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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/07/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 13 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9764/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1 avvocati Luca Emiliano e Simona Santoro, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-resistente-
Avente ad oggetto: benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere – decorrenza prestazione.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 13 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver prestato servizio per la Marina Militare Italiana a partire dal 2005; che nel 2011, dopo aver superato le relative procedure concorsuali, veniva immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente con il grado di Sottocapo di II Classe;
di avere conseguito l'abilitazione quale “operatore e recupero naufrago” e di aver iniziato a prestare lodevolmente il proprio servizio presso il III gruppo operativo del nucleo Elicotteri della base di Maristaeli di Catania. 1 Rappresentava che in data 28 dicembre 2014 il Comando di appartenenza inviava una chiamata di allarme con la quale veniva richiesto con urgenza un intervento nei pressi del traghetto Norman
Atlantic che aveva preso fuoco e che si trovava alla deriva nel Canale d'Otranto, all'interno del quale natante si trovavano bloccate due persone in pericolo di vita;
che lasciata immediatamente la base, veniva trasportato sui luoghi in elicottero e rilasciato in acqua mediante verricello per avviare le operazioni di soccorso;
che, a causa delle condizioni meteo avverse (mare forza 5 e a momenti forza 7 e vento a oltre 50
Km/h), le operazioni di salvataggio risultavano estremamente rischiose;
che una volta giunto nei pressi del traghetto in fiamme si tuffava in mare a circa quindici metri dai due naufraghi, che erano rimasti incastrati all'interno di un sistema di uscita di emergenza posto a livello del mare;
che rimosso prontamente tale sistema di emergenza con un pugnale, riusciva a liberare i due naufraghi che faceva aggrappare ad un salvagente;
che, tuttavia, sopraggiungeva un'onda di straordinaria intensità che li colpiva sommergendoli completamente;
che, risalito in superficie con grande fatica, verificava che uno solo dei due naufraghi era a vista, mentre l'altro di cui si perdeva traccia, nonostante i tentativi profusi per trarlo in salvo, decedeva
(si evince dalla documentazione in atti che il ricorrente tentava anche di rianimarlo in acqua ma con esito negativo, riuscendo a portare un naufrago in salvo e a salvarsi egli stesso nonostante le avverse ed estreme condizioni del mare, restando l'altro in mare incastrato dal “tubo di sfuggita”); che la suddetta operazione di soccorso era durata più di tre ore e che esso ricorrente, colto da malore e shock termico, comunque portando a termine la missione di salvataggio, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Caterina Novella di Galatina, in stato di esaurimento fisico e grave ipotermia nonché di evidente turbamento per quanto accaduto.
Evidenziava che con Decreto Presidenziale n. 82 del 16 giugno 2015 era stato insignito della medaglia d'argento al Valor di Marina con la seguente motivazione: “Graduato operatore recupero naufrago, veniva chiamato a operare in condizioni ambientali e metereologiche particolarmente proibitive a seguito di una richiesta di soccorso, proveniente dalla motonave italiana “Norman Atlantic”, coinvolta da un violento incendio a bordo e alla deriva del Canale
d'Otranto. Animato da ammirevole coraggio e noncurante della propria incolumità, non esitava
a farsi calare in acqua per tentare di liberare due passeggeri rimasti incastrati all'interno di un dispositivo di sfuggita di emergenza dell'imbarcazione. Con il suo intervento liberava uno dei due malcapitati e, allo stremo delle forze, ne agevolava il recupero su una motovedetta in assistenza, prima di essere colto a sua volta da un malore. Ricoverato, ma prontamente ripresosi, il giorno
2 successivo si rendeva disponibile per ulteriori interventi in mare. Figura di elevatissima preparazione professionale, dimostrava non comune perizia, eccellenti doti umane ed encomiabile dedizione al servizio, contribuendo a elevare il prestigio dell' e dando lustro alla Controparte_2
Marina Militare e al Paese”.
Ciò premesso, assumeva che la suddetta operazione di salvataggio era stata evento altamente traumatico in cui non solo aveva assistito impotente alla morte di una persona ma aveva rischiato egli stesso di morire, con forte compromissione del proprio stato di salute sia sul piano fisico che psichico.
Rappresentava che immediatamente dopo il suddetto evento cominciava ad accusare i tipici postumi invalidanti del disturbo post-traumatico da stress (disturbi del sonno, agitazione, attacchi di panico e depressione con spunti psicotici) e che, in conseguenza di ciò, veniva trasferito dal alla Stazione di Catania per svolgere compiti Parte_2 Parte_3 amministrativi;
che il 16 marzo 2015 e il 18 settembre 2015 gli venivano prescritti medicinali ipnotico-sedativi;
che nel gennaio 2016 veniva preso in carico da un esperto neurologo e da uno psicologo;
che da allora era costretto a sottoporsi costantemente e senza soluzione di continuità a visite neurologiche, psicoterapeutiche e psichiatriche con annessa terapia farmacologica, ciò che gli aveva consentito di convivere con il disturbo da cui era tuttora affetto;
che la permanenza dei postumi invalidanti, già manifestatisi nel 2015 e ancora perduranti, era stata altresì riscontrata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale la quale, con verbale del 9 marzo 2020, lo aveva giudicato “permanentemente non idoneo al servizio M.M. non idoneo nella riserva, da collocare in congedo assoluto, idoneo al transito corrispondenti aree funzionali personale civile Ministero Difesa ai sensi della l.
266/99: si suggerisce l'impiego in compiti che non lo espongano a stress psicofisici intenti e protratti”; che, di conseguenza, a partire dal 19 ottobre 2020 transitava nel ruolo del personale civile del
, ove da allora prestava servizio con mansioni d'ufficio. Controparte_1
Esponeva di aver presentato, in data 18 gennaio 2021, un'istanza volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici in ragione dell'infermità patita in conseguenza dell'evento traumatico del 28 dicembre 2014; che a seguito dell'istruttoria il resistente accertava la dipendenza da causa di servizio CP_1 dell'infermità sofferta riconoscendolo espressamente “Vittima del dovere per l'evento occorso in data 28/12/2014”, con decreto n. 609 del 15 dicembre 2022 concedendogli sia l'assegno vitalizio
3 non reversibile di € 500,00 mensili sia lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili a decorrere dal 28 dicembre 2014, data dell'evento traumatico;
che con decreto n. 115 del 15 febbraio 2023 veniva corretto l'errore materiale relativo al nome di esso ricorrente;
che tuttavia con decreto “reso il 14 aprile 2023 col numero 3990 di protocollo” (così in ricorso;
in atti piuttosto doc. 20, MD A934676 REG2023 0039903 17-04-2023), il Ministero resistente modificava la data di decorrenza dei benefici economici riconosciuti, stabilendo che “le relative decorrenze dell'Assegno Vitalizio mensile e dello Speciale Assegno Vitalizio mensile sono da intendersi dal 17/02/2022 (data di stabilizzazione) anziché dal 28/12/2014”.
Parte ricorrente richiamava pertanto la disciplina legislativa applicabile in materia, rilevando l'illegittimità del suddetto decreto nella parte in cui disponeva, sulla scorta di un non meglio chiarito riferimento al concetto di stabilizzazione, la decorrenza dei benefici economici a far data dal 17 febbraio 2022 anziché dalla data da cui era derivata la patologia invalidante, coincidente con l'evento traumatico del 28 dicembre 2014.
Deduceva infatti di avere riportato postumi gravemente invalidanti già nell'immediatezza del fatto e a causa di esso, così come risultava dalla documentazione medico-sanitaria allegata, evidenziando che la normativa subordinava la corresponsione degli assegni vitalizi in esame all'esistenza di postumi invalidanti con diminuzione della capacità lavorativa del 25% in conseguenza dell'evento cui consegue l'invalidità.
