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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/05/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8976 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, della ditta ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
Grammichele, via Zara n. 10, presso lo studio dell'avv. Sandro Sciarotta, che lo rappresentata e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli, CP_2 per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
26.09.2024, il ricorrente premetteva “1. In data 05/08/2024 il ricorrente, il sig. , è stato Parte_1
CP_ raggiunto da un'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento da parte dell' , la numero OI-000592830 con la quale si richiedeva il pagamento per un importo complessivo di €2.108,00 come sanzione amministrativa per
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, e specificamente delle quote UNIEMENS
1 relative al periodo 11/2019 per un importo pari ad €515,00, Partita: 21090652783017000000; Avviso: 593-
2020-00001584-27 e l'omesso versamento delle quote relative al periodo 10/2019 pari ad €539,00, Partita:
; Avviso:593-2020-00001584-27; (Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 CodiceFiscale_2 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983. n.638, come sostituito dall'art 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85); (cfr. all. 1) 2. L'ente CP_ impositore, fondava le proprie pretese sull'avviso di accertamento protocollo. 2100.17/11/2021.0800482 del 17/11/2021, e la relativa sanzione amministrativa veniva determinata per la violazione degli artt. 6, 8 ,10,
11, 18, e 35 della legge n. 689/1981; l'art. 3 comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede, che se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
l'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro CP_ volte l'importo omesso;
(cfr. all. 2) 3. L' , infatti, sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta presente, constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopra descritte, rilevato che non è stata data dimostrazione all'ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati o della sanzione in misura ridotta ove prevista e l'insussistenza degli scritti difensivi, determinava la sanzione amministrativa nella misura di €2.108,00; 4. Pertanto, nelle proprie ordinanze l'Istituto CP_3 ingiungeva di pagare, al sig. , entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, di cui Parte_1 sopra, la complessiva somma di €2.117,05, di cui €2.180,00 per sanzione amministrativa ed €9,05 a titolo di spese, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'intimato pagamento, nell'assegnato termine, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva dell'intero residuo;
5. In particolare, dall'esame delle criptiche indicazioni dell'atto opposto si desume che l'Ente impositore, ha intimato al ricorrente il pagamento di tale importo a seguito di una presunta violazione di legge (art.
2- comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. , omesso versamento delle ritenuti previdenziali e assistenziali) nonostante il ricorrente, in data
28/06/2023, PROT. W-2023062808186910, per il tramite del consulente Dott. , abbia Persona_2 inoltrato all' DICHIARAZIONE DI ADESIONE alla DEFINIZIONE Controparte_4
AGEVOLATA (“rottamazione quater”) così come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197; 6. In data
28/07/2023, in risposta all'istanza di con documento n. Parte_2
AT29390202301757280180, ritenendo che ricorressero i presupposti per accedere alla definizione agevolata così come previsto dall'art. 1, comma da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, COMUNICAVA L'AMMONTARE
DELLE SOMME DOVUTE dalla Ditta “ Controparte_1 Controparte_5
. Tant'è vero che, il DEBITO RESIDUO a carico della suddetta Ditta in data 21/07/2023 ammontava
[...]
2 ad € 17.540,38; e che il DEBITO OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ammontava a €17.540,38; stabilendo dunque che il DEBITO DA PAGARE PER LA DEFIZIONE era pari a €12.152,44. (cfr. all. 3);”.
Il ricorrente, eccepiva la manifesta violazione e falsa applicazione della Legge n. 197/2022 e della Legge n.
689/1981, poiché l'omesso versamento delle quote UNIEMENS, contestato alla ditta , faceva CP_1 riferimento solo alle mensilità di ottobre e novembre del 2019 e che all'entrata in vigore della legge 197/2022, aveva presentato in data 28.06.2023, richiesta di adesione alla Definizione Agevolata e l Controparte_6
inviava il Prospetto di Sintesi contenente tutti i documenti/carichi, compreso l'Avviso n. 593-
[...]
