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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 15308 / 2024
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 19/03/2025, alle ore 10:00, sono comparsi dinanzi al GOT NA AL DO: per parte attrice opponente l'avv. Diego Longano;
Parte_1 per parte convenuta opposta l'avv. Anna Veronica Zazzeri. Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 15:50 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
NA AL DO
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL DO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 19/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15308 /2024 R.G. promossa da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , Via San Pietro all'Orto n. 10, presso lo studio dell'avv. DIEGO Pt_1
LONGANO (c.f. – pec: , che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in , Viale Monte Nero, n. 63, presso lo studio dell'avv. Pt_1
ANNA VERONICA ZAZZERI (c.f. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso monitorio da cui scaturisce la presente opposizione, Controparte_1 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'ingiunzione di a pagarle
[...] Parte_1 la somma di € 27.300,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo residuo per le pagina 2 di 7 opere eseguite presso il cantiere sito in Valle Schizzola Rocca Susella, Cascina Zonci n. 5, consistenti in “sostituzione generatore di calore, installazione di una nuova pompa di calore, installazione di nuovi collettori solari piani asserviti a nuovo bollitore a serpentina maggiorata e sostituzione climatizzatore dual-split”, in virtù del contratto d'appalto intercorso tra le parti.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole e ne ha Parte_1 chiesto la revoca. In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda, deducendo che l'opposta, nonostante l'espressa previsione contenuta all'art. 16 del contratto d'appalto ex adverso prodotto, non ha esperito il tentativo di conciliazione previsto. Nel merito ha esposto che le prestazioni non sono state eseguite e che il credito monitorio è inesistente e sfornito di prova, ed ha all'uopo disconosciuto “la paternità e/o la riconducibilità”, a sé, della e-mail prodotta da controparte nel monitorio.
L'opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha esposto che le opere contrattuali, per le quali era stato pattuito il corrispettivo complessivo di € 29.300,00 oltre Iva, sono state eseguite nell'estate del 2022; che la loro esecuzione è attestata dalla “Comunicazione di fine lavori” depositata dal
Direttore Lavori;
che la controparte, con comunicazione in data 28/2/2023, ha riconosciuto il debito complessivo e ha proposto un piano di rientro rateale, a seguito del quale ha versato il solo importo di € 2.000,00, rimanendo debitrice per il saldo di € 27.300,00, di cui alla fattura n. 718/2022 azionata.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed ha chiesto, inoltre, di condannare l'opponente a rifondere, oltre alle spese del giudizio, anche “le competenze professionali per la fase stragiudiziale, ivi incluso l'eventuale procedimento di conciliazione”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché con l'assunzione delle prove orali ammesse, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
Va in primo luogo esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla opponente.
E' incontroverso, e risulta per tabulas, che le parti hanno sottoscritto il contratto prodotto in atti (doc.
1 fasc. mon.), recante la data del 28/06/2022 (e non quella dell'8/5/2019 ripetutamente allegata dall'opposta).
ha esposto che, in virtù della predetta scrittura, si è obbligata ad eseguire, Controparte_1
presso il cantiere sito in Rocca Susella, Cascina Zonci n. 5, le opere consistenti in “sostituzione generatore di calore, installazione di una nuova pompa di calore, installazione di nuovi collettori pagina 3 di 7 solari piani asserviti a nuovo bollitore a serpentina maggiorata e sostituzione climatizzatore dual-split”, verso il corrispettivo complessivo di € 29.300,00 oltre Iva.
Tali circostanze, specificamente allegate, non sono state contestate dall'opponente, dovendo perciò già ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
, il prezzo suindicato, sebbene non espressamente menzionato nel contratto, si evince con Pt_2 semplice calcolo, posto che nella clausola n. 13, l'acconto “pari al 30%” viene quantificato nell'ammontare di € 8.790,00 oltre Iva (infatti: 29.300 x 30%=8.790).
Inoltre, il suindicato corrispettivo, e la descrizione delle opere contrattuali (opere che, invero, non si evincono dalla scrittura negoziale, poiché, a parte l'accenno presente nelle “premesse”, la clausola n.
