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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1615/2024 R.G, promossa
DA
, C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore, con sede in , via Astesani n. 8, C.F./P.IVA Parte_2 Pt_1
, quest'ultima ale rappresen o tempore – A.U., dott. P.IVA_2 CP_1
, nonché i signori , nato a [...] [...], C.F.
[...] Parte_3 Pt_1 5/11/1 F. CodiceFiscale_1 Parte_4 C.F._2
, , nato a [...] [...], C.F. ,
[...] Parte_5 Pt_1 CodiceFiscale_3
il 22 , C.F. Parte_6 Pt_1 CodiceFiscale_4 Pt_7
, nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] CodiceFiscale_5 Pt_8
, nato a [...] il [...], C.F. a
[...] CodiceFiscale_6 Parte_9 Pt_1 il 5/4/1979, C.F. , , nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_7 Parte_10 i , tutti rappresentati e difesi, CodiceFiscale_8 Pt_1 Parte_1 dall'avv. Mario Battaglia (C.F. - P.E.C. di CodiceFiscale_9 Email_1
, Via Rugabella n. 17, p icilio. Pt_1
appellanti CONTRO
avente sede legale in , Via Attilio De Luigi n. 1, C.F./P.IVA Controparte_2 Pt_1 uo legale rappresentante ore – A.U. sig. assistita nel P.IVA_3 Controparte_3 giudizio di primo grado dagli avv.ti GIORGIO ALVINO (C.F. – PEC C.F._10
e FRANCESCA MARIA ARAL – Email_2 C.F._11
pagina 1 di 9 PEC , con domicilio eletto in , Via Francesco Email_3 Pt_1
Londonio n. 24.; appellata
Sulle seguenti conclusioni: : Parte_1 Pt_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa occorrendo autorizzazione alla produzione in giudizio e acquisizione agli atti dei nuovi documenti, anche sopravvenuti, indicati in atto di citazione in appello,
- riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello svolti, e per l'effetto: I- previo accertamento e declaratoria della responsabilità dell'appellata nei Controparte_2 riguardi degli appellanti per tutti i titoli, contrattuali nonché extracontrattuali, anche in via gradata, indicati in atti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, 2043 c.c., condannare la stessa al Controparte_2 pagamento e risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni subiti e indicati in atti, e in particolare: a) degli importi per le opere di ripristino quantificate dal CTU, del complessivo ammontare di euro 56.245,90, così imputati e ripartiti:
- euro 50.923,45 in favore del;
Parte_1
- euro 4.553,40 in favore dei signori e Parte_3 Parte_4
- euro 359,90 in favore dei signori Parte_5 Parte_6
- euro 165,15 in favore del sig. ; Parte_7
- euro 244,00 in favore del sig. ; Parte_8
b) in aggiunta a quanto sopra, degli ulteriori importi per spese di CTU, CTP, legali e amministrative, del complessivo ammontare di euro 18.883,73 in favore del;
Parte_1
c) in aggiunta a quanto sopra, degli ulteriori importi per opere di ripristino delle facciate interne dell'ultimo piano, effettuate in pendenza del giudizio e dipendenti dai fenomeni infiltrativi e di umidità già accertati in sede di ATP, del complessivo ammontare di euro 18.082,90 in favore del Parte_1
.
[...]
Il tutto, fatta salva l'eventuale diversa, anche maggiore, somma che sarà liquidata dalll'Ecc.ma Corte d'appello, anche occorrendo in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
II- per l'effetto, e dato atto del pagamento dell'importo di euro 18.394,05 effettuato dal Parte_1 in forza della sentenza di primo grado, condannare l'appellata Controparte_2 restituzioni in favore del medesimo, oltre interessi dal 6 maggio 2024 (data del Parte_1 pagamento) al saldo effettiv III- ancora in ogni caso, in integrale riforma anche delle statuizioni sulle spese contenute nella sentenza di primo grado, dichiarare la soccombenza di con condanna di quest'ultimo alla Controparte_2 refusione in favore degli appellanti delle spese di lite del giudizio di primo grado e del procedimento di ATP, con il favore delle spese anche del presente grado d'appello. Fatto salvo ogni altro diritto. In via istruttoria occorrendo, si ripropone l'istanza di ammissione di prova orale per interrogatorio formale e testi già svolta in primo grado: 1) Vero che nell'edificio di , , sussistono tuttora i difetti indicati dal CTU arch. Parte_1 Pt_1 nella relazione definitiva in data 28 ottobre 2021 depositata all'esito del procedimento di ATP RG Per_1 20, come da allegato 20 del fascicolo di parte attrice che si rammostra;
2) Vero che gli interventi di ripristino per l'eliminazione dei vizi indicati nel precedente capitolo 1 sono quelli previsti dal CTU alle pagine da 27 a 31 della relazione definitiva, come da allegato 20 del fascicolo di parte attrice che si rammostra;
pagina 2 di 9 3) Vero che il costo degli interventi di ripristino individuati dal CTU e di cui al precedente capitolo 2 ammonta a euro 46.103,17 oltre IVA, come da allegato 20 (tabella di pag. 31, totale soluzione A + voci da 1 a 6) e da allegato 20bis (tabella di pag. 20 e ss.) del fascicolo di parte attrice che si rammostrano;
4) Vero che gli attori hanno sostenuto le spese di cui agli allegati da 21 a 24 del fascicolo di parte attrice che si rammostrano;
5) Vero che, nelle more del presente giudizio, il ha effettuato le opere di ripristino della Parte_1 facciata interna dei balconi dell'ultimo piano atte metrico e dalle fatture di cui agli allegati 28 e 29 del fascicolo di parte attrice che si rammostrano;
6) Vero che le opere di cui al precedente capitolo 5 sono ulteriori rispetto a quelle quantificate all'esito dell'ATP e indicate nel computo metrico redatto dal CTU, come da allegato 20bis del fascicolo di parte attrice che si rammostra. Si indicano i seguenti testi già individuati in primo grado:
- ing. c/o in Bollate, Via Pisacane 16; Testimone_1 Controparte_4
- dott. c/o in , Via Astesani n. 8; Testimone_2 Parte_2 Pt_1
- geo a Astesani n. 8. Tes_3 Parte_2 Pt_1
Controparte_2
Rigettarsi l'appello proposto dagli appellanti. contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4461/2024, sezione VII civile G.U. dr. Giovanni Grassi e, per l'effetto, confermarsi in ogni suo punto la decisione medesima con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado. In via istruttoria – occorrendo – si ripropongono le istanze istruttorie già formulate in 1^ grado: per testi ed interrogatorio del convenuto sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che: per tutta la durata delle operazioni peritali svolte dal CTU arch. in sede di ATP, Per_1 pur essendosi verificate precipitazioni di pioggia, sono state assenti precipitazioni con caduta di pioggia che abbiano evidenziato i vizi e i difetti lamentati da parte ricorrente sul vano scale e sulle parti comuni;
(Testi arch. e Arch. ; Per_1 Tes_4
2) Vero che: le prove di to dell dell'edificio di a sono state Parte_1 Pt_1 effettuate dal CTU incaricato mediante sversamento di 4 bottiglie d'acqua da lit. 1,5 ciascuna in data 16 giugno 2021;
3) Vero che: lo stato dei luoghi dell'edificio di a , alla data del 30.11. 2022 è Parte_1 Pt_1 quello rappresentato dalle fotografie da 1 a 6 o (Testi arch. geom. Per_2 Grassi e Geom. Per_3
4) Vero che: In 11.2019 ho eseguito l'intervento di completamento sulle scossaline per la chiusura dell'impianto di aereazione sul tetto dell'edificio di a , come da foto Parte_1 Pt_1 n.43 che mi si rammostra (teste ; Testimone_5
5) Vero che : a seguito dell'intervento di cui al capitolo precedente, cessarono le infiltrazioni verso il vano scala come da foto n.47 che mi si rammostra (interpello e teste )6) Vero che Testimone_5
: la Commissione Paesaggistica del Comune di , prescrive che le scale degli edifici a ringhiera Pt_1 siano prive di tamponamenti a protezione ano scala ( teste Presidente pro-tempore Commissione Paesaggistica Comune di Milano : ; Testimone_6 6) Vero che: il progetto realizzato dalla a , risponde CP_2 Parte_1 Pt_1 alle prescrizioni della Commissione paesaggistica del Comune di relativamente al vano scale Pt_1 a ringhiera
***
pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ed i condomini in epigrafe indicati, convenivano in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la deducendo che lo stabile Controparte_2 condominiale, oggetto di recente costruzione ad opera della venditrice convenuta, era affetto da gravi difetti di costruzione così come accertati nel procedimento di ATP. Chiedevano la condanna di controparte a risarcire il danno commisurato alla somma necessaria per l'eliminazione dei difetti, quantificati indicati in € 56.245,90 iva inclusa, oltre rivalutazione e interessi, ed oltre € 18.883,73 per spese del procedimento di ATP. Quanto alla somma di € 56.245,90, gli attori hanno inoltre offerto una suddivisione di dettaglio fra il credito vantato dal Condominio e dagli attori condomini. Si costituiva la la quale eccepiva, preliminarmente, la decadenza e prescrizione della Controparte_2 garanzia;
negava di avere rivestito il ruolo di costruttore-venditore dell'immobile, affermando piuttosto di essere qualificabile come mero venditore degli appartamenti;
negava la gravità dei difetti lamentati e nello specifico contestava il contenuto della relazione tecnica depositata ante causam., in specie deducendo che gli acquirenti avevano acquistato una casa “a ringhiera “per il fascino e la ricercatezza culturale in essa implicita, in quanto immobile perfettamente ristrutturato nel contesto abitativo dei Navigli Milanesi” e che nelle modalità realizzative dovevano prendersi in considerazione le prescrizioni imposte dalla Commissione del Paesaggio del Comune di . Pt_1
Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_5
concludendo perché le domande degli attori venissero tutte respinte.
[...]
Con provvedimento del 23.11.2022 il giudice di prime cure negava la chiamata in causa del terzo. Quindi, istruita la causa tramite acquisizione della relazione depositata all'esito del procedimento di istruzione preventiva, con sentenza n. 4461/2024, il Tribunale, respingeva tutte le domande degli attori condannandoli, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto, che liquidava in € 237,00 per spese esenti ed € 12.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
condannava gli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto, liquidate in € 2.910,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
dichiarava ai sensi dell'art. 97 c.p.c. così ripartite fra gli attori le spese: nove decimi in capo al attore e il restante Parte_1 decimo suddiviso in parti uguali fra i singoli condomini attori. Il Tribunale, premessa la legittimazione passiva del convenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c. (in quanto aveva effettivamente curato la costruzione dell'edificio), respingeva le preliminari eccezioni di decadenza e prescrizione, posto che la scoperta dei difetti era avvenuta il 28.9.2020 e che gli attori avevano tempestivamente avviato il procedimento di istruzione preventiva (avente effetto interruttivo e sospensivo) entro un anno da detta scoperta (ricorso depositato il 13.10. 2020) con denuncia dei difetti tramite notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto il 28.10.2020). Dichiarava tuttavia infondata, nel merito, la domanda, evidenziando che non era emersa la gravità dei difetti medesimi ai sensi dell'art. 1669 c.c. non essendo state fornite prove sufficienti atte a dimostrare che gli stessi compromettessero significativamente la funzionalità dell'immobile. Ciò anche “per la domanda nuova di condanna, formulata con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. degli attori, avente a oggetto il risarcimento per opere di eliminazione di difetti della facciata interna pagina 4 di 9 dei balconi dell'ultimo piano poto che “non vi è allegazione, prima ancora che prova, che vi fosse alcuna significativa compromissione del godimento dei suddetti balconi”. Sottolineava altresì che l'azione ex art. 2043 c.c. non era esperibile, poiché non era stata dimostrata la colpa della convenuta e comunque perché i vizi devono rivestire i caratteri individuati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1669 c.c.:
§§ Avverso detta sentenza il ed i condomini indicati hanno interposto gravame, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma ed affidando l'impugnazione a due articolati motivi. Con il primo motivo di appello (“Sull'errato rigetto della domanda degli attori in primo grado per ritenuta insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1669 c.c. e, in subordine, dall'art. 2043 c.c.”) sostengono (A) che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c., non considerando adeguatamente le risultanze probatorie e le evidenze documentali presentate, che avrebbero dimostrato la sussistenza di gravi vizi costruttivi. In primo luogo, per quanto riguarda la scala comune, segnalano un deterioramento significativo, con ossidazioni e macchie, sostenendo che non si tratti di semplici difetti estetici, ma il risultato di una progettazione inadeguata e dell'uso di materiali non idonei;
