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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/03/2024, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7113/ 2022
TRA
nato a [...] il Parte_1
10/04/1939 rappresentata e difesa dall'avv. LAURETTA ALESSANDRO presso il cui studio elettivamente domicilia in VESUVIO N. 53 80040 80040
TRECASE ITALIA
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall' CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio il ricorrente chiede la concessione della indennità di accompagnamento. L' costituito chiede il rigetto CP_1 della domanda (proposta dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto la prestazione, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell
[...]
ritualmente convenuto e parte Controparte_2 del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed CP_1 indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal 3/9/98 CP_1 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al in tutti i giudizi Org_1 CP_3 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L quindi può essere considerato legittimato passivo CP_1 anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla . Org_2
In capo all permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al
[...]
il ruolo di litisconsorte necessario (lo Organizzazione_3 stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L subentra al CP_1 Organizzazione_3
nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1°
[...] aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del
. Organizzazione_3
Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al ma Organizzazione_3 soltanto all . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Al riguardo si deve ritenere che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano appunto neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle. In merito, poi, al requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. Orbene, tanto premesso, la domanda merita accoglimento in ragione delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico. Preliminarmente questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Il CTU, a conclusione delle indagini effettuate, accerta che parte ricorrente è affetto da patologie, specificate nella relazione, che comportano l'invalidità al 100% nonché la sussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Appare opportuno altresì specificare che la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, che costituisce elemento esterno alla fattispecie, non preclude il riconoscimento del diritto all'indennità, ma solo l'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni di accompagnatore. Non è inoltre, richiesto alcun limite reddituale poiché la ratio della norma è, come ha evidenziato la Cassazione “quella di incoraggiare le famiglie a tenere in casa i soggetti minorati, evitandone il ricovero e la conseguente emarginazione, e pertanto è giustificato anche nei confronti delle famiglie non povere e contribuisce a sollevare lo Stato da un onere più gravoso” (Cass. 10480/94 e Cass. 4641/92). A ciò aggiungasi che in maniera ancora più chiara la Suprema Corte ha sottolineato che “costituisce principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale ai fini del diritto all'indennità di accompagnamento, prevista dalla legge 11 febbraio 1980 n. 18 in favore dell'inabile non deambulante
o non autosufficiente, rileva esclusivamente il requisito sanitario descritto dall'art. 1 della stessa legge mentre non si richiede anche la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, la quale si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni di accompagnatore” (Cass. 2691/09). Indi tanto premesso questo giudicante recependo le conclusioni del consulente dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni previste dalla normativa in materia per la concessione del beneficio invocato. Saranno inoltre dovuti gli accessori ai sensi di quanto disposto dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91 (come interpretato dalla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5895/96). Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t.. Le spese del giudizio debbono essere compensate ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., in considerazione della decorrenza del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell , CP_1 così provvede : a) dichiara il ricorrente inabile con necessità di accompagnamento a partire dal 01/07/2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare al predetto l'indennità di CP_1 accompagnamento a partire dal 01/07/2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell;
CP_1
d) compensa le spese di lite. e) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 06/03 /2024
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)