2 “oggetto del contratto”, rimanda ad un “allegato A” del quale non vi è evidenza), risultano purtuttavia dall'offerta economica del 10/05/2022 versata in atti dall'opposta (doc. 2 opposta).
Tali emergenze documentali, unitamente alla mancata risposta dell'attrice all'interrogatorio formale
(il legale rappresentante non si è infatti presentato a renderlo, adducendo motivazioni generiche e non supportate da alcun documento giustificativo), conducono ugualmente a ritenere provato, nei termini di cui sopra, sia la consistenza delle opere oggetto dell'incarico, sia il corrispettivo per esse concordato tra le parti.
Il rapporto intercorso corrisponde allo schema negoziale dell'appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti cod. civ.
L'attrice, sul rilievo che le parti, ai sensi dell'art. 16 del contratto stipulato, hanno espressamente previsto che “Per qualunque controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione avente sede nel circondario del Tribunale di Milano”, ha eccepito l'improcedibilità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
La convenuta sul punto nulla ha dedotto, non facendone menzione nei propri scritti difensivi, salvo laddove chiede la refusione delle competenze professionali “per la fase stragiudiziale ivi incluso l'eventuale procedimento di conciliazione”, che purtuttavia non risulta essere stato esperito.
A prescindere dal contegno processuale dell'opposta, al riguardo deve osservarsi che "la clausola, con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione, per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti), con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo
pagina 4 di 7 non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria" (vd. Cass., 3 dicembre
1987, n. 8983)."
Inoltre, ogni deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi, garantito dall'art. 24 Cost., è insuscettibile sia di estensione analogica, sia di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 16092 del 21/09/2012).
Ciò premesso, la clausola contrattuale n. 16, pur prevedendo l'impegno delle parti “ad esperire previamente il tentativo di conciliazione”, è già di per sé carente dell'espressa sanzione di improcedibilità, e dunque, tanto più, non può ritenersi in alcun modo di ostacolo alla procedibilità della domanda giudiziale proposta dalla convenuta.
L'eccezione preliminare di parte attrice è dunque infondata e va respinta.
Nel merito, le emergenze istruttorie evidenziano che l'opposta ha eseguito ed ultimato le opere oggetto di incarico.
Ciò risulta dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ed in particolare dalla testimonianza dell'arch. la quale ha riferito di essere stata Testimone_1
incaricata dai proprietari signori e per la progettazione e direzione dei lavori del Tes_1 Parte_3
cantiere di Rocca Susella, Cascina Zonci n. 5, e di avere, in tale veste, verificato che
[...]
ha realizzato ed ultimato le opere, appaltatele , di sostituzione CP_1 Parte_1
generatore di calore, installazione di una nuova pompa di calore, di nuovi collettori solari piani asserviti a nuovo bollitore a serpentina maggiorata e di sostituzione climatizzatore dual-split, ed ha inoltre fornito e posato i pannelli solari.
Le risultanze istruttorie, unitamente alla mancata risposta dell'attrice all'interpello, consentono in definitiva di ritenere provato il diritto dell'opposta al pagamento del prezzo pattuito per le opere suindicate, pari ad € 29.000,00.
Considerato il parziale pagamento di € 2.000,00 che ha dedotto di aver già Controparte_1
incassato, è dunque tenuta a pagarle il residuo importo di € 27.300,00 (senza Parte_1
addebito di Iva, come si evince dalla fattura n. 718/2022 azionata, in cui l'operazione risulta dichiarata in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 6, lettera a ter, del D.P.R. 633/1972).
Va, infine, esaminata la domanda - già avanzata dall'opposta nel ricorso monitorio, disattesa dal giudice di tale fase e riproposta nella presente fase di opposizione - di pagamento “delle competenze professionali per la fase stragiudiziale ivi incluso l'eventuale procedimento di conciliazione”, il cui quantum non è indicato, ma richiesto “nella misura ritenuta di giustizia”.
Orbene, posto che, come detto, non vi è alcuna evidenza che sia stato esperito un procedimento di pagina 5 di 7 conciliazione extra giudiziale, neppure è dato di conoscere quale sarebbe l'attività stragiudiziale per la quale sarebbero maturate competenze, poiché la convenuta nulla deduce in punto di fatto.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (v. per tutte Cass. 24481 del 04/11/2020).
