Articolo 35 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 34Articolo 36
Versione
29 luglio 1945
Art. 35. (Concessione della liberazione condizionale) .


La liberazione condizionale e' conceduta con decreto del Ministro da cui dipendeva il militare condannato, al momento del commesso reato.
Il giudice di sorveglianza, nel dare esecuzione al decreto ministeriale, ordina che il liberato sia sottoposto a liberta' vigilata. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 192 (in G.U. 1a s.s. 28/7/1976, n. 198) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1023 (contenente disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei codici penali militari), nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziche' ad un organo giurisdizionale di adeguato livello".
Entrata in vigore il 29 luglio 1945
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