2020-00001584-27, prevedendo n. 18 rate per il pagamento di un importo complessivo di € 12.152,44, che veniva pagato alle rispettive scadenze. Pertanto, riteneva non applicabile la sanzione comminata;
lo CP_ sviamento del fine perseguito dalla P.A. rispetto a quello fissato dalla legge, in quanto l non teneva conto della rateizzazione-rottamazione ottenuta dalla ditta in data 28.07.2023, Controparte_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ingiunzione oggi opposta e specificatamente la numero OI-
000592830, così come richiesto con apposita istanza di inibitoria;
- in via principale: dichiarare nulla, annullabile o comunque, con qualsiasi altra statuizione, priva di alcun effetto giuridico l'ingiunzione numero OI-
000592830 per i motivi ampiamente dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso. In particolare rilevava la tardività dei pagamenti rispetto ai termini applicabili alla fattispecie in esame ovvero rispetto al termine assegnato di novanta (90) giorni con la diffida regolarmente notificata in data 13.12.2021.
Con provvedimento del 19.02.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con provvedimento del 20.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la trattazione innanzi al sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
3 Preliminarmente va rilevato come parte ricorrente – nonostante abbia asserito di proporre un'opposizione all'esecuzione – ha invece proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000592830 (prot. CP_ CP_
.2100.08/07/2024.0519172), relativa all'anno 2019, con la quale l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.108,00, a titolo di sanzione amministrativa in virtù dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.17/11/2021.0800482 del 17/11/2021, ciò emerge sia dai motivi di contestazione che dalle conclusioni rassegnate.
Pertanto, va preliminarmente valutata la tempestività dell'opposizione, non potendosi surrettiziamente eludere i termini di decadenza qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione.
Ai sensi dell'art.6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della L n. 689/1981
– in tema di proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione – dispone che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso in esame - per come dichiarato in ricorso e non contestato dall'ente previdenziale – l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio è stata notificata in data 05.08.2024.
È documentato, inoltre, che la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
26.09.2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, che andava a scadere il
04.09.2024, non potendosi considerare la sospensione feriale dei termini.
Chiamata a dirimere la questione della applicabilità alle controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro della sospensione feriale dei termini, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente espresso il principio che: «Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione»
(cfr.: Cassazione, Sezioni Unite, 29.01.2021 n. 2145).
Distinguendo per materia le varie tipologie di ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha, invero, osservato come appaia giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del
4 versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato;
e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardino omissioni contributive.
L'articolo 35 della Legge n. 689/1981 non è stato, invero, espressamente abrogato dall'articolo 34 del D. Lgs.
n. 150/2011 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D. Lgs. n.
150/2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma, nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati.
Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità general preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore.
E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile. La Corte ha osservato, pertanto, come le peculiarità di queste controversie sorreggano, dunque, la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 1 della Legge n. 742/1969.
Si tratta, d'altro canto, di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., avendo la Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 61/1985 e n. 61/1992, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 Legge n. 742/1969, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'articolo 3 della Legge n. 742/1969, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. Analoghe esigenze non sono, invece, ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori.
Sicché, in accordo alle condivisibili argomentazioni della Corte di Legittimità, deve ritenersi che, anche nel nuovo in regime introdotto dal D. Lgs. n. 150/2011, debba escludersi che possa applicarsi la sospensione feriale dei termini nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi, trattandosi di fattispecie per le quali il legislatore ha ritenuto di dover apprestare una
5 tutela differenziata, in ragione dell'esigenza di tutelare il diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.
A tale tipologia di fattispecie deve essere indubitabilmente ricondotta quella oggetto del presente giudizio, CP_ nella quale, con l'ordinanza ingiunzione impugnata, l' ha contestato all'odierno ricorrente, anche nella sua qualità di legale rappresentante della la violazione dell'art. 2, comma 1bis, del D.L. n. Controparte_1
463/1983, conv. con mod. dalla Legge n. 638/1983, e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2019, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689/1981, di cui all'atto di accertamento CP_ prot. n. .2100.17/11/2021.0800482 del 17/11/2021, regolarmente notificato il 13.12.2021 con il ritiro presso l'ufficio postale (e con riferimento a tale data il presunto pagamento è a ritenersi tardivo).
Alla fattispecie è, per le ragioni esposte, inapplicabile la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il ricorso, depositato il 26.09.2024, è stato introdotto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta il 05.08.2024.
