Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 29/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
RG N 2150/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. Vittorio Cobianchi Bellisari, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 2150/2012, tra le seguenti parti: STM S.R.L. (P.IVA 00220300941) rappresentata e difesa dagli avv.ti GABRIELE MEGOGLI e SERENA MEGOGLI, giusta procura in atti;
- attrice
TI PE (c.f. [...]) e TI SA (c.f. [...]) rappresentati e difesi dall'avv. ANTONIO FERRI, giusta procura in atti;
- convenuti
Oggetto: Affitto d'azienda
Conclusioni
Come da verbale di udienza del
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società STM SRL. ha convenuto in giudizio i Sigg.ri TI SA E TI PE onde sentire condannare questi ultimi per l'inadempimento di obblighi assunti mediante contratto di fitto di ramo d'azienda del 31.10.2007, Rep. 48677, Racc. 24173, avente ad oggetto un fondo sito in località Zio Carlo, Isernia. Oggetto del ramo d'azienda concesso in locazione è lo sfruttamento del centro di turismo equestre. Più precisamente, parte attrice sostiene che i conduttori non abbiamo assolto agli obblighi derivanti dal contratto e, in particolare, quello di provvedere alla manutenzione ordinaria, straordinaria e, di conseguenza, restituire l'immobile locato in buono stato di conservazione. Come conseguenza di tale inadempimento, l'attrice ha intimato alla parte convenuta il risarcimento dei danni quantificati in Euro 50.132,56. Al rifiuto di parte convenuta di corrispondere quanto richiesto per il ripristino del campo di equitazione, l'attrice proponeva ricorso per ATP ex art. 669 cpc innanzi a codesto Tribunale. Nell'ambito del procedimento di ATP, recante RG. n. 417/2010, il CTU ivi nominato quantificava i costi per il ripristino in Euro 30.026,30, importo mai corrisposto dai convenuti. Parte attrice, dunque, incardinava giudizio di merito innanzi a codesto Tribunale onde sentire condannare la convenuta alla esecuzione dei lavori o al risarcimento di Euro 30.026,30 pari alla spesa per il ripristino dello status quo ante dell'azienda locata.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto quanto segue:
- che il contratto di locazione prevedeva espressamente l'obbligo a carico del conduttore di effettuare tutti gli interventi di manutenzione e riparazione ordinaria/straordinaria necessari per restituire al termine della locazione il fondo locato in buone condizioni equiparabili a quelle in cui il fondo è stato consegnato all'inizio del contratto di locazione;
- che nel procedimento ex art. 669 cpc recante RG. n. 417/2010, il CTU effettivamente confermava una serie di inadempienze a carico del conduttore quantificando i danni in Euro 30.026,30;
- che l'elaborato peritale depositato all'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo RG. 417/2010 forma piena prova nel presente giudizio di merito. Si sono costituiti in giudizio TT AR e TT IU eccependo l'infondatezza delle avverse pretese e chiedendone il rigetto, in virtù non solo dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ma altresì per aver apportato delle migliorie al fondo preso in locazione.
In particolare, hanno evidenziato in primis che il contratto di locazione non prevedeva l'accollo delle spese ordinarie e straordinarie riguardanti la struttura ma solo quelle relative alla gestione delle attività in seno alla struttura stessa e che comunque nel contratto il conduttore viene esonerato da tutto ciò che riguarda la normale usura dovuta al tempo. Con riferimento poi all'elaborato peritale ex art. 669 cpc recante RG. n. 417/2010, hanno eccepito che lo stesso non può avere valenza probatoria nel presente giudizio e che la CTU non ha quantificato i danni arrecati dal conduttore bensì, più in generale, l'importo complessivo necessario alla ristrutturazione del fondo locato, che ad avviso dei convenuti non può essere a carico del conduttore. Parte convenuta ha concluso affinché l'adito Tribunale accerti e dichiari l'esatto adempimento della ditta TT AR e di conseguenza rigetti la domanda attorea. Parte convenuta, inoltre, invoca la restituzione dell'assegno bancario, n. 3184067021-05 dell'importo di Euro 10.000,00, al Sig. TT IU, assegno che quest'ultimo aveva consegnato ad STM SRL. a titolo di fideiussione al momento della stipula del contratto a garanzia degli obblighi assunti da TT AR.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione il 28/08/2024.
