Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2099/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. R.G. 2099/2024 avente ad oggetto: separazione personale e divorzio (scioglimento del matrimonio) proposta da:
, nata il [...] in [...], residente in [...]
n. 51, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Zorgniotti, come da procura allegata;
- parte ricorrente -
CONTRO
, nato il [...] in [...], residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Giardino, come da procura allegata;
- parte resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
---
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per le parti congiuntamente:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo adito;
dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto, con addebito al marito ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. – vista anche la CP_1 conferma in appello della sentenza di condanna proc pen Trib Asti nr.2635/2023 R.G.N.R.-
2036/2023 R.G. Gip - per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, alle seguenti condizioni:
Pe
2) disporre l'affidamento della minor in via esclusiva rafforzata alla madre autorizzandola ad assumere in via esclusiva tutte le decisioni per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto dell'età, delle capacità e dell'inclinazione naturale della figlia e della sua patologia, con collocazione e residenza anagrafica della minore presso di lei nell'abitazione coniugale condotta in locazione in Bra via Alcide de
Gasperi nr. 51;
3) disporre le modalità di visita padre-figlia a seguito dell'eventuale futura revoca della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento a moglie e figlia, disposta dal Tribunale Penale di Asti in data 11.08.2023 nell'ambito del procedimento penale a carico del sig. nr.2635/2023 R.G.N.R.- 2036/2023 R.G. Gip, con delega ai Servizi CP_1 incaricati, tenuto conto del tempo trascorso senza incontri tra padre e figlia, di valutare all'atto della revoca della predetta misura, le prospettive, le modalità e i tempi di recupero del rapporto genitoriale padre/figlia in luogo neutro alla presenza di un educatore;
4) disporre altresì la presa in carico del sig. da parte del Centro Salute Mentale CP_1 territorialmente competente ove non già sussistente;
5) disporre che la casa coniugale sita in Bra (Cn) via Alcide De Gasperi nr. 51, unitamente a tutti i suoi arredi, sia assegnata alla madre quale genitore collocatario della figlia minore ed intestataria dell'assegnazione dell'alloggio popolare;
Pe
6) disporre che il padre concorra al mantenimento della figlia con la corresponsione di una somma mensile che, tenuto conto delle attuali condizioni personali e lavorative del padre, viene concordemente determinata nella somma mensile di € 50,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nazionali, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, somma che il sig CP_1
si impegna ad incrementare progressivamente sino alla concorrenza di € 150,00 mensili, non
[...] appena intraprenderà una stabile attività lavorativa, oltre al 50% spese straordinarie secondo il
Protocollo d'intesa 7/7/2017 del Tribunale di Asti;
7) disporre che l'assegno unico famigliare e le detrazioni famigliari, così come l'indennità di accompagnamento riconosciuta dall'Inps alla minore siano beneficiate al 100% dalla madre affidataria;
8) disporre che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
Rimettere con separato provvedimento la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti tenuto conto del termine semestrale decorrente dalla data di comparizione dei coniugi per la separazione che coincide con la data di deposito delle presenti conclusioni congiunte, autorizzando se del caso il deposito di note sintetiche congiunte di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, Voglia pronunciare alle medesime condizioni di cui al presente atto lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.05.2016 in Bra (Cn), e trascritto nel registro dello Stato
Civile del predetto comune Anno 2016, Parte I, Seria A, n. 18, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Spese integralmente compensate”.
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I sig.ri e contraevano matrimonio con rito civile in Bra in Parte_1 CP_1 data 23/05/2016, matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune al n. 18, Parte I, Anno 2016.
Dall'unione nasceva la figlia (Torino, 08/09/2010), minorenne e non ancora Per_2 economicamente autonoma.
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, la sig.ra chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con assegnazione della casa coniugale e la corresponsione in suo favore della somma mensile di € 250,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nazionali, oltre al 50% spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Asti e, all'esito dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con provvedimento in data 17.10.2024, il Giudice delegato concedeva alle parti i termini di cui agli artt. 473bis. 17 c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/01/2025, si costituiva in giudizio il sig. , non opponendosi alla domanda di separazione personale, ma chiedendo il rigetto CP_1 della domanda di addebito e di mantenimento della figlia minore ex adverso formulate.
All'udienza del 20/01/2025, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il sig. CP_1 dichiarava di aderire alle conclusioni di cui al ricorso di controparte con esclusione della domanda di addebito della separazione e le parti chiedevano concordemente un rinvio per vagliare la possibilità di un accordo;
conseguentemente, la causa veniva rinviata all'udienza del 31/03/2025 per verificare lo stato delle trattative.
Successivamente, all'udienza del 31/03/2025, le parti formulavano conclusioni congiunte, come trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione con addebito. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale con pronuncia di addebito della stessa al marito merita di essere accolta.
