Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 59/2023 promossa da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Antonella De Benedictis, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Venafro (IS), via Caserta n. 17;
OPPONENTE
Contro
C.F. e P.Iva ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Stefano Artese, con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, viale Dante n. 20;
OPPOSTA
Con l'intervento di
(c.f. e per essa quale mandataria AR P.IVA_2 Parte_2
(P.iva ), con il patrocinio dell'avv. Roberto Malizia, con elezione di domicilio presso il P.IVA_3
suo studio in Roma, via Vittorio veneto n. 108;
INTERVENUTA
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte depositate entro il termine del 09.09.2024 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter cpc e di seguito riportate: pagina 1 di 7
Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) revocare l'opposto decreto, per le ragioni esposte in narrativa, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) revocare le fideiussioni prestate dall'opponente poiché illegittime
Nel merito
2) rigettare la domanda formulata dalla perché infondata in fatto ed in Controparte_1
diritto per le ragioni di cui in narrativa
Con vittoria di spese da distrarsi a favore dell'antistatario difensore.
Con riserva di richieste e produzioni in via istruttoria
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della casa è pari a € 60000,00.
Venafro – Lecco, 23.12.2022
- Avv. Antonella De Benedictis –
CONCLUSIONI PER e per essa AR Parte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
Nel merito:
in via principale: respingere l'opposizione così come ogni ulteriore domanda e/o eccezione proposta dall'attore opponente nei confronti della , e così nei confronti di Controparte_1 [...]
quale cessionaria della prima, pur nei limiti del proprio subentro sul lato attivo AR
del rapporto ceduto, rimanendo ogni passività a carico della cedente, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti da quest'ultima nelle proprie difese, confermando la validità e l'efficacia definitiva del decreto ingiuntivo opposto e condannando l'attore opponente a pagare alla attuale titolare del credito, l'importo di € 62.558,00, oltre interessi dal dì AR
del dovuto al saldo ed a successive ed occorrende;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di merito in via principale, condannare l'attore opponente a pagare alla AR attuale titolare del credito, l'importo di € 32.472,06, relativo ai rapporti non contestati.
Con vittoria delle spese di lite ex D.M. 55/2014 e s.m.i.
Con osservanza
Roma, 03.09.2024 - Avv. Roberto Malizia –
pagina 2 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 784/2022 emesso in data 07.11.2022 con cui il Tribunale di Lecco ha ingiunto a , nella sua qualità di fideiussore Parte_1 omnibus della società debitrice principale ”, dichiarata fallita in data Parte_3
03.02.2022 dal Tribunale di Lecco, il pagamento in favore della della Controparte_1 somma di € 62.558,00, oltre interessi e spese della procedura. I titoli posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono rappresentati dai seguenti rapporti bancari:
• conto corrente n. 5595/54, con saldo debitore pari ad € 3.667,84 oltre interessi, sottoscritto in data 16.11.2011, di cui parte opposta ha depositato copia del contratto ed estratti conto periodici
(all. 6 alla comparsa di costituzione);
• mutuo chirografario n. 1350181, con residuo pari ad € 30.086,53 oltre interessi, sottoscritto in data 11/09/2020 (all. 6 alla comparsa di costituzione);
• mutuo chirografario n. 1302976, con residuo pari ad € 28.804,22, sottoscritto in data
16/10/2019, (all. 6 alla comparsa di costituzione).
A fondamento delle proprie conclusioni, parte opponente ha dedotto, con riferimento al mutuo chirografario n. 1350181, l'illegittimità della richiesta di ulteriore garanzia. Il mutuo contestato è stato contratto infatti attraverso la garanzia statale-Fondo Liquidità concessa dallo Stato per tutti i mutui erogati a seguito della crisi causata dalla pandemia da Covid 19, trattandosi dunque di finanziamento coperto per l'80% dall'intervento statale. Secondo la prospettazione di parte opponente, essendo l'importo coperto per l'80% da garanzia statale, un'ulteriore garanzia prestata su tale quota sarebbe sia illegittima, con conseguente applicabilità della fideiussione rilasciata da unicamente alla Parte_1
restante quota del 20%. Parte opponente ha inoltre lamentato l'abusiva concessione del credito, ritenendo che al momento della concessione creditoria la società versasse in condizioni Parte_3
di difficoltà economiche acclarate.
Si è costituita in giudizio , contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 formulato, richiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con atto di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c depositato in data 23.5.2024 si è costituita la società
e per essa, quale mandataria, , quale successore a AR Parte_2
titolo particolare nel diritto controverso, in forza del contratto di cessione del 15/12/2023 concluso con l'opposta . Tale contratto di cessione di crediti pecuniari è stato sottoscritto Controparte_1
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione. La cessionaria si è costituita in giudizio richiamando e facendo propria tutta l'attività difensiva svolta dalla
[...]
, insistendo nelle relative deduzioni, eccezioni ed istanze a tutela del credito. Controparte_1 pagina 3 di 7 A seguito dell'esito negativo della procedura di mediazione, la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, le quali hanno precisato le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati e, trattenuta la causa in decisione, venivano assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo Giudice che l'opposizione sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
In primis, occorre sottolineare come successivamente alla notifica dell'atto di citazione, l'opposizione non sia stata ulteriormente coltivata, nonostante la richiesta in udienza di concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, nessuno scritto difensivo è stato depositato ad opera di parte opponente. Ciò denota il carattere dilatorio e strumentale dell'opposizione, tenuto conto da un lato della genericità dello stesso atto di citazione e dall'altro lato della mancata contestazione rispetto alle specifiche e documentate deduzioni di parte opposta.
Parte opponente nell'atto di citazione in opposizione nulla ha contestato con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 5595/54 e di mutuo chirografario n. 1302976, limitandosi alla sola contestazione del rapporto di mutuo chirografario n. 1350181. Per tale ragione la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto è stata concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. sulle somme non contestate, per il complessivo importo di € 32.472,06.
Ciò premesso, quanto alla prima eccezione, relativa all'illegittimità dell'ulteriore garanzia concessa in merito al mutuo chirografario n. 1350181, bisogna osservare come abbia sottoscritto n. 2 Pt_1
fideiussioni omnibus, rispettivamente in data 09.01.2012 e in data 16.11.2012, entrambe munite di datacertazione in pari data, mentre il contratto di mutuo è stato sottoscritto diversi anni dopo, ossia in data 11.09.2020. Non risulta quindi alcuna violazione dell'art.
4.4 dell'Allegato al Regolamento
Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005, considerata l'antecedente sottoscrizione della fideiussione omnibus rispetto alla data di sottoscrizione del mutuo. Da ciò risulta come la fideiussione non sia stata concessa specificatamente a presidio dell'obbligazione derivante dal finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo. Si osserva inoltre che ai sensi dell'art.
4.4 cit. “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”. Considerandosi come garanzia assicurativa e bancaria quella tipologia di garanzia prestata da un soggetto assicurativo o bancario, non vi è alcun elemento risultante dalla disposizione sopracitata da cui desumere l'invocata illegittimità della garanzia personale oggetto di causa. Detta conclusione ha trovato ulteriore riscontro nelle pronunce dell'Arbitro Bancario e
Finanziario (“ABF”). L'ABF ha difatti affermato che “i decreti del ministero dello sviluppo economico del 26 aprile 2013 e del 23 novembre 2012, relativi alle condizioni di ammissibilità alla garanzia del
pagina 4 di 7 fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.”
Come questo Arbitro ha già affermato, tale previsione ha la finalità di salvaguardare la ricchezza dell'impresa garantita vietando l'ipoteca e il pegno sui beni della stessa società e il ricorso a garanzie bancarie e assicurative, ma non esclude la prestazione di garanzie fideiussorie da parte di soggetti terzi rispetto alla società, che devono ritenersi valide” – Collegio di Milano, decisione n. 23742/2020.
