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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1261/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5854/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005464941000 TASSA AUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005464941000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 552/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 17.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento, ivi indicate, per un valore di causa di €. 751,13.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che “Le Cartelle di Pagamento oggetto di Ricorso sono state annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria,
Sezione 3, con la Sentenza n. 7538 del 2022 pronunciata in data 21 ottobre 2022 e depositata in data 22 dicembre 2022 emessa in esito al Ricorso n. 5192 del 2020 R.G.R. Si legge nella Motivazione della Sentenza che le sopra elencate Cartelle di Pagamento sono state annullate a cagione della estinzione del diritto di credito sotteso al rispettivo atto presupposto per intervenuta Prescrizione della Riscossione….”. Allegava la suddetta sentenza.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte resistente ha allegato la sentenza n. 7538 del 2022, pronunciata in data 21 ottobre 2022 e depositata in data 22 dicembre 2022, con la quale questa Corte di Giustizia Tributaria ha annullato le cartelle di pagamento indicate in ricorso, avendo ritenuto l'estinzione per prescrizione dei relativi debiti.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita e nulla pertanto vi è che possa confutare le documentate argomentazioni del ricorrente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il provvedimento impugnato, per tale parte, risulta illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento ivi indicate, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tale parte il provvedimento impugnato. Condanna Agenzia
Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida €. 190,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
AZ GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5854/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005464941000 TASSA AUTO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259005464941000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 552/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 17.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento, ivi indicate, per un valore di causa di €. 751,13.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo che “Le Cartelle di Pagamento oggetto di Ricorso sono state annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria,
Sezione 3, con la Sentenza n. 7538 del 2022 pronunciata in data 21 ottobre 2022 e depositata in data 22 dicembre 2022 emessa in esito al Ricorso n. 5192 del 2020 R.G.R. Si legge nella Motivazione della Sentenza che le sopra elencate Cartelle di Pagamento sono state annullate a cagione della estinzione del diritto di credito sotteso al rispettivo atto presupposto per intervenuta Prescrizione della Riscossione….”. Allegava la suddetta sentenza.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva, sebbene ritualmente citata.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Parte resistente ha allegato la sentenza n. 7538 del 2022, pronunciata in data 21 ottobre 2022 e depositata in data 22 dicembre 2022, con la quale questa Corte di Giustizia Tributaria ha annullato le cartelle di pagamento indicate in ricorso, avendo ritenuto l'estinzione per prescrizione dei relativi debiti.
Agenzia Entrate Riscossione non si è costituita e nulla pertanto vi è che possa confutare le documentate argomentazioni del ricorrente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il provvedimento impugnato, per tale parte, risulta illegittimamente emesso e deve essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a n. 2 cartelle di pagamento ivi indicate, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla per tale parte il provvedimento impugnato. Condanna Agenzia
Entrate Riscossione alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida €. 190,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.