Il principio sopra richiamato conduce ad escludere che l'opposta abbia titolo per la richiesta refusione delle competenze professionali per la fase stragiudiziale, non avendo la stessa dimostrato alcunché al riguardo.
*
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 27.300,00 quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese, come portato dalla fattura n. 718/2022.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza dalla fattura al saldo.
L'opposizione, infondata, va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
La domanda avanzata dalla convenuta per il pagamento delle competenze professionali per la fase stragiudiziale, infondata, non può essere accolta.
Si conferma il giudizio di inammissibilità e irrilevanza delle prove costituende non ammesse.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Considerato che
il valore della controversia (€ 27.300) si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile (€26.001- € 52.000), e altresì considerata la semplicità delle questioni giuridiche trattate, appare congruo applicare valori compresi tra i minimi e i medi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 17/04/2024, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2533/2024, R.G. n.
5366/2024 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 19/03/2025
Il GOT
NA AL DO
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Settima civile
Verbale di udienza
Oggi, 19/03/2025, alle ore 10:00, sono comparsi dinanzi al GOT NA AL DO: per parte attrice opponente l'avv. Diego Longano;
Parte_1 per parte convenuta opposta l'avv. Anna Veronica Zazzeri. Controparte_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
I presenti precisano le conclusioni come da foglio separato già depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali eccezioni e domande nuove.
Il GOT invita le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., dando poi lettura alle ore 15:50 del dispositivo e delle motivazioni della sentenza che viene qui di seguito riportata e contestualmente depositata in cancelleria quale parte integrante dell'odierno verbale.
Il GOT
NA AL DO
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT NA AL DO, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate all'udienza del 19/03/2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15308 /2024 R.G. promossa da c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in , Via San Pietro all'Orto n. 10, presso lo studio dell'avv. DIEGO Pt_1
LONGANO (c.f. – pec: , che la C.F._1 Email_1
rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE OPPONENTE contro c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in , Viale Monte Nero, n. 63, presso lo studio dell'avv. Pt_1
ANNA VERONICA ZAZZERI (c.f. – pec: C.F._2
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto, opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso monitorio da cui scaturisce la presente opposizione, Controparte_1 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano l'ingiunzione di a pagarle
[...] Parte_1 la somma di € 27.300,00, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo residuo per le pagina 2 di 7 opere eseguite presso il cantiere sito in Valle Schizzola Rocca Susella, Cascina Zonci n. 5, consistenti in “sostituzione generatore di calore, installazione di una nuova pompa di calore, installazione di nuovi collettori solari piani asserviti a nuovo bollitore a serpentina maggiorata e sostituzione climatizzatore dual-split”, in virtù del contratto d'appalto intercorso tra le parti.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole e ne ha Parte_1 chiesto la revoca. In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità dell'avversa domanda, deducendo che l'opposta, nonostante l'espressa previsione contenuta all'art. 16 del contratto d'appalto ex adverso prodotto, non ha esperito il tentativo di conciliazione previsto. Nel merito ha esposto che le prestazioni non sono state eseguite e che il credito monitorio è inesistente e sfornito di prova, ed ha all'uopo disconosciuto “la paternità e/o la riconducibilità”, a sé, della e-mail prodotta da controparte nel monitorio.
L'opposta, costituendosi nel giudizio di opposizione, ha esposto che le opere contrattuali, per le quali era stato pattuito il corrispettivo complessivo di € 29.300,00 oltre Iva, sono state eseguite nell'estate del 2022; che la loro esecuzione è attestata dalla “Comunicazione di fine lavori” depositata dal
Direttore Lavori;
che la controparte, con comunicazione in data 28/2/2023, ha riconosciuto il debito complessivo e ha proposto un piano di rientro rateale, a seguito del quale ha versato il solo importo di € 2.000,00, rimanendo debitrice per il saldo di € 27.300,00, di cui alla fattura n. 718/2022 azionata.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed ha chiesto, inoltre, di condannare l'opponente a rifondere, oltre alle spese del giudizio, anche “le competenze professionali per la fase stragiudiziale, ivi incluso l'eventuale procedimento di conciliazione”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché con l'assunzione delle prove orali ammesse, e viene ora decisa a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate come in atti.
