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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 100 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Atzori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/06/2016 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Assemini, anno 2016, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori e in Per_1 Persona_2 favore della GN , che assumerà in via esclusiva tutte le Parte_2 decisioni di maggior importanza relative alla vita delle figlie minori, alla loro condizione di vita, di salute, alla loro educazione ed istruzione e alla scelta della loro residenza abituale.
Pag. 2 di 3
2. Le minori figlie coabiteranno con la madre nella residenza in Assemini nella
Via Verdi n. 15 e continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione.
3. Disporre a carico del SI un assegno di mantenimento in Parte_1 favore delle figlie e di € 250,00 totali da versarsi entro il giorno Per_1 Per_2
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN;
le parti Pt_2 stabiliscono che l'assegno unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà integralmente alla GN . Pt_2
4. Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive documentate sostenute nell'interesse delle figlie secondo le prescrizioni cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle causa di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Le anzidette spese straordinarie dovranno essere rimborsate nella misura del
50% al genitore anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Le parti concordano che le somme arretrate dovute dal alla per Pt_1 Pt_2 la causale spese straordinarie pari alla data attuale ad Euro 580,50 saranno corrisposte dal medesimo con pagamento rateale mensile dell'importo di
Euro 50,00 fino all'estinzione.
5. Stabilire che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia Per_1 quando questa lo vorrà mentre, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita della figlia restano ferme - salvo diverso accordo tra i Persona_2 genitori - le modalità di regolamentazione stabilite nella ordinanza presidenziale del 29 marzo 2019 e dunque gli incontri tra la bambina e il Sig. dovranno avvenire alla presenza della nonna paterna e presso Parte_1 il domicilio della medesima in Assemini nella Via Leonardo da Vinci n. 11, due pomeriggi alla settimana.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 100 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Atzori, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donatella Pistis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 11/06/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Assemini.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 11/06/2016 tra
[...]
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune Pt_1 Parte_2
di Assemini, anno 2016, numero 8, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. disporre l'affido super esclusivo delle figlie minori e in Per_1 Persona_2 favore della GN , che assumerà in via esclusiva tutte le Parte_2 decisioni di maggior importanza relative alla vita delle figlie minori, alla loro condizione di vita, di salute, alla loro educazione ed istruzione e alla scelta della loro residenza abituale.
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2. Le minori figlie coabiteranno con la madre nella residenza in Assemini nella
Via Verdi n. 15 e continueranno a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione e istruzione.
3. Disporre a carico del SI un assegno di mantenimento in Parte_1 favore delle figlie e di € 250,00 totali da versarsi entro il giorno Per_1 Per_2
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla GN;
le parti Pt_2 stabiliscono che l'assegno unico (o eventuale altro emolumento equipollente) spetterà integralmente alla GN . Pt_2
4. Stabilire che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e sportive documentate sostenute nell'interesse delle figlie secondo le prescrizioni cui alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle causa di diritto familiare” del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017.
Le anzidette spese straordinarie dovranno essere rimborsate nella misura del
50% al genitore anticipatario entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Le parti concordano che le somme arretrate dovute dal alla per Pt_1 Pt_2 la causale spese straordinarie pari alla data attuale ad Euro 580,50 saranno corrisposte dal medesimo con pagamento rateale mensile dell'importo di
Euro 50,00 fino all'estinzione.
5. Stabilire che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente la figlia Per_1 quando questa lo vorrà mentre, per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita della figlia restano ferme - salvo diverso accordo tra i Persona_2 genitori - le modalità di regolamentazione stabilite nella ordinanza presidenziale del 29 marzo 2019 e dunque gli incontri tra la bambina e il Sig. dovranno avvenire alla presenza della nonna paterna e presso Parte_1 il domicilio della medesima in Assemini nella Via Leonardo da Vinci n. 11, due pomeriggi alla settimana.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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