la consulenza tecnica in particolare ha accertato che la scala non è protetta dagli agenti atmosferici, causando un continuo dilavamento e deterioramento delle strutture, con conseguenti rischi per la sicurezza degli utenti. Per quanto concerne i terrazzi, il Tribunale avrebbe minimizzato i problemi riscontrati, che in realtà includono un deterioramento delle strutture portanti e infiltrazioni d'acqua; questi vizi non solo compromettono la fruibilità degli spazi esterni, ma possono anche influire sulla stabilità dell'intero edificio. In merito al giardino evidenziano la grave insufficienza nell'impermeabilizzazione, che comporta ristagni d'acqua in caso di pioggia, rendendo difficile l'utilizzo dell'area verde e rappresentando un rischio per gli utenti. Per il piano interrato, segnalano la presenza di macchie di salnitro e infiltrazioni d'acqua, che derivano da una carente impermeabilizzazione delle strutture, vizi che possono compromettere l'abitabilità degli spazi interrati e richiedono interventi urgenti per evitare un ulteriore deterioramento. Infine, sostengono che anche i difetti riscontrati nella facciata interna, che hanno portato a infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti, sarebbero stati trascurati dal Tribunale e dunque “in ulteriore aggiunta chiedono la condanna di al rimborso degli importi di cui si è già fatto carico il CP_2
nelle more del giudizio di primo grado per opere di ripristino della facciata interna dei balconi Parte_1 dell'ultimo piano. Spese, queste ultime, che ammontano a euro 18.082,90”. Ulteriormente rilevano (B) che il Tribunale ha comunque errato nel ritenere che per rientrare nella disciplina di cui all'art. 2043 c.c. i vizi costruttivi accertati debbano avere natura di “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c., essendo principio consolidato quello in base al quale, anzi, è proprio nell'ipotesi in cui, per eventuale carenza di uno dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c., tra cui la ritenuta insussistenza di vizi di natura grave, il danneggiato può comunque sempre invocare la tutela della norma generale in materia di responsabilità per danni. Con il secondo motivo di appello (“Errata condanna degli odierni appellanti alla refusione delle spese di lite, con riforma di tale capo in caso di accoglimento del presente appello e con diritto del alla restituzione di quanto versato Parte_1 in forza della sentenza di primo grado”), contestano la decisione del Tribunale, che li ha condannati in via pagina 5 di 9 solidale, alla refusione delle spese di lite, già corrisposte e di cui, con la riforma della sentenza, chiedono la restituzione oltre interessi legali a decorrere dal 6.5.2024 fino al saldo effettivo. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione L'appello non può essere accolto. Per priorità logica va affrontato e respinto il motivo 1 sub B), col quale gli appellanti continuano ad invocare l'art.2043 c.c.
Anzitutto va precisato, sull'assunto di Cass n. 31301 del 10/11/2023 (“Poiché la responsabilità ex art.
1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c.,
l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale”), che ha errato il Tribunale a ritenere, in astratto, applicabile l'art.2043 c.c., per poi negarne la tutela in concreto (per difetto del requisito della colpa e perché i vizi non rivestono i caratteri di gravità oggettiva).
La tesi della totale intercambiabilità e fungibilità delle due azioni, infatti, non può esser condivisa, trattandosi in realtà di rapporto di “specialità” (come ribadito da Cass. n. 8520/2006) in quanto mentre l'art. 2043 c.c. riguarda, genericamente, l'ipotesi di atto illecito che reca danno ingiusto al terzo, l'art. 1669 c.c. disciplina uno specifico illecito che si concretizza, nell'ambito di un contratto d'appalto, nei gravi difetti di costruzione manifestatisi nell'arco temporale di un decennio dal compimento. Figurativamente può rappresentarsi uno schema in cui nell'insieme più generale “2043 c.c.” si trova il sottoinsieme (norma speciale) “1669 cc”, che a sua volta contiene un ulteriore sottoinsieme che detta le regole interne che, su iniziativa della controparte mediante la formulazione di eccezioni in senso stretto, possono paralizzarne l'operatività (eccezioni di decadenza e prescrizione). L'art 2043 c.c. non è semplicemente alternativo” a quello speciale ex 1669 c.c. (cosicché la parte possa indifferentemente scegliere l'uno o l'altro a suo piacimento), ma, per come chiarito dalle Sez. Unite con sentenza n. 2284/2014 è invocabile solo “una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata”. Deve in sostanza mancare, perché operi la residuale ipotesi del 2043 c.c., il fatto costitutivo della domanda ex art.1669 c.c. come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera” o nel caso di azione proposta dal committente nei confronti del subappaltatore (Cass.n.21719 del 27/08/2019). Ma, ovviamente, non può certo arrivarsi al punto di sostenere – come pretendono gli appellanti - che scatti l'art.2043 c.c. per danni che non pregiudicano la funzionalità o che non abbiano ad oggetto parti strutturali;
quindi, danni totalmente al di fuori della previsione dell'art.1669 c.c (per rientrare eventualmente nell'ambito dell'art.1667 c.c.). Infatti la ratio posta a fondamento della “creazione” giurisprudenziale che immette nell'alveo della disciplina dell'illecito civile (con la severa critica di gran parte della dottrina) il disposto dell'art.1669 c.c. dettato in tema di contratti, è che il pregiudizio sia tanto grave da pregiudicare le finalità di interesse generale, quali quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini, ed è pagina 6 di 9 evidente che il pregiudizio che si invoca con l'art 2043 c.c. deve “partecipare” della stessa natura, quindi è generale sempre “ rispetto agli eventi indicati nell'art. 1669 c.c”. In definitiva, nel caso in esame, siamo al di fuori, già in astratto, delle residuali ipotesi di applicabilità dell'art.2043 c.c .
