TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 34020/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.10.2024 da
1) Parte_1
Nato 26/04/1968 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 2 20090 PIOLTELLO ITALIA con l'Avv. Sonia Gaiola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata 13/05/1975 a MELZO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA KENNEDY JOHN FITZGERALD N.
2 - SCALA: A 20090 CASSINA DE'
PECCHI ITALIA con l'Avv. Silvia Germinara presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/06/1999 in Pozzolo Martesana - Pioltello
(anno 1999 atto n. 6 reg. parte serie)
separati con sentenza n. 2161/2021 pubbl. il 13/03/2021 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: in data 19.10.1999, in Monza nasceva la figlia cittadina Persona_1 italiana; in data 02.09.2001, in Segrate (MI), nasceva la figlia cittadina Persona_2 italiana; data 05.08.2004, in Lodi, nasceva il figlio cittadino italiano Persona_3
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.10.2024, il IG. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra
; di revocare il contributo, a carico del IG. per il mantenimento dei figli Parte_2 Pt_1
e Sonia. Per_3
In data 09.01.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra la quale si è associata alla domanda Pt_2 di divorzio ma si è opposta alle restanti domande del ricorrente.
All'udienza del 28.01.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Il padre continuerà a corrispondere alla madre a titolo di assegno di mantenimento mensile omnicomprensivo dei figli la somma di €500,00 entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata fino al mese di luglio 2025 compreso, dal mese di agosto 2025 nessun importo a titolo di mantenimento omnicomprensivo verrà versato alla madre per i figli;
2. Il signor corrisponderà alla OR l'assegno di mantenimento mensile di € Pt_1 Pt_2
300 fino al mese di gennaio 2025 compreso, dal mese di febbraio 2025 nessun assegno verrà versato alla OR ” Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 28.01.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_3
e in data 12.06.1999 Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01.10.2024 da
1) Parte_1
Nato 26/04/1968 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], N. 2 20090 PIOLTELLO ITALIA con l'Avv. Sonia Gaiola presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata 13/05/1975 a MELZO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA KENNEDY JOHN FITZGERALD N.
2 - SCALA: A 20090 CASSINA DE'
PECCHI ITALIA con l'Avv. Silvia Germinara presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 12/06/1999 in Pozzolo Martesana - Pioltello
(anno 1999 atto n. 6 reg. parte serie)
separati con sentenza n. 2161/2021 pubbl. il 13/03/2021 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato, v. documenti in atti) con i seguenti figli: in data 19.10.1999, in Monza nasceva la figlia cittadina Persona_1 italiana; in data 02.09.2001, in Segrate (MI), nasceva la figlia cittadina Persona_2 italiana; data 05.08.2004, in Lodi, nasceva il figlio cittadino italiano Persona_3
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.10.2024, il IG. ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale: di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la IG.ra
; di revocare il contributo, a carico del IG. per il mantenimento dei figli Parte_2 Pt_1
e Sonia. Per_3
In data 09.01.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra la quale si è associata alla domanda Pt_2 di divorzio ma si è opposta alle restanti domande del ricorrente.
All'udienza del 28.01.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo e hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. Il padre continuerà a corrispondere alla madre a titolo di assegno di mantenimento mensile omnicomprensivo dei figli la somma di €500,00 entro e non oltre il 5 di ogni mese in via anticipata fino al mese di luglio 2025 compreso, dal mese di agosto 2025 nessun importo a titolo di mantenimento omnicomprensivo verrà versato alla madre per i figli;
2. Il signor corrisponderà alla OR l'assegno di mantenimento mensile di € Pt_1 Pt_2
300 fino al mese di gennaio 2025 compreso, dal mese di febbraio 2025 nessun assegno verrà versato alla OR ” Pt_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 28.01.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_3
e in data 12.06.1999 Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG