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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 22/01/2026, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 920/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
RA DA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5707/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02538980 05 001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 3.3.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240253898005, recante la pretesa di cui all'avviso di liquidazione n. TJN/01225255379 dell'imposta dovuta in relazione alla dichiarazione di successione in morte della madre Nominativo_2, Serie 88888 Numero 343082, deceduta il 26.6.2019. Eccepiva che nulla era dovuto, per non rivestire la qualità di erede della de cuius, non avendo accettato l'eredità, pur non avendo formalizzato la rinuncia.
L'Agenzia delle Entrate DP1 si costituiva in giudizio e rilevava che, in assenza di rinuncia formale, il chiamato all'eredità continuava ad avere soggettività passiva rispetto ai debiti erariali del de cuius, ai sensi dell'art. 7,
c. 4, D.lgs. n. 346/1990, che solo in data 19/02/2025, successivamente alla notifica del ricorso, la ricorrente aveva registrato atto di formale rinuncia e che, dunque, l'Ufficio, preso atto della rinuncia formale, aveva disposto l'annullamento dell'anagrafica della ricorrente dal ruolo, sicché doveva intendersi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 9.12.2025 la ricorrente depositava una memoria illustrativa.
La causa era discussa all'udienza del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio, in data 23.5.2025, provveduto all'annullamento dal ruolo dell'anagrafica della ricorrente sul presupposto della intervenuta rinuncia all'eredità formalizzata in data
18.2.2025 ed essendo venuto meno, dunque, il presupposto impositivo.
Le spese di lite devono essere compensate, essendo la rinuncia all'eredità stata formalmente operata solo in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Francavilla
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
RA DA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5707/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 02538980 05 001 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 3.3.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720240253898005, recante la pretesa di cui all'avviso di liquidazione n. TJN/01225255379 dell'imposta dovuta in relazione alla dichiarazione di successione in morte della madre Nominativo_2, Serie 88888 Numero 343082, deceduta il 26.6.2019. Eccepiva che nulla era dovuto, per non rivestire la qualità di erede della de cuius, non avendo accettato l'eredità, pur non avendo formalizzato la rinuncia.
L'Agenzia delle Entrate DP1 si costituiva in giudizio e rilevava che, in assenza di rinuncia formale, il chiamato all'eredità continuava ad avere soggettività passiva rispetto ai debiti erariali del de cuius, ai sensi dell'art. 7,
c. 4, D.lgs. n. 346/1990, che solo in data 19/02/2025, successivamente alla notifica del ricorso, la ricorrente aveva registrato atto di formale rinuncia e che, dunque, l'Ufficio, preso atto della rinuncia formale, aveva disposto l'annullamento dell'anagrafica della ricorrente dal ruolo, sicché doveva intendersi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
In data 9.12.2025 la ricorrente depositava una memoria illustrativa.
La causa era discussa all'udienza del 16.1.2026. All'esito era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/92, avendo l'Ufficio, in data 23.5.2025, provveduto all'annullamento dal ruolo dell'anagrafica della ricorrente sul presupposto della intervenuta rinuncia all'eredità formalizzata in data
18.2.2025 ed essendo venuto meno, dunque, il presupposto impositivo.
Le spese di lite devono essere compensate, essendo la rinuncia all'eredità stata formalmente operata solo in data successiva alla notifica del ricorso introduttivo di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado, Sezione 16, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Francavilla