§§ Ciò posto, deve quindi esaminarsi il motivo 1 sub A), e cioè se ed in che misura possa ritenersi la gravità dei vizi ex art.1669 c.c. Come già statuito da questa Corte in precedenti analoghi, i “gravi difetti” che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, fermo che a tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile (c.f. Cass., sez. II, n. 24230/2018). Orbene, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha affermato l'insussistenza, in concreto, del requisito. Quanto al vano scala, con annesso ascensore centrale, di collegamento con tutti i piani f.t., in parte aggettante e aperto sul lato est., ha in particolare accertato il CTU designato in primo grado, che la scala esterna, in quanto non dotata (tranne una rampa) di alzate verticali (ma solo di pedate di appoggio), non è adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici, tanto che le percolazioni di acqua possono defluire sino al piano interrato contribuendo al deterioramento delle opere in ferro;
mentre l'unica vetrata esistente, apposta dall'Immobiliare Galli per ridurre i fenomeni di bagnamento in occasione di piogge di forte intensità e vento, protegge solo parzialmente la rampa lato est. Ma si tratta, più che di vizio grave, di inconveniente (peraltro immediatamente percepibile) per così dire connaturato al modo d'essere e alle peculiarità stesse della struttura e della tipologia dell'edificio di cui trattasi (casa di ringhiera) ed alle scelte progettuali (scala esterna) rese possibili dai vincoli urbanistici previsti dal Comune di per i Navigli e per le zone limitrofe (si legge nel parare “a condizione che il Pt_1 nuovo corpo scala non sia completamente chiuso in un volume murario, ma aperto e in vista, contenuto solo da due setti perpendicolari al fronte, come memoria dei vecchi corpi scala delle case a ballatoio”); e comunque non tale da alterare significativamente la normale utilizzazione per come progettualmente concepita compatibilmente con lo stato dei luoghi, ed al quale peraltro si può sopperire con semplice innesto di vetrate protettive a tutt'altezza (ove possibile), e, per evitare effetti corrosivi, con l'uso, nelle strutture in ferro, di prodotti idonei inibenti (a tal riguardo pertinente è il rilievo del primo decidente, secondo cui le “limitate ossidazioni e macchie ritratte nelle fotografie, conseguenti al frequente bagnamento proprio di qualsiasi scala all'aperto, non comprometta in alcun modo l'utilizzo di tale scala”). Ed altrettanto deve dirsi per i terrazzi ; qui il Tribunale ha affermato trattarsi di “problematiche di minima entità” ed in effetti il CTU ha accertato che il problema consiste nel fatto che lo smaltimento delle acque meteoriche avviene per naturale deflusso dal bordo esterno (non essendo questi dotati di sistema di raccolta, convogliamento e deflusso), per cui “In seguito a prolungate precipitazioni atmosferiche, si è accertata, in prossimità della fascia esterna della pavimentazione dei terrazzi, la presenza di un modesto ristagno di acqua che ha determinato l'arrugginimento di alcuni tratti del lembo superiore ed inferiore del cordolo in ferro (soprastante alla putrella)”.ed
pagina 7 di 9 ancora apag 29 ha riferito di “ ristagno di acqua sulla superficie della pavimentazione dei terrazzi 1 e 2° piano (verso il parapetto)… di modesta entità”. Quindi vizio progettuale sì ma non grave, e non tale da compromettere, in maniera significativa, la funzionalità e il godimento, mentre deve escludersi, sulla scorta dei rilevi del CTU, che gli stessi possano addirittura influire sulla stabilità dell'intero edificio. Quanto al giardino, in cui la parte sovrastante l'autorimessa interrata non smaltisce adeguatamente l'acqua e presenta eccessivi ristagni d'acqua, si rileva anche in tal caso la non particolare incidenza del pregiudizio sul godimento e la correlata modesta entità del rimedio, consistente, a detta del CTU, in un “intervento di sostituzione dell'innesto tra pozzetto di raccolta acque meteoriche e il condotto di scarico presente sull'intradosso del solaio”, oltre che nel “ripristino della sua adeguata impermeabilizzazione” la cui non adeguatezza tuttavia non tramuta in grave il godimento complessivo del bene;
mentre all'esterno, la presenza di ristagni d'acqua in caso di pioggia, rende solo difficile l'utilizzo dell'area verde. Quanto al danneggiamento delle vetrate dei serramenti della proprietà / che si Pt_5 Pt_6 assumono lesionate da una smerigliatrice, anche qui il vizio non incide certo in maniera significativa sul godimento e funzionalità dell'immobile. Infondato è anche il motivo relativo alle infiltrazioni presenti nei locali garage (corsello comune); la spesa prevista è di soli € 842,33 per “eliminazione vizi interrato” (e tale è stata richiesta dall'appellante), ma per la sua modestia non può oggettivamente esser riferita ad un vizio grave che possa minacciare, a lungo andare, la stessa funzionalità dell'opera tanto che il CTU (premessa la - non contestata, anche in questa sede- impossibilità di eseguire un intervento risolutivo di impermeabilizzazione delle strutture in quanto a confine con altro lotto”), prevede solo, per tale somma, “la posa di malta impermeabilizzante monocomponente ad azione osmotica” o “la posa di intonaco macroporoso deumidificante”. Va infine confermata la decisione di rigetto anche per quanto concerne i difetti riscontrati nella facciata interna dei balconi dell'ultimo piano (domanda nuova di condanna, formulata in primo grado con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.), poiché non v'è motivo specifico atto a contrastare l'affermazione del Tribunale secondo cui “non vi è allegazione, prima ancora che prova, che vi fosse alcuna significativa compromissione del godimento dei suddetti balconi”, né vi è riscontro, nella CTU, circa la consistenza effettiva di tali vizi e la loro causa, né può sopperirvi la prova per testi, ancora in questa sede ribadita, implicante valutazioni tecniche precluse ai testi.
§§ Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese in misura intermedia tra minimi e medi e con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
[...]
e dai condomini , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , nei
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 confronti di avverso la sentenza n. 208/2024 del Tribunale di Milano, che Controparte_2 integralmente conferma.
pagina 8 di 9 Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 52.000 a 260.000) in complessivi € 7.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni Così deciso in Milano, il 22.01.2025.
Il Consigliere relatore Francesco Distefano
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Francesco Distefano Consigliere rel. dr. Cristina Giannelli Consigliera
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1615/2024 R.G, promossa
DA
, C.F. , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 amministratore pro tempore, con sede in , via Astesani n. 8, C.F./P.IVA Parte_2 Pt_1
, quest'ultima ale rappresen o tempore – A.U., dott. P.IVA_2 CP_1
, nonché i signori , nato a [...] [...], C.F.
