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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4334 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16321/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice BE TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 16321/2024 promossa da:
nata l'[...], a [...], Buenos Aires, Argentina; Parte_1 [...]
nata il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina; Parte_2 Parte_3
, nata il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina, rappresentati e difesi dagli avvocati
[...]
Annalaura Carbone del Foro di Roma, C.F. (indirizzo pec C.F._1
); del Foro di Roma, C.F. Email_1 Parte_4
(indirizzo pec ) e Carlo Rombolà del C.F._2 Email_2
Foro di Roma, C.F. (indirizzo pec i quali C.F._3 Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio all'indirizzo pec
), ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Email_1
Cesare, n. 61, presso e nello studio degli avv.ti menzionati, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ACCERTARE l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza c.d. da materna da avo italiano e, per l'effetto, DICHIARARE i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita e ORDINARE al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (talvolta Parte_5 indicata come o , nata l'[...] ad [...]ò Parte_6 Parte_7
(Comune soppresso il 1° gennaio 2018 e fuso con il Comune di Piovera nel nuovo Comune di
Alluvioni Piovera) provincia di LE (cfr. doc. in atti n. 1) da genitori italiani, ovvero
[...]
e la quale emigrava in Argentina, non acquistava la cittadinanza argentina né Pt_8 Per_1 mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione.
Camera Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: Che nell'Ufficio Nazionale degli Elettori, dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini per nascita e per elezione oltre i 16 anni e
i naturalizzati argentini dai 18 anni, non risulta registrato fino a data odierna: Pt_5 [...]
o o .- Nata l´11/08/1918 in ITALIA – LE – Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2
Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 2).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 le ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. pagina 2 di 6 Va osservato, altresì, che le ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano nata l'[...] ad (Comune soppresso il Parte_5 Persona_2
1° gennaio 2018 e fuso con il Comune di Piovera nel nuovo Comune di Alluvioni Piovera) provincia di
LE (cfr. doc. in atti n. 1), contraeva matrimonio con il 9 Persona_3 dicembre 1937 (cfr. doc. in atti n. 03) e decedeva in data 02 Giugno 2001, a La Plata. Distretto di La
Plata, Provincia di Buenos Aires (cfr. doc. in atti n. 4);
- in data 6 ottobre 1941 dall'unione matrimoniale di con Parte_5 Persona_3 nasceva (cfr. doc. in atti n. 05); quest'ultima il 16 maggio 1968, si univa in Persona_4 matrimonio con ST (cfr. doc. in atti n. 06); dall'unione matrimoniale nasceva, l'11 CP_2 ottobre 1970, (cfr. doc. in atti n. 07), odierna ricorrente;
Parte_1
- in data 5 marzo 1998 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 08) e dall'unione matrimoniale nascevano: , nata il 12 Parte_2 novembre 1999 (cfr. doc. in atti n. 09) e , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. Parte_3
10), odierne ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava pagina 3 di 6 incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che figlia di cittadini italiani, non perdeva la relativa cittadinanza italiana Parte_5 trasmettendola, così, “iure sanguinis” ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese le odierni ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ovvero determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di
[...] cittadino italiano che sarebbe spettato alle odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n.
555 del 1912. pagina 4 di 6 Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In ordine alle spese lite, si rileva che nessuna domanda sul punto è stata spiegata dai ricorrenti e che comunque in ogni caso tenuto conto che la domanda poteva anche essere proposta in via amministrativa le stesse sarebbero state dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti nata Parte_1
l'11 ottobre 1970, a La Plata, Buenos Aires, Argentina; nata il 12 Parte_2 novembre 1999, a La Plata, Buenos Aires, Argentina; nata il [...], a Parte_3
La Plata, Buenos Aires, Argentina il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara di non provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Torino, 2 ottobre 2025
Il giudice unico
BE TT pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice BE TT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 16321/2024 promossa da:
nata l'[...], a [...], Buenos Aires, Argentina; Parte_1 [...]
nata il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina; Parte_2 Parte_3
, nata il [...], a [...], Buenos Aires, Argentina, rappresentati e difesi dagli avvocati
[...]
