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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2024, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 573/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019;
TRA
già (p. iva: ), in persona dei Procuratori Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Speciali p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Fernando M.
Gabetta e Antonio De Mauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce,
alla via Monte San Michele n. 10, giusta procura in calce al ricorso ex art 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza notificato;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Controparte_1 C.F._1
Nazario Sauro n.14/F, presso lo studio dell'Avv. Francesco Toto che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in primo grado;
- APPELLATA
All'udienza del 21/6/2023, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnatole, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ed invero, per quanto d'interesse, in data 2 agosto 2011, (oggi Pt_1 Parte_1 Pt_1
stipulava un contratto di finanziamento con , distinto dal n. 9985535, per l'importo Controparte_1
di euro 33.863,28, di cui euro 300,00 per commissione finanziaria ed euro 3.563,28 per premio assicurativo della polizza facoltativa Metlife, importo da rimborsare in 84 rate mensili da euro 562,00
ciascuna, al tasso TAN 9,99% e TAEG 10,93%.
Con ricorso ex art. 702 bis del 16/09/2015, la evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Lecce, instando acchè il giudice adito volesse: “accogliere il ricorso e dichiarare che Parte_1
il contratto di prestito personale, identificato con nr. 9985535 del 04.08.2011, è usuraio, illegittimo e contrario a norme imperative, quindi, va epurato da ogni interesse, sia esso compensativo che moratorio;
per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
risarcimento di ogni danno cagionato alla ricorrente sia esso di natura patrimoniale – in fatto uguale agli interessi a vario titolo versati, tutti illecitamente pattuiti, e pari ad euro 10.677,00, oltre interessi legali maturati su detta somma pari ad euro 349,35, per un totale di euro 11.026,35 (oltre quelli maturandi al soddisfo); oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi secondo discrezione del
Giudice a mente dell'art. 2059 c.c.; condannare altresì la controparte alla rifusione di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in favore del legale antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la domanda Parte_1
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed invocandone il rigetto, nonché chiedendo, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, che l'attrice venisse dichiarata decaduta dal beneficio del termine e, per l'effetto, condannata al pagamento, in favore di essa convenuta,
dell'importo di euro 18.652,72, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo o la diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Il giudizio, convertito in rito ordinario, ed istruito mediante l'espletamento di CTU contabile, veniva deciso con sentenza n. 4153/2018, con la quale il Tribunale adito, accogliendo la domanda attorea,
condannava l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della (minor) somma di euro 7.449,28, oltre interessi dalla domanda al saldo, unitamente ai due terzi delle spese di lite che, compensava per il restante terzo;
rigettava le ulteriori richieste e poneva, le spese dell'espletata c.t.u., a carico di entrambe le parti in egual misura.
In particolare, il Tribunale accertava l'usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di
giudizio, sulla scorta delle risultanze della perizia contabile d'ufficio che aveva riscontrato un tasso del 26,47% su base annua, a fronte di un tasso soglia pari al 18% e, per l'effetto, disponeva la restituzione alla banca della sola sorte capitale, che veniva determinata in euro 7.449,28.
Avverso la pronuncia innanzi riportata, la proponeva appello domandando, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della propria riconvenzionale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza collegiale in data 13/7/22, ritenutane l'opportunità al fine della decisione, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnico-contabile espletata in primo grado, al fine di accertare se, nella presente fattispecie, con riferimento al tasso moratorio applicato alle rate scadute e non pagate, sia stato in concreto superato il tasso soglia, indipendentemente dalle modalità di rientro previste in astratto dal contratto sottoscritto dalle parti;
in particolare, è stato richiesto al c.t.u. di verificare se il credito fatto valere dalla banca di € 18.652,72 (v.all.4 del fascicolo di parte di primo grado - conteggio di decadenza dal beneficio del termine - ) sia frutto della applicazione di interessi di mora eccedenti il tasso soglia per gli stessi fissato.
Acquisita la perizia d'ufficio, all'udienza del 21/6/23, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello,
in quanto formulato in violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c..