Assumeva che i presupposti per la concessione dei benefici in discussione fossero configurabili già a far data dal marzo 2015, allorquando erano stati prescritti per la prima volta farmaci ipnotico- sedativi per la cura del disturbo post traumatico da stress conseguente all'evento del 28 dicembre
2014 e in considerazione della percentuale invalidante conseguente;
e comunque dal gennaio 2016, data in cui, ferma la prescrizione di presidi anti-psicotici per la cura della forma più grave del disturbo, la percentuale di invalidità era pari all'80%.
Tanto premesso, chiedeva: Parte_1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione dei benefici oggetto di causa
a far data dal 28/12/2014 ovvero dal 16/03/2015 ovvero da quell'altra data ritenuta corretta da
Codesto Tribunale alla luce di quanto dedotto in narrativa;
2) per l'effetto condannare il
resistente al versamento in favore del ricorrente delle somme dovute al ricorrente in CP_1 conseguenza dell'accertamento di cui al punto precedente dalla data di effettiva decorrenza sino alla data del 17 febbraio 2022 oltre interessi sino al soddisfo;
3) condannare il alle CP_1 spese ed ai compensi del presente giudizio”.
4 Con memoria depositata il 6 dicembre 2023 si costituiva tempestivamente in giudizio il
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto. CP_1
Rappresentava che con verbale mod. BL/G n. ME222001275 del 28 novembre 2022 la CMO di
AU riconosceva al ricorrente un'invalidità complessiva pari all'84% per l'infermità “Disturbo post-traumatico da stress cronico con certificata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche”, ritenendo la patologia stabilizzata a partire dal 17 febbraio 2022; che con parere dell'Alto Comandante del Comando in Capo della Squadra Navale, Amm. Sq.
del 28 settembre 2022 e pervenuto il 4 ottobre 2022 il ricorrente veniva Persona_1 riconosciuto quale vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. d), della legge n.
266/2005 alla luce della documentazione medica relativa all'evento del 2014 e del rapporto circostanziato;
che l'Amministrazione, dunque, riconosceva l'interessato vittima del dovere e con decreto n. 234 del 4 aprile 2023 gli concedeva la speciale elargizione di € 286.200,00 nella misura massima (ossia
€ 2.000,00 per punto percentuale di invalidità, rivalutata a febbraio 2023); che con decreto n. 609 del 14 dicembre 2022 concedeva al ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 mensili e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili a decorrere dal 28 dicembre 2014; che con decreto n. 115 del 15 febbraio 2023 provvedeva alla rettifica del nome riportato nel provvedimento;
che con decreto n. 223 del 31 marzo 2023 rettificava la decorrenza dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio fissandola al 17 febbraio 2022, data di stabilizzazione della patologia.
Deduceva l'infondatezza della domanda di olta ad ottenere la retrodatazione della spettanza Pt_1 dei benefici economici sopra richiamati e la legittimità del proprio operato in quanto la patologia psichica derivata dall'evento traumatico del dicembre 2014 si era manifestata soltanto a partire dal
2019 e si era stabilizzata nel 2022, mentre prima del 2019 il ricorrente non aveva manifestato una sintomatologia correlabile “ad una patologia definita e consolidata”.
Assumeva che la decorrenza degli assegni presuppone che la patologia invalidante si sia stabilizzata e che la menomazione sia divenuta permanente e irreversibile onde consentire la precisa quantificazione della percentuale di invalidità.
Evidenziava che l'art. 8 della legge n. 302/1990, nel prevedere l'automatica rivalutazione annuale degli assegni vitalizi, non stabilisce l'applicazione degli interessi legali e che, in ogni caso, la normativa vigente in materia di benefici pensionistici e assistenziali (i.e. art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 richiamato dall'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) sancisce il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. In subordine, deduceva la decorrenza degli interessi a partire dal
5 giorno successivo alla scadenza del termine dettato dall'art. 1043, comma 1, lett. l), d.lgs. n.
90/2010 in relazione ai procedimenti di competenza della Direzione Generale, ossia centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) nel merito, statuire la legittimità dell'operato dell'Amministrazione odierna resistente, rigettando le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024, viste le richieste istruttorie e segnatamente considerata la richiesta formulata da parte ricorrente avente ad oggetto prova testimoniale da considerarsi inammissibile in ragione del fatto che afferiva a circostanze implicanti valutazione e giudizi non di competenza dei testi, si riteneva piuttosto necessario espletare una consulenza tecnica d'ufficio onde acclarare – tenuto conto della patologia nel caso a mano pacificamene acclarata “disturbo post traumatico da stress cronico di grado grave e depressione maggiore di gradi grave con manifestazioni psicotiche” – la decorrenza della stabilizzazione dei postumi conseguiti all'evento traumatico verificatosi in data 28 dicembre 2014, nella misura funzionale al riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere in favore del ricorrente.
Concesse varie proroghe per l'espletamento del mandato ed autorizzato altresì il CTU nominato prof. Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate Per_2
- “G. F. A” Scuola , di Controparte_3 avvalersi sì come dal predetto richiesto, di un medico chirurgo specializzato in psichiatria in qualità di ausiliario, individuato nella persona del Prof. Ordinario di Psichiatria presso il Persona_3
Dipartimento di
Neuroscienze, Sezione di Psichiatria, dell' , Direttore Controparte_4 dell' della Controparte_5 Controparte_6
[...]
[...] viste le osservazioni di parte ricorrente e disposta la trattazione di presenza della controversia;
concesso un termine per note e repliche;
all'esito dell'udienza di discussione del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
6
1. Oggetto della controversia
Oggetto della controversia in esame è esclusivamente la decorrenza dei benefici già a
[...] riconosciuti in quanto Vittima del Dovere per l'evento occorso in data 28.12.2014, Parte_1 meglio descritto in parte narrativa.
Non si dirime dunque in ordine al diritto all'assegno vitalizio non reversibile, né alla speciale assegno vitalizio non reversibile, sì come disciplinati e previsti dal combinato disposto della legge
407/1998, della legge 266/2005 (art. 1 commi 563 e ss.), dal DPR n. 243/2006, della l. n,.
244/2007.
Quanto alla decorrenza invece, assolutamente contrastanti sono le prospettazioni difensive di parte ricorrente e del resistente, sostenendo l'uno che fin dal marzo 2015, e cioè dalla data CP_1 certa in cui gli venivano prescritti farmaci ipnotico sedativi in ragione della patologia manifestata a seguito dell'evento traumatico subito, o al più tardi dal gennaio 2016, epoca in cui trascorso circa un anno dall'episodio traumatico la patologia doveva ritenersi stabilizzata, andavano riconosciuti i benefici descritti;
l'altro che prima del 2019 il ricorrente non manifestava una sintomatologia correlabile ad una patologia definita e consolidata. Nel verbale della C.M.O. di AU (all. 2 alla memoria di costituzione), dal “Esame obiettivo e accertamenti sanitari interni ed esterni”, Pt_4 non risultano referti che accertino uno stato patologico prima del 2019. Nel certificato in data
13.12.2019 della Asp di Enna il paziente non presenta turbe del pensiero, né del comportamento e non necessita di terapia psicofarmacologica. Anche nel certificato del 03.07.2020 del consulente del ricorrente, dr. specialista neurologo, si dichiarava che “il soggetto ha pienamente Per_4 recuperato il momentaneo stato di sbrindellamento psichico e lo ha ricomposto nell'ambito della normalità”. I sintomi del DPTS, secondo la prospettazione del Ministero si erano manifestati in modo significativo proprio nel corso del 2019 e si erano consolidati nei mesi successivi, peraltro con periodi di regressione, fino a stabilizzarsi il 17.02.2022; data in relazione alla quale la C.M.O. di AU ha potuto emettere un giudizio diagnostico preciso ed accurato.
A fronte di tale profonda divergenza è stato ritenuto necessario procedere ad accertamenti peritali che appunto consentissero di accertare la decorrenza della stabilizzazione dei postumi conseguenti al tragico evento del dicembre 2014, allo scopo nominando il prof. Ordinario di Medicina Per_2
Legale presso l'Università degli Studi di Catania e Direttore dell' Controparte_3 dell' affiancandolo con il Prof. Controparte_7 Persona_3
Ordinario di Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze, Sezione di Psichiatria, dell' , Direttore dell' Controparte_4 Controparte_5 della , in
[...] Controparte_6 ragione della delicatezza e peculiarità del caso a mano.