Annalaura Carbone del Foro di Roma, C.F. (indirizzo pec C.F._1
); del Foro di Roma, C.F. Email_1 Parte_4
(indirizzo pec ) e Carlo Rombolà del C.F._2 Email_2
Foro di Roma, C.F. (indirizzo pec i quali C.F._3 Email_3 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni inerenti al giudizio all'indirizzo pec
), ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Giulio Email_1
Cesare, n. 61, presso e nello studio degli avv.ti menzionati, come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ACCERTARE l'avvenuta trasmissione in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza c.d. da materna da avo italiano e, per l'effetto, DICHIARARE i ricorrenti medesimi cittadini italiani dalla nascita e ORDINARE al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (talvolta Parte_5 indicata come o , nata l'[...] ad [...]ò Parte_6 Parte_7
(Comune soppresso il 1° gennaio 2018 e fuso con il Comune di Piovera nel nuovo Comune di
Alluvioni Piovera) provincia di LE (cfr. doc. in atti n. 1) da genitori italiani, ovvero
[...]
e la quale emigrava in Argentina, non acquistava la cittadinanza argentina né Pt_8 Per_1 mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione.
Camera Nazionale Elettorale, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: Che nell'Ufficio Nazionale degli Elettori, dove risultano iscritti tutti i cittadini argentini per nascita e per elezione oltre i 16 anni e
i naturalizzati argentini dai 18 anni, non risulta registrato fino a data odierna: Pt_5 [...]
o o .- Nata l´11/08/1918 in ITALIA – LE – Parte_5 Parte_6 Parte_7 Per_2
Deceduta.” (cfr. doc. in atti n. 2).
[...]
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 2.10.2025 le ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana. pagina 2 di 6 Va osservato, altresì, che le ricorrenti deducevano che:
- l'avo italiano nata l'[...] ad (Comune soppresso il Parte_5 Persona_2
1° gennaio 2018 e fuso con il Comune di Piovera nel nuovo Comune di Alluvioni Piovera) provincia di
LE (cfr. doc. in atti n. 1), contraeva matrimonio con il 9 Persona_3 dicembre 1937 (cfr. doc. in atti n. 03) e decedeva in data 02 Giugno 2001, a La Plata. Distretto di La
Plata, Provincia di Buenos Aires (cfr. doc. in atti n. 4);
- in data 6 ottobre 1941 dall'unione matrimoniale di con Parte_5 Persona_3 nasceva (cfr. doc. in atti n. 05); quest'ultima il 16 maggio 1968, si univa in Persona_4 matrimonio con ST (cfr. doc. in atti n. 06); dall'unione matrimoniale nasceva, l'11 CP_2 ottobre 1970, (cfr. doc. in atti n. 07), odierna ricorrente;
Parte_1
- in data 5 marzo 1998 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_5
(cfr. doc. in atti n. 08) e dall'unione matrimoniale nascevano: , nata il 12 Parte_2 novembre 1999 (cfr. doc. in atti n. 09) e , nata il [...] (cfr. doc. in atti n. Parte_3
10), odierne ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava pagina 3 di 6 incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che figlia di cittadini italiani, non perdeva la relativa cittadinanza italiana Parte_5 trasmettendola, così, “iure sanguinis” ai propri figli e anche ai relativi discendenti, comprese le odierni ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ovvero determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, dello stato di
[...] cittadino italiano che sarebbe spettato alle odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n.
555 del 1912. pagina 4 di 6 Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale
“Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando le ricorrenti cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
In ordine alle spese lite, si rileva che nessuna domanda sul punto è stata spiegata dai ricorrenti e che comunque in ogni caso tenuto conto che la domanda poteva anche essere proposta in via amministrativa le stesse sarebbero state dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alle ricorrenti nata Parte_1
l'11 ottobre 1970, a La Plata, Buenos Aires, Argentina; nata il 12 Parte_2 novembre 1999, a La Plata, Buenos Aires, Argentina; nata il [...], a Parte_3
La Plata, Buenos Aires, Argentina il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere CP_1 CP_3 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Dichiara di non provvedere in ordine alle spese.
Così deciso in Torino, 2 ottobre 2025
Il giudice unico
BE TT pagina 5 di 6 pagina 6 di 6