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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa RL ZZ, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 19.11.2025, nella causa civile iscritta al n.2347/2023 R.G.C.A. e vertente
tra
, in qualità di erede della defunta , residente Parte_1 Per_1 in Giulianova, elettivamente domiciliato in Roseto degli Abruzzi (Teramo) alla Via Botticelli n.13 presso lo studio dell'Avv.ta Sabrina Di Furia che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione del 9.12.2024- Opposto
contro
, residente in Tortoreto, elettivamente domiciliata in San Benedetto Controparte_1 del Tronto alla via Pasubio n.57/B presso lo studio dell'avv. Maurizio Mariani che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso semplificato di cognizione in opposizione a decreto ingiuntivo n.323/2023 di cui alla causa civile R.G.954/2023 Giudice di Pace di Teramo qui riassunta- Opponente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento nasce dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato dinanzi al
Giudice di Pace di Teramo, il 2.3.2023, con il quale l'opposta , nelle more Per_1 defunta, quindi oggi quale erede, otteneva il decreto ingiuntivo Parte_1
n.323/2023 RG del 3.3.2023 per il recupero dei canoni di locazione non corrisposti afferenti le mensilità di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020 (€ 480,00x3) oltre quelli
1 parzialmente corrisposti per le mensilità di gennaio 2021 e febbraio 2021 (€.90,00x2).
L'odierna parte opponente, , opponeva il predetto decreto ingiuntivo Parte_2 evocando l'incompetenza per materia del G.d.P per essere competente il Tribunale in composizione monocratica. Dichiarata da parte del G.d.P la propria incompetenza per materia, la causa veniva riassunta dinanzi questo Tribunale da e, Per_1 successivamente al decesso di quest'ultima, dal di lei figlio, unico erede, Parte_1
.
[...]
Parte opposta insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, e cioè per il pagamento dei canoni di locazione non pagati, mentre parte opponente sosteneva che l'inerzia della protrattasi per tre anni nella richiesta di pagamento dei canoni, la Per_1 mancata richiesta di pagamento in occasione della cessione del contratto di locazione da a e dopo la cessione, l'emergenza COVID, avevano Controparte_1 Controparte_2 ingenerato l'affidamento legittimo nella Sig.ra circa la remissione tacita Controparte_1 del debito (sentenza Cassazione Civile n. 16743/2021 –abuso del diritto e lunga inerzia del creditore), tenuto conto che la richiesta di pagamento è avvenuta dopo tre anni dall'esigibilità del credito. Eccepiva altresì l'inadempimento della locatrice in quanto il bagno dell'appartamento locato presentava muffa e infiltrazioni d'acqua. Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva di in quanto Parte_1 la documentazione che attesta essere l'erede legittimo di risulta depositata tl Per_1 tardivamente dalla difesa dell'opposto.
Nell'ulteriore corso del giudizio, le parti tentavano invano un accordo e si giungeva in data odierna alla discussione orale della causa.
L'opposizione risulta infondata e va rigettata. Poichè il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso da giudice non competente per materia, esso non può essere confermato, ma parte opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposto della somma di
€.1.620,00, di cui €.1.440,00 corrispondente ai canoni mensili non corrisposti di marzo
2020, aprile 2020 e maggio 2020 (€ 480,00x3) ed €.180,00 relativi a quelli parzialmente corrisposti per le mensilità di gennaio 2021 e febbraio 2021 (€ 90,00x2).
Ed invero, l'assunto per il quale la creditrice non abbia mai richiesto il pagamento dei canoni scaduti alla debitrice, non può in alcun modo far venir meno il credito vantato.
La creditrice all'epoca Sig.ra tramite il figlio Sig. ha più Per_1 Parte_1 volte richiesto tale pagamento e ciò per mezzo di messaggistica WhatsApp, sia in data 9
2 giugno 2021 che in data 16 luglio 2021, come da documentazione in atti, per poi essere rassicurato dalla debitrice la quale non solo ammetteva con messaggi audio confessori la debenza in atto ma ne prometteva la successiva solvibilità (sempre in atti).
