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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 446 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gilberto Parte_1
Cerutti e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Boezio n. 19 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cristiano Annunziata e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Federico Cesi n. 21 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10139/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/12/2022, notificata in data 02/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa dal 15/07/1997 Parte_1 all'11/03/2020 alle dipendenze della presso il negozio di strumenti Controparte_1
1 musicali gestito dalla predetta e con mansioni di commesso, senza che la sua posizione lavorativa venisse regolarizzata, percependo una retribuzione inferiore a quella dovuta e senza percepire affatto le retribuzioni dei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio e marzo 2020, ha agito in giudizio contro Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dal 15 luglio 1997 al 11 marzo 2020;
2. accertare che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nel Quarto Livello del CCNL Terziario applicato in azienda;
3. accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
4. condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 164.487,26, di cui € 61.934,33 a titolo di T.F.R., o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 429 cod. proc. civ. e gli interessi legali. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza, nonché rimborso spese generali di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.350,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta domanda, non avendo la parte ricorrente - a fronte della produzione in giudizio di un contratto di collaborazione autonoma stipulato fra le parti - rappresentato specifiche circostanze di fatto da cui dedurre l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere direttivo e di “gestione” della prestazione lavorativa, nonché del correlato potere gerarchico e disciplinare.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver omesso il primo giudice di svolgere attività istruttoria, nonché di applicare le norme di cui agli artt. 69 bis d.lgs. n. 276/2003 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, e per aver erroneamente valutato la genericità delle deduzioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla per violazione dell'art 434, primo comma, c.p.c. Controparte_1
4.1. Si deve dare atto che il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi in alcuni punti ad un'acritica
2 riproposizione del contenuto del ricorso, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dall'appellata.
4.2. La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n. 27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
4.3. Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione.
5. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Con il primo, infatti, si lamenta l'omessa attività istruttoria in ordine alla ricorrenza degli indici di subordinazione valorizzati dalla giurisprudenza. Con il terzo, invece, si censura la valutazione di genericità delle deduzioni in fatto di cui al ricorso di primo grado.
5.1. Giova sul punto una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
5.2. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
5.3. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
5.4. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, 3 dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
5.5. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
5.6. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
5.7. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell'indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto, l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
5.8. Tale onere deve peraltro ritenersi ancora più pregnante a fronte della produzione in giudizio, come nel caso di specie, di un contratto che riporti una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
6. Il giudice di primo grado, nel ritenere meramente generiche e insufficienti le allegazioni di parte sul punto, appare essersi conformato correttamente ai principi richiamati. In particolare, il Tribunale ha osservato:
4 a) che la società convenuta, in sede di costituzione in primo grado, aveva dedotto e provato la stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma con il ricorrente in data 02/02/1998; b) che tale produzione, escludendo la qualificazione formale della subordinazione, rendeva “più intenso e pregnante l'onere della prova della effettività del rapporto” nonché dell'assoggettamento del al potere direttivo e disciplinare Pt_1 dell'imprenditore; c) che il ricorrente si era limitato a deduzioni meramente generiche in ordine agli indici “sussidiari” della subordinazione, senza nulla addurre in ordine al contenuto delle direttive che avrebbe ricevuto, all'assoggettamento al potere di controllo, organizzativo e disciplinare, e senza allegare alcunché circa l'esistenza dell'essenziale elemento costituito dall'intervenuto esercizio di un diretto potere di disposizione e "gestione" della prestazione lavorativa;