*
Va in primo luogo esaminata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla opponente.
E' incontroverso, e risulta per tabulas, che le parti hanno sottoscritto il contratto prodotto in atti (doc.
1 fasc. mon.), recante la data del 28/06/2022 (e non quella dell'8/5/2019 ripetutamente allegata dall'opposta).
ha esposto che, in virtù della predetta scrittura, si è obbligata ad eseguire, Controparte_1
presso il cantiere sito in Rocca Susella, Cascina Zonci n. 5, le opere consistenti in “sostituzione generatore di calore, installazione di una nuova pompa di calore, installazione di nuovi collettori pagina 3 di 7 solari piani asserviti a nuovo bollitore a serpentina maggiorata e sostituzione climatizzatore dual-split”, verso il corrispettivo complessivo di € 29.300,00 oltre Iva.
Tali circostanze, specificamente allegate, non sono state contestate dall'opponente, dovendo perciò già ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
, il prezzo suindicato, sebbene non espressamente menzionato nel contratto, si evince con Pt_2 semplice calcolo, posto che nella clausola n. 13, l'acconto “pari al 30%” viene quantificato nell'ammontare di € 8.790,00 oltre Iva (infatti: 29.300 x 30%=8.790).
Inoltre, il suindicato corrispettivo, e la descrizione delle opere contrattuali (opere che, invero, non si evincono dalla scrittura negoziale, poiché, a parte l'accenno presente nelle “premesse”, la clausola n.
2 “oggetto del contratto”, rimanda ad un “allegato A” del quale non vi è evidenza), risultano purtuttavia dall'offerta economica del 10/05/2022 versata in atti dall'opposta (doc. 2 opposta).
Tali emergenze documentali, unitamente alla mancata risposta dell'attrice all'interrogatorio formale
(il legale rappresentante non si è infatti presentato a renderlo, adducendo motivazioni generiche e non supportate da alcun documento giustificativo), conducono ugualmente a ritenere provato, nei termini di cui sopra, sia la consistenza delle opere oggetto dell'incarico, sia il corrispettivo per esse concordato tra le parti.
Il rapporto intercorso corrisponde allo schema negoziale dell'appalto, disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti cod. civ.
L'attrice, sul rilievo che le parti, ai sensi dell'art. 16 del contratto stipulato, hanno espressamente previsto che “Per qualunque controversia derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad esperire previamente il tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione avente sede nel circondario del Tribunale di Milano”, ha eccepito l'improcedibilità della domanda di pagamento avanzata dall'opposta.
La convenuta sul punto nulla ha dedotto, non facendone menzione nei propri scritti difensivi, salvo laddove chiede la refusione delle competenze professionali “per la fase stragiudiziale ivi incluso l'eventuale procedimento di conciliazione”, che purtuttavia non risulta essere stato esperito.
A prescindere dal contegno processuale dell'opposta, al riguardo deve osservarsi che "la clausola, con la quale le parti conferiscano ad un terzo il solo incarico di esperire un tentativo di conciliazione, per le eventuali controversie che insorgano sull'interpretazione ed esecuzione di un determinato contratto, non implica rinuncia alla tutela giurisdizionale, come nel diverso caso del compromesso per arbitrato irrituale (in cui il terzo ha il compito di definire la contesa in via transattiva con effetto vincolante per i contraenti), con la conseguenza che il mancato esperimento del suddetto tentativo
pagina 4 di 7 non è di ostacolo alla proponibilità e procedibilità dell'azione giudiziaria" (vd. Cass., 3 dicembre
1987, n. 8983)."
Inoltre, ogni deroga all'esercizio del diritto costituzionale di agire giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi, garantito dall'art. 24 Cost., è insuscettibile sia di estensione analogica, sia di interpretazione estensiva (cfr. Cass. n. 16092 del 21/09/2012).
