciascuno, da tempo, ha una propria abitazione e che non vi son
o beni od effetti personali da dividere.
3. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE
In considerazione della collocazione prevalente presso la madre e della disparità di capacità reddituale, il Sig. verserà un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore del CP_1 figlio;
l'assegno, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, verrà versato entro il giorno 5 di Per_1 ciascun mese secondo le seguenti modalità: € 400,00 a mani della madre ed € 100,00 direttamente al figlio . Per_1
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie per il figlio resteranno suddivise in parti uguali tra il padre e la madre ed in conformità al contenuto dell'art 11 del protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua previsione.
5. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI
I coniugi si danno reciprocamente atto di avere condizioni reddituali sostanzialmente equiparabili e quindi che allo stato non vi è ragione di disporre assegno di mantenimento a favore di alcuno dei due.
6. ASSEGNO UNICO L'assegno unico verrà percepito dal padre Sig. CP_1
7. DOCUMENTAZIONE VALIDA PER L'ESPATRIO I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio della documentazione valida per l'espatrio, anche quanto al figlio minore, incluso passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. Viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in data 31/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e la volontà di ottenere la pronuncia di separazione personale e dello scioglimento del matrimonio, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e di comparire personalmente innanzi al Giudice;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in UI BE AL (Marocco) il
03.01.2001, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vesime (AT) al n. 1, serie B, parte II, anno 2016;
- dalla loro unione sono nate due figli: il 25/09/2011, ancora minorenne, e Persona_2 [...]
il 07/09/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_3
i coniugi non hanno altri figli legittimati o adottati, ad eccezione del Sig. Controparte_1 che ha adottato il figlio della moglie nato da precedente matrimonio, Sig.
[...] CP_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse del figlio e con norme imperative di legge;
pagina 2 di 4 - la proposizione congiunta del ricorso e delle conclusioni ivi contenute, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., formulando le condizioni relative a tale domanda (allo stato improcedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e ss. mm. ii.), e che la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e ss. mm. ii., il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale nata in Parte_1 C.F._1
Marocco il 10.10.1974, e codice fiscale Controparte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a UI BE AL C.F._2
(Marocco) il 03.01.2001, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vesime (AT) al n. 1, serie
B, parte II, anno 2016; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Vesime (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 1, serie B, parte II, anno 2016).
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE, CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE
PRESSO CIASCUN GENITORE – PIANO GENITORIALE L'affidamento del figlio (n. il 25.09.2011) resterà condiviso tra i genitori;
il figlio minore Per_1 manterrà residenza e collocazione prevalente con la madre presso la attuale abitazione in Acqui Terme, Via Marconi n. 8; trascorrerà inoltre i week end (salvo diverso accordo, dalle ore 15,00 del sabato, quando lo andrà a prendere, alle ore 19,00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre) alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà inoltre avere con sé il figlio per almeno un pomeriggio e sera durante la settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo in ragione di specifiche esigenze del padre e di studio o ricreative del figlio;
salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà metà delle vacanze scolastiche Natalizie con ciascun genitore alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
trascorrerà le vacanze scolastiche nei periodi di Pasqua e Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore e rispettando l'alternanza anche tre i due periodi (per modo che il figlio sarà alternativamente a Carnevale con un genitore ed a Pasqua con l'altro); infine trascorrerà con il padre almeno due settimane anche non continuative durante l'estate; i coniugi si impegnano reciprocamente ad individuare e concordare i periodi di soggiorno fuori dal domicilio con buon anticipo, preferibilmente entro il 31.05 di ciascun anno.
I coniugi si impegnano altresì a rispettare nella quotidianità il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di separazione, salvi gli adeguamenti che decideranno di concordare in ragione di sopravvenute nuove esigenze del figlio o proprie.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
pagina 3 di 4 I coniugi chiedono solo darsi atto che ciascuno, da tempo, ha una propria abitazione e che non vi son o beni od effetti personali da dividere.
3. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE
In considerazione della collocazione prevalente presso la madre e della disparità di capacità reddituale, il Sig. verserà un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore del figlio CP_1 Per_1 l'assegno, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, verrà versato entro il giorno 5 di ciascun mese secondo le seguenti modalità: € 400,00 a mani della madre ed € 100,00 direttamente al figlio Per_1
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie per il figlio resteranno suddivise in parti uguali tra il padre e la madre ed in conformità al contenuto dell'art 11 del protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua previsione.
5. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI I coniugi si danno reciprocamente atto di avere condizioni reddituali sostanzialmente equiparabili e quindi che allo stato non vi è ragione di disporre assegno di mantenimento a favore di alcuno dei due.
6. ASSEGNO UNICO L'assegno unico verrà percepito dal padre Sig. . CP_1
7. DOCUMENTAZIONE VALIDA PER L'ESPATRIO I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio della documentazione valida per l'espatrio, anche quanto al figlio minore, incluso passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. Spese compensate.
PROVVEDE
Con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Bersani Presidente Relatore dott. Marco Bonci Giudice dott. Martina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente sentenza Nella causa civile di I grado al n. 54/25 RG. VG. promossa da
, codice fiscale nata in [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. DANIELA PISTONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] Controparte_1 C.F._2 (Egitto) il 24.06.1956, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA PISTONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 06/02/2025. oggetto: separazione e divorzio congiunti (cessazione effetti civili) ex art. 473bis 51 C.p.c..
Visto
Il ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025 da e Parte_1 CP_1
, al fine di ottenere la separazione personale dei coniugi uniti in matrimonio a
[...]
UI BE AL (Marocco) il 03.01.2001, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vesime (AT) al n. 1, serie B, parte II, anno 2016, alle condizioni di cui al ricorso e, in particolare,
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE, CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE
PRESSO CIASCUN GENITORE – PIANO GENITORIALE L'affidamento del figlio (n. il 25.09.2011) resterà condiviso tra i genitori;
il figlio minore Per_1 manterrà residenza e collocazione prevalente con la madre presso la attuale abitazione in Acqui
Terme, Via Marconi n. 8; trascorrerà inoltre i week end (salvo diverso accordo, dalle ore 15,00 del sabato, quando lo andrà a prendere, alle ore 19,00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre) alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà inoltre avere con sé il figlio per almeno un pomeriggio e sera durante la settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo in ragione di specifiche esigenze del padre e di studio o ricreative del figlio;
salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà metà delle vacanze scolastiche Natalizie con ciascun genitore alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
trascorrerà le vacanze scolastiche nei periodi di Pasqua e Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore e rispettando l'alternanza anche tre i due periodi (per modo che il figlio sarà alternativamente a Carnevale con un genitore ed a Pasqua con l'altro); infine trascorrerà con il padre almeno due settimane anche non continuative durante l'estate; i coniugi si impegnano reciprocamente
pagina 1 di 4 ad individuare e concordare i periodi di soggiorno fuori dal domicilio con buon anticipo, preferibilmente entro il 31.05 di ciascun anno. I coniugi si impegnano altresì a rispettare nella quotidianità il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di separazione, salvi gli adeguamenti che decideranno di concordare in ragione di sopravvenute nuove esigenze del figlio o proprie.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
I coniugi chiedono solo darsi atto che ciascuno, da tempo, ha una propria abitazione e che non vi son
o beni od effetti personali da dividere.
3. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE
In considerazione della collocazione prevalente presso la madre e della disparità di capacità reddituale, il Sig. verserà un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore del CP_1 figlio;
l'assegno, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, verrà versato entro il giorno 5 di Per_1 ciascun mese secondo le seguenti modalità: € 400,00 a mani della madre ed € 100,00 direttamente al figlio . Per_1
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie per il figlio resteranno suddivise in parti uguali tra il padre e la madre ed in conformità al contenuto dell'art 11 del protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua previsione.
5. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI
I coniugi si danno reciprocamente atto di avere condizioni reddituali sostanzialmente equiparabili e quindi che allo stato non vi è ragione di disporre assegno di mantenimento a favore di alcuno dei due.
6. ASSEGNO UNICO L'assegno unico verrà percepito dal padre Sig. CP_1
7. DOCUMENTAZIONE VALIDA PER L'ESPATRIO I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio della documentazione valida per l'espatrio, anche quanto al figlio minore, incluso passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. Viste le note scritte in sostituzione d'udienza depositate dalle parti in data 31/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e la volontà di ottenere la pronuncia di separazione personale e dello scioglimento del matrimonio, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza e di comparire personalmente innanzi al Giudice;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare, che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in UI BE AL (Marocco) il
03.01.2001, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vesime (AT) al n. 1, serie B, parte II, anno 2016;
- dalla loro unione sono nate due figli: il 25/09/2011, ancora minorenne, e Persona_2 [...]
il 07/09/2005, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_3
i coniugi non hanno altri figli legittimati o adottati, ad eccezione del Sig. Controparte_1 che ha adottato il figlio della moglie nato da precedente matrimonio, Sig.