d) che, pur a fronte di un rapporto di durata ventennale, non era stata addotta alcuna manifestazione dei poteri propri del datore di lavoro nei confronti del sottolineando anzi come quest'ultimo non fosse stato in grado di Pt_1 indicare chi avesse esercitato tali poteri a seguito dell'impedimento, prima, e del decesso, poi, di (indicato nell'atto introduttivo quale formale Persona_1 datore di lavoro che coordinava la prestazione ed emanava le non meglio specificate direttive); e) che la prova testimoniale era da ritenersi irrilevante alla luce dell'insufficienza dei fatti allegati a fondare la pretesa;
f) che era al contrario emersa una “collaborazione, nell'ambito della quale il ricorrente ha reso la propria prestazione, senza specifiche direttive e controlli e senza sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare. Tale modalità di svolgimento della prestazione, del resto, appare compatibile con l'attività svolta in proprio dal ricorrente quale musicista professionista e consulente musicale, in merito alla quale lo stesso nessuna contestazione ha avanzato. Deve dunque escludersi che il rapporto intrattenuto dalla resistente con il nel periodo Pt_1 indicato nell'atto introduttivo si sia di fatto svolto con modalità diverse da quelle cristallizzate nel contratto di collaborazione autonoma che lo ha formalmente regolato”; g) che in ogni caso, non avrebbero potuto in alcun caso trovare accoglimento le richieste economiche, formulate nell'atto introduttivo con riferimento a pretese differenze retributive, atteso che la difesa di parte ricorrente, lungi dall'indicare e provare il compenso effettivamente percepito dal aveva Pt_1 genericamente dedotto che lo stesso percepiva una retribuzione corrisposta sulla base delle fatture da lui emesse, depositando in atti documentazione (un prospetto riassuntivo) dallo stesso redatta e come tale, priva di valore alcuno.
6.1. Emerge dunque chiaramente come la motivazione resa dal giudice a quo, ancorché sintetica, risulti ineccepibile in quanto pienamente conforme ai principi e al quadro richiamati. 5 6.1.1. Così la mancata ammissione della prova testimoniale si giustifica in quanto le circostanze dedotte con il ricorso, anche ove avessero ricevuto conferma, comunque sarebbero state insufficienti al fine di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e ciò in quanto totalmente carenti (oltre che generiche) erano le allegazioni in punto di potere direttivo, di controllo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
6.2. La lettura del ricorso, difatti, evidenzia come l'originario ricorrente nulla aveva dedotto in ordine: - a chi aveva proceduto alla sua assunzione;
- ai contenuti della pattuizione, con specifico riferimento alle mansioni da svolgere, all'orario di lavoro da osservare, ed alla retribuzione pattuita;
- alle ragioni per le quali aveva emesso fatture nei riguardi della società. A ciò si aggiunga che nel giudizio di primo grado l'appellante ha taciuto circostanze rilevanti, tutte successivamente dedotte dalla società convenuta e non oggetto di contestazione (come sarebbe stato suo onere) da parte del ricorrente, quali l'essere titolare di partita Iva, lo svolgimento di attività di musicista professionista, la intervenuta corresponsione di parte dei compensi a lui destinati alla propria moglie, l'aver rifiutato plurime offerte di assunzione ricevute dalla società nel corso del rapporto, l'aver deciso unilateralmente di non proseguire più l'attività lavorativa una volta terminata l'emergenza dovuta alla pandemia Covid.
6.3. In definitiva, le allegazioni relative ai presunti indici di subordinazione ricorrenti nel caso di specie – orario di lavoro, utilizzazione di strumenti del datore, continuità della collaborazione – in ogni caso, anche se confermate all'esito dell'istruttoria, non avrebbero potuto essere ritenute sufficienti al fine della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non avendo l'originario ricorrente nulla dedotto, se non in modo del tutto generico, in ordine ai poteri tipici datoriali (in primis direttivo, ulteriori rispetto al generico “rispetto di direttive”, ma anche organizzativo e disciplinare). Come si è visto, infatti, proprio tale aspetto risulta centrale, in punto di allegazione prima e di prova poi, ai fini del riconoscimento del carattere subordinato dell'attività svolta, tanto più – non appare inutile rilevare – a fronte di una prestazione lavorativa materiale (quale quella del commesso) in cui l'eterodirezione assume carattere pregnante, atteso che l'elemento da valutare è proprio la soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Non a caso l'elaborazione degli indici di subordinazione in via sussidiaria ha trovato terreno fertile in giurisprudenza proprio a fronte di mansioni intellettuali e professionali laddove, diversamente dal caso di specie, il potere direttivo del datore di lavoro assume connotati più sfuggenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010 per cui “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni – e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale – e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di 6 un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione”).
