Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N° 582/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore all'udienza collegiale del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 582/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede in Roma, c.f. , p. iva , rappresentato e difeso P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. Grazia Guerra ( pec avv.grazia. C.F._1 Email_1
ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, in Messina, via Email_2
Armeria 1, presso la direzione provinciale dell'istituto– appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Carrubbo 13, c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo, via Colombo C.F._2
5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (c.f. ; fax 0941 C.F._3
561465; pec che la rappresenta e difende- Appellata Email_3
OGGETTO: elenchi lavoratori agricoli- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1762 pronunciata in data 24 ottobre 2024
CONCLUSIONI Part Inps: In riforma della sentenza impugnata, respingere il ricorso di IN saria, dichiarando legittima la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2016 al 2019. In via istruttoria subordinata rinnovare la prova orale.
Vittoria di spese di entrambi i gradi.
IN: rigettare l'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi da distrarre in favore della procuratrice anticipataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN , iscritta agli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di resi- CP1 denza, ha adito il tribunale di Patti, sezione lavoro, con ricorso depositato il 19 maggio 2023, lamentando che l con lettere datate 19 dicembre 2022, le aveva Pt_1 comunicato la cancellazione di 102 giornate in ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, per i quali sosteneva di avere lavorato quale bracciante alle dipendenze di
[...]
[...]
Precisato che l non aveva riscontrato il ricorso amministrativo contro le can- Pt_1 cellazioni, chiedeva la condanna dell'istituto a ripristinare l'iscrizione.
Nella resistenza dell esaminati i testimoni , Pt_1 Testimone_1 Tes_2
, e , con sentenza n° 1762 pronunciata
[...] Testimone_3 Testimone_4 in data 24 ottobre 2024 il giudice di primo grado ha accolto la domanda di reiscri- zione per tutte e quattro le annate.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024. Nella Pt_1 resistenza di , la causa viene oggi decisa con la presente sentenza Controparte_1 il cui dispositivo viene depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha dato atto che la cancellazione procede da un verbale ispettivo 11 luglio 2022, sottoscritto dagli ispettori , e , ed eseguito Tes_1 Tes_2 Per_1 sulla , evidenziando dunque che spetta alla lavoratrice dimostrare la CP2 sussistenza del rapporto lavorativo.
Il Giudice a quo, pur dando atto che i testimoni erano stati a loro Tes_4 Tes_3 volta cancellati in base allo stesso verbale ispettivo, ha evidenziato che il secondo era stato poi reiscritto, seppure come operaio specializzato non agricolo, e ha per- tanto escluso il di lui interesse a confutare l'esito dell'attività ispettiva. Rilevato che egli era senz'altro presente sui luoghi di lavoro, ha ritenuto attendibile la sua depo- sizione, in cui si afferma che la lavoratrice "raccoglieva la legna, i frutti e puliva i terreni", mansioni tipiche della bracciante, e che ha lavorato per meno di 151 gior- nate, "sapendo" egli che era stata assunta per 102 ed avendola vista lavorare per più mesi in terreni siti in Torrenova, con direttive impartite da con Parte_3 orario di sei ore e trenta dal lunedì al venerdì, aggiungendo di averla vista in fila ad aspettare la paga presso l'ufficio dell'azienda sempre in Torrenova.
Nell'esaminare poi le deposizioni degli ispettori e , il tribunale Tes_1 Tes_2 ha di contro constatato che né l'uno né l'altra hanno detto alcunché di specifico sulla posizione della , riferendo solo sulla posizione di CP1 CP2
2- L impugna evidenziando che il tribunale non ha preso in considerazione il Pt_1 contenuto del verbale ispettivo, pur confermato da ambo i testimoni ispettori, e se- gnala che:
- l'azienda era nata nel 2003 per il settore servizi, per il quale era iscritta alla ca- mera di commercio, e nel gennaio 2007 aveva presentato denuncia aziendale all per raccolta di limoni quale azienda senza terra in virtù di un solo contratto Pt_1 di acquisto di frutto pendente, presentando da allora ben tre denunce di variazione, tutte rifiutate per eccessivo fabbisogno dichiarato e carenza documentale;
- disponeva di un solo appezzamento di appena 500 m2, peraltro usato CP2
quale deposito e comunque insufficiente per la quantità di vegetali che trattava;
- diversi proprietari di cui aveva dichiarato essere affittuaria avevano CP2 N° 582/24 r.g.l.