[...] CP_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- le parti hanno dato atto essere venuta meno la comunione spirituale e materiale tra gli stessi, giungendo pertanto alla decisione di separarsi;
- ritenuto che, nel caso di specie, non è dato ravvisare alcuna possibilità di riconciliazione, come confermato nelle note scritte in sostituzione d'udienza;
- rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse del figlio e con norme imperative di legge;
pagina 2 di 4 - la proposizione congiunta del ricorso e delle conclusioni ivi contenute, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
ritenuta conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 150 e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.; atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., formulando le condizioni relative a tale domanda (allo stato improcedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e ss. mm. ii.), e che la causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e ss. mm. ii., il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la separazione personale dei coniugi , codice fiscale nata in Parte_1 C.F._1
Marocco il 10.10.1974, e codice fiscale Controparte_1
nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a UI BE AL C.F._2
(Marocco) il 03.01.2001, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Vesime (AT) al n. 1, serie
B, parte II, anno 2016; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Vesime (AT) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (atto n. 1, serie B, parte II, anno 2016).
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1. RESPONSABILITÀ GENITORIALE, CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE
PRESSO CIASCUN GENITORE – PIANO GENITORIALE L'affidamento del figlio (n. il 25.09.2011) resterà condiviso tra i genitori;
il figlio minore Per_1 manterrà residenza e collocazione prevalente con la madre presso la attuale abitazione in Acqui Terme, Via Marconi n. 8; trascorrerà inoltre i week end (salvo diverso accordo, dalle ore 15,00 del sabato, quando lo andrà a prendere, alle ore 19,00 della domenica quando il padre lo riaccompagnerà dalla madre) alternativamente con ciascun genitore;
il padre potrà inoltre avere con sé il figlio per almeno un pomeriggio e sera durante la settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo in ragione di specifiche esigenze del padre e di studio o ricreative del figlio;
salvo diverso accordo, il figlio trascorrerà metà delle vacanze scolastiche Natalizie con ciascun genitore alternando di anno in anno Natale e Capodanno;
trascorrerà le vacanze scolastiche nei periodi di Pasqua e Carnevale ad anni alterni con ciascun genitore e rispettando l'alternanza anche tre i due periodi (per modo che il figlio sarà alternativamente a Carnevale con un genitore ed a Pasqua con l'altro); infine trascorrerà con il padre almeno due settimane anche non continuative durante l'estate; i coniugi si impegnano reciprocamente ad individuare e concordare i periodi di soggiorno fuori dal domicilio con buon anticipo, preferibilmente entro il 31.05 di ciascun anno.
I coniugi si impegnano altresì a rispettare nella quotidianità il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo del giudizio di separazione, salvi gli adeguamenti che decideranno di concordare in ragione di sopravvenute nuove esigenze del figlio o proprie.
2. ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
pagina 3 di 4 I coniugi chiedono solo darsi atto che ciascuno, da tempo, ha una propria abitazione e che non vi son o beni od effetti personali da dividere.
3. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE
In considerazione della collocazione prevalente presso la madre e della disparità di capacità reddituale, il Sig. verserà un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili in favore del figlio CP_1 Per_1 l'assegno, soggetto a rivalutazione annuale ISTAT, verrà versato entro il giorno 5 di ciascun mese secondo le seguenti modalità: € 400,00 a mani della madre ed € 100,00 direttamente al figlio Per_1
4. SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie per il figlio resteranno suddivise in parti uguali tra il padre e la madre ed in conformità al contenuto dell'art 11 del protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria in data 20.07.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare in ogni sua previsione.
5. MANTENIMENTO TRA I CONIUGI I coniugi si danno reciprocamente atto di avere condizioni reddituali sostanzialmente equiparabili e quindi che allo stato non vi è ragione di disporre assegno di mantenimento a favore di alcuno dei due.
6. ASSEGNO UNICO L'assegno unico verrà percepito dal padre Sig. . CP_1
7. DOCUMENTAZIONE VALIDA PER L'ESPATRIO I genitori si rilasciano reciproco assenso al rilascio della documentazione valida per l'espatrio, anche quanto al figlio minore, incluso passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio. Spese compensate.
PROVVEDE
Con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio. Così deciso in Alessandria, lì 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
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