Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7717 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di ES
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7717 / 2021 promossa da:
(C.F./P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Federico Banti del foro di
Milano, Giorgio Lezzi del foro di Lecce, Carlo Gioffrè del foro di Firenze e Laura Ricci del foro di ES, domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9;
ATTRICE contro
(C.F. ) -incorporante mediante fusione per Controparte_1 P.IVA_2
incorporazione di (C.F. )- in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti e dom.ri Giorgio Morotti e
Matteo Panni del foro di ES;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
L'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare. In via principale: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
restituzione in favore di della somma di Euro 77.091,28, ovvero Parte_1
della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia ovvero accertata in corso di causa pagina 1 di 9
In ogni caso: condannare la convenuta al pagamento dei compensi e delle spese, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% sui compensi e oltre a IVA e CPA come per legge”.
La convenuta: “In via principale: respingere la domanda di di Parte_1
restituzione ex art. 2033 c.c. degli importi corrisposti a titolo di addizionale provinciale, oltre interessi, in quanto infondata in fatto e in diritto anche alla luce della più recente giurisprudenza della CGUE (Sentenza in causa C-316/22 dell'11.4.2024); in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di restituzione delle somme ex art. 2033 c.c. formulata da sia ritenuta fondata Parte_1
e accolta, (i) accertare che gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma
1, c.c., decorrono dalla data della domanda giudiziale;
in ogni caso: spese di lite compensate tra le parti”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.6.2021 -premesso che Parte_1
intratteneva con la società fornitrice rapporti contrattuali per la fornitura CP_2
di energia elettrica nel periodo compreso tra il 1.1.2010 ed il 31.12.2011; uno di tali contratti era stato sottoscritto da (p.i. ), fusa Controparte_3 P.IVA_4
mediante incorporazione in con efficacia dal 1° dicembre 2015; Parte_1 tra i costi sostenuti per il pagamento dell'energia elettrica venivano ricompresi importi relativi all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma
2, D. L. 511/1988, addebitati in via di rivalsa dal fornitore e pari a complessivi €
77.091,28 (di cui € 23.562,56 relativamente ai punti di prelievo situati presso l'azienda di e € 53.528,72 relativamente ai punti di prelievo presso la Parte_1
società - svolgeva domanda per ottenere la restituzione Controparte_3
del predetto importo corrisposto in favore della convenuta (fusa per CP_2
incorporazione in ), oltre interessi ex art. 1284 dalla messa in mora Controparte_1
ovvero dalla domanda giudiziale al saldo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta , la CP_2 quale rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale: respingere la domanda di di restituzione ex art. 2033 c.c. degli importi corrisposti a titolo di Parte_1
addizionale provinciale (oltre interessi), in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di restituzione delle somme ex art. 2033 c.c. formulata da sia ritenuta fondata e accolta, Parte_1 accertare che gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., decorrono dalla data della domanda giudiziale;
in ogni caso: spese di lite compensate tra le parti”.
Nelle more del giudizio la convenuta dava atto di essere stata incorporata per atto di fusione del 24 giugno 2024 dalla società (doc. 16). Controparte_1
All'udienza del 5 dicembre 2024 il GI tratteneva la causa in decisione con i termini per il deposito delle memorie conclusionali e repliche.
***
Preliminarmente si osserva che non è controverso che tra le società Parte_1
(e , poi fusa per incorporazione nella prima) e
[...] Controparte_3
sono intercorsi contratti di somministrazione di energia elettrica per CP_2
pagina 3 di 9 uso non domestico.
Alla luce della documentazione prodotta dalla attrice risulta poi che la stessa, con riferimento alle forniture nel periodo 1.1.2010-31.12.2011, corrispondeva alla fornitrice di energia elettrica a titolo di addizionale l'importo di € 77.091,28 (doc. 4).
***
Il caso in esame ha ad oggetto un contenzioso seriale attinente ad una questione ampiamente trattata dalle Corti di merito e dalle Corti di Appello.
Recentemente la Corte di Appello di ES si è espressa più volte in materia ritenendo che, secondo quanto affermato dall'interpretazione fornita dalla CGUE, la normativa nazionale in materia di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica va disapplicata per contrasto alla disciplina eurounitaria1.
Il Tribunale ritiene di condividere in toto l'orientamento giurisprudenziale formatosi.
La domanda di restituzione svolta dalla società attriceva, pertanto, accolta sulla scorta dei principi e delle argomentazioni che seguono.