[...] Parte_3 Pt_1 5/11/1 F. CodiceFiscale_1 Parte_4 C.F._2
, , nato a [...] [...], C.F. ,
[...] Parte_5 Pt_1 CodiceFiscale_3
il 22 , C.F. Parte_6 Pt_1 CodiceFiscale_4 Pt_7
, nato a [...] il [...], C.F. ,
[...] CodiceFiscale_5 Pt_8
, nato a [...] il [...], C.F. a
[...] CodiceFiscale_6 Parte_9 Pt_1 il 5/4/1979, C.F. , , nato a [...] il [...], C.F. CodiceFiscale_7 Parte_10 i , tutti rappresentati e difesi, CodiceFiscale_8 Pt_1 Parte_1 dall'avv. Mario Battaglia (C.F. - P.E.C. di CodiceFiscale_9 Email_1
, Via Rugabella n. 17, p icilio. Pt_1
appellanti CONTRO
avente sede legale in , Via Attilio De Luigi n. 1, C.F./P.IVA Controparte_2 Pt_1 uo legale rappresentante ore – A.U. sig. assistita nel P.IVA_3 Controparte_3 giudizio di primo grado dagli avv.ti GIORGIO ALVINO (C.F. – PEC C.F._10
e FRANCESCA MARIA ARAL – Email_2 C.F._11
pagina 1 di 9 PEC , con domicilio eletto in , Via Francesco Email_3 Pt_1
Londonio n. 24.; appellata
Sulle seguenti conclusioni: : Parte_1 Pt_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie,
- previa occorrendo autorizzazione alla produzione in giudizio e acquisizione agli atti dei nuovi documenti, anche sopravvenuti, indicati in atto di citazione in appello,
- riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi di appello svolti, e per l'effetto: I- previo accertamento e declaratoria della responsabilità dell'appellata nei Controparte_2 riguardi degli appellanti per tutti i titoli, contrattuali nonché extracontrattuali, anche in via gradata, indicati in atti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, 2043 c.c., condannare la stessa al Controparte_2 pagamento e risarcimento in favore degli appellanti di tutti i danni subiti e indicati in atti, e in particolare: a) degli importi per le opere di ripristino quantificate dal CTU, del complessivo ammontare di euro 56.245,90, così imputati e ripartiti:
- euro 50.923,45 in favore del;
Parte_1
- euro 4.553,40 in favore dei signori e Parte_3 Parte_4
- euro 359,90 in favore dei signori Parte_5 Parte_6
- euro 165,15 in favore del sig. ; Parte_7
- euro 244,00 in favore del sig. ; Parte_8
b) in aggiunta a quanto sopra, degli ulteriori importi per spese di CTU, CTP, legali e amministrative, del complessivo ammontare di euro 18.883,73 in favore del;
Parte_1
c) in aggiunta a quanto sopra, degli ulteriori importi per opere di ripristino delle facciate interne dell'ultimo piano, effettuate in pendenza del giudizio e dipendenti dai fenomeni infiltrativi e di umidità già accertati in sede di ATP, del complessivo ammontare di euro 18.082,90 in favore del Parte_1
.
[...]
Il tutto, fatta salva l'eventuale diversa, anche maggiore, somma che sarà liquidata dalll'Ecc.ma Corte d'appello, anche occorrendo in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
II- per l'effetto, e dato atto del pagamento dell'importo di euro 18.394,05 effettuato dal Parte_1 in forza della sentenza di primo grado, condannare l'appellata Controparte_2 restituzioni in favore del medesimo, oltre interessi dal 6 maggio 2024 (data del Parte_1 pagamento) al saldo effettiv III- ancora in ogni caso, in integrale riforma anche delle statuizioni sulle spese contenute nella sentenza di primo grado, dichiarare la soccombenza di con condanna di quest'ultimo alla Controparte_2 refusione in favore degli appellanti delle spese di lite del giudizio di primo grado e del procedimento di ATP, con il favore delle spese anche del presente grado d'appello. Fatto salvo ogni altro diritto. In via istruttoria occorrendo, si ripropone l'istanza di ammissione di prova orale per interrogatorio formale e testi già svolta in primo grado: 1) Vero che nell'edificio di , , sussistono tuttora i difetti indicati dal CTU arch. Parte_1 Pt_1 nella relazione definitiva in data 28 ottobre 2021 depositata all'esito del procedimento di ATP RG Per_1 20, come da allegato 20 del fascicolo di parte attrice che si rammostra;
2) Vero che gli interventi di ripristino per l'eliminazione dei vizi indicati nel precedente capitolo 1 sono quelli previsti dal CTU alle pagine da 27 a 31 della relazione definitiva, come da allegato 20 del fascicolo di parte attrice che si rammostra;
pagina 2 di 9 3) Vero che il costo degli interventi di ripristino individuati dal CTU e di cui al precedente capitolo 2 ammonta a euro 46.103,17 oltre IVA, come da allegato 20 (tabella di pag. 31, totale soluzione A + voci da 1 a 6) e da allegato 20bis (tabella di pag. 20 e ss.) del fascicolo di parte attrice che si rammostrano;
4) Vero che gli attori hanno sostenuto le spese di cui agli allegati da 21 a 24 del fascicolo di parte attrice che si rammostrano;
5) Vero che, nelle more del presente giudizio, il ha effettuato le opere di ripristino della Parte_1 facciata interna dei balconi dell'ultimo piano atte metrico e dalle fatture di cui agli allegati 28 e 29 del fascicolo di parte attrice che si rammostrano;
6) Vero che le opere di cui al precedente capitolo 5 sono ulteriori rispetto a quelle quantificate all'esito dell'ATP e indicate nel computo metrico redatto dal CTU, come da allegato 20bis del fascicolo di parte attrice che si rammostra. Si indicano i seguenti testi già individuati in primo grado:
- ing. c/o in Bollate, Via Pisacane 16; Testimone_1 Controparte_4
- dott. c/o in , Via Astesani n. 8; Testimone_2 Parte_2 Pt_1
- geo a Astesani n. 8. Tes_3 Parte_2 Pt_1
Controparte_2
Rigettarsi l'appello proposto dagli appellanti. contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4461/2024, sezione VII civile G.U. dr. Giovanni Grassi e, per l'effetto, confermarsi in ogni suo punto la decisione medesima con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado. In via istruttoria – occorrendo – si ripropongono le istanze istruttorie già formulate in 1^ grado: per testi ed interrogatorio del convenuto sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che: per tutta la durata delle operazioni peritali svolte dal CTU arch. in sede di ATP, Per_1 pur essendosi verificate precipitazioni di pioggia, sono state assenti precipitazioni con caduta di pioggia che abbiano evidenziato i vizi e i difetti lamentati da parte ricorrente sul vano scale e sulle parti comuni;
(Testi arch. e Arch. ; Per_1 Tes_4