7 2. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo avere segnatamente esaminato tutta la copiosa documentazione in atti e dettagliatamente ricostruito la vicenda in fatto e la storia clinica del ricorrente, il Consulente tecnico d'ufficio ha in via preliminare svolto una digressione che piuttosto che costituire - sì come sembra adombrare parte ricorrente nelle note autorizzate - un inutile approccio formalistico alla fattispecie a mano, soccorre a spiegare, in via del tutto preliminare e conducente rispetto al ragionamento in seguito sviluppato, che avendo il giudizio in esame ad oggetto esclusivamente la decorrenza dei benefici riconosciuti, solo in forza di documentazione adeguata a corroborare la tesi attorea è possibile retrodatare, nei termini dal prospettati, il diritto già riconosciutogli. Pt_1
Assume dunque in primo luogo il prof. che “al fine di esaurientemente rispondere ai Per_2 quesiti posti, ovvero verificare la decorrenza della stabilizzazione dei postumi conseguiti all'evento traumatico verificatosi in data 28 dicembre 2014, nella misura funzionale al riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, e nello specifico dei benefici derivanti dall'art. 2 della Legge n. 407/1998 e dal comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 si deve in tale sede fare riferimento alla certificazione allegata in atti ai fini di potere documentare il momento diagnostico cui ancorare tale giudizio e in particolare in relazione agli elementi costitutivi di essa ovvero anamnesi, esame obiettivo, la diagnosi e prognosi”.
Trattasi di premessa non solo utile ma necessaria;
e ciò in ragione del contenuto della documentazione in atti che, sì come analiticamente riportata in relazione, per molti anni, fin dai primi momenti successivi all'evento traumatico, segnatamente a far data dal 16 marzo 2015, ma ancora fino al 2019, consiste in prescrizioni di farmaci, prive di anamnesi, della descrizione di esame obiettivo o dell'esecuzione di eventuali esami strumentali e della formulazione di una diagnosi.
Condivide l'Ufficio in proposito la posizione sul punto espressa dal CTU il quale – dal punto di vista medico legale – rileva che intanto un certificato ha valenza probatoria di quanto da esso possa desumersi, in quanto sia completo di anamnesi, esame obiettivo, diagnosi e prognosi.
Né può presumersi, secondo un ragionamento induttivo e presuntivo proprio dei consulenti di parte, che la prescrizione di farmaci conferisca “un dato di certezza unico ed inequivocabile sulla effettiva esistenza, intensità, gravità e avvenuta stabilizzazione del quadro sintomatologico esperito dal già nel Gennaio 2016”. Pt_1
Si sostiene che “La ricostruzione documentale riscontra, inoltre, una continuità prescrittiva e di visite di Follow-up nel periodo intercorso fra il 2016 ed il 2020, a cura del Prof. che Per_4 testimonia la persistenza sintomatologica con riesacerbazione periodica dei sintomi del disturbo, causa dell'esaurimento progressivo delle resistenze psichiche, foriero dapprima del
8 rimansionamento effettuato a Dicembre 2016, con spostamento del periziando a mansioni amministrative, dunque della perdita totale della capacità di rendere effettivamente servizio presso la Marina.
Tra queste condizioni di riesacerbazione si sottolinea la prescrizione del 27 dicembre 2018 che ha determinato la necessità di un trattamento in add-on, infatti, è stato aggiunto al Risperidone la somministrazione di Haldol Decanoas fiale 50 mg 1 fiale i.m.; il bisogno di prescrivere un secondo antipsicotico non più in formulazione orale ma in formulazione iniettiva è una chiara indicazione di un quadro grave di acuzie, su una condizione già stabilizzata di disturbo”.
Come si è premesso, non è in discussione il riconoscimento della condizione di Vittima del Dovere del né il diritto ai benefici riconosciutigli dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno Pt_1 vitalizio, quanto la decorrenza di tali benefici in ragione della c.d. stabilizzazione dei postumi.
Ed è su tale concetto che le diverse tesi del consulente tecnico d'ufficio e dei consulenti di parte in primo luogo divergono, atteso che la prospettazione di parte ricorrente tende ad assumere che
“a voler ipotizzare che col termine stabilizzazione si voglia fare riferimento (nei casi di patologie psichiche) alla loro cronicizzazione, in tal caso è stato ampiamente dedotto e dimostrato (nonché supportato da letteratura scientifica e dal DSM-5-TR), che il disturbo da cui è affetto il ricorrente ha un'insorgenza massima compresa tra la data dell'evento traumatico e il primo mese successivo
e pertanto essa può considerarsi cronica nei primi 3-6 mesi dall'evento (ovvero, nei casi più estremi di insorgenza tardiva, non oltre i 12-18 mesi dall'evento)”.
Tale ragionamento tuttavia trova confutazione nell'argomentare della relazione d'ufficio, ove si pone in evidenza non solo, come premesso, la mancanza di adeguata documentazione dalla quale desumere appunto il momento della cronicizzazione della condizione del ma anche che, a Pt_1 voler seguire il ragionamento difensivo del predetto, si rischierebbe di negare del tutto la riconducibilità delle condizioni in cui pacificamente oggi il ricorrente versa ai tragici fatti occorsi nel dicembre 2014.
“L'affermazione della CTP” (dott.ssa “è …. palesemente smentita dalla realtà Per_5 certificativa (questa si presente in atti e, peraltro, di parte) se è vero come è vero che il Prof.
specialista in Neurologia, certificava in data 3 luglio 2020 che “in seguito alle Per_4 osservazioni eseguite, ai colloqui intrattenuti ed alle visite neurologiche effettuate, possiamo dichiarare che oggi il Sig. ha pienamente recuperato il momentaneo Parte_1 stato di sbrindellamento psichico e lo ha ricomposto nell'ambito della normalità”. Delle due una.
Se “non è pensabile che il paziente che è stato acclarato con un PTSD grave e con caratteristiche psicotiche nel 2021, avesse precedentemente, cioè in un tempo prossimamente più vicino
9 all'evento una sintomatologia meno grave, tale dato sarebbe antitetico ai dati conosciuti in letteratura sul PTSD”.
Premesso dunque che va dato per assodato ed indiscusso che è affetto da Parte_1
Disturbo Post Traumatico da Stress e che vi è nesso eziologico tra l'evento traumatico e lo stato patologico attuale, sì come già riconosciuto in sede amministrativa;
che si discute in questa sede solo in ordine alla stabilizzazione dei c.d. postumi, nella misura in cui peraltro abbiano determinato il perfezionarsi della percentuale invalidante “soglia” (invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa), raggiunta la quale va positivamente accertato non solo lo status di Vittima del Dovere ma anche il diritto all'assegno vitalizio;
deve infine considerarsi che con le elaborate conclusioni, in ottemperanza al mandato affidato, il
CTU – con l'ausilio di specialista psichiatra - ha ritenuto che “tenuto conto della patologia nel caso a mano pacificamente acclarata ovvero “disturbo post traumatico da stress cronico di grado grave e depressione maggiore di grado grave con manifestazioni psicotiche”, la stabilizzazione di tali postumi conseguiti all'evento traumatico verificatosi in data 28 dicembre 2014, nella misura funzionale al riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, non può che essere da considerarsi con decorrenza dalla data del 16 dicembre 2021, data della prima diagnosi”.
“L'articolata diagnosi che ad oggi viene riconosciuta al sig. ovvero “disturbo post Pt_1 traumatico da stress cronico con certificata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche”, veniva posta per la prima volta in data 16 dicembre 2021, allorquando il Prof. , Persona_6 specialista in Psichiatria, rilasciava al sig. una relazione psichiatrico-forense, in carta Pt_1 intestata dell'U.O.C. di Psichiatria del Presidio “G. Rodolico” dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Policlinico – San Marco” di Catania, dalla quale si evinceva che “…Il signor
in atto, presenta un quadro clinico stabilizzato che si estrinseca in Parte_5 postumi permanenti oggetto di valutazione specialistica medico legale, psichiatrico forense rappresentati da disturbo post traumatico da stress di grado grave e da depressione maggiore di grado grave con manifestazione psicotiche, tale da concretare un danno alla salute nella misura del 80% (ottanta percento)…”.