Aderendo all'orientamento in materia già affermato in precedenza, il Tribunale richiama, in particolare, quanto espresso dalla Corte di Appello di ES:
“l'evoluzione della normativa applicabile in materia di imposte addizionali provinciali sulle accise per consumo di energia elettrica è stata ricostruita dalla Corte di cassazione in molteplici pronunce. All'originaria disciplina interna, introdotta dall'art. 6 del d. l. n. 511/88, si sono affiancate le disposizioni eurounitarie, previste dalle
Direttive UE in materia di accise. In particolare, la Direttiva n.2003/96/CE, recepita in
Italia dal D.lgs. n. 26/07, “ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva n. 92/12/CEE”. Nello specifico, “l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE afferma che «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della pagina 4 di 9 direttiva 2008/118/CE, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni»”(Cassazione civile, Sez. 1
Corte Appello ES sent. n. 1337/2022; n. 1338/2022; 1348/2022; n. 1357/2022. V, sentenza 15 ottobre 2020, n. 22343, in senso conforme Cassazione civile, Sez. V, sentenza 28 luglio 2020 n. 16142, Cassazione civile, Sez. V, sentenza 5 giugno 2020,
n. 10691 e Cassazione civile, Sez. V, sentenza 5 giugno 2020 n. 10690). Pertanto, secondo quanto disposto dalle Direttive, affinché gli Stati sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, ES , C- Persona_1
82/12, EU:C:2014:108, punto 29)”. Ebbene, seppur l'art. 6, comma 3 del d. l. n. 511/88, prevedendo che “le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica” rispetta la prima condizione richiesta, secondo la sopracitata consolidata giurisprudenza di legittimità, “non è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.” In considerazione di quanto sopra, il Collegio ritiene che nel caso di specie, indipendentemente da ogni valutazione circa l'eventuale natura self-executive della
Direttiva n. 2008/112/CE, debba trovare applicazione il principio di diritto espresso dalla
Corte di Cassazione secondo cui “le addizionali alle accise sull'energia elettrica previste dal legislatore interno, non hanno finalità specifiche a termini dell'art. 1, par. 2, Direttiva
2008/118/CE aventi come finalità una mera esigenza di bilancio degli Enti locali, sicché
l'art 6, comma 2, d.l. n. 511 del 1988, va disapplicato in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di pagina 5 di 9 disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa” (Cassazione civile, sez. V, 14 aprile 2022, n. 12143, in senso conforme Cassazione civile, 4 giugno 2019,
n. 15198, Cassazione civile, 31 ottobre 2018, n. 27822 e Cassazione civile, 10 agosto
2016, n. 16923).
Pertanto, la disapplicazione della normativa nazionale in materia di imposta addizionale provinciale sulle accise per consumo di energia elettrica consegue direttamente all'interpretazione adeguatrice della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea: tali pronunce, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del
23 aprile 1985 n. 113, nelle ipotesi in cui soddisfino il “requisito dell'immediata applicabilità”, sono direttamente efficaci negli ordinamenti degli Stati membri.
Ulteriormente con riferimento agli effetti delle pronunce della CGUE, la Corte di
Cassazione nella sentenza del 03 marzo 2017 n. 5381 ha esplicitato che “ad esse deve attribuirsi il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (in senso conforme Cassazione civile, Sez. III, sentenza 2 marzo 2005, n. 4466 e Cassazione civile, Sez. V, sentenza 14 luglio 2004, n. 13054). Dunque, preso atto della contrarietà della disciplina nazionale in materia di imposte 9, punto 41). Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa addizionali provinciali sulle accise per consumo di energia elettrica al diritto eurounitario e all'interpretazione adeguatrice fornita dalla CGUE, le somme versate a titolo di imposta addizionale provinciale costituiscono un indebito oggettivo, suscettibile di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Con riferimento all'azione di ripetizione dell'indebito, il Collegio ritiene di aderire all'analisi effettuata dalla giurisprudenza di legittimità, dalla quale è possibile evincere che “1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e amministrazione doganale e tra fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso delle accise pagina 6 di 9 indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)” (Cassazione civile, Sez. V, sentenza
15 ottobre 2020, n. 22344, di cui, a titolo esemplificativo, in senso conforme Cassazione civile, Sez. V, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21770, Cassazione civile, Sez. V, sentenza
9 ottobre 2020, n. 21771, Cassazione civile, Sez. V, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21772,
Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19763, Cassazione civile,
Sez. V, sentenza 21 luglio 2020, n. 15506, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 3 luglio
2020, n. 13702). Conseguentemente è applicabile al caso in esame il consolidato principio di diritto secondo cui «il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria» (Cassazione civile, Sez. V, sentenza 15 ottobre 2020, n. 22344, di cui, a titolo esemplificativo, in senso conforme Cassazione civile, Sez. V, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21770, Cassazione civile, Sez. V, sentenza
9 ottobre 2020, n. 21771, Cassazione civile, Sez. V, sentenza 9 ottobre 2020, n. 21772,
Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19763, Cassazione civile,
Sez. V, sentenza 21 luglio 2020, n. 15506, Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 3 luglio
2020, n. 13702)” (Corte Appello ES, n. 1337/2022).
