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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 144 del 2015 R.G., pendente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_3 C.F._3
dall'avv. Tommaso Scerbo ed elettivamente domiciliati come in atti;
- parte attrice - contro
, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- società in liquidazione giudiziale, in persona Controparte_2
del curatore;
- parte convenuta contumace nel giudizio riassunto- nonché
(C.F. , rappresentato e Controparte_3 C.F._4
difeso dall'avv. Riccardo Antonazzo e dall'avv. Andrea Nicolangelo Romano ed elettivamente domiciliato come in atti;
1 - ora Controparte_4
C.F. .IVA - Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria ed elettivamente domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_6
Rosaria Villano, dall'avv. Francesco Panni e dall'avv. Fortunato Rocco Aquino ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parti terze chiamate-
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
e Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio l' Parte_3 [...]
e la struttura Controparte_1 Controparte_7
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia
[...]
all'Ill.mo Giudice adito … accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del personale sanitario dell' di Controparte_8 [...]
e della , CP_1 Controparte_9
anche in termini di perdita di chances, e condannare conseguentemente le parti convenute, in solido tra loro, a risarcire agli odierni attori, per la quota a ciascuno spettante, tutti i conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto, nella misura indeterminata che meglio verrà quantificata in corso di causa anche a mezzo di CTU medico legale, o nella misura che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
- che “gli istanti sono eredi legittimi, rispettivamente padre, fratello e sorella, del Sig. , nato a [...] l'1 febbraio Persona_1
2 1957 e deceduto in data 9 dicembre 2007 presso la Clinica Sant'Anna
Hospital di ”; CP_7
- che “in data 29 novembre 2007, il Sig. , colto da un Persona_1
forte dolore al petto e all'addome, veniva trasportato d'urgenza in autoambulanza, presso il P.S. del Presidio Ospedaliero di Serra San Bruno, dove giungeva privo di conoscenza”;
- che “Nella suddetta struttura, prestate le cure di prima necessità, gli veniva diagnosticata una epigastralgia e ricoverato presso l'Unità
Operativa complessa di Medicina Generale”;
- che “a seguito di ulteriori esami clinici, i sanitari del P.O. di Serra San
Bruno, dopo ben 48 ore dal ricovero, in data 1 dicembre 2007, decidevano di trasferire il paziente presso la Clinica Sant'Anna Hospital di , CP_7
avendo riscontrato una lieve insufficienza aortica, una lieve insufficienza tricuspidale, ipertrofia, versamento pericardico abbondante e una lieve dilatazione dell'aorta addominale”;
- che “curata la pericardite, e senza tenere affatto in considerazione gli altri disturbi che seppure tardivamente erano stati diagnosticati dall'Ospedale di
Serra San Bruno, in data 4 dicembre 2007, il Sig. , Persona_1
veniva dimesso con la seguente diagnosi: “Versamento Pericardico”;
- che “nella notte tra il 6 e il 7 dicembre 2007, il Sig. , Persona_1
lamentando gli stessi ed identici dolori e sintomi del giorno in cui è stato ricoverato per la prima volta presso l'Ospedale Civile di Serra San Bruno, veniva trasportato d'urgenza presso il locale nosocomio”;
- che “… dopo quasi 48 ore dal ricovero, i medici dell'Ospedale di Serra San
Bruno, dopo aver accertato una dilatazione dell'aorta ancora più evidente rispetto al primo ricovero, emettevano la seguente diagnosi <
- che “Il Sig. , veniva perciò trasferito in Persona_1
autoambulanza anziché in elisoccorso, nonostante la gravità e l'urgenza manifestata dai Sanitari, presso il Sant'Anna Hospital di , per CP_7
3 essere sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia molto delicato, definito dagli stessi chirurghi come un intervento salva vita”;
- che “dopo una operazione chirurgica di quasi otto ore, il paziente decedeva per dissecazione dell'aorta e conseguente arresto cardiaco”.