OSSERVA
L'azione proposta dall' attrice STM SRL deve essere inquadrata, dal punto di vista sostanziale, nella fattispecie tipica del contratto di affitto di azienda di cui all'art. 2562 c.c., mentre dal punto di vista processuale viene in rilievo la valutazione dell'efficacia probatoria nel processo di merito della CTU espletata nell'ambito del procedimento di ATP ex art. 696 cpc.
Volendo esaminare per le vie brevi la questione processuale circa l'utilizzabilità nell'ambito del processo di merito della relazione elaborata in sede di ATP ex artt. 696 e 696 bis cpc., va detto che è pacifico il principio secondo il quale l'elaborato peritale formatosi in sede di ATP, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, entra a far parte del materiale probatorio del successivo giudizio di merito ed il Giudice è libero di apprezzarla liberamente. Sul punto v. Cass. Civ. III sez. n. 8496/2023, richiamata da sent. n. 588/2023 del Tribunale di La Spezia. La CTU è liberamente apprezzata dal Giudice che in quanto peritus peritorum può confermarla così come può disattenderla in tutto o in parte, così come avviene per una normale consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in seno al processo di merito. Nel caso di specie, il procedimento di ATP si è svolto in contraddittorio tra le parti e l'elaborato peritale del CTU è stato acquisito in modo rituale nel presente giudizio. Non vi sono dubbi, pertanto, che la stessa faccia parte del materiale probatorio.
Con riferimento, invece, agli aspetti sostanziali, il codice civile non detta una disciplina ad hoc per il contratto di affitto d'azienda, limitandosi a richiamare la disciplina applicabile per l'usufrutto di azienda. L'affitto di azienda è il contratto con il quale un soggetto (locatore), dietro corrispettivo, trasferisce (non già la proprietà, bensì) il godimento, ad un altro soggetto (affittuario), di un'azienda, cioè di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
L'oggetto dell'operazione deve essere costituito appunto da un complesso di beni potenzialmente idoneo e sufficiente per consentire l'esercizio di una determinata attività d'impresa. Non è tuttavia necessario che il trasferimento comprenda tutti i beni caratterizzanti il complesso aziendale, essendo sufficiente che abbia ad oggetto un'articolazione funzionalmente autonoma alla stessa riconducibile (c.d. ramo d'azienda), come appunto nel caso di specie.
Con l'affitto d'azienda, il proprietario-concedente trasforma la struttura rischio- rendimento connaturata all'azienda, con l'aspettativa, da un lato di assicurarsi un rendimento periodico dell'investimento formalmente predeterminato e quindi certo, nella misura del canone e, dall'altro, di mantenere nel tempo il valore economico del complesso aziendale data in gestione. L'affittuario assume, invece, la responsabilità dell'esercizio di una attività economica senza dover effettuare un cospicuo investimento iniziale.
***
Venendo al merito della controversia e cioè se la Sig.ra TT AR abbia adempiuto o meno agli obblighi precedentemente assunti in contratto, deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione rubricato “spese di gestione”, sono a carico del conduttore tutte le spese ordinarie e straordinarie per manutenzioni e riparazioni e che l'art. 18 obbliga il conduttore a riconsegnare l'immobile nello stato in cui era stato consegnato salva la normale usura dovuta al tempo.
Dalla lettura del contratto si desume che la conduttrice abbia assunto obblighi specifici relativamente allo stato di mantenimento e di riconsegna del complesso aziendale.
La CTU espletata nel corso del procedimento di ATP ha verificato in modo analitico tutti gli inadempimenti e/o inesatti adempimenti di parte conduttrice ed ha quantificato puntualmente il costo degli interventi necessari a ripristinare il complesso aziendale in maniera equiparabile allo stato nel quale venne consegnato al tempo della stipula del contratto. Gli interventi necessari al ripristino dello status quo ante sono stati quantificati in Euro 30.026,30.
