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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/09/2025, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 11443/2018, promossa da:
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. ACHILLI MASSIMO ATTRICE contro
(c.f. ) deceduto il 5.8.24 e quindi CP_1 CodiceFiscale_2
(c.f. ) CP_2 CodiceFiscale_3
(c.f. ) Controparte_3 CodiceFiscale_4 con il patrocinio dell'Avv. FROSIO RONCALLI ROMINA CONVENUTI ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con citazione datata 20.7.18, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1 accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio tra i rispettivi fondi, siti a Pisogne-BS.
Il convenuto si è costituito il 6.11.18, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la costituzione della servitù per usucapione.
Le parti sono comparse alle udienze del 6.12.18, 10.7.19 e 16.12.19, anche a scopo conciliativo. A seguito di alcuni rinvii, il 28.4.21 il giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie. Con ordinanza dell'8.4.22, il giudice ha ammesso alcuni capitoli di prova orale. I testi sono stati escussi all'udienza del 24.6.22. Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. Le parti sono comparse alle udienze del 12.9.23 e 12.12.23.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta l'11.6.24. L'8.8.24, tuttavia, la difesa del convenuto ne ha rappresentato il decesso. Con ricorso del 9.9.24, l'attrice ha chiesto la riassunzione del processo. Con decreto dell'11.9.24 – «ritenuto che l'art. 300 ult. co. c.p.c. escluda la rilevanza degli eventi interruttivi dopo la discussione della causa;
che la tesi prevalente collochi questo momento, nel rito ordinario, alla scadenza del termine per le memorie di replica, non essendosi di fatto ancora conclusa l'attività difensiva» – il giudice ha fissato nuova udienza. Il 16.10.24 l'attrice ha depositato prova della notifica. Il 24.1.25 si sono infine costituiti in giudizio gli eredi di CP_1
Le parti sono comparse all'udienza del 25.2.25. La precisazione delle conclusioni si è tenuta in trattazione scritta l'8.4.25. È seguito lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini assegnati del 28.5.25 e 17.6.25.
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2. Le circostanze di fatto rilevanti per la decisione possono essere così riassunte:
− è proprietario del mappale 705, a seguito di risalenti atti di divisione, e del CP_1 mappale 633, acquistato il 19.6.00;
− L'attrice è proprietaria del mappale 8154, dal 27.3.2009; il terreno si trova tra i due fondi del convenuto;
− Con rogito del 1935 era stata costituita una servitù di presa d'acqua a favore del mappale 705 e a carico del mappale 633;
− L'attrice ha chiesto di dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù sul proprio mappale;
il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale di dichiarare costituita per usucapione una servitù di passaggio tra i propri due fondi, a carico del mappale 8154.
3. Le conclusioni dell'attrice (come da foglio di p.c.) sono state:
«In via principale dichiarare l'inesistenza di ogni servitù di transito pedonale e carraio, di qualsiasi genere e natura, a carico del mappale 8154 di proprietà dell'attrice ed a favore dei mappali 633, 701, 702, 707, 709, 703/1, 704/2 e 705/1 già di proprietà esclusiva di nonché dei mappali 8155, 8152 e 8151, in comproprietà pro quota CP_1 indivisa di ½ ciascuno tra l'odierna attrice ed il convenuto;
in via subordinata, qualora dovesse essere ritenuta esistente una servitù di transito pedonale a carico del mappale 8154 di proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 1068 c.c. individuarne dimensioni e tracciato tali che il suo esercizio risulti il meno pregiudizievole possibile, anche con riferimento alla futura attività ricettiva che sorgerà in loco. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio».
Le conclusioni dei convenuti (come da foglio di p.c.) sono state:
«Nel merito in via principale: dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi le domande proposte con l'atto di citazione introduttivo, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui agli scritti difensivi depositati e con la pronuncia al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso. Nel merito in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale, anche con animali e per il trasporto di motofalciatrice, in favore delle particelle n. 705 e n. 633 di proprietà del fu signor ed ora CP_1 degli odierni deducenti quali eredi legittimi di quest'ultimo ed a carico della particella n. 8154 di proprietà della signora
, secondo le modalità di esercizio e con l'estensione già in essere o, in subordine, secondo le modalità di Parte_1 esercizio e con l'estensione che saranno stabilite dal Giudicante, per le ragioni di cui agli scritti difensivi depositati e con la pronuncia al riguardo di ogni inerente e conseguente provvedimento di legge e del caso, ivi compreso l'ordine di trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari. In ogni caso: spese di lite interamente rifuse».
4.
4.1. Fin dalla comparsa di costituzione (p. 2), il convenuto ha ammesso che la servitù di presa d'acqua istituita nel 1935 si fosse estinta per confusione ex art. 1072 c.c. (nemini res sua servit), allorché acquistava il mappale 633 con rogito del 19.6.00. Ciò rende superfluo chiedersi se fosse CP_1 intervenuta altresì la prescrizione per non uso nel ventennio precedente, evocata dall'attrice.
4.2. L'unico aspetto da esaminare, piuttosto, è la costituzione per usucapione della diversa servitù di transito, chiesta dal convenuto in via riconvenzionale a carico del mappale 8154 dell'attrice.
A questo scopo sono necessari: (i) l'esercizio di una facoltà corrispondente al diritto;
(ii) il decorso di un ventennio, salvo i casi di abbreviazione;
(iii) il c.d. animus possidendi (cfr. Cass. n. 8866/18). Usucapire un diritto in concreto è difficile, perché occorre fornire una prova rigorosa di tutte queste condizioni, considerato che l'istituto mira a modificare la situazione giuridica sulla base delle sole divergenti circostanze di fatto, dedotte da chi reclama l'acquisto.
Nel caso di specie, il requisito dell'apparenza della servitù è dubbio, perché il ponticello che unisce i
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mappali era stato costruito dal fratello e dal padre dell'attrice, in quanto affittuari del mappale 633 (deposizione di con un riscontro in . Inoltre, il sentiero oggetto del Testimone_1 Testimone_2 passaggio è utilizzato anche dall'attrice (deposizione di credibile su questo aspetto Testimone_2 siccome è oggettivamente verosimile che il sentiero possa essere usato anche dalla moglie per spostarsi all'interno della proprietà).
Ma anche a voler ritenere sussistente il predetto requisito dell'apparenza, il giudice ritiene non pienamente raggiunta la prova dei tre profili che precedono. Difatti:
− ha dichiarato che, «da quando hanno messo l'acquedotto apposta per i coltivatori diretti Testimone_1
[intorno al 1990, n.d.r.], mio zio non è più andato alla sorgente»; «era stato detto a mio zio CP_1 di non attraversare il mappale di mia sorella anche perché era stato visto invece attraversarlo»; «sono CP_1 stato presente in alcuni casi a tali richiami» (allo zio, affinché non passasse); nel 2014, l'attrice «aveva dato il permesso al cugino di passare con uno scavatore (sebbene riferito de relato); CP_2
− (la cui attendibilità però è minore, in quanto marito dell'attrice) ha confermato Testimone_2 cha a venisse contestato il passaggio (il sentiero «era quello utilizzato […] per CP_1 accedere alla sorgente d'acqua e che è stato loro proibito di utilizzare e di attraversare perché non di loro proprietà»); ha aggiunto che, nel 2014, gli avesse chiesto il permesso di transitare;
CP_2
− ha riferito di avere messo l'anguria nella sorgente a rinfrescare (in modo Parte_2 evidentemente occasionale), senza saper riferire «se mio fratello continui o meno ad utilizzare CP_1
l'acqua del pozzo»; ella usava il passaggio fino ai 13 anni di età (i.e. al 1959); in seguito, il fratello «ha continuato a utilizzarlo e lo fa anche adesso: lo vedo passare ogni volta che vado a trovarlo» (frequenza che però è rimasta indeterminata);
− ancorché teste del convenuto, «non [ha] mai visto il signor utilizzare Testimone_3 CP_1 la sorgente d'acqua per sé o per l'abbeveraggio del bestiame», ma soltanto «il signor tre anni fa CP_1 circa un paio di volte passare con gli asini per questo sentiero»; la circostanza ch'esso sarebbe l'unico che unisce la casa del convenuto alla strada statale risulta peraltro smentita dalla planimetria sub docc.
7-8 att. e dalle deposizioni dei testi di parte attrice (sui capitoli 4-5).
Dall'insieme di queste deposizioni – sebbene fossero stati ammessi tutti i capitoli di prova chiesti dal convenuto per dimostrare l'usucapione a proprio favore – si ricava un passaggio poco frequente (solo il convenuto stesso ha dichiarato, all'udienza del 12.12.23, di transitare con la carriola settimanalmente e a piedi più volte al giorno), in un ventennio rimasto indeterminato e comunque invito domino, dato che l'opposizione dell'attrice è emersa invece con sufficiente chiarezza. Tra l'altro, è noto che nei rapporti tra parenti la tolleranza può essere esercitata per più tempo senza implicare acquiescenza (Cass. n. 16371/15).
4.3. Il convenuto ha evidenziato altresì che una servitù fosse menzionata nella divisione intervenuta nel 1977 tra i fratelli e «I sentieri e i passi pedonali esistenti in fatto sul fondo oggetto della Per_1 CP_1 presente divisione continueranno ad essere adibiti alle stesse funzioni e lungo il medesimo tracciato a favore di entrambe le proprietà assegnate ai condividenti per l'accesso e il regresso dai fondi predetti […] le porzioni immobiliari assegnate in piena ed esclusiva proprietà a ciascun condividente vengono da questi acquisite nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano».
Tuttavia, questa dicitura appare generica, perché non indica quali sarebbero i sentieri e i passi pedonali, né esplicita la costituzione di una servitù prediale tra due fondi. Inoltre, il convenuto non ha chiesto il riconoscimento di tale servitù di fonte contrattuale, ma soltanto la sua costituzione per usucapione: le due prospettazioni (a titolo derivativo/originario) appaiono inconciliabili.
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Ne deriva l'accoglimento della domanda dell'attrice e il rigetto della riconvenzionale del convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è della parte convenuta.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000), a prescindere da quanto indicato dall'attrice nella citazione. Si possono liquidare i valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia: € 850 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 per la fase istruttoria;
€ 1452 per la fase decisionale. Al totale (€ 3807) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza nei sensi della motivazione: dichiara l'inesistenza di servitù gravanti sul mappale 8154 di parte attrice, a favore di quelli di parte convenuta o in comproprietà tra le parti;
a titolo di spese di lite, condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice di € 3807,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 28/09/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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