pagina 7 di 9 In definitiva: “dalla disapplicazione della normativa nazionale per contrasto con il diritto eurounitario, e con l'interpretazione fornita dalla CGUE, non discende alcun onere aggiuntivo in capo al fornitore: l'obbligo di restituzione delle somme consegue al carattere indebito delle stesse” (Corte Appello ES, n. 1338.2022).
Il Tribunale condividendo i principi e le argomentazioni sopra affermati, applicabili anche al caso in esame, accoglie la domanda svolta da parte della società attrice.
Riguardo al quantum, il Tribunale ritiene di aderire al recente orientamento della
Corte di Appello di ES (sentenza n. 1348/2022 del 9.11.2022) secondo il quale è stata ritenuta non applicabile la disciplina relativa all'imposta addizionale provinciale sulle accise per consumo di energia elettrica anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE. In particolare, il
Collegio ha affermato che: “l'interpretazione adeguatrice fornita dalla CGUE nella sentenza del 25 luglio 2018 concerne la Direttiva 92/12/CE, il cui campo di applicazione è stato esteso anche all'energia elettrica dall'art. 3 della Direttiva
2003/96, in vigore dal 1° gennaio 2004. Nonostante, la Direttiva 92/12/CE sia stata abrogata a partire dal 1 aprile 2010 e sostituita dalla Direttiva 2008/118/CE, come già riportato in precedenza, la giurisprudenza di legittimità ha affermato la sostanziale sovrapponibilità dell'art. 3, par. 2 della Direttiva 92/12/CEE con l'art. 1, par. 2 della
Direttiva 2008/118/CE, in considerazione del fatto che entrambi richiedevano la sussistenza del requisito della finalità specifica, affinché le disposizioni nazionali in materia di accise fossero conformi al diritto eurounitario. Dunque, preso atto che il recente intervento della Corte di Cassazione esplicitamente riconosce la non applicabilità della disciplina nazionale relativa all'imposta addizionale provinciale sulle accise per consumo di energia elettrica anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della Direttiva 2008/118/CE, nonché in considerazione del contrasto della medesima normativa con le disposizioni eurounitarie e dell'interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte di Giustizia il Collegio conferma la sussistenza del diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate dal consumatore finale al fornitore di energia a titolo di accisa per l'intero periodo di vigenza del contratto intercorso tra le parti, pertanto anche per i mesi precedenti aprile
2010”.
La domanda di pagamento degli interessi va accolta con decorrenza dalla domanda pagina 8 di 9 giudiziale e limitatamente agli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c.: non spettano interessi ai sensi del D.Lgs. 231/2002, in quanto l'obbligazione non attiene direttamente al rapporto commerciale ma alla facoltà legale di rivalsa sul consumatore finale per l'importo dell'addizionale dell'accisa (art. 56 TUA) (cfr. Cass. n. 28409/2018).
Alla stregua condanna la convenuta alla restituzione in favore della attrice della somma di € 77.091,28, oltre iva, se applicata ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
In ordine alle spese, tenuto conto che il fornitore ha facoltà di proporre domanda di rimborso all'amministrazione finanziaria unicamente dopo aver ottenuto una pronuncia definitiva a suo carico ed a favore del consumatore, il Tribunale ritiene sussistano ragioni per la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna la convenuta (già ) a pagare in Controparte_1 Controparte_4 favore della attrice la somma di € 77.091,28 oltre iva, se applicata Parte_1
ed interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Compensa le spese tra le parti.
ES, 6 giugno 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Corte Appello ES sent. n. 1337/2022; n. 1338/2022; 1348/2022; n. 1357/2022.