Tali essendo le risultanze processuali, il sottoscritto Giudicante non può che prendere atto della tardività dell'opposizione che quindi deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.09.2024 da , in proprio e n.q. di amministratore della società nei Parte_1 Controparte_1 confronti dell' , ( , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_2 disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
2. Condanna parte ricorrente come sopra generalizzata a rifondere all' le spese di giudizio, che CP_2 liquida in complessivi € 1.238,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA.
e C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 07.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8976 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, della ditta ed elettivamente domiciliato in Controparte_1
Grammichele, via Zara n. 10, presso lo studio dell'avv. Sandro Sciarotta, che lo rappresentata e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli, CP_2 per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
26.09.2024, il ricorrente premetteva “1. In data 05/08/2024 il ricorrente, il sig. , è stato Parte_1
CP_ raggiunto da un'Ordinanza di Ingiunzione di pagamento da parte dell' , la numero OI-000592830 con la quale si richiedeva il pagamento per un importo complessivo di €2.108,00 come sanzione amministrativa per
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, e specificamente delle quote UNIEMENS
1 relative al periodo 11/2019 per un importo pari ad €515,00, Partita: 21090652783017000000; Avviso: 593-
2020-00001584-27 e l'omesso versamento delle quote relative al periodo 10/2019 pari ad €539,00, Partita:
; Avviso:593-2020-00001584-27; (Art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 CodiceFiscale_2 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983. n.638, come sostituito dall'art 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85); (cfr. all. 1) 2. L'ente CP_ impositore, fondava le proprie pretese sull'avviso di accertamento protocollo. 2100.17/11/2021.0800482 del 17/11/2021, e la relativa sanzione amministrativa veniva determinata per la violazione degli artt. 6, 8 ,10,
11, 18, e 35 della legge n. 689/1981; l'art. 3 comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede, che se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria;
l'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio
2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro CP_ volte l'importo omesso;
(cfr. all. 2) 3. L' , infatti, sulla base della condotta dell'autore delle violazioni, delle eventuali dichiarazioni rese e della documentazione raccolta presente, constatata la ritualità degli atti di notificazione delle violazioni sopra descritte, rilevato che non è stata data dimostrazione all'ufficio di aver provveduto al pagamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o delle trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati o della sanzione in misura ridotta ove prevista e l'insussistenza degli scritti difensivi, determinava la sanzione amministrativa nella misura di €2.108,00; 4. Pertanto, nelle proprie ordinanze l'Istituto CP_3 ingiungeva di pagare, al sig. , entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, di cui Parte_1 sopra, la complessiva somma di €2.117,05, di cui €2.180,00 per sanzione amministrativa ed €9,05 a titolo di spese, con l'ulteriore avvertimento che, in caso di mancato adempimento spontaneo dell'intimato pagamento, nell'assegnato termine, si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva dell'intero residuo;
5. In particolare, dall'esame delle criptiche indicazioni dell'atto opposto si desume che l'Ente impositore, ha intimato al ricorrente il pagamento di tale importo a seguito di una presunta violazione di legge (art.
2- comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, 463, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n.638, e ss.mm.ii. , omesso versamento delle ritenuti previdenziali e assistenziali) nonostante il ricorrente, in data
28/06/2023, PROT. W-2023062808186910, per il tramite del consulente Dott. , abbia Persona_2 inoltrato all' DICHIARAZIONE DI ADESIONE alla DEFINIZIONE Controparte_4
AGEVOLATA (“rottamazione quater”) così come previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197; 6. In data
28/07/2023, in risposta all'istanza di con documento n. Parte_2
AT29390202301757280180, ritenendo che ricorressero i presupposti per accedere alla definizione agevolata così come previsto dall'art. 1, comma da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, COMUNICAVA L'AMMONTARE
DELLE SOMME DOVUTE dalla Ditta “ Controparte_1 Controparte_5
. Tant'è vero che, il DEBITO RESIDUO a carico della suddetta Ditta in data 21/07/2023 ammontava
[...]
2 ad € 17.540,38; e che il DEBITO OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ammontava a €17.540,38; stabilendo dunque che il DEBITO DA PAGARE PER LA DEFIZIONE era pari a €12.152,44. (cfr. all. 3);”.
