Decreto presidenziale 29 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 25 marzo 2021
Ordinanza collegiale 20 luglio 2021
Sentenza 29 settembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 25/03/2021, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2021
N. 00147/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00066/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2021, proposto da
AR LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Caserta, via Roma n. 8;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Iis Vittorio Veneto “Citta' della Vittoria” non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto in data 7 febbraio 2020 avente ad oggetto “Personale Ata – graduatorie di circolo ed istituto – controlli previsti dall’art 7 del DM 640/17 - Titoli di studio conseguiti presso scuole paritarie”, nella parte in cui è riportato che “l’IPSEOA – CENTRO STUDI SANNITICO sito in Durazzano (BN) non era stato autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale statale per l’a.s. 2012/2013 come da comunicazione dell’UAT di Benevento”;
- del Decreto di decadenza dalle graduatorie di III Fascia profilo Collaboratore Scolastico (CS) con protocollo non leggibile, firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico e notificato alla ricorrente a mezzo e-mail il giorno 25 novembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie di III Fascia, personale ATA, profilo Collaboratore Scolastico, pubblicata il 28 settembre 2017 di durata triennale, nella posizione e col punteggio precedenti;
nonché per il risarcimento del danno giuridico ed economico arrecato alla ricorrente dai provvedimenti gravati
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che è opportuna una trattazione congiunta del ricorso in esame con altri analoghi la cui udienza è fissata alla data del 14 luglio 2021 (i ricorsi. r.g. n. 1249 del 2020; r.g. n. 767 del 2020; r.g. n. 768 del 2020);
- che nelle more della decisione nel merito del ricorso, tenuto conto del pronunciamento espresso in appello in sede cautelare rispetto a situazioni analoghe a quella in esame (cfr. le ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 novembre 2020, n. 6767 e n. 6768), in sede cautelare risulta prevalente l’esigenza di tutelare la posizione della ricorrente;
- che pertanto sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che le spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, vengono compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del decreto di decadenza comunicato alla ricorrente il 25 novembre 2020 e fissa, per l’esame del merito del ricorso, l’udienza del 14 luglio 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 24 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO