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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente rel. dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Daniela Garufi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 11193/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Angela Lopardo Parte_1
Ricorrente contro rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Martorana Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate all'udienza del 12.06.2025 come segue: per la ricorrente, “conclude come in ricorso per un maggiore contributo di € 800 mensili oltre al 50% spese straordinarie”; per il resistente, “conclude per l'affidamento condiviso e per il mantenimento nella misura di € 250 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da comparsa”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale di disporre Parte_1
l'affidamento super esclusivo dei figli minori (nata il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
pagina 1 di 7 17.11.2015) alla madre, con conseguente facoltà per questa di prendere in via esclusiva ogni decisione, nessuna esclusa, nell'interesse preminente dei minori, con regolamentazione del diritto di visita padre – figli, di porre a carico del padre un assegno, da versarsi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 800,00 mensili, e/o la maggiore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%. La ricorrente ha dedotto di aver convissuto more uxorio con il resistente per circa dieci anni, durante i quali sono nati i due figli minori che attualmente risiederebbero stabilmente con la madre la quale si sarebbe sempre occupata della loro cura e mantenimento. Ha rappresentato, infatti, di essersi trasferita nel 2019 in Toscana per cercare lavoro, portando con sé i figli minori, mentre il resistente, militare in servizio all'Aquila, non avrebbe chiesto il trasferimento ed avrebbe iniziato a diradare le visite a partire dal dicembre 2023, fino a cessarle completamente da marzo 2024, abbandonando la famiglia e non contribuendo più al mantenimento dei figli, con ciò causando arretrati di affitti ed utenze. Quanto alle condizioni economiche, la ricorrente ha evidenziato di essere attualmente dipendente di una società di trasporti e di non poter far fronte a tutte le necessità dei minori senza il supporto economico del resistente che, secondo le deduzioni della , disporrebbe di un Pt_1 reddito lavorativo di circa € 30.000,00 annui.
2. Con comparsa di costituzione si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto dedotto e sostenuto dalla ricorrente, sia in fatto che in diritto, e chiedendo il rigetto di tutte le domande dalla stessa proposte. Ha rappresentato, infatti, che non sussisterebbero i presupposti per l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori non avendo la ricorrente indicato né da quali elementi deriverebbe un pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso né i motivi della riferita inidoneità educativa e carenza genitoriale del padre. L'affidamento esclusivo, secondo gli assunti del rappresenterebbe una misura eccezionale e non giustificata nel caso in CP_1 esame. Il resistente, infatti, ha negato di essersi disinteressato dei figli, sottolineando come la lontananza dello stesso sarebbe dovuta esclusivamente a motivi di lavoro (missioni militari in Italia e all'estero), ha affermato di aver sempre cercato di esercitare il proprio diritto di visita ed ha semmai incolpato la ricorrente di averlo ostacolato ed impedito nella frequentazione dei figli, limitando le comunicazioni con gli stessi. Quanto alle condizioni pagina 2 di 7 economiche, il resistente ha contestato le affermazioni della ricorrente riguardo alla sua capacità economica, dichiarando di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.600,00. Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre, assegnare di conseguenza la casa familiare alla madre, quale genitore collocatario, di stabilire un regime di frequentazione padre – figli come indicato in comparsa di risposta, di disporre a carico del padre un contributo mensile di € 250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla madre e di ripartire al 50% tra i genitori le spese straordinarie per i figli minori.
3.All'udienza del 15.01.2025 è comparsa la ricorrente di persona con il proprio legale e ha dichiarato “io faccio la camionista e guadagno al mese euro 1800,00. Vivo in casa in affitto dietro il pagamento di canone di euro 500,00 con i miei figli. Il padre ha pagato negli ultimi due mesi euro 700,00 al mese e a Settembre 2024 mi ha pagato euro 300,00. Il padre non viene mai a trovare i figli tranne una volta a novembre 2024, una volta a dicembre
2024 e una volta a gennaio 2025. L'assegno unico di euro 400,00 al mese lo prendo io per intero. Confermo il ricorso. Ho un finanziamento di euro 143,00 mensili per il pagamento degli arretrati dell'affitto”. Rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso al resistente, il Giudice ne ha disposto la rinnovazione ed ha incaricato i Servizi Sociali territorialmente competenti di effettuare una indagine socio familiare sul nucleo, rinviando ad una successiva udienza la comparizione delle parti. Costituitosi il resistente, all'udienza del 23.04.2025 sono comparse le parti, con i rispettivi difensori, ed hanno raggiunto un accordo in via provvisoria quanto al diritto di visita del padre ed alle questioni economiche.