L'asserito legittimo affidamento di sulla remissione tacita del debito, in Controparte_1 occasione del subentro nel contratto di affitto del Sig. , padre della Controparte_2 debitrice, non può trovare accoglimento. Parte opposta rappresentava di non aver agito nell'immediatezza per il recupero del credito solo in ragione della momentanea difficoltà in capo alla debitrice (per come più volte rappresentato dalla medesima) nel momento in cui andava a perdere l'occupazione di cui disponeva al momento della sottoscrizione del contratto in ragione dell'emergenza Covid;
emergenza ad oggi superata anche in considerazione della nuova occupazione della debitrice e quindi della capacità della medesima di solvibilità del debito.
Comunque sia, al di là delle considerazioni espresse dalla e poi dal figlio Per_1
, parte opponente rimaneva debitrice dei canoni di locazione non Parte_1 pagati, stante l'inesistenza di qualsivoglia remissione tacita del debito e/o abuso del diritto. Infatti, la richiesta di pagamento ad opera del figlio della creditrice, il breve lasso di tempo intercorso (solo tre anni), il rapporto intercorrente tra le due di tipo solo contrattuale (locatore/conduttore) e non anche affettivo o parentale come occorso nel caso di specie della sentenza invocata da parte opponente, depongono per la non rinuncia del credito.
Sulla presenza di muffa, anche a voler ammettere la sussistenza di tale vizio, esso non risulta essere tale da invocare il mancato versamento dei canoni dovuti. Inoltre, tale vizio non risulta documentato, né tantomeno contestato immediatamente e comunque non dimostrabile in questa sede con una testimonianza.
Va sottolineato inoltre che detta muffa potrebbe essere sopravvenuta durante la locazione dell'immobile, ad esempio come succede spesso a causa della mancata aerazione del locale, peraltro finestrato, ad opera della opponente.
Se poi fosse stata presente sin dall'inizio del rapporto contrattuale era comunque a conoscenza della conduttrice al momento della stipula e quindi trattasi di vizio conosciuto ed accettato dalla medesima in fase di sottoscrizione del contratto.
In merito alla richiesta di parte opponente circa l'esclusione della responsabilità ex art.1218 c.c. in ragione della emergenza Covid, essa va ridimensionata nel senso che il
3 pagamento dei canoni veniva sospeso a causa dell'emergenza, ma non rinunciato.
Cessata l'emergenza, i canoni avrebbero dovuto essere pagati alla locatrice,
Sulle spese compensate dal Giudice di Pace di Teramo, questo Tribunale nulla può decidere. Parte opponente avrebbe dovuto impugnare tale statuizione dinanzi all'autorità competente.
In merito all'eccepita improcedibilità della domanda del ricorrete per nullità della notifica della mediazione, essa va disattesa. La notifica in questione è regolare in quanto
è stata operata a mani a mezzo UNEP di Teramo ex art. 140 c.p.c. e ritirata dall'ufficio/Casa Comunale dalla madre della opponente delegata al ritiro dalla figlia
(cfr. cartolina depositata in atti).
Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva del Sig. figlio Parte_1 della Sig.ra si sottolinea come la qualità di erede della parte opposta sia Per_1 dimostrata non solo dal certificato di morte allegato all'atto di riassunzione ma anche dallo stesso atto di riassunzione atteso che tale atto costituisce per se stesso atto di accettazione tacita dell'eredità. Inoltre, parte opposta depositava atto notorio del e dell'Agenzia delle Entrate nonché ricevuta della dichiarazione Controparte_3 di successione presentata dal Sig. che ne attestano la legittimità Parte_1 attiva.
L'opposizione va pertanto rigettata. Poiché il decreto ingiuntivo è stato emesso da giudice incompetente per materia per cui revocato, parte opponente va condannata a pagare a parte opposta la somma di €.1.660,00, per i canoni mensili non corrisposti di marzo 2020, aprile 2020 e maggio 2020 (€ 480,00x3), a quelli parzialmente corrisposti per le mensilità di gennaio 2021 e febbraio 2021 (€ 90,00x2). Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 quale erede di contro , disattesa ogni contraria istanza Per_1 Controparte_1 ed eccezione, così provvede:
4 -rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna l'opponente a pagare in Controparte_1 favore dell'opposto la somma di €.1.660,00, oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al soddisfo;
-condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.3.000,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge ed esborsi.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 19 novembre 2025.
LA GI AR
(RL ZZ)
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