Ulteriore conferma si rinviene nell'attuale testo delle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, laddove viene statuito che “sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene questo Giudice che la richiesta di revoca delle fideiussioni prestate da sia infondata. Parte_1
Passando ora al secondo argomento di opposizione, relativo all'abusiva concessione del credito, occorre soffermarsi su alcuni aspetti rilevanti.
Parte opponente ha eccepito come la abbia concesso abusivamente alla Controparte_1
società il credito per cui è causa, in quanto quest'ultima versava già in condizioni di Parte_3
difficoltà economica acclarata. Tuttavia, tale contestazione è priva di documenti difensivi a sostegno, necessari per provare quanto affermato, nonostante parte opponente ne avesse l'onere. Per converso, parte opposta ha prodotto ampia documentazione da cui si evince una situazione economica della società difforme da quella evidenziata nell'atto di citazione in opposizione. Difatti, parte Parte_3
opposta ha depositato a fondamento della propria difesa la seguente documentazione:
• verbale di approvazione del bilancio 2019 della società approvato in data Parte_3
16.11.2020.
Considerato che
la stipula del mutuo chirografario contestato è avvenuta in data
11.09.2020, parte opposta si è premunita della situazione patrimoniale al 30.06.2019 (all. 2 alla comparsa di costituzione);
• situazione patrimoniale al 30.06.2019 da cui risulta un utile pari a € 8.238.64 (all. 3 alla comparsa di costituzione);
• bilancio d'esercizio al 31.12.2018. Da tale bilancio risulta che la società chiudeva l'anno 2018 con un fatturato pari a € 232.900; il risultato economico finale consisteva in una perdita di soli €
1.300, del tutto fisiologica, contenuta anche tramite la presenza di diversi ricavi di natura straordinaria per € 36.100. Oltretutto, sussistevano crediti commerciali esigibili per € 200.200.
Come sopra esposto, tali circostanze non sono state in alcun modo contestate da parte opponente, che successivamente all'atto di citazione non ha depositato nessuno scritto difensivo, sicchè ai sensi dell'art. 115 c.p.c. i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita devono essere messi a pagina 5 di 7 fondamento della decisione, in quanto la mancata contestazione consente di ritenere gli stessi pacifici senza la necessità che vengano fornite altre prove a riguardo.
Per ultimo, si evidenzia come il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della parte opponente sia stato emesso da questo Tribunale a favore della . In seguito, come già evidenziato, Controparte_1
si è costituita la società e per essa, quale mandataria, AR Pt_2
, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso. A tale riguardo, è affermato in
[...]
giurisprudenza che “la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario”(Cass. Civ., Sez. I, n. 22424/09). A conforto di ciò, la stessa
Cassazione ha statuito che “il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso dà infatti luogo ad una sostituzione processuale del dante causa, così che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito: col trasferimento a titolo particolare operato in corso di causa viene a scindersi la titolarità del diritto controverso dalla titolarità dell'azione processuale (dal lato attivo o dal lato passivo); anche se il soggetto titolare del rapporto dedotto in giudizio è il successore a titolo particolare, il giudizio prosegue fra le parti originarie e la sentenza emessa nei confronti del dante causa produrrà effetti nei confronti dell'avente causa “ (Cass. Civ., Sez. II, n. 4368/14).
Di conseguenza, per le motivazioni finora esposte, l'opposizione proposta da parte opponente risulta infondata e non può essere accolta. Per l'effetto, viene integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 784/2022 emesso dal Tribunale di Lecco in data 07.11.2022 e dichiarato già provvisoriamente e parzialmente esecutivo da questo Giudice con ordinanza del 27.04.2024.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo, ridotta in considerazione della complessiva attività svolta, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte opponente. Tenuto conto che è di fatto subentrata nella Controparte_3
difesa di nella fase decisionale, nella medesima posizione processuale, si Controparte_1
ritiene che la condanna alla rifusione delle spese di lite debba essere disposta in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo n.
784/2022 emesso dal Tribunale di Lecco in data 07.11.2022, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 AR
pagina 6 di 7 CP_
in solido tra loro, le spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.000 per compenso professionale, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Lecco, 23/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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