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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3495/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3495/2024
Il 20 maggio 2025 ad ore 12.12 sono presenti con collegamento all'aula virtuale del Giudice: per e l'avv. ALICE CAMPANA in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell'avv. ANGELO RINALDI;
per 'avv. SILVIA BONI. Controparte_1
Assistono all'udienza il tirocinante il FUPP dott. Parte_3 [...]
e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa dalla postazione Per_1 Persona_2 dell'avv. Campana.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che nell'ambiente in cui sono collegati con l'aula virtuale d'udienza non sono presenti persone non legittimate. Il
Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avv. Campana precisa le conclusioni come da atto d'appello. L'avv. Boni precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta in appello.
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura. Dichiarano, inoltre, di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che questa si è svolta regolarmente con l'applicativo nell'aula virtuale del
Giudice. Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.20, nessuna parte presente nell'aula virtuale, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Martina Grandi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3495/2024 promossa da:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. ANGELO RINALDI P.IVA_1
APPELLANTI contro
(c.f. con l'avv. SILVIA Controparte_1 P.IVA_2
BONI
APPELLATA avverso
la sentenza del Giudice di Pace di 8.1.2024 n. 224 (r.g. n. 5366/2023) CP_1
CONCLUSIONI
La parte appellante come da atto d'appello: accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza a verbale n.
224/2024 emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. CP_1
5366/2023, mai notificata, pubblicata in data 8 gennaio 2024, annullare e/o modificare e/o riformare la Sentenza appellata nella sola parte in cui venivano compensate le spese nei confronti degli appellanti, con conseguente condanna della al pagamento, in CP_1
favore del Signor e della dei compensi e delle Parte_1 Controparte_2
anticipazioni delle spese di lite anche del giudizio di primo grado, nella somma che l'Ecc.mo
Tribunale riterrà di giustizia, stante la soccombenza virtuale accertata dell'appellata CP_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
[...]
in ogni caso con vittoria di compensi ed anticipazioni di entrambi i gradi di giudizio ed inerenti tutte.
La parte appellata come da comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito, respingersi il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza a verbale del 8.1.2024 del Giudice di Pace di
pubblicata in data 8.1.2024 con cui è stato deciso il procedimento iscritto al n. CP_1
5366/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, incluse spese generali, CPA ed IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.2024 e propongono appello Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' avverso la sentenza in epigrafe, non Controparte_1
notificata, con cui il Giudice di pace di ha dichiarato cessata la materia del contendere CP_1 per sopravvenuta revoca in autotutela dell'ingiunzione opposta compensando le spese processuali.
L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il Giudice di pace:
a. non applica il principio della soccombenza virtuale nella regolazione delle spese («1) Sulla dichiarata cessazione della materia del contendere e sull'applicazione del criterio della soccombenza virtuale»);
b. non motiva la loro integrale compensazione («2) Sull'illegittimità ed infondatezza della
Sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 commi 2 e 3 cod. proc. civ. e omessa motivazione sulla decisione di compensazione delle spese legali»).
Costituitasi in giudizio, la resistente eccepisce l'infondatezza dell'appello deducendo la discrezionalità della revoca.
La causa è discussa e posta in decisione all'udienza del 20.5.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del processo e la conseguente impossibilità della sua definizione nel merito comportano, in assenza di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), la declaratoria di cessata materia del contendere, inidonea al giudicato sull'azione (cfr. CC VI-5 19.2.2020 n. 4617), e la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale (ex multis CC II 31.3.2023 n. 30251), che impone al giudice una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della domanda secondo un parametro di verosimiglianza o una sommaria delibazione del merito, la cui conclusione ben può essere la compensazione delle spese processuali ove se ne riscontrino le condizioni (cfr. C. Cost. 12.7.2005 n. 274).
Con statuizione non appellata il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia de contendere;
quindi, avrebbe dovuto stabilire la soccombenza virtuale che va, perciò, valutata in questa sede.
L'ordinanza 21.12.2023 n. 81 revoca in autotutela le ingiunzioni 10-11.10.2023 nn. 160-168 per il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 63 l.
2.6.1988 n. 218 («Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila»; art. 10 d.P.R. 30.4.1996 n. 317: «MODELLO DEL DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO. 1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. 2. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»), accertata con verbali del Servizio Sanitario
15.4.2021 nn. 63/21-71/21. Dopo le ispezioni e anteriormente alle ingiunzioni l'art. 321 lett. c d. lgs.
5.8.2022 n. 136 abroga, dalla data della sua entrata in vigore (co. 1), l'art. 6 l.
2.6.1988 n. 218, ma la Pubblica
Amministrazione emana ugualmente le ordinanze ingiunzione 10-11.10.2023 nn. 160-168 e declina l'invito all'autotutela formulato dall'appellante in seno al procedimento amministrativo di opposizione.
Il richiamo della resistente al coevo art. 232 («Disposizioni transitorie e finali») d. lgs.
5.8.2022 n. 134 («Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g),
h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»), che ha differito l'efficacia delle norme disciplinanti «le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti» all'entrata in vigore del decreto ministeriale sul manuale operativo di cui all'art. 21 lett. q («il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema
I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1»), è inconferente, poiché l'art. 6 l.
