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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15539/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano POLINI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Terlizzi, Via A. De Gasperi n. 7/A; e
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ines LOFFREDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Terlizzi il 18 maggio 1998. Dall'unione sono nati il 30 marzo 2006, e , il 26 agosto 2010. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 10 giugno 2020 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza del 10 gennaio 2023. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...], il [...], Parte_2 matrimonio celebrato a Terlizzi il 18 maggio 1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Numero 30, Parte II, Serie A, Ufficio 1; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita in Molinella, via Confine Inferiore n. 4;
pagina 2 di 3 3) dispone che il padre concorderà direttamente con il minore giorni e orari per trascorrere del tempo con lui, compatibilmente con gli impegni dello stesso. In ogni caso, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- un pomeriggio a settimana;
- a settimane alterne dal venerdì alle 18.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00, avendo cura di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la casa materna;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
4) sancisce che:
- in occasione delle ulteriori festività, ponti e /o chiusure scolastiche i genitori si accorderanno di volta in volta rispettando il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
- il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni degli stessi;
- trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con i genitori;
Per_2
- in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, in quelli dispari il padre;
5) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora , Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Per_1
e , la somma di 403,20 euro mensili (201,60 per ciascun figlio), rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) prende atto che i ricorrenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente e immediatamente e, comunque entro quindici giorni, a mezzo pec (o equipollente) eventuali cambi di residenza, onde consentire agli stessi di poter continuare ad esercitare agevolmente i loro diritti inerenti il minore e di poter adempiere ai propri doveri;
7) prende atto che la signora e il signor rinunciano a qualsiasi Pt_2 Pt_1 forma di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
8) prende atto che le parti si concedono reciprocamente, sin d'ora, il proprio assenso e/o nulla osta al rilascio del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in paesi extraeuropei;
D) nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano POLINI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Terlizzi, Via A. De Gasperi n. 7/A; e
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ines LOFFREDO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Molinella (BO), Via S. Ferrari n. 225, RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 4 dicembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 febbraio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato.
I coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Terlizzi il 18 maggio 1998. Dall'unione sono nati il 30 marzo 2006, e , il 26 agosto 2010. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 10 giugno 2020 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con sentenza del 10 gennaio 2023. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 28 gennaio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...], il [...], Parte_2 matrimonio celebrato a Terlizzi il 18 maggio 1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune Numero 30, Parte II, Serie A, Ufficio 1; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_2 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale sita in Molinella, via Confine Inferiore n. 4;
pagina 2 di 3 3) dispone che il padre concorderà direttamente con il minore giorni e orari per trascorrere del tempo con lui, compatibilmente con gli impegni dello stesso. In ogni caso, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
- un pomeriggio a settimana;
- a settimane alterne dal venerdì alle 18.00 sino alla domenica sera alle ore 21.00, avendo cura di prelevarlo e di riaccompagnarlo presso la casa materna;
- nelle festività natalizie ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni, alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
4) sancisce che:
- in occasione delle ulteriori festività, ponti e /o chiusure scolastiche i genitori si accorderanno di volta in volta rispettando il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
- il minore trascorrerà la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni degli stessi;
- trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con i genitori;
Per_2
- in caso di disaccordo negli anni pari deciderà la madre, in quelli dispari il padre;
5) pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora , Pt_1 Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di Per_1
e , la somma di 403,20 euro mensili (201,60 per ciascun figlio), rivalutabile Per_2 annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) prende atto che i ricorrenti si obbligano a comunicarsi reciprocamente e immediatamente e, comunque entro quindici giorni, a mezzo pec (o equipollente) eventuali cambi di residenza, onde consentire agli stessi di poter continuare ad esercitare agevolmente i loro diritti inerenti il minore e di poter adempiere ai propri doveri;
7) prende atto che la signora e il signor rinunciano a qualsiasi Pt_2 Pt_1 forma di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro;
8) prende atto che le parti si concedono reciprocamente, sin d'ora, il proprio assenso e/o nulla osta al rilascio del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche in paesi extraeuropei;
D) nulla sulle spese. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 26 febbraio 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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