6.4. Pertanto, per quanto fin qui esposto, il primo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi infondati.
7. Risulta, diversamente, inammissibile il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'omessa applicazione degli artt. 69 d.lgs. n. 276/2003 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e, conseguentemente la mancata trasformazione del rapporto lavorativo in subordinato.
7.1. Ritiene la Corte che, in tali termini, la domanda si appalesi radicalmente diversa da quella originariamente posta con il ricorso di primo grado, volta ad ottenere il mero accertamento della natura subordinata e la diversa qualificazione ab origine del rapporto di lavoro. Pertanto, la domanda di trasformazione, asseritamente intervenuta successivamente e durante l'esecuzione dello stesso, risulta irritualmente avanzata per la prima volta in sede di gravame e, come tale, incorre nel divieto di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c.
8. In definitiva, l'appello proposto da è infondato e deve essere, Parte_1 dunque, rigettato.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore della Parte_1 società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 446 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gilberto Parte_1
Cerutti e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma via Boezio n. 19 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cristiano Annunziata e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Federico Cesi n. 21 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10139/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 01/12/2022, notificata in data 02/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 16/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver svolto attività lavorativa dal 15/07/1997 Parte_1 all'11/03/2020 alle dipendenze della presso il negozio di strumenti Controparte_1
1 musicali gestito dalla predetta e con mansioni di commesso, senza che la sua posizione lavorativa venisse regolarizzata, percependo una retribuzione inferiore a quella dovuta e senza percepire affatto le retribuzioni dei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio e marzo 2020, ha agito in giudizio contro Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“1. dichiarare la sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro de quo a far data dal 15 luglio 1997 al 11 marzo 2020;
2. accertare che le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nel Quarto Livello del CCNL Terziario applicato in azienda;
3. accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro, specificati in premessa;
4. condannare la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 164.487,26, di cui € 61.934,33 a titolo di T.F.R., o della diversa somma che vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, oltre il danno derivante dalla diminuzione di valore del credito accolto ai sensi dell'Art. 429 cod. proc. civ. e gli interessi legali. Con interessi successivi, vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e Cassa Previdenza, nonché rimborso spese generali di giudizio da distrarsi a favore dell'avvocato procuratore antistatario”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“respinge il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi € 6.350,00, oltre spese generali e accessori come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta domanda, non avendo la parte ricorrente - a fronte della produzione in giudizio di un contratto di collaborazione autonoma stipulato fra le parti - rappresentato specifiche circostanze di fatto da cui dedurre l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere direttivo e di “gestione” della prestazione lavorativa, nonché del correlato potere gerarchico e disciplinare.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza per aver omesso il primo giudice di svolgere attività istruttoria, nonché di applicare le norme di cui agli artt. 69 bis d.lgs. n. 276/2003 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, e per aver erroneamente valutato la genericità delle deduzioni in fatto ed in diritto di cui al ricorso.
2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del reclamo formulata dalla per violazione dell'art 434, primo comma, c.p.c. Controparte_1
4.1. Si deve dare atto che il gravame indiscutibilmente presenta dei profili di criticità laddove nell'impostazione generale e nella quasi totalità delle argomentazioni non tiene conto delle ragioni della decisione, limitandosi in alcuni punti ad un'acritica
2 riproposizione del contenuto del ricorso, così ponendo problemi di compatibilità con l'innovata disciplina normativa invocata dall'appellata.