2.6.1988 n.
218 è stato abrogato dall'entrata in vigore del d. lgs.
5.8.2022 n. 136.
Va richiamato, invece, l'art. 11 l. 24.11.1989 n. 981, che formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 22- 3 c.p. («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»); quindi, la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n. 27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF;
CC L 23.10.2024 n. 27443; sulla legittimità CP_3
costituzionale dell'irretroattività della legge favorevole cfr. C. Cost. ord. 17.7.1995 n. 330,
24.4.2002 n. 140, 28.11.2002 n. 501; sent. 20.7.2016 n. 193, 11.5.2017 n. 109).
Esclusa, come nessuna delle parti pone in dubbio, l'indole penale della sanzione pecuniaria in ragione del suo limite (£ 2.500.000,00) e della natura formale dell'infrazione, l'irretroattività della legge favorevole induce a una prognosi di virtuale rigetto dell'opposizione.
2.
Ferma la virtuale fondatezza dell'ingiunzione, la novità della questione conseguente alla modifica normativa e la revoca dell'ordinanza ingiunzione per ragioni già prospettate alla resistente con l'invito all'autotutela presentano, al pari dell'«assoluta novità della questione trattata» e del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», un mutamento pendente lite «del quadro di riferimento della causa» per eventi indipendenti dalla condotta processuale delle parti, ma che incidono su profili decisivi della controversia (Corte costituzionale 19.4.2018 n. 77). Va, quindi, confermata la compensazione delle spese processuali dichiarata in sentenza.
3.
Le su indicate ragioni della compensazione delle spese del primo grado e l'omesso scrutinio della soccombenza virtuale nella sentenza appellata giustificano l'ulteriore compensazione delle spese del secondo grado.
Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe: Controparte_1
1- rigetta l'appello e conferma la sentenza;
2- dichiara integralmente compensate le spese dell'appello;
3- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3495/2024
Il 20 maggio 2025 ad ore 12.12 sono presenti con collegamento all'aula virtuale del Giudice: per e l'avv. ALICE CAMPANA in sostituzione Parte_1 Parte_2 dell'avv. ANGELO RINALDI;
per 'avv. SILVIA BONI. Controparte_1
Assistono all'udienza il tirocinante il FUPP dott. Parte_3 [...]
e, ai fini della pratica forense, la dott.ssa dalla postazione Per_1 Persona_2 dell'avv. Campana.
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che nell'ambiente in cui sono collegati con l'aula virtuale d'udienza non sono presenti persone non legittimate. Il
Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
L'avv. Campana precisa le conclusioni come da atto d'appello. L'avv. Boni precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta in appello.
I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura. Dichiarano, inoltre, di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che questa si è svolta regolarmente con l'applicativo nell'aula virtuale del
Giudice. Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.20, nessuna parte presente nell'aula virtuale, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
Martina Grandi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3495/2024 promossa da:
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. ANGELO RINALDI P.IVA_1
APPELLANTI contro
(c.f. con l'avv. SILVIA Controparte_1 P.IVA_2
BONI
APPELLATA avverso
la sentenza del Giudice di Pace di 8.1.2024 n. 224 (r.g. n. 5366/2023) CP_1
CONCLUSIONI
La parte appellante come da atto d'appello: accogliere il presente appello e, in parziale riforma dell'impugnata Sentenza a verbale n.
224/2024 emessa dal Giudice di Pace di nell'ambito del giudizio rubricato al R.G. n. CP_1
5366/2023, mai notificata, pubblicata in data 8 gennaio 2024, annullare e/o modificare e/o riformare la Sentenza appellata nella sola parte in cui venivano compensate le spese nei confronti degli appellanti, con conseguente condanna della al pagamento, in CP_1
favore del Signor e della dei compensi e delle Parte_1 Controparte_2
anticipazioni delle spese di lite anche del giudizio di primo grado, nella somma che l'Ecc.mo
Tribunale riterrà di giustizia, stante la soccombenza virtuale accertata dell'appellata CP_1
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
[...]
in ogni caso con vittoria di compensi ed anticipazioni di entrambi i gradi di giudizio ed inerenti tutte.
La parte appellata come da comparsa di costituzione e risposta:
Nel merito, respingersi il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermarsi la sentenza a verbale del 8.1.2024 del Giudice di Pace di
pubblicata in data 8.1.2024 con cui è stato deciso il procedimento iscritto al n. CP_1
5366/2023.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, incluse spese generali, CPA ed IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.7.2024 e propongono appello Parte_1 Parte_2 nei confronti dell' avverso la sentenza in epigrafe, non Controparte_1
notificata, con cui il Giudice di pace di ha dichiarato cessata la materia del contendere CP_1 per sopravvenuta revoca in autotutela dell'ingiunzione opposta compensando le spese processuali.