smentito la genuinità degli affitti, mentre i limoni conferiti da al consorzio CP2
provenivano da operazioni commerciali e non dalla raccolta sui terreni;
CP3
- il fabbisogno di manodopera era spropositato rispetto all'effettiva attività agri- cola della cooperativa;
- aveva denunciato raccolta di nocciole, mai riferita da alcun bracciante, e CP2 indicato nelle fatture vendita di ortaggi, mentre il aveva dichiarato di essersi Pt_3 occupato solo di agrumi e olive;
- svolgeva di contro attività nel settore servizi quali pulitura, taglio di siepi CP2 vive, di erbe, di rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché pulizia mediante sterramento, discerbamento, rimozione detriti e pulizia dei cunettoni, rimozione di tutte le erbacce e di tutti i detriti che ostruivano o limitavano il normale deflusso delle acque meteoriche dei corsi d'acqua;
- i braccianti esaminati in sede ispettiva non sapevano indicare correttamente le contrade in cui avrebbero svolto l'attività aziendale, né le caratteristiche dei terreni,
i periodi e i luoghi di lavoro, ed hanno inoltre asserito la presenza costante dell'am- ministratore unico , che però era di professione insegnante;
Parte_3
- gli stessi inoltre indicavano quasi sempre quali propri colleghi di lavoro i sog- getti che erano presenti in quello stesso turno di audizioni, cioè soggetti che ave- vano potuto vedere anche solo in quell'occasione;
- è stato tuttavia possibile, attraverso l'incrocio delle dichiarazioni e i riscontri oggettivi, comprendere quali fossero i pochi lavoratori che effettivamente svolge- vano lavoro di bracciantato e quelli che erano impiegati nel settore servizi.
3- L lamenta che, sulla base della deposizione di un solo testimone, l'altra Pt_1 essendo stata dichiarata inattendibile in sentenza, il tribunale ha escluso la rilevanza delle dettagliate risultanze ispettive riassunte sub 2). Osserva che il tribunale avrebbe dovuto tenere conto sia della conclamata sproporzione dell'attività agricola accertata rispetto al numero di soggetti formalmente assunti, sia dell'ampia preva- lenza dell'attività nel settore servizi rispetto a quello agricolo, circostanze queste senza esitazione confermate da e , il tutto, aggiunge l'istituto, in Tes_1 Tes_2 assenza di una allegazione esauriente ricavabile dal ricorso art. 414 c.p.c., dato che le circostanze rubricate in capitolato erano generiche.
4- IN difende la ricostruzione operata dal tribunale, che avrebbe corretta- mente valorizzato il fatto che il teste ha riferito puntualmente sulla di lei Tes_3 attività, mentre gli ispettori hanno riferito genericamente sull'attività di La CP2 appellata rimarca come l avrebbe svolto un'operazione grossolana attraverso la Pt_1 cancellazione di tutti i rapporti di bracciantato denunciati dalla cooperativa, trasfe- rendone solo alcuni al terziario.
IN sostiene ancora che l avrebbe errato per difetto nel determinare il Pt_1 fabbisogno lavorativo di considerando solo le attività di coltivazione fondi CP2
e di lavori e servizi ma ignorando quella di raccolta dei frutti, pur in presenza della N° 582/24 r.g.l.
dimostrazione della vendita di ingenti quantitativi nel corso degli anni. Richiama in particolare il contratto di vendita di frutto pendente fra la ditta ER LO
FR e AL, relativa a un uliveto di quasi quattro ettari nell'anno 2017, men- tre l ne ha considerati solo due. Pt_1
La appellata sostiene ancora che l non avrebbe mosso contestazioni relative Pt_1 alle fatture di vendita dei prodotti, insinuando anche che, se ne avessero rilevate, avrebbero dovuto informarne la Guardia di finanza perché, se si trattava di frutto acquistato e non raccolto, si sarebbe trattato di operazioni svolte in nero.
Nell'insieme, la appellata ritiene che l non abbia adeguatamente motivato il Pt_1 disconoscimento in conformità alla circolare 126/2009 con la quale si vincolava a ad applicarlo non automaticamente in base alla mera incongruità tra fabbisogno e giornate dichiarate, ma spiegando i criteri adottati tenendo conto della peculiare struttura e organizzazione dell'azienda, specie considerando che il fatto che CP2 fosse un'azienda di servizi non escludeva automaticamente che essa potesse anche assumere una quota di dipendenti per lavori schiettamente agricoli, prevalendo a quel punto il criterio della tipologia del lavoro.
5- Va sgombrato immediatamente il campo dall'ultima delle considerazioni difen- sive della appellata. L non nega affatto che un'azienda di servizi possa anche Pt_1 avere alle dipendenze dei lavoratori agricoli, ma semplicemente ha ritenuto che non vi fossero le condizioni, avuto riguardo al contenuto degli accertamenti, per rico- noscere in concreto che fossero state svolte attività bracciantili, se non in misura irrisoria. L'istituto ha insomma eseguito proprio quella cernita in concreto che la appellata ritiene indispensabile.