4.2. La giurisprudenza di legittimità, anche dopo il noto intervento delle SU n. 27199/2017, ha comunque sempre ribadito la permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, sicché è sufficiente una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
4.3. Ad avviso del Collegio può aggiungersi che nei casi, come quello in esame, in cui l'atto di appello risulti formulato in modo non pienamente esaustivo, l'interpretazione complessiva dell'impugnazione debba tendere, anche nel rispetto del diritto costituzionale di difesa, ad una salvaguardia dell'ammissibilità del gravame, salvo valutare, in relazione a singoli accertamenti e a singole statuizioni, l'assenza di puntuale critica o comunque l'inidoneità della stessa a inficiare le ragioni della decisione.
5. Il primo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Con il primo, infatti, si lamenta l'omessa attività istruttoria in ordine alla ricorrenza degli indici di subordinazione valorizzati dalla giurisprudenza. Con il terzo, invece, si censura la valutazione di genericità delle deduzioni in fatto di cui al ricorso di primo grado.
5.1. Giova sul punto una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
5.2. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
5.3. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
5.4. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore, 3 dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
5.5. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
5.6. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
5.7. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell'indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto, l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
5.8. Tale onere deve peraltro ritenersi ancora più pregnante a fronte della produzione in giudizio, come nel caso di specie, di un contratto che riporti una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
6. Il giudice di primo grado, nel ritenere meramente generiche e insufficienti le allegazioni di parte sul punto, appare essersi conformato correttamente ai principi richiamati. In particolare, il Tribunale ha osservato:
4 a) che la società convenuta, in sede di costituzione in primo grado, aveva dedotto e provato la stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma con il ricorrente in data 02/02/1998; b) che tale produzione, escludendo la qualificazione formale della subordinazione, rendeva “più intenso e pregnante l'onere della prova della effettività del rapporto” nonché dell'assoggettamento del al potere direttivo e disciplinare Pt_1 dell'imprenditore; c) che il ricorrente si era limitato a deduzioni meramente generiche in ordine agli indici “sussidiari” della subordinazione, senza nulla addurre in ordine al contenuto delle direttive che avrebbe ricevuto, all'assoggettamento al potere di controllo, organizzativo e disciplinare, e senza allegare alcunché circa l'esistenza dell'essenziale elemento costituito dall'intervenuto esercizio di un diretto potere di disposizione e "gestione" della prestazione lavorativa;
d) che, pur a fronte di un rapporto di durata ventennale, non era stata addotta alcuna manifestazione dei poteri propri del datore di lavoro nei confronti del sottolineando anzi come quest'ultimo non fosse stato in grado di Pt_1 indicare chi avesse esercitato tali poteri a seguito dell'impedimento, prima, e del decesso, poi, di (indicato nell'atto introduttivo quale formale Persona_1 datore di lavoro che coordinava la prestazione ed emanava le non meglio specificate direttive); e) che la prova testimoniale era da ritenersi irrilevante alla luce dell'insufficienza dei fatti allegati a fondare la pretesa;
f) che era al contrario emersa una “collaborazione, nell'ambito della quale il ricorrente ha reso la propria prestazione, senza specifiche direttive e controlli e senza sottoposizione al potere gerarchico e disciplinare. Tale modalità di svolgimento della prestazione, del resto, appare compatibile con l'attività svolta in proprio dal ricorrente quale musicista professionista e consulente musicale, in merito alla quale lo stesso nessuna contestazione ha avanzato. Deve dunque escludersi che il rapporto intrattenuto dalla resistente con il nel periodo Pt_1 indicato nell'atto introduttivo si sia di fatto svolto con modalità diverse da quelle cristallizzate nel contratto di collaborazione autonoma che lo ha formalmente regolato”; g) che in ogni caso, non avrebbero potuto in alcun caso trovare accoglimento le richieste economiche, formulate nell'atto introduttivo con riferimento a pretese differenze retributive, atteso che la difesa di parte ricorrente, lungi dall'indicare e provare il compenso effettivamente percepito dal aveva Pt_1 genericamente dedotto che lo stesso percepiva una retribuzione corrisposta sulla base delle fatture da lui emesse, depositando in atti documentazione (un prospetto riassuntivo) dallo stesso redatta e come tale, priva di valore alcuno.