Il Giudice, quindi, ha rinviato alla successiva udienza dell'11.06.2025, poi differita al giorno successivo, per verificare l'andamento della frequentazione padre-figli. All'udienza del 12.06.2025, quindi, innanzi alla Presidente dott.ssa Governatori sono comparsi i difensori e le parti di persona, il difensore della ricorrente ha lamentato che la frequentazione non sarebbe stata rispettata, mentre il difensore del resistente ha fatto presente che le difficoltà sarebbero conseguenti alla necessità, per il di recarsi a CP_1 casa della per vedere i figli senza potersi organizzare in autonomia. Le parti Pt_1 hanno, quindi, precisato le conclusioni come sopra indicato e la Presidente, preso atto della richiesta concorde affinché il padre veda i figli dal 23 giugno al 7 luglio 2025, ha disposto in conformità a quanto richiesto e, per il resto, ha rimesso la decisione al collegio.
pagina 3 di 7 4. Quanto all'affidamento dei figli minori e il Tribunale ritiene che non vi Per_1 Per_2 siano ragioni meritevoli per discostarsi dal criterio ordinario rappresentato dall'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, inteso quale strumento volto a garantire la bigenitorialità, come diritto dei minori a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, salvo che l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore. Si rileva, infatti, che la domanda di affidamento esclusivo proposta dalla ricorrente non è suffragata da elementi di particolare gravità o inidoneità genitoriale del resistente tali da giustificare una deroga alla regola generale: dalle risultanze processuali emerge che il pur avendo ridotto la frequenza dei rapporti, ciò che pare imputabile alle dedotte CP_1 ragioni di servizio militare, e per la distanza tra le rispettive abitazioni e sedi di lavoro, non può considerarsi irreperibile né del tutto disinteressato ai figli, né risultano condotte o circostanze specifiche che rendano la figura genitoriale paterna inidonea o dannosa per il benessere dei figli. Parimenti, eventuali difficoltà nella gestione delle comunicazioni e delle visite tra padre e figli potranno essere meglio affrontate mediante una puntuale regolamentazione dei tempi di permanenza e delle modalità di esercizio del diritto di visita del padre. Dall'esame della relazione depositata dai Servizi sociali il 14.04.2025, infine, non si evincono circostanze che possano deporre a favore di una deroga al regime ordinario. Per tali motivi, il Tribunale, nel superiore interesse dei minori, dispone l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come già in essere.
5. Quanto alla frequentazione dei figli da parte del genitore non collocatario il Tribunale ritiene di regolamentare il diritto di visita del padre, tenuto conto del fatto che egli risulta vivere presso la caserma militare - i servizi riferiscono di Roma, ma in comparsa di legge che egli avrebbe sede a L'Aquila - ove svolge la professione di militare, secondo le seguenti modalità: a settimane alterne - e comunque almeno un fine settimana ogni mese - il padre potrà tenere con sé i figli dal sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì con il rientro a scuola;
nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli 30 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di mancato accordo tra i genitori, i periodi saranno equamente suddivisi, privilegiando le esigenze e le attività estive già programmate dai minori;
il padre frequenterà i figli, inoltre, per un ulteriore periodo di tre giorni da distribuire durante le vacanze di Natale e/o di pagina 4 di 7 Pasqua o in concomitanza di altre festività o ponti, da stabilire di comune accordo tra i genitori in base alle rispettive disponibilità lavorative e compatibilmente con gli impegni dei minori. In particolare, in occasione delle festività di Natale e Capodanno, i minori potranno trascorrere il giorno di Natale e il 26 dicembre (Santo Stefano) con un genitore negli anni pari e con l'altro negli anni dispari, la sera del 31 dicembre e il giorno di
Capodanno (1° gennaio) con l'altro genitore, secondo alternanza annuale. In occasione della Pasqua, i minori potranno trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore negli anni pari e con l'altro negli anni dispari, secondo alternanza annuale.
Ulteriori periodi di visita o frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli e dei reciproci impegni lavorativi.
