Articolo 2 della Legge 28 marzo 1991, n. 113
Articolo 1Articolo 2 bis
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23 aprile 1991
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4 febbraio 2000
Art. 2. (( 1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dellautorizzazione di spesa di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
Entrata in vigore il 4 febbraio 2000