Con comparsa del 14 marzo 2015 si è costituita in giudizio Controparte_2
e ha chiesto, in via preliminare, il differimento della prima udienza di
[...]
comparizione al fine di chiamare in causa la Controparte_10
e il dott. . Controparte_3
Con comparsa depositata in data 27 maggio 2015 si è costituita in giudizio l . Controparte_1
In data 7 agosto 2015 si è costituito in giudizio il terzo chiamato
[...]
e ha formulato domanda di manleva nei confronti di CP_3 [...]
Controparte_6
Con comparsa del 28 ottobre 2015 si è costituita in giudizio la
[...]
Controparte_11
Con comparsa depositata in data 14 marzo 2016 si è costituita in giudizio
Controparte_6
All'udienza del 13 ottobre 2016, il Tribunale ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
In data 30 maggio 2018, il Tribunale ha ammesso le istanze istruttorie nei termini indicati nella relativa ordinanza.
In data 3 maggio 2019 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del difensore dell di . CP_1
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2019, , Parte_1 [...]
e hanno riassunto il giudizio. Parte_2 Parte_3
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2020, il
Tribunale ha dichiarato inammissibile l'eccezione di tardività della riassunzione formulata dalla convenuta e ha confermato le Controparte_2
determinazioni istruttorie già assunte.
Il Tribunale ha poi disposto CTU medico - legale. 4 In data 14 marzo 2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. e 143 del Codice della crisi d'impresa stante l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale di (sentenza Controparte_2
pronunciata dal Tribunale di Catanzaro n. 30 del 2023 del 16 dicembre 2023
– proc. n. 34 del 2023).
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2024, , Parte_1 [...]
e hanno riassunto il giudizio. Parte_2 Parte_3
All'udienza del 28 giugno 2024, il giudice ha assegnato termine alle parti per articolare difese in ordine al profilo dell'improcedibilità della domanda risarcitoria nei confronti di alla luce della apertura della Controparte_2
procedura di liquidazione giudiziale.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22 novembre 2024, il giudice ha fissato l'udienza del 21 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa in ordine al profilo della improcedibilità.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
* * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , società in Controparte_2
liquidazione giudiziale, in persona del curatore, non costituitasi in giudizio dopo la riassunzione.
Deve essere poi affrontata la questione, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. Civ. n.
6196 del 2020), della procedibilità nel giudizio ordinario della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di Controparte_2
Ritiene questo giudice che, nella specie, sussistono i presupposti per dichiarare l'improcedibilità della domanda e ciò in virtù della circostanza per cui, nel corso del giudizio, è intervenuta sentenza con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della struttura (cfr. sentenza pronunciata dal Tribunale di Catanzaro n. 30 del 2023 del 16 dicembre 2023 – proc. n. 34 del 2023) e parte attrice, in sede di riassunzione
5 del giudizio interrotto, ha insistito nell'accoglimento delle originarie domande proposte.
Al riguardo, va premesso che:
-l'art. 150 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che:
“Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
- l'art. 151 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza dispone che: “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore … ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge…Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo
150”.
La giurisprudenza, intervenuta sul tema, ha avuto modo di chiarire:
-che <l di un credito nei confronti del fallimento devoluta alla competenza esclusiva giudice delegato ex artt. e l. fall. con la conseguenza che ove relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario cognizione deve esserne dichiarata d in ogni stato grado anche cassazione l o a seconda il dichiarato prima della proposizione domanda corso trattandosi una questione ingressus impedientes limite preclusivo dell giudicato interno laddove stata sottoposta od esaminata dal questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla condanna rivolta implicito>l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla 6 domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo>> (cfr. Cass. Civ. n. 24156 del 2018);
- che <<è principio assolutamente pacifico quello secondo cui ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento endofallimentare dell'accertamento del passivo da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione. Né un'eccezione a tale principio può derivare dalla circostanza che la domanda proposta attenga ad un'azione che, come nella fattispecie, comporti il necessario intervento di più litisconsorti (L. n. 990 del 1969, art. 23), posto che, come aveva già rilevato la più attenta dottrina, in esito alla riforma della legge fallimentare che non prevede più l'opposizione allo stato passivo nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, viene impedito il simultaneus processus nei confronti del fallito e dei litisconsorti dal momento che nell'ambito dell'attuale rito è sicuramente esclusa la presenza di parti estranee al fallimento nell'ambito di un procedimento che, comunque si voglia individuarne l'oggetto, non prevede pronunce di condanna o anche solo di accertamento destinate ad avere efficacia in ambito extra concorsuale nei confronti del litisconsorte in bonis. Avendo l'attrice optato per l'azione volta alla condanna, oltre che dell'assicuratore, anche del responsabile fallito citando oltretutto la curatela fallimentare, l'azione nel suo complesso non può che essere dichiarata inammissibile, posto che la parte danneggiata avrebbe dovuto, in alternativa alla sola domanda nei confronti del danneggiante da proporsi con il rito fallimentare, astenersi da ogni conclusione nei suoi confronti o dichiarare l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritorno in bonis” (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 17035 del 2011).