6. Per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che la ricorrente ha dichiarato di lavorare come camionista presso una ditta con sede a Montopoli in Val D'Arno (PI), e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.800,00, ha allegato Certificazione Unica 2024 per l'anno 2023 ove è indicato un reddito esente percepito pari ad € 7.508,60, Certificazione
Unica 2023 con indicazione del reddito pari ad € 1.572,43, Certificazione Unica 2022 con indicazione di un reddito da lavoro dipendente di € 8.998,24. Sostiene un rateo mensile per il pagamento degli arretrati del canone di locazione della casa dove abita con i figli che ammonta ad € 500,00 mensili. Il padre, per contro, ha prodotto busta paga Luglio 2024 di €
2.800, 00 totali, da ricondursi ad € 1.069,24 netti considerato il prestito e la cessione Pt_2 in essere, ed agosto 2024 (totale € 2.758,14 ma netti € 1.044,39) e sono stati allegati i
[...] redditi 2024 relativi all'anno 2023 pari ad € 38.886,14, i redditi 2023 relativi all'anno 2022 pari ad € 31.713,83, e i redditi 2022 relativi all'anno 2021 pari ad € 30.293,72. Sulla base della documentazione prodotta risulta evidente come la situazione reddituale e finanziaria del sia, nel complesso, migliore rispetto a quella della , non solo in CP_1 Pt_1 termini di reddito annuo dichiarato, significativamente superiore, ma anche in considerazione della maggiore capacità reddituale, nonostante le trattenute da cessione e prestito. La ricorrente, pur percependo uno stipendio mensile dichiarato di € 1.800,00, ha avuto redditi dichiarati negli anni precedenti notevolmente inferiori e sostiene un rilevante onere mensile per il canone arretrato, il che incide sensibilmente sulla propria capacità economica e sul proprio tenore di vita. Sulla base di quanto osservato, considerato il pagina 5 di 7 maggior onere di mantenimento diretto e cura a carico della madre – valutati i costi che il padre dovrà sostenere per vedere i figli, Collegio ritiene di dover quantificare il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli minori nella somma complessiva di €
750,00 – come da lui proposto, pari a € 250 per ciascun figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per e , rappresentando come tale importo sia da ritenersi proporzionato alle Per_1 Per_2 condizioni economiche delle parti ed adeguato alle necessità dei minori, in relazione all'età.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere a suo carico quale genitore collocatario.
10. Stante l'esito del giudizio le spese di lite andranno integralmente compensate tra le parti, considerata la scarsa frequentazione paterna
PQM
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede in via definitiva:
- affida in via condivisa i minori e ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, alla quale viene assegnata la casa familiare di Certaldo (FI);
- dispone che il padre potrà tenere con sé i figli a settimane alterne dal sabato dall'uscita da scuola fino al lunedì con il rientro a scuola, e comunque almeno un fine settimana al mese;
nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli 30 giorni, anche non consecutivi (preferibilmente due periodi distinti di 15 giorni ciascuno), da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e, in caso di mancato accordo tra i genitori, i periodi saranno equamente suddivisi, privilegiando le esigenze e le attività estive già programmate dai minori;
il padre frequenterà i figli, inoltre, per un ulteriore periodo di tre giorni da distribuire durante le vacanze di Natale e/o di Pasqua o in concomitanza di altre festività o ponti, da stabilire di comune accordo tra i genitori in base alle rispettive disponibilità lavorative e compatibilmente con gli impegni dei minori. In particolare, in occasione delle festività di Natale e Capodanno, i minori potranno trascorrere il giorno di Natale e il
26 dicembre (Santo Stefano) con un genitore negli anni pari e con l'altro negli anni pagina 6 di 7 dispari, la sera del 31 dicembre e il giorno di Capodanno (1° gennaio) con l'altro genitore, secondo alternanza annuale. In occasione della Pasqua, i minori potranno trascorrere il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore negli anni pari e con l'altro negli anni dispari, secondo alternanza annuale. Ulteriori periodi di visita o frequentazione potranno essere liberamente concordati tra i genitori nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli e dei reciproci impegni lavorativi;
- pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre Controparte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori Parte_1 Per_1
e , la somma complessiva di € 750,00 (seicento/00) mensili, da Per_2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone le spese straordinarie sostenute per i figli minori (ivi comprese quelle sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative), da concordarsi preventivamente tra i genitori salvo urgenza, a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno, secondo le linee guida del CNF;
- dispone che l'assegno unico universale per i figli minori sia interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario della prole;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 12.06.2025.
La Presidente rel. dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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