Le conclusioni del CTU sia con riferimento alla natura degli inadempimenti posti in essere dalla convenuta sia con riferimento alla quantificazione dei danni, vengono pienamente condivise da questo Giudice il quale non può che ritenere la domanda attorea fondata e pertanto meritevole di accoglimento. D'altronde parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio a suo carico. Per quanto riguarda le obbligazioni, infatti, l'art.1218 c.c. snellisce e semplifica il regime probatorio del creditore, in ossequio ad una ratio che avvolge l'intera materia delle obbligazioni. La norma si differenzia dal regime della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., il cui precetto impone al danneggiato di dover provare tutti i fatti costitutivi richiesti dalla norma, ossia: elemento soggettivo del danneggiante, danno evento, danno conseguenza, nesso causale materiale e giuridico. Cosicché, in sede di giudizio grava sul debitore un onere più complesso, plasmato sul comma 2 dell'art. 2697 c.c., secondo cui egli potrà superare la presunzione d'inadempimento colposo solo se dimostra l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio.
Dal un punto di vista probatorio, invero, il debitore potrà superare la presunzione di colpa dimostrando non solo l'esistenza di una causalità materiale che recide il nesso tra la condotta e l'evento, ma anche di aver utilizzato la diligenza richiesta dall'art.1176 c.c. ma nonostante ciò non è stato possibile adempiere l'obbligazione.
Il modello dell'art.1218 c.c. si ispira a due principi, fatti propri dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che nel 2001 ha affermato l'esigenza di un regime probatorio unificato per tutte le azioni aventi ad oggetto un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. il creditore è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento mentre è onere del debitore dimostrare i fatti estintivi dell'altrui pretesa (Cass. S.U. 13533/2001) e cioè quello di dimostrare l'esatto adempimento.
Tanto premesso, non sembra che tale onere sia stato assolto dalla parte convenuta e neppure che lo stesso potesse essere sostituito da una nuova consulenza tecnica d'ufficio. Ciò non contraddice col fatto che la CTU espletata in sede di ATP vada ad assolvere l'onere della prova in capo all'attore poiché, come si è detto sopra, l'attore è tenuto solo ad allegare il titolo per il quale agisce (nel caso di specie il contratto) e l'inesatto adempimento: da questo punto di vista la CTU è stata idonea a fotografare la situazione di fatto esistente al momento della riconsegna del complesso aziendale. Non così per la parte convenuta. La CTU infatti, non costituisce un mezzo di prova ma rappresenta perlopiù un mezzo di ausilio per il Giudice volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti la cui interpretazione richiede nozioni di scienza specialistica e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse, sia per quanto riguarda la ricerca, al di fuori del processo, degli elementi da porre a sostegno delle rispettive pretese, sia per quanto riguarda l'introduzione strumentale di essi nel processo, mediante le opportune produzioni e deduzioni probatorie, e cioè attraverso un'opera di selezione e di elezione che, essendo propria della parte interessata, non può essere demandata ad un organo ausiliario del Giudice, in quanto tale imparziale (Sul punto v. Cass. 5607/1986 e Cass. Sez. Lav. 1115/1993).
Per le brevi considerazioni innanzi esposte la domanda va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda posta da STM SRL. nei confronti di TT AR e TT IU così provvede:
- Accoglie la domanda
- Per l'effetto condanna la ditta TT AR in solido con TT IU, quest'ultimo nei limiti della fideiussione prestata, alla corresponsione nei confronti della STM SRL di complessivi Euro 30.026,30, oltre interessi dalla domanda;
- Condanna la ditta TT AR al pagamento delle spese di lite quantificate in Euro 5.577,00 di cui Euro 500,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Gabriele Megogli per l'anticipo fattone.
- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per espressa disposizione dell'art. 282 cpc.
Isernia 28/01/2025 Il giudice
Vittorio Cobianchi Bellisari