2) Vero che: le prove di to dell dell'edificio di a sono state Parte_1 Pt_1 effettuate dal CTU incaricato mediante sversamento di 4 bottiglie d'acqua da lit. 1,5 ciascuna in data 16 giugno 2021;
3) Vero che: lo stato dei luoghi dell'edificio di a , alla data del 30.11. 2022 è Parte_1 Pt_1 quello rappresentato dalle fotografie da 1 a 6 o (Testi arch. geom. Per_2 Grassi e Geom. Per_3
4) Vero che: In 11.2019 ho eseguito l'intervento di completamento sulle scossaline per la chiusura dell'impianto di aereazione sul tetto dell'edificio di a , come da foto Parte_1 Pt_1 n.43 che mi si rammostra (teste ; Testimone_5
5) Vero che : a seguito dell'intervento di cui al capitolo precedente, cessarono le infiltrazioni verso il vano scala come da foto n.47 che mi si rammostra (interpello e teste )6) Vero che Testimone_5
: la Commissione Paesaggistica del Comune di , prescrive che le scale degli edifici a ringhiera Pt_1 siano prive di tamponamenti a protezione ano scala ( teste Presidente pro-tempore Commissione Paesaggistica Comune di Milano : ; Testimone_6 6) Vero che: il progetto realizzato dalla a , risponde CP_2 Parte_1 Pt_1 alle prescrizioni della Commissione paesaggistica del Comune di relativamente al vano scale Pt_1 a ringhiera
***
pagina 3 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il ed i condomini in epigrafe indicati, convenivano in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la deducendo che lo stabile Controparte_2 condominiale, oggetto di recente costruzione ad opera della venditrice convenuta, era affetto da gravi difetti di costruzione così come accertati nel procedimento di ATP. Chiedevano la condanna di controparte a risarcire il danno commisurato alla somma necessaria per l'eliminazione dei difetti, quantificati indicati in € 56.245,90 iva inclusa, oltre rivalutazione e interessi, ed oltre € 18.883,73 per spese del procedimento di ATP. Quanto alla somma di € 56.245,90, gli attori hanno inoltre offerto una suddivisione di dettaglio fra il credito vantato dal Condominio e dagli attori condomini. Si costituiva la la quale eccepiva, preliminarmente, la decadenza e prescrizione della Controparte_2 garanzia;
negava di avere rivestito il ruolo di costruttore-venditore dell'immobile, affermando piuttosto di essere qualificabile come mero venditore degli appartamenti;
negava la gravità dei difetti lamentati e nello specifico contestava il contenuto della relazione tecnica depositata ante causam., in specie deducendo che gli acquirenti avevano acquistato una casa “a ringhiera “per il fascino e la ricercatezza culturale in essa implicita, in quanto immobile perfettamente ristrutturato nel contesto abitativo dei Navigli Milanesi” e che nelle modalità realizzative dovevano prendersi in considerazione le prescrizioni imposte dalla Commissione del Paesaggio del Comune di . Pt_1
Chiedeva inoltre l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo Controparte_5
concludendo perché le domande degli attori venissero tutte respinte.
[...]
Con provvedimento del 23.11.2022 il giudice di prime cure negava la chiamata in causa del terzo. Quindi, istruita la causa tramite acquisizione della relazione depositata all'esito del procedimento di istruzione preventiva, con sentenza n. 4461/2024, il Tribunale, respingeva tutte le domande degli attori condannandoli, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di merito in favore del convenuto, che liquidava in € 237,00 per spese esenti ed € 12.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
condannava gli attori, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di lite del procedimento di istruzione preventiva in favore del convenuto, liquidate in € 2.910,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
dichiarava ai sensi dell'art. 97 c.p.c. così ripartite fra gli attori le spese: nove decimi in capo al attore e il restante Parte_1 decimo suddiviso in parti uguali fra i singoli condomini attori. Il Tribunale, premessa la legittimazione passiva del convenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c. (in quanto aveva effettivamente curato la costruzione dell'edificio), respingeva le preliminari eccezioni di decadenza e prescrizione, posto che la scoperta dei difetti era avvenuta il 28.9.2020 e che gli attori avevano tempestivamente avviato il procedimento di istruzione preventiva (avente effetto interruttivo e sospensivo) entro un anno da detta scoperta (ricorso depositato il 13.10. 2020) con denuncia dei difetti tramite notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza al convenuto il 28.10.2020). Dichiarava tuttavia infondata, nel merito, la domanda, evidenziando che non era emersa la gravità dei difetti medesimi ai sensi dell'art. 1669 c.c. non essendo state fornite prove sufficienti atte a dimostrare che gli stessi compromettessero significativamente la funzionalità dell'immobile. Ciò anche “per la domanda nuova di condanna, formulata con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. degli attori, avente a oggetto il risarcimento per opere di eliminazione di difetti della facciata interna pagina 4 di 9 dei balconi dell'ultimo piano poto che “non vi è allegazione, prima ancora che prova, che vi fosse alcuna significativa compromissione del godimento dei suddetti balconi”. Sottolineava altresì che l'azione ex art. 2043 c.c. non era esperibile, poiché non era stata dimostrata la colpa della convenuta e comunque perché i vizi devono rivestire i caratteri individuati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1669 c.c.:
§§ Avverso detta sentenza il ed i condomini indicati hanno interposto gravame, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma ed affidando l'impugnazione a due articolati motivi. Con il primo motivo di appello (“Sull'errato rigetto della domanda degli attori in primo grado per ritenuta insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1669 c.c. e, in subordine, dall'art. 2043 c.c.”) sostengono (A) che il Tribunale ha erroneamente ritenuto inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 1669 e 2043 c.c., non considerando adeguatamente le risultanze probatorie e le evidenze documentali presentate, che avrebbero dimostrato la sussistenza di gravi vizi costruttivi. In primo luogo, per quanto riguarda la scala comune, segnalano un deterioramento significativo, con ossidazioni e macchie, sostenendo che non si tratti di semplici difetti estetici, ma il risultato di una progettazione inadeguata e dell'uso di materiali non idonei;