Il CTU dà invero atto che già nell'anno 2019, segnatamente, il giorno 11 luglio, fu posta la prima diagnosi di disturbo post-traumatico da stress con conseguenti attacchi di panico.
Tuttavia in proposito egli rileva:
“… … …il D.P.R. n. 181/2009, applicabile alle vittime del terrorismo e, dunque, per l'espressa previsione di cui innanzi anche alle vittime del dovere, impone che la valutazione della
10 percentuale d'invalidità ex legge n. 206/2004, sia espressa in un'UNICA percentuale di invalidità complessiva (IC), comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale, secondo i criteri di cui agli art. 3 e 4, sulla base della seguente formula: IC: DB+DM+(IP-DB). La percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni.
La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico.
La percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella
A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.
Pertanto concludendo è possibile affermare che la percentuale unica di invalidità indicante
l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale d'invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC
= DB+DM+ (IP-DB).
Traslando tali informazioni al caso de quo, è possibile affermare che in capo al pur volendo Pt_1 riconoscere la persistenza di una condizione post traumatica da stress già a far data dal luglio
2019, era residuato un danno biologico in misura pari al 10%; in merito al danno morale è possibile, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo in rapporto all'evento dannoso, effettuare una massima valorizzazione in misura pari ai 2/3 del
11 valore percentuale del danno biologico, ovvero valutarlo in misura pari al 7%; ed infine in merito alla quantificazione dell'IP è possibile, sulla scorta del valore più favorevole al ricorrente, quantificarla in misura pari al 15%.
In conclusione, e applicando la formula prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 per l'accertamento dell'invalidità complessiva è possibile concludere che in capo allo stesso nel periodo antecedente alla stabilizzazione dei postumi permanenti (16 dicembre
2021) e successivo alla diagnosi di “disturbo post traumatico da stress con conseguenti attacchi di panico” (11 luglio 2019) era presente un quadro invalidante complessivo da quantificare in misura pari al 22% e pertanto inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
E quindi alla successiva data del dicembre 2021 che risulta accertato non solo il consolidamento dei postumi, nei premessi termini, ma una invalidità permanente tale da determinare il definitivo diritto alle prestazioni qui in discussione a mente degli artt. 1 c. 2 della l. n. 407/1998 e 4 dpr
243/2006, per il concorrere dei presupposti medico legali normativamente previsti.
Trattasi di conclusioni coerenti con le valutazioni poste in essere, con la documentazione in atti e non scalfite dalle osservazioni delle parti cui peraltro il CTU ha con precisione ed esaustività risposto, né dalla note conclusive che ancora contestano l'applicazione delle tabelle piuttosto correttamente utilizzate.
In particolare osserva il Ministero che “la designata data di “stabilizzazione” del 17/02/2022 risulta indiscutibilmente ancorata alle emergenze dell'accertamento interno specialistico effettuato presso la Sezione di Psichiatria e Psicologia dell'Infermeria Presidiaria della Marina
Militare di AU su preliminare richiesta della d in ottemperanza all'istanza avanzata Pt_6 dal Sig. allo scopo di ottenere il complementare trattamento economico spettante nel settore Pt_1 della causalità di servizio e della pensionistica privilegiata ordinaria e di guerra (Riferimento: processo verbale modello BL/B n. ME222000028 datato 30/03/2022). Si può comprendere pertanto come, nel settore medico legale di pertinenza, il concetto di “stabilizzazione di infermità” purtroppo non coincida con i capisaldi del “teorema interpretativo” al riguardo proposto dal
C.T.U. in quanto alimentato da un'analisi concettuale fondata su differenti linee di pensiero.
Quanto sopra ribadito trova conferma nel fatto che la data di stabilizzazione riportata nei citati verbali collegiali della i AU trae origine dalla esatta identificazione del momento Pt_6 di possibile ascrizione tabellare della rilevata infermità psichica e, quindi, di plausibile decorrenza delle concesse elargizioni”.
Ma rileva il prof. che “la valutazione espressa ………fonda le sue basi sul concetto stesso Per_2 di “stabilizzazione” dei postumi a seguito di un antecedente che produca una menomazione e che sia documentalmente accertabile. Dalla disamina della documentazione in atti risulta che gli esiti
12 riconosciuti in data 17 febbraio 2022 dalla Comm.ne medica della Marina Militare di AU
(“disturbo post traumatico da stress cronico con certificata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche”), fossero già diagnosticati e come tali certificati, già alla data del 16 dicembre 2021 dal Prof. (“disturbo post traumatico da stress di grado grave e Persona_6 da depressione maggiore di grado grave con manifestazione psicotiche”); da ciò consegue che, a quella data, fosse già da considerarsi interrotta la condizione di temporaneità degli esiti valutati, configurandosi, pertanto, la stabilizzazione degli stessi”, ancora dovendo dissentirsi in ordine al raggiungimento della soglia invalidante presupposto della prestazione solo al febbraio 2022.
D'altro verso, se si è già motivato in ordine ad altre questioni dibattute tra il Consulente tecnico d'Ufficio e i consulenti di parte, deve darsi atto che in sede di relazione finale il prof. se Per_2 ha ribadito, in risposta al CTP dott. che non è dalla prescrizione farmacologica che può Per_7 ricavarsi la noxa né l'entità della stessa (tale da determinare quanto meno una invalidità on inferiore ad un quarto della capacità lavorativa), ha d'altro verso evidenziato che la nomina Per_ dell'ausiliario prof. è seguita alla data delle operazioni peritali ed è stata dall'Ufficio ritenuta opportuna al fine di coadiuvare il CTU nella elaborazione delle sue conclusioni, con apporto specialistico nel caso in esame necessario.
Si è correttamente evidenziato che seppure solo in forza dei certificati in atti, come premesso incompleti e per lo più relativi a prescrizioni di farmaci, il quadro patologico del ricorrente è stato caratterizzato da discontinuità sintomatologica fino al luglio 2019, epoca in cui venne posta per la prima volta la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress con conseguenti attacchi di panico”; diagnosi che non coincide né con la stabilizzazione dei postumi - e ciò proprio in forza della certificazione di parte del dott. del 3 luglio 2020 il quale rilevava che “in seguito alle Per_4 osservazioni eseguite, ai colloqui intrattenuti ed alle visite neurologiche effettuate, possiamo dichiarare che oggi il Sig. ha pienamente recuperato il momentaneo Parte_1 stato di sbrindellamento psichico e lo ha ricomposto nell'ambito della normalità” – né con il consolidamento di una condizione invalidante tale da soddisfare il limite percentuale normativamente previsto.
Si fanno dunque proprie le conclusioni espresse dal CTU, in quanto elaborate in conformità al mandato affidato, ed esaustive rispetto ai rilievi critici formulati dalle parti ed adeguatamente confutati.
3. Spese
Viste le ragioni della decisione e tenuto conto dell'esito del giudizio e della complessità e peculiarità del caso, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio,
13 mentre a carico del convenuto vanno posti i compensi afferenti la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio che saranno liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, accetta il diritto di alla concessione dei benefici già riconosciutigli a Parte_1 decorrere dal 16 dicembre 2021 e per l'effetto condanna il resistente al versamento in CP_1 favore del predetto ricorrente delle somme in conseguenza dovute da tale data al 17 febbraio 2022 oltre interessi come per legge;
dichiara compensate le spese di lite;
pone a carico del resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto CP_1
Catania il 26 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
14
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 13 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9764/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Parte_1 avvocati Luca Emiliano e Simona Santoro, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
-resistente-
Avente ad oggetto: benefici assistenziali in favore delle vittime del dovere – decorrenza prestazione.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 13 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver prestato servizio per la Marina Militare Italiana a partire dal 2005; che nel 2011, dopo aver superato le relative procedure concorsuali, veniva immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente con il grado di Sottocapo di II Classe;
di avere conseguito l'abilitazione quale “operatore e recupero naufrago” e di aver iniziato a prestare lodevolmente il proprio servizio presso il III gruppo operativo del nucleo Elicotteri della base di Maristaeli di Catania. 1 Rappresentava che in data 28 dicembre 2014 il Comando di appartenenza inviava una chiamata di allarme con la quale veniva richiesto con urgenza un intervento nei pressi del traghetto Norman
Atlantic che aveva preso fuoco e che si trovava alla deriva nel Canale d'Otranto, all'interno del quale natante si trovavano bloccate due persone in pericolo di vita;
che lasciata immediatamente la base, veniva trasportato sui luoghi in elicottero e rilasciato in acqua mediante verricello per avviare le operazioni di soccorso;
che, a causa delle condizioni meteo avverse (mare forza 5 e a momenti forza 7 e vento a oltre 50
Km/h), le operazioni di salvataggio risultavano estremamente rischiose;
che una volta giunto nei pressi del traghetto in fiamme si tuffava in mare a circa quindici metri dai due naufraghi, che erano rimasti incastrati all'interno di un sistema di uscita di emergenza posto a livello del mare;
che rimosso prontamente tale sistema di emergenza con un pugnale, riusciva a liberare i due naufraghi che faceva aggrappare ad un salvagente;
che, tuttavia, sopraggiungeva un'onda di straordinaria intensità che li colpiva sommergendoli completamente;
che, risalito in superficie con grande fatica, verificava che uno solo dei due naufraghi era a vista, mentre l'altro di cui si perdeva traccia, nonostante i tentativi profusi per trarlo in salvo, decedeva
(si evince dalla documentazione in atti che il ricorrente tentava anche di rianimarlo in acqua ma con esito negativo, riuscendo a portare un naufrago in salvo e a salvarsi egli stesso nonostante le avverse ed estreme condizioni del mare, restando l'altro in mare incastrato dal “tubo di sfuggita”); che la suddetta operazione di soccorso era durata più di tre ore e che esso ricorrente, colto da malore e shock termico, comunque portando a termine la missione di salvataggio, veniva ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Caterina Novella di Galatina, in stato di esaurimento fisico e grave ipotermia nonché di evidente turbamento per quanto accaduto.
Evidenziava che con Decreto Presidenziale n. 82 del 16 giugno 2015 era stato insignito della medaglia d'argento al Valor di Marina con la seguente motivazione: “Graduato operatore recupero naufrago, veniva chiamato a operare in condizioni ambientali e metereologiche particolarmente proibitive a seguito di una richiesta di soccorso, proveniente dalla motonave italiana “Norman Atlantic”, coinvolta da un violento incendio a bordo e alla deriva del Canale
d'Otranto. Animato da ammirevole coraggio e noncurante della propria incolumità, non esitava
a farsi calare in acqua per tentare di liberare due passeggeri rimasti incastrati all'interno di un dispositivo di sfuggita di emergenza dell'imbarcazione. Con il suo intervento liberava uno dei due malcapitati e, allo stremo delle forze, ne agevolava il recupero su una motovedetta in assistenza, prima di essere colto a sua volta da un malore. Ricoverato, ma prontamente ripresosi, il giorno
2 successivo si rendeva disponibile per ulteriori interventi in mare. Figura di elevatissima preparazione professionale, dimostrava non comune perizia, eccellenti doti umane ed encomiabile dedizione al servizio, contribuendo a elevare il prestigio dell' e dando lustro alla Controparte_2
Marina Militare e al Paese”.
Ciò premesso, assumeva che la suddetta operazione di salvataggio era stata evento altamente traumatico in cui non solo aveva assistito impotente alla morte di una persona ma aveva rischiato egli stesso di morire, con forte compromissione del proprio stato di salute sia sul piano fisico che psichico.
Rappresentava che immediatamente dopo il suddetto evento cominciava ad accusare i tipici postumi invalidanti del disturbo post-traumatico da stress (disturbi del sonno, agitazione, attacchi di panico e depressione con spunti psicotici) e che, in conseguenza di ciò, veniva trasferito dal alla Stazione di Catania per svolgere compiti Parte_2 Parte_3 amministrativi;
che il 16 marzo 2015 e il 18 settembre 2015 gli venivano prescritti medicinali ipnotico-sedativi;
che nel gennaio 2016 veniva preso in carico da un esperto neurologo e da uno psicologo;
che da allora era costretto a sottoporsi costantemente e senza soluzione di continuità a visite neurologiche, psicoterapeutiche e psichiatriche con annessa terapia farmacologica, ciò che gli aveva consentito di convivere con il disturbo da cui era tuttora affetto;
che la permanenza dei postumi invalidanti, già manifestatisi nel 2015 e ancora perduranti, era stata altresì riscontrata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale la quale, con verbale del 9 marzo 2020, lo aveva giudicato “permanentemente non idoneo al servizio M.M. non idoneo nella riserva, da collocare in congedo assoluto, idoneo al transito corrispondenti aree funzionali personale civile Ministero Difesa ai sensi della l.
266/99: si suggerisce l'impiego in compiti che non lo espongano a stress psicofisici intenti e protratti”; che, di conseguenza, a partire dal 19 ottobre 2020 transitava nel ruolo del personale civile del
, ove da allora prestava servizio con mansioni d'ufficio. Controparte_1
Esponeva di aver presentato, in data 18 gennaio 2021, un'istanza volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici in ragione dell'infermità patita in conseguenza dell'evento traumatico del 28 dicembre 2014; che a seguito dell'istruttoria il resistente accertava la dipendenza da causa di servizio CP_1 dell'infermità sofferta riconoscendolo espressamente “Vittima del dovere per l'evento occorso in data 28/12/2014”, con decreto n. 609 del 15 dicembre 2022 concedendogli sia l'assegno vitalizio
3 non reversibile di € 500,00 mensili sia lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili a decorrere dal 28 dicembre 2014, data dell'evento traumatico;
che con decreto n. 115 del 15 febbraio 2023 veniva corretto l'errore materiale relativo al nome di esso ricorrente;
che tuttavia con decreto “reso il 14 aprile 2023 col numero 3990 di protocollo” (così in ricorso;
in atti piuttosto doc. 20, MD A934676 REG2023 0039903 17-04-2023), il Ministero resistente modificava la data di decorrenza dei benefici economici riconosciuti, stabilendo che “le relative decorrenze dell'Assegno Vitalizio mensile e dello Speciale Assegno Vitalizio mensile sono da intendersi dal 17/02/2022 (data di stabilizzazione) anziché dal 28/12/2014”.
Parte ricorrente richiamava pertanto la disciplina legislativa applicabile in materia, rilevando l'illegittimità del suddetto decreto nella parte in cui disponeva, sulla scorta di un non meglio chiarito riferimento al concetto di stabilizzazione, la decorrenza dei benefici economici a far data dal 17 febbraio 2022 anziché dalla data da cui era derivata la patologia invalidante, coincidente con l'evento traumatico del 28 dicembre 2014.
Deduceva infatti di avere riportato postumi gravemente invalidanti già nell'immediatezza del fatto e a causa di esso, così come risultava dalla documentazione medico-sanitaria allegata, evidenziando che la normativa subordinava la corresponsione degli assegni vitalizi in esame all'esistenza di postumi invalidanti con diminuzione della capacità lavorativa del 25% in conseguenza dell'evento cui consegue l'invalidità.
Assumeva che i presupposti per la concessione dei benefici in discussione fossero configurabili già a far data dal marzo 2015, allorquando erano stati prescritti per la prima volta farmaci ipnotico- sedativi per la cura del disturbo post traumatico da stress conseguente all'evento del 28 dicembre
2014 e in considerazione della percentuale invalidante conseguente;
e comunque dal gennaio 2016, data in cui, ferma la prescrizione di presidi anti-psicotici per la cura della forma più grave del disturbo, la percentuale di invalidità era pari all'80%.