2. Detta doglianza è infondata.
È noto l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, il testo dell'art. 342 c.p.c., così come risultante dalla novella legislativa di cui al D.L. n. 83 del 2012, non richiede che l'appellante debba redigere un atto caratterizzato da un “vacuo formalismo”, ovvero che debba contenere un progetto alternativo di sentenza, essendo rilevante la “chiara ed inequivoca indicazione delle censure” che si rivolgono alla sentenza appellata, sia nella ricostruzione fattuale che nella definizione e qualificazione in punto di diritto. (cfr. ex multis, Cass. Ord. 5 maggio 2017, n. 10916).
Al riguardo, vi è stato l'intervento delle SS.UU., che hanno definitivamente chiarito che gli artt. 342
e 434 c.p.c. vanno intrepretati “nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantie del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, cha l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.” (cfr. Cass. SS. UU. del 16 novembre 2017, n. 27199).
Orbene, nella fattispecie de qua, l'atto di citazione in appello è assolutamente conforme ai principi testé enunciati, in quanto risultano espressamente indicate le parti del provvedimento che si intendono impugnare nonché compiutamente esposte le modifiche richieste ed analiticamente specificate le circostanze da cui si assume derivino le contestate violazioni di legge.
3. Ciò posto, passando alla trattazione del merito, l'appellante con unico, articolato, motivo di gravame, si duole che il Tribunale abbia ritenuto provata la sussistenza di pattuizione usuraria, sulla base delle conclusioni cui era giunto il c.t.u., sulla scorta di una inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora ed includendo, nelle voci da considerare per il calcolo del T.E.G., anche voci per oneri di mora, spese di sollecito e penali, non incluse in sede di rilevazione trimestrale del
T.E.G.M., sulla base del quale si calcola il tasso soglia.
Rileva, in particolare, come il contratto di finanziamento prevedesse esplicitamente l'applicazione di interessi moratori (cfr. art. 10 del contratto di finanziamento) nella misura dell'1% mensile (12% su base annua) nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, a fronte dell'inadempimento, intimasse la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del rapporto.
Conclude instando, in riforma della sentenza di prime cure, per il rigetto della domanda ex adverso proposta e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per la dichiarazione di decadenza dell'attrice dal beneficio del termine e la condanna della stessa al pagamento, in favore della finanziaria appellante, dell'importo di euro 18.652,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Dette doglianze vanno accolte in quanto fondate.
Ed invero è, innanzitutto, noto il principio, affermato dalla S.C. nella pronuncia n.26268/2019, per cui “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
È altresì noto che, con sentenza n. 19597 del 18/9/2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno
“definitivamente” delibato sulla annosa questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, e su quella conseguente se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli stessi, la comparazione vada compiuta con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 della Lg. n. 108 del 1996, o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio da parte della Banca d'Italia, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto (e con quale modalità).
Ed invero, con l'ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22 ottobre 2019, la Prima Sezione Civile della
Suprema Corte aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente per la valutazione dell'eventualità di assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite.
Nel richiamare l'orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura, l'ordinanza ne aveva sottolineato alcune “criticità”, con particolare riguardo alla
“disomogeneità” tra il T.E.G.M. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2,
comma 4, Lg. n. 108 del 1996, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi in questione, i quali invece, per contro, dovrebbero entrare a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.E.G. relativo al singolo rapporto.
L'ordinanza interlocutoria prospettava, altresì, alle Sezioni Unite, per il caso in cui avessero accolto la tesi della rilevanza usuraria degli interessi moratori, due ulteriori (e consequenziali) questioni:
quella relativa al criterio attraverso il quale effettuare la valutazione di usurarietà (se mediante il confronto con il tasso-soglia contemplato dall'art. 2, comma 4, sopra citato, ovvero con il tasso medio degli interessi moratori, come ricavabile dalla rilevazione effettuata – sia pure a fini meramente conoscitivi – dalla Banca d'Italia); e quella relativa alle conseguenze giuridiche del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori (implicante la necessità di prendere posizione circa l'applicabilità dell'art. 1815, secondo comma, c.c., con le relative ricadute concrete, in termini di caducazione o semplice “riduzione” della clausola relativa agli interessi in discorso).
Nell'optare per la tesi della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura, le
Sezioni Unite hanno innanzitutto accantonato, ritenendoli non dirimenti, l'argomento letterale,
l'argomento storico, e quello che fa leva sulla mancata contemplazione di tale tipo di interessi nel
T.E.G.M., così come determinato dai decreti ministeriali di riferimento, concentrandosi sulla ratio del divieto di usura, individuata nella tutela del debitore beneficiario del finanziamento (cui si correla la concomitante finalità di assicurare la prudente gestione del mercato creditizio da parte dei relativi operatori).