la consulenza tecnica in particolare ha accertato che la scala non è protetta dagli agenti atmosferici, causando un continuo dilavamento e deterioramento delle strutture, con conseguenti rischi per la sicurezza degli utenti. Per quanto concerne i terrazzi, il Tribunale avrebbe minimizzato i problemi riscontrati, che in realtà includono un deterioramento delle strutture portanti e infiltrazioni d'acqua; questi vizi non solo compromettono la fruibilità degli spazi esterni, ma possono anche influire sulla stabilità dell'intero edificio. In merito al giardino evidenziano la grave insufficienza nell'impermeabilizzazione, che comporta ristagni d'acqua in caso di pioggia, rendendo difficile l'utilizzo dell'area verde e rappresentando un rischio per gli utenti. Per il piano interrato, segnalano la presenza di macchie di salnitro e infiltrazioni d'acqua, che derivano da una carente impermeabilizzazione delle strutture, vizi che possono compromettere l'abitabilità degli spazi interrati e richiedono interventi urgenti per evitare un ulteriore deterioramento. Infine, sostengono che anche i difetti riscontrati nella facciata interna, che hanno portato a infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti, sarebbero stati trascurati dal Tribunale e dunque “in ulteriore aggiunta chiedono la condanna di al rimborso degli importi di cui si è già fatto carico il CP_2
nelle more del giudizio di primo grado per opere di ripristino della facciata interna dei balconi Parte_1 dell'ultimo piano. Spese, queste ultime, che ammontano a euro 18.082,90”. Ulteriormente rilevano (B) che il Tribunale ha comunque errato nel ritenere che per rientrare nella disciplina di cui all'art. 2043 c.c. i vizi costruttivi accertati debbano avere natura di “gravi difetti” ai sensi dell'art. 1669 c.c., essendo principio consolidato quello in base al quale, anzi, è proprio nell'ipotesi in cui, per eventuale carenza di uno dei presupposti di cui all'art. 1669 c.c., tra cui la ritenuta insussistenza di vizi di natura grave, il danneggiato può comunque sempre invocare la tutela della norma generale in materia di responsabilità per danni. Con il secondo motivo di appello (“Errata condanna degli odierni appellanti alla refusione delle spese di lite, con riforma di tale capo in caso di accoglimento del presente appello e con diritto del alla restituzione di quanto versato Parte_1 in forza della sentenza di primo grado”), contestano la decisione del Tribunale, che li ha condannati in via pagina 5 di 9 solidale, alla refusione delle spese di lite, già corrisposte e di cui, con la riforma della sentenza, chiedono la restituzione oltre interessi legali a decorrere dal 6.5.2024 fino al saldo effettivo. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 16 gennaio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Motivi della decisione L'appello non può essere accolto. Per priorità logica va affrontato e respinto il motivo 1 sub B), col quale gli appellanti continuano ad invocare l'art.2043 c.c.
Anzitutto va precisato, sull'assunto di Cass n. 31301 del 10/11/2023 (“Poiché la responsabilità ex art.
1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c.,
l'applicazione di quest'ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale”), che ha errato il Tribunale a ritenere, in astratto, applicabile l'art.2043 c.c., per poi negarne la tutela in concreto (per difetto del requisito della colpa e perché i vizi non rivestono i caratteri di gravità oggettiva).
La tesi della totale intercambiabilità e fungibilità delle due azioni, infatti, non può esser condivisa, trattandosi in realtà di rapporto di “specialità” (come ribadito da Cass. n. 8520/2006) in quanto mentre l'art. 2043 c.c. riguarda, genericamente, l'ipotesi di atto illecito che reca danno ingiusto al terzo, l'art. 1669 c.c. disciplina uno specifico illecito che si concretizza, nell'ambito di un contratto d'appalto, nei gravi difetti di costruzione manifestatisi nell'arco temporale di un decennio dal compimento. Figurativamente può rappresentarsi uno schema in cui nell'insieme più generale “2043 c.c.” si trova il sottoinsieme (norma speciale) “1669 cc”, che a sua volta contiene un ulteriore sottoinsieme che detta le regole interne che, su iniziativa della controparte mediante la formulazione di eccezioni in senso stretto, possono paralizzarne l'operatività (eccezioni di decadenza e prescrizione). L'art 2043 c.c. non è semplicemente alternativo” a quello speciale ex 1669 c.c. (cosicché la parte possa indifferentemente scegliere l'uno o l'altro a suo piacimento), ma, per come chiarito dalle Sez. Unite con sentenza n. 2284/2014 è invocabile solo “una volta che la norma speciale non possa essere in concreto applicata”. Deve in sostanza mancare, perché operi la residuale ipotesi del 2043 c.c., il fatto costitutivo della domanda ex art.1669 c.c. come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell'opera” o nel caso di azione proposta dal committente nei confronti del subappaltatore (Cass.n.21719 del 27/08/2019). Ma, ovviamente, non può certo arrivarsi al punto di sostenere – come pretendono gli appellanti - che scatti l'art.2043 c.c. per danni che non pregiudicano la funzionalità o che non abbiano ad oggetto parti strutturali;
quindi, danni totalmente al di fuori della previsione dell'art.1669 c.c (per rientrare eventualmente nell'ambito dell'art.1667 c.c.). Infatti la ratio posta a fondamento della “creazione” giurisprudenziale che immette nell'alveo della disciplina dell'illecito civile (con la severa critica di gran parte della dottrina) il disposto dell'art.1669 c.c. dettato in tema di contratti, è che il pregiudizio sia tanto grave da pregiudicare le finalità di interesse generale, quali quella della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici e della incolumità personale dei cittadini, ed è pagina 6 di 9 evidente che il pregiudizio che si invoca con l'art 2043 c.c. deve “partecipare” della stessa natura, quindi è generale sempre “ rispetto agli eventi indicati nell'art. 1669 c.c”. In definitiva, nel caso in esame, siamo al di fuori, già in astratto, delle residuali ipotesi di applicabilità dell'art.2043 c.c .