Ha poi ben donde l'istituto a segnalare come la sentenza impugnata non contenga alcuna analisi dei contenuti del verbale ispettivo e degli allegati, nonostante esso sia stato integralmente confermato dai suoi autori. Spetta a questa Corte eseguire tale analisi, evidentemente indispensabile anche al fine di verificare l'attendibilità dei testimoni e potendosi dare persino il caso che anche la Tes_4 Tes_3 Tes_4 pur legata da interesse analogo a quello della avesse riferito in modo coe- CP1 rente e credibile.
5.1- Il contenuto del verbale ispettivo offre pieno riscontro alla narrazione dell come riassunta supra sub 2). L'inaffidabilità complessiva delle assunzioni Pt_1 formalmente operate da è talmente palese da non essere in fondo posta in CP2 dubbio nemmeno dalla stessa IN se non per aspetti marginali.
L ha correttamente riportato le dichiarazioni dell'amministratore unico Pt_1 [...] CP
, di professione insegnante e dunque impossibilitato a seguire giornalmente i lavori agricoli (tranne, al più, in estate), che non ha mai parlato di raccolta di noc- ciole (e nemmeno gli operai ne hanno parlato), ha prodotto documentazione conta- bile gravemente lacunosa, ha ammesso l'assenza di un vero e proprio magazzino aziendale rivendicando di vendere la merce immediatamente ma senza darne alcuna N° 582/24 r.g.l.
prova tramite fatture o altro.
Altrettanto vero è che i rapporti che i rapporti dichiarati da con proprietari CP2 di terreni in cui esercitare l'attività agricola sono in gran parte aleatori e privi di riscontro ed infatti:
- l'affitto dal gennaio 2013 al 2018 con , Parte_4 Per_2 Parte_5
e , viene smentito da che nega Parte_3 CP5 Parte_6 di avere mai concesso i propri terreni a qualsiasi titolo ad alcuno, anche perché li coltivava il proprio coniuge;
- l'affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con viene smentito dalla Parte_7 erede, che riferisce che li ha lavorati solo nel 2014; Parte_8 CP2
- l'affitto da ottobre 2008 a ottobre 2017 con e Persona_3 [...] viene smentito da tranne per il 2008, con la CP6 Persona_3 precisazione che ella si riprese il terreno perché in quell'anno non svolse di CP2 fatto alcuna attività sul terreno;
- l'affitto da settembre 2014 a settembre 2024 con e Parte_9 Pt_10 viene smentito da per il periodo posteriore al 2017, e
[...] Parte_9 altrettanto deve dirsi per l'autocertificazione di conduzione della particella intestata a , che pure dice che la conduzione è durata solo fino al 2017; Parte_11
- alla promessa vendita di terreno da a non è Parte_12 Parte_3 seguita la stipula del definitivo e i terreni non risultano catastalmente intestati al promissario acquirente.
L'attività agricola di si restringe a pochissimi terreni, di gran lunga meno CP2 di quelli denunciati, e inevitabilmente l ha calcolato un fabbisogno di manodo- Pt_1 pera ridottissimo, considerando che dai terreni per i quali si è avuta conferma si sarebbe dovuto avere una produzione massima di 125 quintali a fronte della quale anno per anno ne venivano conferiti migliaia. Altrettanto inevitabile è concludere che il grosso dei conferimenti (che l'impresa non avrebbe avuto manco dove stipare) derivassero da reperimenti sul mercato, ed è ovvio che di tali reperimenti CP2 non dia alcun riscontro contabile.
Ancor più strano è che abbia venduto oltre due tonnellate di ortaggi, col- CP2 tura anche questa mai indicata nelle dichiarazioni a verbale del . Pt_3
Il risultato del calcolo di giornate da fabbisogno tabellare operato dall oscilla Pt_1 fra un minimo di 111 (2018 e 2019) e un massimo di 423 giornate (2014 e 2015), a fronte di assunzioni da un minimo di 1883 (2018) a un massimo di 6.108 (2019). Si tratta di differenza talmente abissale da non potere essere colmata nemmeno dando credito alle peraltro apodittiche critiche della appellata, e la credibilità delle assun- zioni è ulteriormente minata dalla circostanza che ha denunciato il maggior CP2 numero di giornate in un anno (2019) in cui ha dichiarato operazioni iva per soli
928,00 euro. N° 582/24 r.g.l.
Nell'insieme, è evidente l'insostenibilità economica delle assunzioni dichiarate ri- spetto al volume d'affari, ed infatti gli ispettori hanno anche constatato che CP2 aveva totalmente assolto gli obblighi contributivi per meno di metà nell'anno 2013, da allora integralmente evadendoli, e aveva sempre dichiarato di pagare i dipendenti in contanti, cioè in modo non tracciabile.