Le Sezioni Unite hanno rilevato che, benché distinti dai corrispettivi, anche gli interessi moratori
rappresentano un costo gravante sul debitore in ragione del suo inadempimento, che come tale “deve
soggiacere ai limiti antiusura”. L'esigenza di simmetria rispetto al T.E.G.M. può essere soddisfatta
incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse
categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento
che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal
mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.
Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori sarà calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultra-quinquennale) sulla base della seguente formula:
(T.e.g.m. + 2,1) x 1,25 + 4 (dove 2,1 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è
rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, comma 4, Lg. n. 108 del 1996). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale ratione temporis applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l'accertamento della nullità della clausola contenente
la previsione di interessi moratori usurari potrà essere domandato in giudizio anche nel corso di
svolgimento del rapporto, sussistendo l'interesse ad agire del soggetto finanziato a far dichiarare
non dovuto l'interesse pattuito (sia pure solo in astratto, non essendo stato tale tasso ancora
applicato). Una volta verificatosi l'inadempimento, il parametro di riferimento dell'usurarietà sarà
dato, invece, dal tasso moratorio effettivamente applicato dal creditore, irrilevante restando
l'eventuale accertamento relativo a quello originariamente contemplato nel contratto. Per quel che riguarda le conseguenze del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi
moratori, le Sezioni Unite, in ossequio alle istanze promananti dall'ordinamento comunitario, hanno
ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., limitatamente al surplus
usurario, restando dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Diversamente opinando, il debitore si vedrebbe azzerato il costo del finanziamento, restando obbligato a restituire al creditore il solo capitale, “donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.”. Pertanto,
prendendo come esempio un contratto di mutuo, le Sezioni Unite hanno concluso che, una volta intervenutane la risoluzione, le rate scadute (comprensive degli interessi in esse già conglobati)
restano integralmente dovute, e il debitore è altresì tenuto a versare gli interessi moratori (nella misura dei corrispettivi pattuiti) fino al momento del saldo;
per quel che riguarda le rate ancora da scadere,
anch'esse saranno immediatamente dovute (in uno con gli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione), e sulle stesse il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi ex art. 1224, primo comma, c.c., dal momento della risoluzione del contratto.
Laddove il debitore rivesta la qualità di consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a, d. lgs. n. 206 del
2005, lo stesso potrà giovarsi della concorrente tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36,
comma 1, del decreto legislativo citato, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Orbene, tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in oggetto, il c.t.u. nominato in questa sede, nella propria relazione (dep. in atti), ha accertato, nel rapporto di prestito personale n. 9985535,
concesso da a , che il tasso moratorio applicato alle rate scadute e Parte_1 Controparte_1
non pagate non ha superato in concreto il tasso soglia.
In particolare, il perito ha verificato che il credito fatto valere dalla banca - pari ad € 18.652,72 -
non è frutto dell'applicazione di interessi di mora eccedenti il tasso soglia per gli stessi fissato,
avendo riscontrato una misura del T.E.G. (comprensivo degli interessi di mora e delle altre voci di costo connesse all'erogazione del credito effettivamente pagate e/o addebitate nel corso del rapporto e in occasione della decadenza dal beneficio del termine) pari al 15,576%, vale a dire inferiore rispetto al “tasso soglia mora”.
Questo vale: - sia che si prenda in considerazione il tasso soglia senza alcuna maggiorazione, alla data di pattuizione contrattuale, pari al 18%; - sia che si prenda in considerazione il tasso soglia ricavato dal TEGM aumentato del 2,1%, alla data di pattuizione contrattuale, pari a 20,625%; - sia che si prenda come termine di confronto la misura dei rispettivi tassi rilevati nell'intera serie storica dei tassi soglia (corrispettivi o moratori), nell'arco temporale dal 1/7/2011 al 31/3/2016.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda originariamente proposta dall'appellata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritualmente spiegata dall'attuale appellante in prime cure e reiterata in sede di gravame, la dichiarazione di decadenza della CP_1
dal beneficio del termine nonché la condanna della stessa al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 18.652,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al
D.M. n.147/2022, sono poste a carico dell'appellata come ché soccombente;
6. Visto il decreto presidenziale in data 28/9/2019, di accoglimento dell'istanza ad hoc depositata nell'interesse dell'appellante, dispone -ai sensi dell'art.52 d.l.vo n° 196/03- che, a cura della cancelleria, sull'originale della presente, sia posta l'annotazione secondo cui, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, è preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di
Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello ritualmente proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_1
n.415/2018 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1 dichiara la decaduta dal beneficio del termine e la condanna al pagamento, Pt_1 CP_1
in favore di della complessiva somma di euro 18.652,72, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi euro 3.750,00 per compensi e, per questo grado di giudizio, in complessivi euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi, ed euro
3.000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%. Pone
le spese di c.t.u. – di entrambi i gradi – a carico delle parti in solido.