Ciò premesso, la clausola contrattuale n. 16, pur prevedendo l'impegno delle parti “ad esperire previamente il tentativo di conciliazione”, è già di per sé carente dell'espressa sanzione di improcedibilità, e dunque, tanto più, non può ritenersi in alcun modo di ostacolo alla procedibilità della domanda giudiziale proposta dalla convenuta.
L'eccezione preliminare di parte attrice è dunque infondata e va respinta.
Nel merito, le emergenze istruttorie evidenziano che l'opposta ha eseguito ed ultimato le opere oggetto di incarico.
Ciò risulta dalle dichiarazioni dei testimoni escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ed in particolare dalla testimonianza dell'arch. la quale ha riferito di essere stata Testimone_1
incaricata dai proprietari signori e per la progettazione e direzione dei lavori del Tes_1 Parte_3
cantiere di Rocca Susella, Cascina Zonci n. 5, e di avere, in tale veste, verificato che
[...]
ha realizzato ed ultimato le opere, appaltatele , di sostituzione CP_1 Parte_1
generatore di calore, installazione di una nuova pompa di calore, di nuovi collettori solari piani asserviti a nuovo bollitore a serpentina maggiorata e di sostituzione climatizzatore dual-split, ed ha inoltre fornito e posato i pannelli solari.
Le risultanze istruttorie, unitamente alla mancata risposta dell'attrice all'interpello, consentono in definitiva di ritenere provato il diritto dell'opposta al pagamento del prezzo pattuito per le opere suindicate, pari ad € 29.000,00.
Considerato il parziale pagamento di € 2.000,00 che ha dedotto di aver già Controparte_1
incassato, è dunque tenuta a pagarle il residuo importo di € 27.300,00 (senza Parte_1
addebito di Iva, come si evince dalla fattura n. 718/2022 azionata, in cui l'operazione risulta dichiarata in regime di reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 6, lettera a ter, del D.P.R. 633/1972).
Va, infine, esaminata la domanda - già avanzata dall'opposta nel ricorso monitorio, disattesa dal giudice di tale fase e riproposta nella presente fase di opposizione - di pagamento “delle competenze professionali per la fase stragiudiziale ivi incluso l'eventuale procedimento di conciliazione”, il cui quantum non è indicato, ma richiesto “nella misura ritenuta di giustizia”.
Orbene, posto che, come detto, non vi è alcuna evidenza che sia stato esperito un procedimento di pagina 5 di 7 conciliazione extra giudiziale, neppure è dato di conoscere quale sarebbe l'attività stragiudiziale per la quale sarebbero maturate competenze, poiché la convenuta nulla deduce in punto di fatto.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova” (v. per tutte Cass. 24481 del 04/11/2020).
Il principio sopra richiamato conduce ad escludere che l'opposta abbia titolo per la richiesta refusione delle competenze professionali per la fase stragiudiziale, non avendo la stessa dimostrato alcunché al riguardo.
*
In conclusione, l'opposta ha diritto a vedersi riconosciuto dall'opponente l'importo di euro 27.300,00 quale saldo del corrispettivo per le prestazioni rese, come portato dalla fattura n. 718/2022.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria, spettano altresì all'opposta gli interessi richiesti, nella misura prevista dall'art. 5 D.lgs. 231/02, applicabile alla fattispecie, con decorrenza dalla scadenza dalla fattura al saldo.
L'opposizione, infondata, va quindi rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
La domanda avanzata dalla convenuta per il pagamento delle competenze professionali per la fase stragiudiziale, infondata, non può essere accolta.
Si conferma il giudizio di inammissibilità e irrilevanza delle prove costituende non ammesse.
Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Considerato che
il valore della controversia (€ 27.300) si discosta di poco dall'importo minimo dello scaglione applicabile (€26.001- € 52.000), e altresì considerata la semplicità delle questioni giuridiche trattate, appare congruo applicare valori compresi tra i minimi e i medi del predetto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 17/04/2024, da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
nel contraddittorio tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2533/2024, R.G. n.
5366/2024 emesso dal Tribunale di Milano, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 19/03/2025
Il GOT
NA AL DO
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