Tanto premesso, chiedeva: Parte_1
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla concessione dei benefici oggetto di causa
a far data dal 28/12/2014 ovvero dal 16/03/2015 ovvero da quell'altra data ritenuta corretta da
Codesto Tribunale alla luce di quanto dedotto in narrativa;
2) per l'effetto condannare il
resistente al versamento in favore del ricorrente delle somme dovute al ricorrente in CP_1 conseguenza dell'accertamento di cui al punto precedente dalla data di effettiva decorrenza sino alla data del 17 febbraio 2022 oltre interessi sino al soddisfo;
3) condannare il alle CP_1 spese ed ai compensi del presente giudizio”.
4 Con memoria depositata il 6 dicembre 2023 si costituiva tempestivamente in giudizio il
[...]
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto. CP_1
Rappresentava che con verbale mod. BL/G n. ME222001275 del 28 novembre 2022 la CMO di
AU riconosceva al ricorrente un'invalidità complessiva pari all'84% per l'infermità “Disturbo post-traumatico da stress cronico con certificata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche”, ritenendo la patologia stabilizzata a partire dal 17 febbraio 2022; che con parere dell'Alto Comandante del Comando in Capo della Squadra Navale, Amm. Sq.
del 28 settembre 2022 e pervenuto il 4 ottobre 2022 il ricorrente veniva Persona_1 riconosciuto quale vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. d), della legge n.
266/2005 alla luce della documentazione medica relativa all'evento del 2014 e del rapporto circostanziato;
che l'Amministrazione, dunque, riconosceva l'interessato vittima del dovere e con decreto n. 234 del 4 aprile 2023 gli concedeva la speciale elargizione di € 286.200,00 nella misura massima (ossia
€ 2.000,00 per punto percentuale di invalidità, rivalutata a febbraio 2023); che con decreto n. 609 del 14 dicembre 2022 concedeva al ricorrente l'assegno vitalizio non reversibile di € 500,00 mensili e lo speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili a decorrere dal 28 dicembre 2014; che con decreto n. 115 del 15 febbraio 2023 provvedeva alla rettifica del nome riportato nel provvedimento;
che con decreto n. 223 del 31 marzo 2023 rettificava la decorrenza dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio fissandola al 17 febbraio 2022, data di stabilizzazione della patologia.
Deduceva l'infondatezza della domanda di olta ad ottenere la retrodatazione della spettanza Pt_1 dei benefici economici sopra richiamati e la legittimità del proprio operato in quanto la patologia psichica derivata dall'evento traumatico del dicembre 2014 si era manifestata soltanto a partire dal
2019 e si era stabilizzata nel 2022, mentre prima del 2019 il ricorrente non aveva manifestato una sintomatologia correlabile “ad una patologia definita e consolidata”.
Assumeva che la decorrenza degli assegni presuppone che la patologia invalidante si sia stabilizzata e che la menomazione sia divenuta permanente e irreversibile onde consentire la precisa quantificazione della percentuale di invalidità.
Evidenziava che l'art. 8 della legge n. 302/1990, nel prevedere l'automatica rivalutazione annuale degli assegni vitalizi, non stabilisce l'applicazione degli interessi legali e che, in ogni caso, la normativa vigente in materia di benefici pensionistici e assistenziali (i.e. art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 richiamato dall'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) sancisce il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. In subordine, deduceva la decorrenza degli interessi a partire dal
5 giorno successivo alla scadenza del termine dettato dall'art. 1043, comma 1, lett. l), d.lgs. n.
90/2010 in relazione ai procedimenti di competenza della Direzione Generale, ossia centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa.
Pertanto, formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) nel merito, statuire la legittimità dell'operato dell'Amministrazione odierna resistente, rigettando le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi”.
Con ordinanza del 12 gennaio 2024, viste le richieste istruttorie e segnatamente considerata la richiesta formulata da parte ricorrente avente ad oggetto prova testimoniale da considerarsi inammissibile in ragione del fatto che afferiva a circostanze implicanti valutazione e giudizi non di competenza dei testi, si riteneva piuttosto necessario espletare una consulenza tecnica d'ufficio onde acclarare – tenuto conto della patologia nel caso a mano pacificamene acclarata “disturbo post traumatico da stress cronico di grado grave e depressione maggiore di gradi grave con manifestazioni psicotiche” – la decorrenza della stabilizzazione dei postumi conseguiti all'evento traumatico verificatosi in data 28 dicembre 2014, nella misura funzionale al riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere in favore del ricorrente.
Concesse varie proroghe per l'espletamento del mandato ed autorizzato altresì il CTU nominato prof. Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate Per_2
- “G. F. A” Scuola , di Controparte_3 avvalersi sì come dal predetto richiesto, di un medico chirurgo specializzato in psichiatria in qualità di ausiliario, individuato nella persona del Prof. Ordinario di Psichiatria presso il Persona_3
Dipartimento di
Neuroscienze, Sezione di Psichiatria, dell' , Direttore Controparte_4 dell' della Controparte_5 Controparte_6
[...]
[...] viste le osservazioni di parte ricorrente e disposta la trattazione di presenza della controversia;
concesso un termine per note e repliche;
all'esito dell'udienza di discussione del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
6
1. Oggetto della controversia
Oggetto della controversia in esame è esclusivamente la decorrenza dei benefici già a
[...] riconosciuti in quanto Vittima del Dovere per l'evento occorso in data 28.12.2014, Parte_1 meglio descritto in parte narrativa.
Non si dirime dunque in ordine al diritto all'assegno vitalizio non reversibile, né alla speciale assegno vitalizio non reversibile, sì come disciplinati e previsti dal combinato disposto della legge
407/1998, della legge 266/2005 (art. 1 commi 563 e ss.), dal DPR n. 243/2006, della l. n,.
244/2007.
Quanto alla decorrenza invece, assolutamente contrastanti sono le prospettazioni difensive di parte ricorrente e del resistente, sostenendo l'uno che fin dal marzo 2015, e cioè dalla data CP_1 certa in cui gli venivano prescritti farmaci ipnotico sedativi in ragione della patologia manifestata a seguito dell'evento traumatico subito, o al più tardi dal gennaio 2016, epoca in cui trascorso circa un anno dall'episodio traumatico la patologia doveva ritenersi stabilizzata, andavano riconosciuti i benefici descritti;
l'altro che prima del 2019 il ricorrente non manifestava una sintomatologia correlabile ad una patologia definita e consolidata. Nel verbale della C.M.O. di AU (all. 2 alla memoria di costituzione), dal “Esame obiettivo e accertamenti sanitari interni ed esterni”, Pt_4 non risultano referti che accertino uno stato patologico prima del 2019. Nel certificato in data
13.12.2019 della Asp di Enna il paziente non presenta turbe del pensiero, né del comportamento e non necessita di terapia psicofarmacologica. Anche nel certificato del 03.07.2020 del consulente del ricorrente, dr. specialista neurologo, si dichiarava che “il soggetto ha pienamente Per_4 recuperato il momentaneo stato di sbrindellamento psichico e lo ha ricomposto nell'ambito della normalità”. I sintomi del DPTS, secondo la prospettazione del Ministero si erano manifestati in modo significativo proprio nel corso del 2019 e si erano consolidati nei mesi successivi, peraltro con periodi di regressione, fino a stabilizzarsi il 17.02.2022; data in relazione alla quale la C.M.O. di AU ha potuto emettere un giudizio diagnostico preciso ed accurato.
A fronte di tale profonda divergenza è stato ritenuto necessario procedere ad accertamenti peritali che appunto consentissero di accertare la decorrenza della stabilizzazione dei postumi conseguenti al tragico evento del dicembre 2014, allo scopo nominando il prof. Ordinario di Medicina Per_2
Legale presso l'Università degli Studi di Catania e Direttore dell' Controparte_3 dell' affiancandolo con il Prof. Controparte_7 Persona_3
Ordinario di Psichiatria presso il Dipartimento di Neuroscienze, Sezione di Psichiatria, dell' , Direttore dell' Controparte_4 Controparte_5 della , in
[...] Controparte_6 ragione della delicatezza e peculiarità del caso a mano.
