Articolo 7 della Legge 6 novembre 1989, n. 368
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 novembre 1989
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Versione
15 luglio 1998
Art. 7. (( 1. Il Ministro degli affari esteri e' presidente del CGIE.
2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e da' esecuzione alle decisioni assunte.
3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attivita' del Governo verso gli italiani nel mondo ))
Entrata in vigore il 15 luglio 1998