3) Dispone, ai sensi dell'art.52 d.l.vo n° 196/03 che, a cura della cancelleria, sull'originale della presente sentenza, sia posta l'annotazione secondo cui, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, è preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di
Pt_1 Parte_1
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte di appello il
10 giugno 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019;
TRA
già (p. iva: ), in persona dei Procuratori Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
Speciali p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Fernando M.
Gabetta e Antonio De Mauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Lecce,
alla via Monte San Michele n. 10, giusta procura in calce al ricorso ex art 702 bis c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione di udienza notificato;
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Controparte_1 C.F._1
Nazario Sauro n.14/F, presso lo studio dell'Avv. Francesco Toto che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in primo grado;
- APPELLATA
All'udienza del 21/6/2023, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnatole, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ed invero, per quanto d'interesse, in data 2 agosto 2011, (oggi Pt_1 Parte_1 Pt_1
stipulava un contratto di finanziamento con , distinto dal n. 9985535, per l'importo Controparte_1
di euro 33.863,28, di cui euro 300,00 per commissione finanziaria ed euro 3.563,28 per premio assicurativo della polizza facoltativa Metlife, importo da rimborsare in 84 rate mensili da euro 562,00
ciascuna, al tasso TAN 9,99% e TAEG 10,93%.
Con ricorso ex art. 702 bis del 16/09/2015, la evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Lecce, instando acchè il giudice adito volesse: “accogliere il ricorso e dichiarare che Parte_1
il contratto di prestito personale, identificato con nr. 9985535 del 04.08.2011, è usuraio, illegittimo e contrario a norme imperative, quindi, va epurato da ogni interesse, sia esso compensativo che moratorio;
per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1
risarcimento di ogni danno cagionato alla ricorrente sia esso di natura patrimoniale – in fatto uguale agli interessi a vario titolo versati, tutti illecitamente pattuiti, e pari ad euro 10.677,00, oltre interessi legali maturati su detta somma pari ad euro 349,35, per un totale di euro 11.026,35 (oltre quelli maturandi al soddisfo); oltre al danno non patrimoniale da liquidarsi secondo discrezione del
Giudice a mente dell'art. 2059 c.c.; condannare altresì la controparte alla rifusione di spese, diritti ed onorari, da distrarsi ai sensi dell'art. 97 c.p.c. in favore del legale antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la domanda Parte_1
attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed invocandone il rigetto, nonché chiedendo, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, che l'attrice venisse dichiarata decaduta dal beneficio del termine e, per l'effetto, condannata al pagamento, in favore di essa convenuta,
dell'importo di euro 18.652,72, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo o la diversa somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
Il giudizio, convertito in rito ordinario, ed istruito mediante l'espletamento di CTU contabile, veniva deciso con sentenza n. 4153/2018, con la quale il Tribunale adito, accogliendo la domanda attorea,
condannava l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, della (minor) somma di euro 7.449,28, oltre interessi dalla domanda al saldo, unitamente ai due terzi delle spese di lite che, compensava per il restante terzo;
rigettava le ulteriori richieste e poneva, le spese dell'espletata c.t.u., a carico di entrambe le parti in egual misura.
In particolare, il Tribunale accertava l'usurarietà del contratto di finanziamento oggetto di
giudizio, sulla scorta delle risultanze della perizia contabile d'ufficio che aveva riscontrato un tasso del 26,47% su base annua, a fronte di un tasso soglia pari al 18% e, per l'effetto, disponeva la restituzione alla banca della sola sorte capitale, che veniva determinata in euro 7.449,28.
Avverso la pronuncia innanzi riportata, la proponeva appello domandando, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della propria riconvenzionale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza collegiale in data 13/7/22, ritenutane l'opportunità al fine della decisione, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnico-contabile espletata in primo grado, al fine di accertare se, nella presente fattispecie, con riferimento al tasso moratorio applicato alle rate scadute e non pagate, sia stato in concreto superato il tasso soglia, indipendentemente dalle modalità di rientro previste in astratto dal contratto sottoscritto dalle parti;
in particolare, è stato richiesto al c.t.u. di verificare se il credito fatto valere dalla banca di € 18.652,72 (v.all.4 del fascicolo di parte di primo grado - conteggio di decadenza dal beneficio del termine - ) sia frutto della applicazione di interessi di mora eccedenti il tasso soglia per gli stessi fissato.
Acquisita la perizia d'ufficio, all'udienza del 21/6/23, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine loro assegnato, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello,
in quanto formulato in violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c..
2. Detta doglianza è infondata.
È noto l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, il testo dell'art. 342 c.p.c., così come risultante dalla novella legislativa di cui al D.L. n. 83 del 2012, non richiede che l'appellante debba redigere un atto caratterizzato da un “vacuo formalismo”, ovvero che debba contenere un progetto alternativo di sentenza, essendo rilevante la “chiara ed inequivoca indicazione delle censure” che si rivolgono alla sentenza appellata, sia nella ricostruzione fattuale che nella definizione e qualificazione in punto di diritto. (cfr. ex multis, Cass. Ord. 5 maggio 2017, n. 10916).
Al riguardo, vi è stato l'intervento delle SS.UU., che hanno definitivamente chiarito che gli artt. 342
e 434 c.p.c. vanno intrepretati “nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantie del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, cha l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.” (cfr. Cass. SS. UU. del 16 novembre 2017, n. 27199).
Orbene, nella fattispecie de qua, l'atto di citazione in appello è assolutamente conforme ai principi testé enunciati, in quanto risultano espressamente indicate le parti del provvedimento che si intendono impugnare nonché compiutamente esposte le modifiche richieste ed analiticamente specificate le circostanze da cui si assume derivino le contestate violazioni di legge.
3. Ciò posto, passando alla trattazione del merito, l'appellante con unico, articolato, motivo di gravame, si duole che il Tribunale abbia ritenuto provata la sussistenza di pattuizione usuraria, sulla base delle conclusioni cui era giunto il c.t.u., sulla scorta di una inammissibile sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora ed includendo, nelle voci da considerare per il calcolo del T.E.G., anche voci per oneri di mora, spese di sollecito e penali, non incluse in sede di rilevazione trimestrale del
T.E.G.M., sulla base del quale si calcola il tasso soglia.
Rileva, in particolare, come il contratto di finanziamento prevedesse esplicitamente l'applicazione di interessi moratori (cfr. art. 10 del contratto di finanziamento) nella misura dell'1% mensile (12% su base annua) nell'ipotesi in cui l'istituto di credito, a fronte dell'inadempimento, intimasse la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del rapporto.
Conclude instando, in riforma della sentenza di prime cure, per il rigetto della domanda ex adverso proposta e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, per la dichiarazione di decadenza dell'attrice dal beneficio del termine e la condanna della stessa al pagamento, in favore della finanziaria appellante, dell'importo di euro 18.652,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Dette doglianze vanno accolte in quanto fondate.
Ed invero è, innanzitutto, noto il principio, affermato dalla S.C. nella pronuncia n.26268/2019, per cui “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
È altresì noto che, con sentenza n. 19597 del 18/9/2020, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno
“definitivamente” delibato sulla annosa questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, e su quella conseguente se, ai fini della verifica in ordine al carattere usurario degli stessi, la comparazione vada compiuta con il tasso soglia determinato in base alla rilevazione del tasso effettivo globale medio di cui al comma primo dell'art. 2 della Lg. n. 108 del 1996, o se, viceversa, la mera rilevazione del relativo tasso medio da parte della Banca d'Italia, sia pure a fini dichiaratamente conoscitivi, imponga di verificarne l'avvenuto superamento nel caso concreto (e con quale modalità).