7 2. Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo avere segnatamente esaminato tutta la copiosa documentazione in atti e dettagliatamente ricostruito la vicenda in fatto e la storia clinica del ricorrente, il Consulente tecnico d'ufficio ha in via preliminare svolto una digressione che piuttosto che costituire - sì come sembra adombrare parte ricorrente nelle note autorizzate - un inutile approccio formalistico alla fattispecie a mano, soccorre a spiegare, in via del tutto preliminare e conducente rispetto al ragionamento in seguito sviluppato, che avendo il giudizio in esame ad oggetto esclusivamente la decorrenza dei benefici riconosciuti, solo in forza di documentazione adeguata a corroborare la tesi attorea è possibile retrodatare, nei termini dal prospettati, il diritto già riconosciutogli. Pt_1
Assume dunque in primo luogo il prof. che “al fine di esaurientemente rispondere ai Per_2 quesiti posti, ovvero verificare la decorrenza della stabilizzazione dei postumi conseguiti all'evento traumatico verificatosi in data 28 dicembre 2014, nella misura funzionale al riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, e nello specifico dei benefici derivanti dall'art. 2 della Legge n. 407/1998 e dal comma 562 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 si deve in tale sede fare riferimento alla certificazione allegata in atti ai fini di potere documentare il momento diagnostico cui ancorare tale giudizio e in particolare in relazione agli elementi costitutivi di essa ovvero anamnesi, esame obiettivo, la diagnosi e prognosi”.
Trattasi di premessa non solo utile ma necessaria;
e ciò in ragione del contenuto della documentazione in atti che, sì come analiticamente riportata in relazione, per molti anni, fin dai primi momenti successivi all'evento traumatico, segnatamente a far data dal 16 marzo 2015, ma ancora fino al 2019, consiste in prescrizioni di farmaci, prive di anamnesi, della descrizione di esame obiettivo o dell'esecuzione di eventuali esami strumentali e della formulazione di una diagnosi.
Condivide l'Ufficio in proposito la posizione sul punto espressa dal CTU il quale – dal punto di vista medico legale – rileva che intanto un certificato ha valenza probatoria di quanto da esso possa desumersi, in quanto sia completo di anamnesi, esame obiettivo, diagnosi e prognosi.
Né può presumersi, secondo un ragionamento induttivo e presuntivo proprio dei consulenti di parte, che la prescrizione di farmaci conferisca “un dato di certezza unico ed inequivocabile sulla effettiva esistenza, intensità, gravità e avvenuta stabilizzazione del quadro sintomatologico esperito dal già nel Gennaio 2016”. Pt_1
Si sostiene che “La ricostruzione documentale riscontra, inoltre, una continuità prescrittiva e di visite di Follow-up nel periodo intercorso fra il 2016 ed il 2020, a cura del Prof. che Per_4 testimonia la persistenza sintomatologica con riesacerbazione periodica dei sintomi del disturbo, causa dell'esaurimento progressivo delle resistenze psichiche, foriero dapprima del
8 rimansionamento effettuato a Dicembre 2016, con spostamento del periziando a mansioni amministrative, dunque della perdita totale della capacità di rendere effettivamente servizio presso la Marina.
Tra queste condizioni di riesacerbazione si sottolinea la prescrizione del 27 dicembre 2018 che ha determinato la necessità di un trattamento in add-on, infatti, è stato aggiunto al Risperidone la somministrazione di Haldol Decanoas fiale 50 mg 1 fiale i.m.; il bisogno di prescrivere un secondo antipsicotico non più in formulazione orale ma in formulazione iniettiva è una chiara indicazione di un quadro grave di acuzie, su una condizione già stabilizzata di disturbo”.
Come si è premesso, non è in discussione il riconoscimento della condizione di Vittima del Dovere del né il diritto ai benefici riconosciutigli dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno Pt_1 vitalizio, quanto la decorrenza di tali benefici in ragione della c.d. stabilizzazione dei postumi.
Ed è su tale concetto che le diverse tesi del consulente tecnico d'ufficio e dei consulenti di parte in primo luogo divergono, atteso che la prospettazione di parte ricorrente tende ad assumere che
“a voler ipotizzare che col termine stabilizzazione si voglia fare riferimento (nei casi di patologie psichiche) alla loro cronicizzazione, in tal caso è stato ampiamente dedotto e dimostrato (nonché supportato da letteratura scientifica e dal DSM-5-TR), che il disturbo da cui è affetto il ricorrente ha un'insorgenza massima compresa tra la data dell'evento traumatico e il primo mese successivo
e pertanto essa può considerarsi cronica nei primi 3-6 mesi dall'evento (ovvero, nei casi più estremi di insorgenza tardiva, non oltre i 12-18 mesi dall'evento)”.
Tale ragionamento tuttavia trova confutazione nell'argomentare della relazione d'ufficio, ove si pone in evidenza non solo, come premesso, la mancanza di adeguata documentazione dalla quale desumere appunto il momento della cronicizzazione della condizione del ma anche che, a Pt_1 voler seguire il ragionamento difensivo del predetto, si rischierebbe di negare del tutto la riconducibilità delle condizioni in cui pacificamente oggi il ricorrente versa ai tragici fatti occorsi nel dicembre 2014.
“L'affermazione della CTP” (dott.ssa “è …. palesemente smentita dalla realtà Per_5 certificativa (questa si presente in atti e, peraltro, di parte) se è vero come è vero che il Prof.
specialista in Neurologia, certificava in data 3 luglio 2020 che “in seguito alle Per_4 osservazioni eseguite, ai colloqui intrattenuti ed alle visite neurologiche effettuate, possiamo dichiarare che oggi il Sig. ha pienamente recuperato il momentaneo Parte_1 stato di sbrindellamento psichico e lo ha ricomposto nell'ambito della normalità”. Delle due una.
Se “non è pensabile che il paziente che è stato acclarato con un PTSD grave e con caratteristiche psicotiche nel 2021, avesse precedentemente, cioè in un tempo prossimamente più vicino
9 all'evento una sintomatologia meno grave, tale dato sarebbe antitetico ai dati conosciuti in letteratura sul PTSD”.
Premesso dunque che va dato per assodato ed indiscusso che è affetto da Parte_1
Disturbo Post Traumatico da Stress e che vi è nesso eziologico tra l'evento traumatico e lo stato patologico attuale, sì come già riconosciuto in sede amministrativa;
che si discute in questa sede solo in ordine alla stabilizzazione dei c.d. postumi, nella misura in cui peraltro abbiano determinato il perfezionarsi della percentuale invalidante “soglia” (invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa), raggiunta la quale va positivamente accertato non solo lo status di Vittima del Dovere ma anche il diritto all'assegno vitalizio;
deve infine considerarsi che con le elaborate conclusioni, in ottemperanza al mandato affidato, il
CTU – con l'ausilio di specialista psichiatra - ha ritenuto che “tenuto conto della patologia nel caso a mano pacificamente acclarata ovvero “disturbo post traumatico da stress cronico di grado grave e depressione maggiore di grado grave con manifestazioni psicotiche”, la stabilizzazione di tali postumi conseguiti all'evento traumatico verificatosi in data 28 dicembre 2014, nella misura funzionale al riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, non può che essere da considerarsi con decorrenza dalla data del 16 dicembre 2021, data della prima diagnosi”.
“L'articolata diagnosi che ad oggi viene riconosciuta al sig. ovvero “disturbo post Pt_1 traumatico da stress cronico con certificata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche”, veniva posta per la prima volta in data 16 dicembre 2021, allorquando il Prof. , Persona_6 specialista in Psichiatria, rilasciava al sig. una relazione psichiatrico-forense, in carta Pt_1 intestata dell'U.O.C. di Psichiatria del Presidio “G. Rodolico” dell'Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Policlinico – San Marco” di Catania, dalla quale si evinceva che “…Il signor
in atto, presenta un quadro clinico stabilizzato che si estrinseca in Parte_5 postumi permanenti oggetto di valutazione specialistica medico legale, psichiatrico forense rappresentati da disturbo post traumatico da stress di grado grave e da depressione maggiore di grado grave con manifestazione psicotiche, tale da concretare un danno alla salute nella misura del 80% (ottanta percento)…”.