Il ricorrente, eccepiva la manifesta violazione e falsa applicazione della Legge n. 197/2022 e della Legge n.
689/1981, poiché l'omesso versamento delle quote UNIEMENS, contestato alla ditta , faceva CP_1 riferimento solo alle mensilità di ottobre e novembre del 2019 e che all'entrata in vigore della legge 197/2022, aveva presentato in data 28.06.2023, richiesta di adesione alla Definizione Agevolata e l Controparte_6
inviava il Prospetto di Sintesi contenente tutti i documenti/carichi, compreso l'Avviso n. 593-
[...]
2020-00001584-27, prevedendo n. 18 rate per il pagamento di un importo complessivo di € 12.152,44, che veniva pagato alle rispettive scadenze. Pertanto, riteneva non applicabile la sanzione comminata;
lo CP_ sviamento del fine perseguito dalla P.A. rispetto a quello fissato dalla legge, in quanto l non teneva conto della rateizzazione-rottamazione ottenuta dalla ditta in data 28.07.2023, Controparte_1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dell'ingiunzione oggi opposta e specificatamente la numero OI-
000592830, così come richiesto con apposita istanza di inibitoria;
- in via principale: dichiarare nulla, annullabile o comunque, con qualsiasi altra statuizione, priva di alcun effetto giuridico l'ingiunzione numero OI-
000592830 per i motivi ampiamente dedotti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.”. CP_ Integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva svolgendo difese sotto vari profili volte al rigetto del ricorso. In particolare rilevava la tardività dei pagamenti rispetto ai termini applicabili alla fattispecie in esame ovvero rispetto al termine assegnato di novanta (90) giorni con la diffida regolarmente notificata in data 13.12.2021.
Con provvedimento del 19.02.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con provvedimento del 20.01.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la trattazione innanzi al sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
3 Preliminarmente va rilevato come parte ricorrente – nonostante abbia asserito di proporre un'opposizione all'esecuzione – ha invece proposto opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000592830 (prot. CP_ CP_
.2100.08/07/2024.0519172), relativa all'anno 2019, con la quale l contestava, la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.1983 n. 638
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) e veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.108,00, a titolo di sanzione amministrativa in virtù dell'atto di accertamento prot. n. CP_
.2100.17/11/2021.0800482 del 17/11/2021, ciò emerge sia dai motivi di contestazione che dalle conclusioni rassegnate.
Pertanto, va preliminarmente valutata la tempestività dell'opposizione, non potendosi surrettiziamente eludere i termini di decadenza qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione.
Ai sensi dell'art.6, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150/2011, che ha abrogato l'art. 22 della L n. 689/1981
– in tema di proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione – dispone che l'opposizione all'ordinanza ingiunzione va proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso in esame - per come dichiarato in ricorso e non contestato dall'ente previdenziale – l'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio è stata notificata in data 05.08.2024.
È documentato, inoltre, che la presente opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data
26.09.2024, ben oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, che andava a scadere il
04.09.2024, non potendosi considerare la sospensione feriale dei termini.
Chiamata a dirimere la questione della applicabilità alle controversie di opposizione ad ordinanza ingiunzione in materia di lavoro della sospensione feriale dei termini, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha di recente espresso il principio che: «Nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale;
ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione»
(cfr.: Cassazione, Sezioni Unite, 29.01.2021 n. 2145).
Distinguendo per materia le varie tipologie di ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha, invero, osservato come appaia giustificata e non irrazionale la scelta del legislatore di mantenere ferma la distinzione tra violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del
4 versamento dei contributi e premi o eziologicamente legate agli obblighi contributivi, da un lato;
e violazioni, pure nella stessa materia del lavoro e della previdenza, che non riguardino omissioni contributive.
L'articolo 35 della Legge n. 689/1981 non è stato, invero, espressamente abrogato dall'articolo 34 del D. Lgs.
n. 150/2011 e, pur non sottacendosi le difficoltà di coordinamento di tale disposizione con il D. Lgs. n.
150/2011, deve ritenersi attualmente in vigore la norma, nella parte in cui mantiene la detta distinzione.