§§ Ciò posto, deve quindi esaminarsi il motivo 1 sub A), e cioè se ed in che misura possa ritenersi la gravità dei vizi ex art.1669 c.c. Come già statuito da questa Corte in precedenti analoghi, i “gravi difetti” che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, fermo che a tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile (c.f. Cass., sez. II, n. 24230/2018). Orbene, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha affermato l'insussistenza, in concreto, del requisito. Quanto al vano scala, con annesso ascensore centrale, di collegamento con tutti i piani f.t., in parte aggettante e aperto sul lato est., ha in particolare accertato il CTU designato in primo grado, che la scala esterna, in quanto non dotata (tranne una rampa) di alzate verticali (ma solo di pedate di appoggio), non è adeguatamente protetta dagli agenti atmosferici, tanto che le percolazioni di acqua possono defluire sino al piano interrato contribuendo al deterioramento delle opere in ferro;
mentre l'unica vetrata esistente, apposta dall'Immobiliare Galli per ridurre i fenomeni di bagnamento in occasione di piogge di forte intensità e vento, protegge solo parzialmente la rampa lato est. Ma si tratta, più che di vizio grave, di inconveniente (peraltro immediatamente percepibile) per così dire connaturato al modo d'essere e alle peculiarità stesse della struttura e della tipologia dell'edificio di cui trattasi (casa di ringhiera) ed alle scelte progettuali (scala esterna) rese possibili dai vincoli urbanistici previsti dal Comune di per i Navigli e per le zone limitrofe (si legge nel parare “a condizione che il Pt_1 nuovo corpo scala non sia completamente chiuso in un volume murario, ma aperto e in vista, contenuto solo da due setti perpendicolari al fronte, come memoria dei vecchi corpi scala delle case a ballatoio”); e comunque non tale da alterare significativamente la normale utilizzazione per come progettualmente concepita compatibilmente con lo stato dei luoghi, ed al quale peraltro si può sopperire con semplice innesto di vetrate protettive a tutt'altezza (ove possibile), e, per evitare effetti corrosivi, con l'uso, nelle strutture in ferro, di prodotti idonei inibenti (a tal riguardo pertinente è il rilievo del primo decidente, secondo cui le “limitate ossidazioni e macchie ritratte nelle fotografie, conseguenti al frequente bagnamento proprio di qualsiasi scala all'aperto, non comprometta in alcun modo l'utilizzo di tale scala”). Ed altrettanto deve dirsi per i terrazzi ; qui il Tribunale ha affermato trattarsi di “problematiche di minima entità” ed in effetti il CTU ha accertato che il problema consiste nel fatto che lo smaltimento delle acque meteoriche avviene per naturale deflusso dal bordo esterno (non essendo questi dotati di sistema di raccolta, convogliamento e deflusso), per cui “In seguito a prolungate precipitazioni atmosferiche, si è accertata, in prossimità della fascia esterna della pavimentazione dei terrazzi, la presenza di un modesto ristagno di acqua che ha determinato l'arrugginimento di alcuni tratti del lembo superiore ed inferiore del cordolo in ferro (soprastante alla putrella)”.ed
pagina 7 di 9 ancora apag 29 ha riferito di “ ristagno di acqua sulla superficie della pavimentazione dei terrazzi 1 e 2° piano (verso il parapetto)… di modesta entità”. Quindi vizio progettuale sì ma non grave, e non tale da compromettere, in maniera significativa, la funzionalità e il godimento, mentre deve escludersi, sulla scorta dei rilevi del CTU, che gli stessi possano addirittura influire sulla stabilità dell'intero edificio. Quanto al giardino, in cui la parte sovrastante l'autorimessa interrata non smaltisce adeguatamente l'acqua e presenta eccessivi ristagni d'acqua, si rileva anche in tal caso la non particolare incidenza del pregiudizio sul godimento e la correlata modesta entità del rimedio, consistente, a detta del CTU, in un “intervento di sostituzione dell'innesto tra pozzetto di raccolta acque meteoriche e il condotto di scarico presente sull'intradosso del solaio”, oltre che nel “ripristino della sua adeguata impermeabilizzazione” la cui non adeguatezza tuttavia non tramuta in grave il godimento complessivo del bene;
mentre all'esterno, la presenza di ristagni d'acqua in caso di pioggia, rende solo difficile l'utilizzo dell'area verde. Quanto al danneggiamento delle vetrate dei serramenti della proprietà / che si Pt_5 Pt_6 assumono lesionate da una smerigliatrice, anche qui il vizio non incide certo in maniera significativa sul godimento e funzionalità dell'immobile. Infondato è anche il motivo relativo alle infiltrazioni presenti nei locali garage (corsello comune); la spesa prevista è di soli € 842,33 per “eliminazione vizi interrato” (e tale è stata richiesta dall'appellante), ma per la sua modestia non può oggettivamente esser riferita ad un vizio grave che possa minacciare, a lungo andare, la stessa funzionalità dell'opera tanto che il CTU (premessa la - non contestata, anche in questa sede- impossibilità di eseguire un intervento risolutivo di impermeabilizzazione delle strutture in quanto a confine con altro lotto”), prevede solo, per tale somma, “la posa di malta impermeabilizzante monocomponente ad azione osmotica” o “la posa di intonaco macroporoso deumidificante”. Va infine confermata la decisione di rigetto anche per quanto concerne i difetti riscontrati nella facciata interna dei balconi dell'ultimo piano (domanda nuova di condanna, formulata in primo grado con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.), poiché non v'è motivo specifico atto a contrastare l'affermazione del Tribunale secondo cui “non vi è allegazione, prima ancora che prova, che vi fosse alcuna significativa compromissione del godimento dei suddetti balconi”, né vi è riscontro, nella CTU, circa la consistenza effettiva di tali vizi e la loro causa, né può sopperirvi la prova per testi, ancora in questa sede ribadita, implicante valutazioni tecniche precluse ai testi.
§§ Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese in misura intermedia tra minimi e medi e con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi. Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
[...]
e dai condomini , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , e , nei
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 confronti di avverso la sentenza n. 208/2024 del Tribunale di Milano, che Controparte_2 integralmente conferma.
pagina 8 di 9 Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 52.000 a 260.000) in complessivi € 7.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni Così deciso in Milano, il 22.01.2025.
Il Consigliere relatore Francesco Distefano
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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