5.2- La ricorrente contrasta assai debolmente e con affermazioni di mero principio questo insieme di accertamenti, tale da rendere inevitabile lo spostamento a suo carico dell'onere della prova della genuinità del rapporto.
La lamenta che la propria posizione avrebbe dovuto essere oggetto di CP1 una disamina personalizzata. Anche tale operazione, sebbene attraverso una com- prensibile sintesi, è desumibile dal verbale, ove non solo si dà conto complessivo delle dichiarazioni dei lavoratori raccolte in sede ispettiva, ma si spiega anche che queste sono state valutate sia in rapporto l'una con l'altra, sia confrontandole con gli esiti oggettivi e con le dichiarazioni dell'amministratore . Pt_3
Spettava semmai al Giudice il compito di verificare la coerenza delle deposizioni e con quanto da loro dichiarato in sede ispettiva onde saggiarne Tes_4 Tes_3
l'attendibilità, nonché di verificare cosa la stessa avesse detto in quella CP1 sede. Tale operazione non è stata compiuta e spetta dunque a questa Corte porre rimedio.
La appellata1 dichiarava agli ispettori di avere lavorato per un numero di giornate che non ricordava, mentre nel ricorso art. 414 c.p.c. ella ha asserito che furono 102 per ciascun anno. Nessun riferimento è contenuto a verbale a colleghi di nome
" " ( o " ( , avendo ella citato nominativamente Tes_3 Tes_3 Tes_4 Tes_4 solo una tale e un tale . Per_3 Per_4
A loro volta, in sede ispettiva, né né citano alcuna collega di nome Tes_3 Tes_4
". A ciò si aggiunga che ha detto quale testimone che gli ordini CP1 Tes_3 venivano impartiti da e che, alla potatura, lavorava con lui un "ru- Parte_3 meno" di nome ", mentre cita un " come di nazionalità al- Per_5 Tes_4 Per_5 banese asserendo che questi "organizzava il lavoro" (deposizione testimoniale) dando "le direttive sul lavoro da svolgere"(verbale ispettivo).
L'attendibilità di è ulteriormente inficiata dalla sua asserzione di avere Tes_3 lavorato "su terreni di proprietà fra il 2016 e il 2020 anche se, come visto Pt_7 supra, l'erede ha smentito qualsiasi attività di dopo il 2014. Va an- Pt_7 CP2 cora rilevato che inserisce pure l'anno 2020 nonostante lo stesso ammini- Tes_3 stratore avesse invece dichiarato che la cooperativa aveva cessato ogni at- Pt_3 tività con l'anno 2019.
Sussistono perciò gravi incoerenze sia fra le dichiarazioni dei tre soggetti sia fra quanto essi hanno dichiarato agli ispettori e quanto affermato in giudizio. Bene ha N° 582/24 r.g.l.
fatto perciò il tribunale a non tenere in conto la deposizione della anche Tes_4 aldilà del di lei evidente interesse indiretto all'esito della controversia, e la deposi- zione di non ha un grado di attendibilità tale da consentire di ritenere suf- Tes_3 ficientemente dimostrati i rapporti di lavoro oggetto di controversia.
A ciò si aggiunga che, nei verbali delle dichiarazioni degli altri lavoratori agli ispettori, il nome " non compare. CP1
6- L'appello dell è pertanto fondato e non è necessario ammettere l'ulteriore Pt_1 prova per testi invocata dall'appellante.
Al giudizio mirato al riconoscimento del diritto all'iscrizione agli elenchi anagra- fici non applica l'art. 152 att. c.p.c. (Cass. sez. lav. 16676/2020). Le spese seguono pertanto la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.M. 55/2014, per le cause di valore indeterminabile si considera normalmente un importo non inferiore a 26.000,00 e non superiore a
260.000,00 euro, ma il Giudice può valicare tali limiti, andando anche allo sca- glione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore (per tutte Cass. sez. II 10438/2023). È questo senz'altro il caso di specie.
La semplicità in diritto della controversia e la pacifica circostanza che l è parte Pt_1 in un alto numero di cause aventi tutte quale presupposto l'accertamento su CP2 per le quali l'istituto ha dunque affrontato uno sforzo defensionale identico e ripeti- tivo, consentono di applicare il minimo tariffario del terzo scaglione nonostante la relativa complessità della ricostruzione in fatto. Poiché l'appello si è risolto in unica udienza, non v'è luogo a compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 1762 pronunciata in data 24 ottobre 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della appellata condannandola a rimborsare all le spese di lite, liquidate in 2.697,00 Pt_1 euro quanto al primo grado e in 1.984,00 quanto all'appello, tutte oltre accessori di legge e contributo unificato versato.
Messina 6 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 pag. 19 "dich. Dipendenti-compressed.pdf" in "verbale calt (2).zip", a sua volta in "fascicolo primo grado ciminata.zip" allegato all'atto di appello.