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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/11/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. LU TO, all'esito dell'udienza del 3/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
visto il proprio decreto in data 11/09/2025; lette le note autorizzate depositate in data 17/09/2025 parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3946 R.G. Cont. dell'anno 2020
TRA
,P.IVA 1 in persona del legale Parte 1 - C.F./P.IVA
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via A. Manzoni n. 3 -
Cisterna di Latina (LT) presso lo studio degli avv.ti Stefania RAMICCIA e Valentino
LEONE, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
E
elettivamente C.F. C.F. 1 Controparte 1
domiciliato in Largo Filippo Salvatori n. 10 - Cisterna di Latina (LT), presso lo studio dell'avv. Massimo VITTUCCI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale C.F./P.IVA P.IVA_2 CP 2 و
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Tucci n.
4 - Latina,
presso lo studio dell'avv. Alessandro PALETTA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: risoluzione del contratto preliminare.
CONCLUSIONI: Per parte convenuta (note di trattazione scritta del 17/10/2025): "In ossequio al provvedimento del G.I. del 9.09.2025, comunicato il successivo
11.09.2025, la difesa di parte convenuta insiste affiche il Tribunale adito voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge.
Deposita istanza di riassunzione e provvedimento del G.I. di fissazione di udienza ritualmente notificato a tutte le parti".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato data 20/08/2020, la società Parte 1 ha citato in giudizio Controparte 1 e Controparte_3 al fine di sentir accertare e
,
dichiarare che i convenuti, in qualità di promittenti venditori del terreno sito in
Cisterna di Latina, via Dei Larici snc, censito al N.C.T. del Comune di Cisterna di
Latina, foglio 161, mapp. 1046, sono risultati inadempienti alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare con condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta per l'importo complessivo pari ad € 90.000,00.
A sostegno della propria domanda la società attrice ha rilevato di aver stipulato con i convenuti, in data 27/07/2016, un contratto preliminare con il quale si sono impegnati alla stipula del contratto definitivo di compravendita del terreno indicato, libero da affittanza, pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni ed oneri pregiudizievoli al diritto di proprietà, entro la data del 30/01/2017. Alla data di sottoscrizione del preliminare la società ha versato la somma di €
5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, mentre il residuo importo, pari ad €
75.000,00 sarebbe stato versato al momento di stipula del contratto definitivo.
In data 29/03/2018 è stata conclusa tra le parti scrittura privata, integrativa del predetto contratto preliminare, contenente la dichiarazione di nomina, da parte della
Pt 1 , del soggetto destinatario dell'acquisto ai sensi dell'art. 1402 c.c., individuato nella società CP 2 e, contestualmente, le parti hanno convenuto un nuovo termine per la stipulazione del definitivo, da concludersi il 30/06/2018, termine qualificato come essenziale. La Pt 1 assume di aver versato complessivamente ai promittenti venditori la somma pari ad € 45.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, tramite il pagamento, oltre ai primi € 5.000,00 alla stipula del preliminare, di ulteriori € 10.000,00 mediante assegno bancario n. 8304059871 (del 14/02/2017) ed € 30.000,00 mediante bonifico bancario n. 00472930900 (del 27/03/2018).
Successivamente, la società attrice si è avveduta che il bene sarebbe risultato non alienabile in quanto vincolato da usi civici e non sarebbe risultato alcun titolo proveniente dalle competenti autorità per autorizzare l'alienazione; pertanto, le parti convenute sarebbero risultate inadempienti all'obbligo di vendere il bene, entro il termine indicato, libero da pesi e vincoli.
Alla luce di quanto rilevato l'attrice ha ritenuto sussistenti presupposti per esercitare il diritto di recesso dal contratto preliminare con contestuale condanna della parte promissaria venditrice alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di € 90.000,00.
Con comparsa depositata il 30/12/2020 si sono costituiti in giudizio [...]
e Controparte_3 i quali hanno contestato la fondatezza dellaControparte_1
domanda in fatto e in diritto.
In proposito, gli attori hanno rilevato la carenza di legittimazione attiva della
Pt 1 atteso che la società nominata per la stipula del definitivo avrebbe espressamente riconosciuto che il contratto preliminare e le successive scritture private sono state fatto a suo nome e nel suo interesse.
Nel merito, le parti convenute hanno contestato l'assunto per cui vi sarebbe stata carenza di autorizzazione all'alienazione del bene sul presupposto per cui in data 8/11/2011 con Determinazione n. 1291, il Comune di Cori risultava aver approvato e reso esecutivo il progetto di liquidazione dell'uso civico di pascolo, legnatico e semina sul terreno oggetto di causa, dando atto del versamento da parte del proprietario di una quota a titolo di affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
Ciò considerato, hanno chiesto in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte 1 e nel merito, il rigetto della domanda attorea.
CP 2Con comparsa depositata il 15/02/2021 è intervenuta in giudizio la che ha contestato quanto sostenuto dai convenuti rilevando come il terreno per cui è causa sarebbe stato gravato dal vincolo degli usi civici e, pertanto, sarebbe risultato incommerciabile.