Il CTU dà invero atto che già nell'anno 2019, segnatamente, il giorno 11 luglio, fu posta la prima diagnosi di disturbo post-traumatico da stress con conseguenti attacchi di panico.
Tuttavia in proposito egli rileva:
“… … …il D.P.R. n. 181/2009, applicabile alle vittime del terrorismo e, dunque, per l'espressa previsione di cui innanzi anche alle vittime del dovere, impone che la valutazione della
10 percentuale d'invalidità ex legge n. 206/2004, sia espressa in un'UNICA percentuale di invalidità complessiva (IC), comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale, secondo i criteri di cui agli art. 3 e 4, sulla base della seguente formula: IC: DB+DM+(IP-DB). La percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e successive modificazioni.
La determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico.
La percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi.
Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella
A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.
Pertanto concludendo è possibile affermare che la percentuale unica di invalidità indicante
l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale d'invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC
= DB+DM+ (IP-DB).
Traslando tali informazioni al caso de quo, è possibile affermare che in capo al pur volendo Pt_1 riconoscere la persistenza di una condizione post traumatica da stress già a far data dal luglio
2019, era residuato un danno biologico in misura pari al 10%; in merito al danno morale è possibile, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo in rapporto all'evento dannoso, effettuare una massima valorizzazione in misura pari ai 2/3 del
11 valore percentuale del danno biologico, ovvero valutarlo in misura pari al 7%; ed infine in merito alla quantificazione dell'IP è possibile, sulla scorta del valore più favorevole al ricorrente, quantificarla in misura pari al 15%.
In conclusione, e applicando la formula prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 per l'accertamento dell'invalidità complessiva è possibile concludere che in capo allo stesso nel periodo antecedente alla stabilizzazione dei postumi permanenti (16 dicembre
2021) e successivo alla diagnosi di “disturbo post traumatico da stress con conseguenti attacchi di panico” (11 luglio 2019) era presente un quadro invalidante complessivo da quantificare in misura pari al 22% e pertanto inferiore ad un quarto della capacità lavorativa”.
E quindi alla successiva data del dicembre 2021 che risulta accertato non solo il consolidamento dei postumi, nei premessi termini, ma una invalidità permanente tale da determinare il definitivo diritto alle prestazioni qui in discussione a mente degli artt. 1 c. 2 della l. n. 407/1998 e 4 dpr
243/2006, per il concorrere dei presupposti medico legali normativamente previsti.
Trattasi di conclusioni coerenti con le valutazioni poste in essere, con la documentazione in atti e non scalfite dalle osservazioni delle parti cui peraltro il CTU ha con precisione ed esaustività risposto, né dalla note conclusive che ancora contestano l'applicazione delle tabelle piuttosto correttamente utilizzate.
In particolare osserva il Ministero che “la designata data di “stabilizzazione” del 17/02/2022 risulta indiscutibilmente ancorata alle emergenze dell'accertamento interno specialistico effettuato presso la Sezione di Psichiatria e Psicologia dell'Infermeria Presidiaria della Marina
Militare di AU su preliminare richiesta della d in ottemperanza all'istanza avanzata Pt_6 dal Sig. allo scopo di ottenere il complementare trattamento economico spettante nel settore Pt_1 della causalità di servizio e della pensionistica privilegiata ordinaria e di guerra (Riferimento: processo verbale modello BL/B n. ME222000028 datato 30/03/2022). Si può comprendere pertanto come, nel settore medico legale di pertinenza, il concetto di “stabilizzazione di infermità” purtroppo non coincida con i capisaldi del “teorema interpretativo” al riguardo proposto dal
C.T.U. in quanto alimentato da un'analisi concettuale fondata su differenti linee di pensiero.
Quanto sopra ribadito trova conferma nel fatto che la data di stabilizzazione riportata nei citati verbali collegiali della i AU trae origine dalla esatta identificazione del momento Pt_6 di possibile ascrizione tabellare della rilevata infermità psichica e, quindi, di plausibile decorrenza delle concesse elargizioni”.
Ma rileva il prof. che “la valutazione espressa ………fonda le sue basi sul concetto stesso Per_2 di “stabilizzazione” dei postumi a seguito di un antecedente che produca una menomazione e che sia documentalmente accertabile. Dalla disamina della documentazione in atti risulta che gli esiti
12 riconosciuti in data 17 febbraio 2022 dalla Comm.ne medica della Marina Militare di AU
(“disturbo post traumatico da stress cronico con certificata depressione maggiore con manifestazioni psicotiche”), fossero già diagnosticati e come tali certificati, già alla data del 16 dicembre 2021 dal Prof. (“disturbo post traumatico da stress di grado grave e Persona_6 da depressione maggiore di grado grave con manifestazione psicotiche”); da ciò consegue che, a quella data, fosse già da considerarsi interrotta la condizione di temporaneità degli esiti valutati, configurandosi, pertanto, la stabilizzazione degli stessi”, ancora dovendo dissentirsi in ordine al raggiungimento della soglia invalidante presupposto della prestazione solo al febbraio 2022.
D'altro verso, se si è già motivato in ordine ad altre questioni dibattute tra il Consulente tecnico d'Ufficio e i consulenti di parte, deve darsi atto che in sede di relazione finale il prof. se Per_2 ha ribadito, in risposta al CTP dott. che non è dalla prescrizione farmacologica che può Per_7 ricavarsi la noxa né l'entità della stessa (tale da determinare quanto meno una invalidità on inferiore ad un quarto della capacità lavorativa), ha d'altro verso evidenziato che la nomina Per_ dell'ausiliario prof. è seguita alla data delle operazioni peritali ed è stata dall'Ufficio ritenuta opportuna al fine di coadiuvare il CTU nella elaborazione delle sue conclusioni, con apporto specialistico nel caso in esame necessario.
Si è correttamente evidenziato che seppure solo in forza dei certificati in atti, come premesso incompleti e per lo più relativi a prescrizioni di farmaci, il quadro patologico del ricorrente è stato caratterizzato da discontinuità sintomatologica fino al luglio 2019, epoca in cui venne posta per la prima volta la diagnosi di “disturbo post traumatico da stress con conseguenti attacchi di panico”; diagnosi che non coincide né con la stabilizzazione dei postumi - e ciò proprio in forza della certificazione di parte del dott. del 3 luglio 2020 il quale rilevava che “in seguito alle Per_4 osservazioni eseguite, ai colloqui intrattenuti ed alle visite neurologiche effettuate, possiamo dichiarare che oggi il Sig. ha pienamente recuperato il momentaneo Parte_1 stato di sbrindellamento psichico e lo ha ricomposto nell'ambito della normalità” – né con il consolidamento di una condizione invalidante tale da soddisfare il limite percentuale normativamente previsto.
Si fanno dunque proprie le conclusioni espresse dal CTU, in quanto elaborate in conformità al mandato affidato, ed esaustive rispetto ai rilievi critici formulati dalle parti ed adeguatamente confutati.
3. Spese
Viste le ragioni della decisione e tenuto conto dell'esito del giudizio e della complessità e peculiarità del caso, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio,
13 mentre a carico del convenuto vanno posti i compensi afferenti la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio che saranno liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, accetta il diritto di alla concessione dei benefici già riconosciutigli a Parte_1 decorrere dal 16 dicembre 2021 e per l'effetto condanna il resistente al versamento in CP_1 favore del predetto ricorrente delle somme in conseguenza dovute da tale data al 17 febbraio 2022 oltre interessi come per legge;
dichiara compensate le spese di lite;
pone a carico del resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto CP_1
Catania il 26 luglio 2025
Il giudice del lavoro
Laura Renda
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