6.1. Emerge dunque chiaramente come la motivazione resa dal giudice a quo, ancorché sintetica, risulti ineccepibile in quanto pienamente conforme ai principi e al quadro richiamati. 5 6.1.1. Così la mancata ammissione della prova testimoniale si giustifica in quanto le circostanze dedotte con il ricorso, anche ove avessero ricevuto conferma, comunque sarebbero state insufficienti al fine di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e ciò in quanto totalmente carenti (oltre che generiche) erano le allegazioni in punto di potere direttivo, di controllo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
6.2. La lettura del ricorso, difatti, evidenzia come l'originario ricorrente nulla aveva dedotto in ordine: - a chi aveva proceduto alla sua assunzione;
- ai contenuti della pattuizione, con specifico riferimento alle mansioni da svolgere, all'orario di lavoro da osservare, ed alla retribuzione pattuita;
- alle ragioni per le quali aveva emesso fatture nei riguardi della società. A ciò si aggiunga che nel giudizio di primo grado l'appellante ha taciuto circostanze rilevanti, tutte successivamente dedotte dalla società convenuta e non oggetto di contestazione (come sarebbe stato suo onere) da parte del ricorrente, quali l'essere titolare di partita Iva, lo svolgimento di attività di musicista professionista, la intervenuta corresponsione di parte dei compensi a lui destinati alla propria moglie, l'aver rifiutato plurime offerte di assunzione ricevute dalla società nel corso del rapporto, l'aver deciso unilateralmente di non proseguire più l'attività lavorativa una volta terminata l'emergenza dovuta alla pandemia Covid.
6.3. In definitiva, le allegazioni relative ai presunti indici di subordinazione ricorrenti nel caso di specie – orario di lavoro, utilizzazione di strumenti del datore, continuità della collaborazione – in ogni caso, anche se confermate all'esito dell'istruttoria, non avrebbero potuto essere ritenute sufficienti al fine della prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non avendo l'originario ricorrente nulla dedotto, se non in modo del tutto generico, in ordine ai poteri tipici datoriali (in primis direttivo, ulteriori rispetto al generico “rispetto di direttive”, ma anche organizzativo e disciplinare). Come si è visto, infatti, proprio tale aspetto risulta centrale, in punto di allegazione prima e di prova poi, ai fini del riconoscimento del carattere subordinato dell'attività svolta, tanto più – non appare inutile rilevare – a fronte di una prestazione lavorativa materiale (quale quella del commesso) in cui l'eterodirezione assume carattere pregnante, atteso che l'elemento da valutare è proprio la soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Non a caso l'elaborazione degli indici di subordinazione in via sussidiaria ha trovato terreno fertile in giurisprudenza proprio a fronte di mansioni intellettuali e professionali laddove, diversamente dal caso di specie, il potere direttivo del datore di lavoro assume connotati più sfuggenti (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010 per cui “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni – e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale – e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di 6 un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione”).
6.4. Pertanto, per quanto fin qui esposto, il primo ed il terzo motivo di appello devono ritenersi infondati.
7. Risulta, diversamente, inammissibile il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta l'omessa applicazione degli artt. 69 d.lgs. n. 276/2003 e 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 e, conseguentemente la mancata trasformazione del rapporto lavorativo in subordinato.
7.1. Ritiene la Corte che, in tali termini, la domanda si appalesi radicalmente diversa da quella originariamente posta con il ricorso di primo grado, volta ad ottenere il mero accertamento della natura subordinata e la diversa qualificazione ab origine del rapporto di lavoro. Pertanto, la domanda di trasformazione, asseritamente intervenuta successivamente e durante l'esecuzione dello stesso, risulta irritualmente avanzata per la prima volta in sede di gravame e, come tale, incorre nel divieto di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c.
8. In definitiva, l'appello proposto da è infondato e deve essere, Parte_1 dunque, rigettato.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore della Parte_1 società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 16/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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