Ha, dunque, rilevato l'inadempimento dei promissari venditori ed ha concluso con la richiesta di accertare e dichiarare l'ammissibilità e legittimità del proprio intervento in giudizio, nonché di accertare l'inadempimento dei convenuti e la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione del doppio della caparra in favore dell'intervenuta, quale terza nominata, per il sommario importo di €90.000,00.
Assegnati su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 5/07/2022 non è stata ammessa la prova per testi articolata dall'attrice, ed è stata ammessa la prova per testi di parte convenuta, limitatamente ai cap. 1 e 2, mentre non è stato ammesso il chiesto ordine di esibizione di documentazione non inerente all'oggetto del giudizio.
All'udienza del 29/06/2023 è stato sentito il teste ammesso e fissato il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 26/09/2024, lette le note delle parti e constatata la prova offerta dalla difesa dell'avvenuto decesso della convenuta è stata Controparte_3 dichiarata l'interruzione del processo.
Con decreto dell'11/09/2025, reso all'esito dell'istanza di parte convenuta, è stata fissata per la decisione sull'estinzione l'udienza del 3/11/2025, contestualmente sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ed è stato assegnato un termine alle parti per la notifica alle controparti entro il 9/10/2025. Rilevato che risultano ritualmente effettuate le notifiche alle altre parti costituite;
considerato che la chiesta declaratoria di estinzione del giudizio ha natura di provvedimento decisorio in quanto implicante una statuizione definitiva su presupposti e condizioni processuali della domanda, con la conseguenza che essa, nei procedimenti innanzi ai giudici monocratici, deve sempre assumere la forma della sentenza;
ritenuto pertanto che l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e la conseguente definizione, il che si rinviene nel caso di specie;
rilevato che l'interruzione del processo per la verificazione dell'evento di cui all'art. 300, c.p.c., è stata dichiarata con ordinanza del 26/09/2024; che l'art. 305, c.p.c., stabilisce che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue, e che il termine decorre dalla data ove si rileva la conoscenza legale dell'evento interruttivo del processo, che nel caso di specie può farsi risalire alla dichiarazione resa all'udienza del 26/09/2025;
ritenuto che
il presente giudizio, dichiarato interrotto con l'indicata ordinanza, non risulta riassunto, con decorso del termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305
c.p.c. e 307, primo comma, c.p.c. e conseguente estinzione del processo;
e che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, cosicché nulla va statuito a riguardo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 307, primo comma, c.p.c..
Nulla sulle spese.
Si comunichi
Latina, /2025
Il giudice
LU TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. LU TO, all'esito dell'udienza del 3/11/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127-ter c.p.c.;
visto il proprio decreto in data 11/09/2025; lette le note autorizzate depositate in data 17/09/2025 parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3946 R.G. Cont. dell'anno 2020
TRA
,P.IVA 1 in persona del legale Parte 1 - C.F./P.IVA
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via A. Manzoni n. 3 -
Cisterna di Latina (LT) presso lo studio degli avv.ti Stefania RAMICCIA e Valentino
LEONE, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
E
elettivamente C.F. C.F. 1 Controparte 1
domiciliato in Largo Filippo Salvatori n. 10 - Cisterna di Latina (LT), presso lo studio dell'avv. Massimo VITTUCCI, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale C.F./P.IVA P.IVA_2 CP 2 و
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Tucci n.
4 - Latina,
presso lo studio dell'avv. Alessandro PALETTA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: risoluzione del contratto preliminare.
CONCLUSIONI: Per parte convenuta (note di trattazione scritta del 17/10/2025): "In ossequio al provvedimento del G.I. del 9.09.2025, comunicato il successivo
11.09.2025, la difesa di parte convenuta insiste affiche il Tribunale adito voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nei termini di legge.
Deposita istanza di riassunzione e provvedimento del G.I. di fissazione di udienza ritualmente notificato a tutte le parti".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato data 20/08/2020, la società Parte 1 ha citato in giudizio Controparte 1 e Controparte_3 al fine di sentir accertare e
,
dichiarare che i convenuti, in qualità di promittenti venditori del terreno sito in
Cisterna di Latina, via Dei Larici snc, censito al N.C.T. del Comune di Cisterna di
Latina, foglio 161, mapp. 1046, sono risultati inadempienti alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di vendita e, per l'effetto, hanno chiesto di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare con condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta per l'importo complessivo pari ad € 90.000,00.
A sostegno della propria domanda la società attrice ha rilevato di aver stipulato con i convenuti, in data 27/07/2016, un contratto preliminare con il quale si sono impegnati alla stipula del contratto definitivo di compravendita del terreno indicato, libero da affittanza, pesi, vincoli, ipoteche, trascrizioni ed oneri pregiudizievoli al diritto di proprietà, entro la data del 30/01/2017. Alla data di sottoscrizione del preliminare la società ha versato la somma di €
5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, mentre il residuo importo, pari ad €
75.000,00 sarebbe stato versato al momento di stipula del contratto definitivo.