In altre parole:
7 - il creditore deve far valere le proprie ragioni in sede di ammissione al passivo, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria;
- tuttavia, il creditore, il quale non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare e intenda proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente dichiarare che intende agire non nei confronti della procedura concorsuale, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale, manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e, quindi, di non avanzare richiesta alcuna nei confronti della procedura concorsuale (cfr. Cass. Civ. n.
28481 del 2005 <nel sistema delineato dagli artt. e legge fall. qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta nel rispetto regola del concorso con le forme dell al passivo. qualora pertanto a seguito dichiarazione fallimento la parte che aveva agito in giudizio debitore coltivi propria azione curatore subentrato all ai sensi domanda dev dichiarata improcedibile quanto inidonea condurre ad una pronuncia merito opponibile alla massa meno il creditore non dichiari espressamente voler utilizzare tale titolo dopo chiusura per agire esecutivamente ritornato bonis>>).
Evenienza, questa, non emergente dagli atti di causa nei quali non risulta tale dichiarazione.
Alla luce delle argomentazioni esposte, la domanda formulata da parte attrice nei confronti di deve essere dichiarata improcedibile. Controparte_2
Quanto ai terzi chiamati in giudizio, Controparte_3 [...]
e occorre Controparte_6 Controparte_11
8 valutare la sorte delle domande formulate nei confronti degli stessi a fronte dell'improcedibilità.
Ritiene questo giudice che la domanda di manleva avanzata nei confronti del terzo debba essere rigettata per Controparte_10
assorbimento atteso che, in conseguenza della pronuncia di improcedibilità, è esclusa la possibilità che, in questa sede, la società in liquidazione giudiziale subisca una condanna da cui essere tenuta indenne dal terzo chiamato in causa.
Per le medesime ragioni, vanno rigettate per assorbimento:
-la domanda avanzata nei confronti di poiché il terzo è stato CP_3
chiamato in via di regresso e/o di garanzia;
-la domanda di manleva avanzata da nei confronti di CP_3 CP_6
[...]
Infatti, come già evidenziato, in virtù della improcedibilità va esclusa la possibilità che la società in liquidazione giudiziale subisca una condanna da cui essere tenuta indenne dalla e/o da Controparte_10
o, ancora, che possa giustificare il regresso nei confronti di CP_3
quest'ultimo. Tanto, assorbe la domanda di manleva nei confronti di
. Controparte_6
A conforto delle conclusioni che precedono, giova segnalare che, per costante giurisprudenza:
- “diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo” (cfr. Cass. Civ. n.
15232 del 2021); 9 - “Il principio dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando lo stesso terzo venga evocato in giudizio come obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore” (cfr. Cass. Civ. 23308 del 2007).
Il giudizio deve, invece, proseguire ai fini dell'accertamento della domanda formulata nei confronti dell . Controparte_1
Quanto alle spese di lite, la pronuncia in rito e la circostanza che la causa della improcedibilità sia sopravvenuta nel corso del giudizio, impone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti che ne risultano coinvolte: parte attrice, e tutti i terzi chiamati. CP_2 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, non definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 144 del 2015 R.G., così provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice nei confronti di società in liquidazione Controparte_2
giudiziale;
-rigetta le domande proposte nei confronti di tutti i terzi chiamati in giudizio;
-compensa le spese di lite tra parte attrice, e tutti i terzi Controparte_2
chiamati;
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Vibo Valentia in data 22 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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