Dagli atti emerge che il matrimonio è stato caratterizzato da un clima di prevaricazione e violenza fisica e verbale posta sistematicamente in essere da ai danni della moglie, condotte poste CP_1 in essere alla presenza e con il coinvolgimento della minore. A seguito della denuncia, la sig.ra e la figlia sono state inserite in una Comunità protetta, ove sono Parte_1 Per_2 rimaste fino al 10 settembre 2023, quando sono rientrate presso l'abitazione di Bra a seguito dell'applicazione a della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (cfr. CP_1 relazione Servizi Sociali depositata il 20/01/2025).
Per tali condotte l'odierno resistente è stato condannato dal Tribunale di Asti con sentenza n.
235/2024 (confermata in appello) alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ed è dall'agosto 2023 sottoposto alle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa coniugale e del divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia minore.
La ragione del fallimento dell'unione coniugale deve perciò essere ricercata nelle gravissime condotte attuate dal resistente nei confronti della moglie e della figlia (quest'ultima vittima di violenza assistita), dalle quali emerge in tutta la sua evidenza la violazione dei doveri coniugali perpetrata dal resistente.
Alla luce di quanto sopra, ritenuto provato che si siano verificati fatti di una gravità tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, deve essere riconosciuta in capo a la CP_1 responsabilità della separazione.
L'affidamento in via esclusiva rafforzata.
Può, altresì, essere accolta la domanda congiunta di affidamento della figlia minore in via esclusiva rafforzata alla madre.
Rileva al riguardo il Collegio che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza della
Suprema Corte, a cui aderisce anche questo Tribunale, l'affido condiviso si pone come regola generale - rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione - derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di suo sostanziale disinteresse per le esigenze del minore), con valutazione adeguatamente motivata dal
Giudice, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (ex plurimis,
Cass. Civ. 17.12.2009, n. 26587; Cass. Civ. 19.5.2010, n. 12308; Cass. Civ. 18.6.2008, n. 16593).
Il c.d. affidamento “super esclusivo” o “rafforzato”, modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova la propria fonte nell'art. 337-quater comma III c.c. nella parte in cui ammette deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”) alla previsione di riservare comunque, anche in caso di affidamento esclusivo, le decisioni di maggiore interesse per i figli ad entrambi i genitori, presuppone quindi un completo e grave disinteresse del genitore non affidatario potenzialmente idoneo a paralizzare l'assunzione di decisioni di fondamentale importanza per la vita e l'educazione del minore.
Applicati i principi di cui sopra alla presente causa, osserva il Tribunale che le condotte violente sopra richiamate poste in essere dal resistente nei confronti della moglie alla presenza della figlia, evidenziano una scarsissima capacità genitoriale avendo tenuto un comportamento inidoneo alla equilibrata crescita psico fisica della figlia, già affetta da ritardo mentale e bisognosa di particolari
Di contro, come relazionano i Servizi Sociali del Comune di Bra, la ricorrente appare “una madre attenta alle esigenze della figlia, capace di rispondere alle necessità giornaliere, ma necessita di un Pe forte supporto nella gestione di in considerazione della sua diagnosi e essendo madre sola impegnata tutto il giorno nel lavoro e non avendo intorno a sé una rete familiare” (cfr. relazione in data 20/01/2025).
In tale contesto, la misura dell'affido super esclusivo alla madre appare la soluzione più idonea a tutelare gli interessi e la salute psico-fisica della figlia minore, già compromessa dalla patologia cui
è affetta, e aggravate dalle dinamiche che hanno interessato il suo nucleo familiare.
Stante l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla madre, non potrà che far seguito l'assegnazione della casa coniugale sita in Bra, via Alcide De Gasperi n. 51, alla sig.ra Parte_1
, quale genitore collocatario della minore ed intestataria dell'assegnazione dell'alloggio
[...] popolare.
Non appare, al momento, accoglibile, la volontà manifestata dalla figlia di voler riprendere i rapporti con il padre essendo opportuno previamente disporre la presa in carico del sig. da CP_1 parte dei servizi sociali territorialmente competenti che provvederanno ad intraprendere con lo stesso percorsi di sostegno alla genitorialità e da parte del SERD territorialmente competente che provvederà a monitorare le sue problematiche di abuso di alcool.
Eventuali future visite padre-figlia in luogo neutro alla presenza di un educatore, potranno avvenire solo a seguito dell'esito positivo di tali percorsi, salva la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento a moglie e figlia attualmente in atto.
Vista, inoltre, la situazione precaria che caratterizza il nucleo familiare, si dispone la prosecuzione presa in carico del nucleo familiare e della minore da parte dei Servizi Sociali, quelli di psicologia e di neuropsichiatria infantile territorialmente competenti per il rafforzamento delle competenze genitoriali e, ove del caso, nell'ipotesi di servizi territorialmente differenti, coordinandosi fra di loro.