In data 29/03/2018 è stata conclusa tra le parti scrittura privata, integrativa del predetto contratto preliminare, contenente la dichiarazione di nomina, da parte della
Pt 1 , del soggetto destinatario dell'acquisto ai sensi dell'art. 1402 c.c., individuato nella società CP 2 e, contestualmente, le parti hanno convenuto un nuovo termine per la stipulazione del definitivo, da concludersi il 30/06/2018, termine qualificato come essenziale. La Pt 1 assume di aver versato complessivamente ai promittenti venditori la somma pari ad € 45.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, tramite il pagamento, oltre ai primi € 5.000,00 alla stipula del preliminare, di ulteriori € 10.000,00 mediante assegno bancario n. 8304059871 (del 14/02/2017) ed € 30.000,00 mediante bonifico bancario n. 00472930900 (del 27/03/2018).
Successivamente, la società attrice si è avveduta che il bene sarebbe risultato non alienabile in quanto vincolato da usi civici e non sarebbe risultato alcun titolo proveniente dalle competenti autorità per autorizzare l'alienazione; pertanto, le parti convenute sarebbero risultate inadempienti all'obbligo di vendere il bene, entro il termine indicato, libero da pesi e vincoli.
Alla luce di quanto rilevato l'attrice ha ritenuto sussistenti presupposti per esercitare il diritto di recesso dal contratto preliminare con contestuale condanna della parte promissaria venditrice alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, per l'importo complessivo di € 90.000,00.
Con comparsa depositata il 30/12/2020 si sono costituiti in giudizio [...]
e Controparte_3 i quali hanno contestato la fondatezza dellaControparte_1
domanda in fatto e in diritto.
In proposito, gli attori hanno rilevato la carenza di legittimazione attiva della
Pt 1 atteso che la società nominata per la stipula del definitivo avrebbe espressamente riconosciuto che il contratto preliminare e le successive scritture private sono state fatto a suo nome e nel suo interesse.
Nel merito, le parti convenute hanno contestato l'assunto per cui vi sarebbe stata carenza di autorizzazione all'alienazione del bene sul presupposto per cui in data 8/11/2011 con Determinazione n. 1291, il Comune di Cori risultava aver approvato e reso esecutivo il progetto di liquidazione dell'uso civico di pascolo, legnatico e semina sul terreno oggetto di causa, dando atto del versamento da parte del proprietario di una quota a titolo di affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.
Ciò considerato, hanno chiesto in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Parte 1 e nel merito, il rigetto della domanda attorea.
CP 2Con comparsa depositata il 15/02/2021 è intervenuta in giudizio la che ha contestato quanto sostenuto dai convenuti rilevando come il terreno per cui è causa sarebbe stato gravato dal vincolo degli usi civici e, pertanto, sarebbe risultato incommerciabile.
Ha, dunque, rilevato l'inadempimento dei promissari venditori ed ha concluso con la richiesta di accertare e dichiarare l'ammissibilità e legittimità del proprio intervento in giudizio, nonché di accertare l'inadempimento dei convenuti e la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione del doppio della caparra in favore dell'intervenuta, quale terza nominata, per il sommario importo di €90.000,00.
Assegnati su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c., con ordinanza del 5/07/2022 non è stata ammessa la prova per testi articolata dall'attrice, ed è stata ammessa la prova per testi di parte convenuta, limitatamente ai cap. 1 e 2, mentre non è stato ammesso il chiesto ordine di esibizione di documentazione non inerente all'oggetto del giudizio.
All'udienza del 29/06/2023 è stato sentito il teste ammesso e fissato il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 26/09/2024, lette le note delle parti e constatata la prova offerta dalla difesa dell'avvenuto decesso della convenuta è stata Controparte_3 dichiarata l'interruzione del processo.
Con decreto dell'11/09/2025, reso all'esito dell'istanza di parte convenuta, è stata fissata per la decisione sull'estinzione l'udienza del 3/11/2025, contestualmente sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., ed è stato assegnato un termine alle parti per la notifica alle controparti entro il 9/10/2025. Rilevato che risultano ritualmente effettuate le notifiche alle altre parti costituite;
considerato che la chiesta declaratoria di estinzione del giudizio ha natura di provvedimento decisorio in quanto implicante una statuizione definitiva su presupposti e condizioni processuali della domanda, con la conseguenza che essa, nei procedimenti innanzi ai giudici monocratici, deve sempre assumere la forma della sentenza;
ritenuto pertanto che l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, previa fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e la conseguente definizione, il che si rinviene nel caso di specie;
rilevato che l'interruzione del processo per la verificazione dell'evento di cui all'art. 300, c.p.c., è stata dichiarata con ordinanza del 26/09/2024; che l'art. 305, c.p.c., stabilisce che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue, e che il termine decorre dalla data ove si rileva la conoscenza legale dell'evento interruttivo del processo, che nel caso di specie può farsi risalire alla dichiarazione resa all'udienza del 26/09/2025;
ritenuto che
il presente giudizio, dichiarato interrotto con l'indicata ordinanza, non risulta riassunto, con decorso del termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 305
c.p.c. e 307, primo comma, c.p.c. e conseguente estinzione del processo;
e che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate, cosicché nulla va statuito a riguardo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 307, primo comma, c.p.c..
Nulla sulle spese.
Si comunichi
Latina, /2025
Il giudice
LU TO