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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 28/05/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1958/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio -
Scioglimento del matrimonio e promossa
DA
, nata il [...] in [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1 avv. BASSAN MARINA -RICORRENTE-
CONTRO
, nato il [...] in [...], irreperibile Controparte_1
c.f. -CONVENUTO CONTUMACE- C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
3.1.2025
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalla sola parte ricorrente all'udienza del 19.5.2025:
“chiede lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare altrove la propria residenza, con l'obbligo di comunicarsi eventuali cambi di residenza e si autorizzano reciprocamente fin d'ora al rilascio e/o rinnovo del passaporto”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premettendo di aver contratto matrimonio civile in Midla IN Parte_1
(Tunisia) con in data 22.3.2012, di non aver avuto figli, di aver Controparte_1
l bbandonato il tetto coniugale nel 2021, rendendosi irreperibile, di essersi CP_1
i coniugi separati con sentenza del Tribunale della Spezia n. 296/2024 del 25.3.2024
(passata in giudicato il 29.10.2024) e di non aver da allora ripreso alcuna forma di comunione materiale e spirituale, ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio.
Il P.M. ha apposto il visto in data 3.1.2025.
All'udienza del 15.4.2025, sentita la parte ricorrente, dato atto della mancata comparizione o costituzione in giudizio del convenuto al quale il ricorso è stato notificato ex art. 143 c.p.c. (cfr. decreto di dichiarazione di irreperibilità in sede penale e documentazione attestante la ricerca anagrafica dello stesso, nonché notifica ex art. 143 c.p.c. già nel giudizio di separazione giudiziale), e della conseguente impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa già matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la discussione orale,
2 assegnando termine per il deposito di copia della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
All'udienza del 19.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevata la competenza di questo Giudice a decidere sulla domanda proposta, ex art. 3 Reg. UE 1111/2019, risultando la ricorrente avere cittadinanza anche italiana ed avendo i coniugi vissuto alla Spezia, ove ancora risiede la nonché l'applicabilità della disciplina italiana ai sensi dell'art. 8 Reg. Pt_1
UE n. 1259 /2010.
Va altresì rilevato che l'assenza di trascrizione del matrimonio (celebrato all'estero) nei registri dello stato civile italiani, non è di ostacolo alla pronuncia in materia di scioglimento del matrimonio, ed ancora prima di separazione, posto che "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, poiché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto" (v. Cass. sez. un.
28.10.1985 n. 5292, nonché da ultimo Cass. Sez.
6-1 ord. n. 17620 del 18.7.2013).
Più in particolare si ritiene che il matrimonio celebrato all'estero sia valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (cfr. art. 28 L. 218/1995) mentre la trascrizione non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido, come nel caso di specie.
E' tuttavia evidente che, non trattandosi di matrimonio celebrato in Italia, non può disporsi la trasmissione della sentenza di divorzio all'Ufficio anagrafe dello Stato estero ai fini della sua trascrivibilità o annotazione, che seguirà le leggi del Paese in cui è stato celebrato il matrimonio, previa richiesta del soggetto interessato.
3 Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata, essendo stata proposta decorso il termine di legge previsto dall'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L.
n. 898/1970 come da ultimo modificata dalla L. 55/2015 a far data dalla comparizione della sola parte ricorrente alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza passata in giudicato il 29.10.2024.
Nessun'altra domanda è stata proposta dalla ricorrente.
La necessarietà della lite stante e l'impossibilità per la ricorrente di usufruire di procedure alternative, deflattive del contenzioso giudiziale e meno dispendiose, ovvero di proporre un ricorso congiunto, a causa della irreperibilità del convenuto, comportano la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi a favore della ricorrente e per essa dell'Erario (trattandosi di soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato), come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, con riferimento al valore indeterminato della controversia, e da ridursi ai minimi tabellari tenuto conto dell'assenza di istruttoria e dell'unicità della domanda e l'assenza di particolari questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, contratto il 22.3.2012 in Midla IN (Tunisia)
[...]
CONDANNA il convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente e per essa dell'Erario delle spese processuali, liquidate in € 3809,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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