La ragione della sua sopravvivenza può rintracciarsi nel fatto che, in questo tipo di liti, vi è una duplicità di oggetto: da un lato, la sanzione e, dall'altro, il pagamento dei contributi non versati.
Si fa così più evidente il legame con il rapporto di lavoro e più avvertita l'esigenza di tutela differenziata rispetto alle altre opposizioni in materia lavoristica, ove si consideri che l'inadempimento degli obblighi contributivi incide sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale. Anche in tali controversie, quindi, l'oggetto rimane il corretto esercizio della potestà sanzionatoria dell'ente previdenziale assicuratore, né si attenua la finalità general preventiva e comminatoria della sanzione, ma accanto ad essa si pone anche una finalità più propriamente recuperatoria, che non può non riverberarsi anche sulla posizione giuridica del lavoratore.
E ciò quand'anche la contribuzione omessa o controversa sia irrilevante ai fini dell'ottenimento della prestazione previdenziale, o quest'ultima non sia ancora esigibile. La Corte ha osservato, pertanto, come le peculiarità di queste controversie sorreggano, dunque, la scelta del legislatore di includerle nel novero delle controversie di lavoro alle quali non si applica il regime della sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 1 della Legge n. 742/1969.
Si tratta, d'altro canto, di una opzione che ha superato anche il vaglio di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., avendo la Corte Costituzionale, con le ordinanze n. 61/1985 e n. 61/1992, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 Legge n. 742/1969, nella parte in cui esclude la sospensione dei termini feriali anche per i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per mancato versamento di contributi previdenziali, sul rilievo dell'identità di ratio sottesa alla disciplina unitaria dell'articolo 3 della Legge n. 742/1969, in quanto la sollecita definizione di queste ultime risponde all'esigenza di procurare agli enti stessi la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per fornire le prestazioni dovute. Analoghe esigenze non sono, invece, ravvisabili nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato per violazioni amministrative di tipo diverso, rispetto alle quali l'inapplicabilità della sospensione non trova adeguata giustificazione e finirebbe così per introdurre una irrazionale disparità di trattamento tra presunti trasgressori.
Sicché, in accordo alle condivisibili argomentazioni della Corte di Legittimità, deve ritenersi che, anche nel nuovo in regime introdotto dal D. Lgs. n. 150/2011, debba escludersi che possa applicarsi la sospensione feriale dei termini nei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento dei contributi e premi, trattandosi di fattispecie per le quali il legislatore ha ritenuto di dover apprestare una
5 tutela differenziata, in ragione dell'esigenza di tutelare il diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.
A tale tipologia di fattispecie deve essere indubitabilmente ricondotta quella oggetto del presente giudizio, CP_ nella quale, con l'ordinanza ingiunzione impugnata, l' ha contestato all'odierno ricorrente, anche nella sua qualità di legale rappresentante della la violazione dell'art. 2, comma 1bis, del D.L. n. Controparte_1
463/1983, conv. con mod. dalla Legge n. 638/1983, e ss.mm.ii., per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali in riferimento all'annualità 2019, con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n. 689/1981, di cui all'atto di accertamento CP_ prot. n. .2100.17/11/2021.0800482 del 17/11/2021, regolarmente notificato il 13.12.2021 con il ritiro presso l'ufficio postale (e con riferimento a tale data il presunto pagamento è a ritenersi tardivo).
Alla fattispecie è, per le ragioni esposte, inapplicabile la sospensione feriale dei termini, con la conseguenza che il ricorso, depositato il 26.09.2024, è stato introdotto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione, avvenuta il 05.08.2024.
Tali essendo le risultanze processuali, il sottoscritto Giudicante non può che prendere atto della tardività dell'opposizione che quindi deve essere dichiarata inammissibile.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 26.09.2024 da , in proprio e n.q. di amministratore della società nei Parte_1 Controparte_1 confronti dell' , ( , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_2 disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione.
2. Condanna parte ricorrente come sopra generalizzata a rifondere all' le spese di giudizio, che CP_2 liquida in complessivi € 1.238,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, IVA.
e C.P.A., nelle misure di legge e se dovuta.
Così deciso in Catania, 07.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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