Ed invero, con l'ordinanza interlocutoria n. 26946 del 22 ottobre 2019, la Prima Sezione Civile della
Suprema Corte aveva trasmesso gli atti al Primo Presidente per la valutazione dell'eventualità di assegnarne la trattazione alle Sezioni Unite.
Nel richiamare l'orientamento favorevole alla rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura, l'ordinanza ne aveva sottolineato alcune “criticità”, con particolare riguardo alla
“disomogeneità” tra il T.E.G.M. (che rappresenta la base di calcolo del tasso-soglia di cui all'art. 2,
comma 4, Lg. n. 108 del 1996, ed è attualmente determinato in base alla rilevazione dei tassi dei soli interessi corrispettivi) e la tipologia degli interessi in questione, i quali invece, per contro, dovrebbero entrare a far parte (insieme a tutte le altre “voci di costo”) del T.E.G. relativo al singolo rapporto.
L'ordinanza interlocutoria prospettava, altresì, alle Sezioni Unite, per il caso in cui avessero accolto la tesi della rilevanza usuraria degli interessi moratori, due ulteriori (e consequenziali) questioni:
quella relativa al criterio attraverso il quale effettuare la valutazione di usurarietà (se mediante il confronto con il tasso-soglia contemplato dall'art. 2, comma 4, sopra citato, ovvero con il tasso medio degli interessi moratori, come ricavabile dalla rilevazione effettuata – sia pure a fini meramente conoscitivi – dalla Banca d'Italia); e quella relativa alle conseguenze giuridiche del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori (implicante la necessità di prendere posizione circa l'applicabilità dell'art. 1815, secondo comma, c.c., con le relative ricadute concrete, in termini di caducazione o semplice “riduzione” della clausola relativa agli interessi in discorso).
Nell'optare per la tesi della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura, le
Sezioni Unite hanno innanzitutto accantonato, ritenendoli non dirimenti, l'argomento letterale,
l'argomento storico, e quello che fa leva sulla mancata contemplazione di tale tipo di interessi nel
T.E.G.M., così come determinato dai decreti ministeriali di riferimento, concentrandosi sulla ratio del divieto di usura, individuata nella tutela del debitore beneficiario del finanziamento (cui si correla la concomitante finalità di assicurare la prudente gestione del mercato creditizio da parte dei relativi operatori).
Le Sezioni Unite hanno rilevato che, benché distinti dai corrispettivi, anche gli interessi moratori
rappresentano un costo gravante sul debitore in ragione del suo inadempimento, che come tale “deve
soggiacere ai limiti antiusura”. L'esigenza di simmetria rispetto al T.E.G.M. può essere soddisfatta
incrementando quest'ultimo della maggiorazione media indicata (con riferimento alle diverse
categorie di operazioni finanziarie) nelle rilevazioni statistiche della Banca d'Italia, dal momento
che “la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal
mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate”.
Pertanto, il tasso-soglia comprendente gli interessi moratori sarà calcolato (prendendo come esempio i contratti di mutuo ipotecario di durata ultra-quinquennale) sulla base della seguente formula:
(T.e.g.m. + 2,1) x 1,25 + 4 (dove 2,1 è la maggiorazione media, rispetto ai tassi d'interesse corrispettivi, dei tassi di mora previsti per il tipo di operazione indicata, mentre il secondo fattore è
rappresentato dalla somma degli incrementi – di un quarto, più ulteriori quattro punti percentuali – di cui all'art. 2, comma 4, Lg. n. 108 del 1996). In mancanza della rilevazione dei tassi moratori medi nel decreto ministeriale ratione temporis applicabile (in ragione dell'epoca di conclusione del contratto), il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori concretamente applicati, dovrà essere comparato con il T.e.g.m. di riferimento.
Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che l'accertamento della nullità della clausola contenente
la previsione di interessi moratori usurari potrà essere domandato in giudizio anche nel corso di
svolgimento del rapporto, sussistendo l'interesse ad agire del soggetto finanziato a far dichiarare
non dovuto l'interesse pattuito (sia pure solo in astratto, non essendo stato tale tasso ancora
applicato). Una volta verificatosi l'inadempimento, il parametro di riferimento dell'usurarietà sarà
dato, invece, dal tasso moratorio effettivamente applicato dal creditore, irrilevante restando
l'eventuale accertamento relativo a quello originariamente contemplato nel contratto. Per quel che riguarda le conseguenze del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi
moratori, le Sezioni Unite, in ossequio alle istanze promananti dall'ordinamento comunitario, hanno
ritenuto applicabile il disposto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., limitatamente al surplus
usurario, restando dovuti gli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c. Diversamente opinando, il debitore si vedrebbe azzerato il costo del finanziamento, restando obbligato a restituire al creditore il solo capitale, “donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonché allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.”. Pertanto,
prendendo come esempio un contratto di mutuo, le Sezioni Unite hanno concluso che, una volta intervenutane la risoluzione, le rate scadute (comprensive degli interessi in esse già conglobati)
restano integralmente dovute, e il debitore è altresì tenuto a versare gli interessi moratori (nella misura dei corrispettivi pattuiti) fino al momento del saldo;
per quel che riguarda le rate ancora da scadere,
anch'esse saranno immediatamente dovute (in uno con gli interessi corrispettivi attualizzati al momento della risoluzione), e sulle stesse il debitore sarà tenuto al pagamento degli interessi ex art. 1224, primo comma, c.c., dal momento della risoluzione del contratto.
Laddove il debitore rivesta la qualità di consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a, d. lgs. n. 206 del
2005, lo stesso potrà giovarsi della concorrente tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f), e 36,
comma 1, del decreto legislativo citato, essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Orbene, tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in oggetto, il c.t.u. nominato in questa sede, nella propria relazione (dep. in atti), ha accertato, nel rapporto di prestito personale n. 9985535,
concesso da a , che il tasso moratorio applicato alle rate scadute e Parte_1 Controparte_1
non pagate non ha superato in concreto il tasso soglia.
In particolare, il perito ha verificato che il credito fatto valere dalla banca - pari ad € 18.652,72 -
non è frutto dell'applicazione di interessi di mora eccedenti il tasso soglia per gli stessi fissato,
avendo riscontrato una misura del T.E.G. (comprensivo degli interessi di mora e delle altre voci di costo connesse all'erogazione del credito effettivamente pagate e/o addebitate nel corso del rapporto e in occasione della decadenza dal beneficio del termine) pari al 15,576%, vale a dire inferiore rispetto al “tasso soglia mora”.
Questo vale: - sia che si prenda in considerazione il tasso soglia senza alcuna maggiorazione, alla data di pattuizione contrattuale, pari al 18%; - sia che si prenda in considerazione il tasso soglia ricavato dal TEGM aumentato del 2,1%, alla data di pattuizione contrattuale, pari a 20,625%; - sia che si prenda come termine di confronto la misura dei rispettivi tassi rilevati nell'intera serie storica dei tassi soglia (corrispettivi o moratori), nell'arco temporale dal 1/7/2011 al 31/3/2016.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda originariamente proposta dall'appellata e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritualmente spiegata dall'attuale appellante in prime cure e reiterata in sede di gravame, la dichiarazione di decadenza della CP_1
dal beneficio del termine nonché la condanna della stessa al pagamento, in favore di Parte_1
della complessiva somma di euro 18.652,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
[...]
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al
D.M. n.147/2022, sono poste a carico dell'appellata come ché soccombente;
6. Visto il decreto presidenziale in data 28/9/2019, di accoglimento dell'istanza ad hoc depositata nell'interesse dell'appellante, dispone -ai sensi dell'art.52 d.l.vo n° 196/03- che, a cura della cancelleria, sull'originale della presente, sia posta l'annotazione secondo cui, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, è preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di
Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello ritualmente proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , avverso la sentenza Controparte_1
n.415/2018 del Tribunale di Lecce, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da CP_1 dichiara la decaduta dal beneficio del termine e la condanna al pagamento, Pt_1 CP_1
in favore di della complessiva somma di euro 18.652,72, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida, per il primo grado in complessivi euro 3.750,00 per compensi e, per questo grado di giudizio, in complessivi euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi, ed euro
3.000,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%. Pone
le spese di c.t.u. – di entrambi i gradi – a carico delle parti in solido.
3) Dispone, ai sensi dell'art.52 d.l.vo n° 196/03 che, a cura della cancelleria, sull'originale della presente sentenza, sia posta l'annotazione secondo cui, in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, è preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di
Pt_1 Parte_1
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile della Corte di appello il
10 giugno 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Virginia Zuppetta Dott. Riccardo Mele