Si invita fortemente il sig. a rivolgersi al Centro Salute Mentale territorialmente CP_1 competente che provvederà alla sua presa in carico e alla predisposizione degli adeguati e opportuni percorsi psichiatrici. Il contributo al mantenimento della figlia.
In ordine al mantenimento della figlia minore e alla luce delle precarie condizioni psico fisiche del sig. e dell'assenza di una stabile occupazione lavorativa, si accoglibile la richiesta delle parti CP_1 di porre a carico del sig. la corresponsione di una somma mensile minima a titolo di CP_1 Pe mantenimento della figlia di € 50,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nazionali, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, somma che il sig. si impegna CP_1 ad incrementare progressivamente sino alla concorrenza dell'importo di € 150,00 mensili, non appena intraprenderà una stabile attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Asti del 07/07/2017.
Si dispone inoltre che l'assegno unico famigliare e le detrazioni famigliari, così come l'indennità di accompagnamento riconosciuta dall'INPS alla minore , siano beneficiate al 100% dalla Per_2 madre affidataria.
Non vi sono domande di riconoscimento di contributi al mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro, essendo le parti economicamente indipendenti.
Le spese del giudizio.
Atteso che il Tribunale non ha esaurito il potere – dovere di statuire sulle domande proposte nel processo, la decisione sulle spese di lite deve essere riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, non definendo il giudizio, respinta ogni diversa istanza:
- pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio civile contratto in Bra (CN) in data 23/05/2016 dai coniugi e , matrimonio trascritto nei Parte_1 CP_1 registri del medesimo comune al n. 18, Parte I, Anno 2016, con addebito della stessa in capo al sig.
ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c.; CP_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bra di provvedere alle incombenze di legge;
- dispone l'affidamento della minore in via esclusiva rafforzata alla madre Per_2 Parte_1
, autorizzandola ad assumere in via esclusiva tutte le decisioni per la figlia afferenti
[...]
l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto dell'età, delle capacità e dell'inclinazione naturale della figlia e della sua patologia, con collocazione e residenza anagrafica della minore presso di lei nell'abitazione coniugale condotta in locazione in
Bra, alla via Alcide de Gasperi n. 51;
- assegna la casa coniugale sita in Bra (CN), via Alcide De Gasperi n. 51, unitamente a tutti i suoi arredi, alla madre quale genitore collocatario della figlia minore ed intestataria dell'assegnazione dell'alloggio popolare;
- conferma la presa in carico del nucleo familiare e della minore, da parte dei Servizi Sociali, di psicologia e di neuropsichiatria infantile territorialmente competenti per il rafforzamento delle competenze genitoriali e, ove del caso, nell'ipotesi di servizi territorialmente differenti, disponendo di coordinandosi fra di loro;
- dispone la presa in carico del sig. da parte dei servizi sociali territorialmente competenti CP_1 che provvederanno ad intraprendere con lo stesso percorsi di sostegno alla genitorialità e da parte del SERD territorialmente competente che provvederà a monitorare le sue problematiche di abuso di alcool;
- conferma la sospensione degli incontri padre/figlia disponendo che eventuali e future visite padre-figlia in luogo neutro alla presenza di un educatore, potranno avvenire solo a seguito dell'esito positivo dei percorsi di cui al superiore punto, salva la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento a moglie e figlia attualmente in atto.
- invita il sig. a rivolgersi al Centro Salute Mentale territorialmente competente, che CP_1 provvederà alla sua presa in carico e alla predisposizione degli adeguati e opportuni percorsi psichiatrici;
- dispone che il sig. concorra al mantenimento della figlia con la CP_1 Per_2 corresponsione di una somma mensile che, tenuto conto delle attuali condizioni personali e lavorative del padre, viene determinata nella somma mensile di € 50,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat nazionali, da versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, Parte_1 somma che il sig. si impegna ad incrementare progressivamente sino alla concorrenza CP_1 di € 150,00 mensili, non appena intraprenderà una stabile attività lavorativa, oltre al 50% spese straordinarie secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Asti del 07/07/2017;
- dispone che l'assegno unico famigliare e le detrazioni famigliari, così come l'indennità di accompagnamento riconosciuta dall'INPS alla minore , siano beneficiate al 100% dalla Per_2 madre affidataria;
- riserva alla pronuncia definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio la decisione sulle spese di lite;
- rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi la presente sentenza ai Servizi Sociali, al servizio di NPI, SERD e al Centro di Salute
Mentale territorialmente competenti. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Asti, in data 9 aprile 2025
Il Giudice Est.
Dott.ssa Sara Pozzetti
IL PRESIDENTE
Dott. Gian Andrea Morbelli