L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il Giudice di pace:
a. non applica il principio della soccombenza virtuale nella regolazione delle spese («1) Sulla dichiarata cessazione della materia del contendere e sull'applicazione del criterio della soccombenza virtuale»);
b. non motiva la loro integrale compensazione («2) Sull'illegittimità ed infondatezza della
Sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 comma 1 e 92 commi 2 e 3 cod. proc. civ. e omessa motivazione sulla decisione di compensazione delle spese legali»).
Costituitasi in giudizio, la resistente eccepisce l'infondatezza dell'appello deducendo la discrezionalità della revoca.
La causa è discussa e posta in decisione all'udienza del 20.5.2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
La sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del processo e la conseguente impossibilità della sua definizione nel merito comportano, in assenza di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), la declaratoria di cessata materia del contendere, inidonea al giudicato sull'azione (cfr. CC VI-5 19.2.2020 n. 4617), e la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale (ex multis CC II 31.3.2023 n. 30251), che impone al giudice una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della domanda secondo un parametro di verosimiglianza o una sommaria delibazione del merito, la cui conclusione ben può essere la compensazione delle spese processuali ove se ne riscontrino le condizioni (cfr. C. Cost. 12.7.2005 n. 274).
Con statuizione non appellata il Giudice di Pace ha dichiarato cessata la materia de contendere;
quindi, avrebbe dovuto stabilire la soccombenza virtuale che va, perciò, valutata in questa sede.
L'ordinanza 21.12.2023 n. 81 revoca in autotutela le ingiunzioni 10-11.10.2023 nn. 160-168 per il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 63 l.
2.6.1988 n. 218 («Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila»; art. 10 d.P.R. 30.4.1996 n. 317: «MODELLO DEL DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO. 1. Il modello di cui all'allegato IV unifica i modelli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quelli relativi alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali, nonché quello relativo alla dichiarazione prescritta dall'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118. 2. Il
Ministro della sanità, con proprio decreto, modifica il modello unificato di cui al comma 1, per tener conto di esigenze di carattere sanitario»), accertata con verbali del Servizio Sanitario
15.4.2021 nn. 63/21-71/21. Dopo le ispezioni e anteriormente alle ingiunzioni l'art. 321 lett. c d. lgs.
5.8.2022 n. 136 abroga, dalla data della sua entrata in vigore (co. 1), l'art. 6 l.
2.6.1988 n. 218, ma la Pubblica
Amministrazione emana ugualmente le ordinanze ingiunzione 10-11.10.2023 nn. 160-168 e declina l'invito all'autotutela formulato dall'appellante in seno al procedimento amministrativo di opposizione.
Il richiamo della resistente al coevo art. 232 («Disposizioni transitorie e finali») d. lgs.
5.8.2022 n. 134 («Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g),
h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53»), che ha differito l'efficacia delle norme disciplinanti «le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti» all'entrata in vigore del decreto ministeriale sul manuale operativo di cui all'art. 21 lett. q («il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema
I&R, emanato ai sensi dell'articolo 23, comma 1»), è inconferente, poiché l'art. 6 l.
2.6.1988 n.
218 è stato abrogato dall'entrata in vigore del d. lgs.
5.8.2022 n. 136.
Va richiamato, invece, l'art. 11 l. 24.11.1989 n. 981, che formalizza il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.) senza estendergli le deroghe stabilite dall'art. 22- 3 c.p. («Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati»); quindi, la legge vigente al tempo dell'illecito amministrativo prevale sull'eventuale disciplina posteriore favorevole all'ingiunto (cfr. CC II 3.10.2023 n. 27833 in tema di sanzioni amministrative applicate dalla ex art. 190 TuF;
CC L 23.10.2024 n. 27443; sulla legittimità CP_3
costituzionale dell'irretroattività della legge favorevole cfr. C. Cost. ord. 17.7.1995 n. 330,
24.4.2002 n. 140, 28.11.2002 n. 501; sent. 20.7.2016 n. 193, 11.5.2017 n. 109).
Esclusa, come nessuna delle parti pone in dubbio, l'indole penale della sanzione pecuniaria in ragione del suo limite (£ 2.500.000,00) e della natura formale dell'infrazione, l'irretroattività della legge favorevole induce a una prognosi di virtuale rigetto dell'opposizione.
2.
Ferma la virtuale fondatezza dell'ingiunzione, la novità della questione conseguente alla modifica normativa e la revoca dell'ordinanza ingiunzione per ragioni già prospettate alla resistente con l'invito all'autotutela presentano, al pari dell'«assoluta novità della questione trattata» e del «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti», un mutamento pendente lite «del quadro di riferimento della causa» per eventi indipendenti dalla condotta processuale delle parti, ma che incidono su profili decisivi della controversia (Corte costituzionale 19.4.2018 n. 77). Va, quindi, confermata la compensazione delle spese processuali dichiarata in sentenza.
3.
Le su indicate ragioni della compensazione delle spese del primo grado e l'omesso scrutinio della soccombenza virtuale nella sentenza appellata giustificano l'ulteriore compensazione delle spese del secondo grado.
Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza in epigrafe: Controparte_1
1- rigetta l'appello e conferma la sentenza;
2- dichiara integralmente compensate le spese dell'appello;
3- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Martina Grandi