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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1546 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 1546/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Roberto Russino, nell'interesse dell'opponente
[...]
e dell'avv. Ventura Maria per l'opposta _1
sulla scorta del Decreto di Controparte_2
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
11.02.2025 (fissata per la discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del 23.11.2020 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1546/2018 R. G. Promossa da p.i. con sede in _1 P.IVA_1
Messina, alla Via G. Franza, in persona del legale rapp.te p.t., ing. (C.F. Parte_1
), rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Russino, con studio in CodiceFiscale_1
Messina, alla Via Ghibellina n. 57 ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
Attrice-Opponente
Contro
, (cod. fisc./ P. Iva ) con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Messina Via Comunale 26 Zafferia, in persona del sig. Controparte_3
Amministratore unico e e legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Messina, Viale
S. Martino n. 246 is. 88, presso lo studio dell'Avv.to Maria Ventura che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, Convenuta- Opposta
Oggetto: vendita di cose mobili (opposizione a decreto ingiuntivo n. 269/18 R.G. n.
1153/18, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 9.7.18).-
Pag. 1 a 13 R. G. n. 1546 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte deescrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 20.09.2018, depositato in cancelleria in data 01.10.2018 la proponeva opposizione avverso il _1
decreto ingiuntivo n. 269/18 (R.G. n. 1153/18), emesso da questo Tribunale il 9.7.18, notificato a mezzo pec il 12.7.18, con cui le era ingiunto il pagamento della somma finale di € 9.386,00 oltre interessi al tasso indicato in ricorso, i compensi e le spese per il procedimento, che si liquidavano nella somma di € 145,50 per spese vive ed €
350,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa, a fronte di fatture emesse per forniture di gasolio somministratele dall'opposta
[...]
. Controparte_2
E così l'opponente, invocata, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Giudice emittente, in luogo della competenza territoriale del Tribunale di Messina, eccepiva nel merito, l'infondatezza della pretesa avanzata a suo carico, in considerazione del fatto che la somma ingiunta con il provvedimento monitorio n.
269/18, non sarebbe stata dovuta dal deducente e che pertanto il decreto ingiuntivo andasse revocato, annullato e/o dichiarato inefficace, stante anche la inidoneità dei documenti su cui esso si fondava ovvero per la mancata esecuzione della prestazione. Concludeva in ultimo, rilevando che non erano dovuti e non potevano essere riconosciuti in alcun modo gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 in assenza di un contratto che regolamentasse i rapporti tra le parti, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa dell'11.01.2019, in pari data depositata, si costituiva in giudizio
, contestando gli assunti ex adverso proposti Controparte_2
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e, ritenuta in via preliminare la competenza del Giudice adito - concludeva per l'accoglimento delle domande ivi articolate e, in particolare, fare dichiarare “…nullo
l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per genericità e strumentalità; 2°)- previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 269/2018 opposto per la somma di €. 9.386,00 oltre gli interessi moratori ai sensi del Dlgs.
231/02 dal dì del dovuto al soddisfo nonché le spese liquidate in decreto ingiuntivo, respingere l'opposizione proposta dalla avverso il Controparte_4
decreto ingiuntivo nr. 269/2018, perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto,
e confermarlo dichiarandolo definitivamente esecutivo, posto che l'opposizione non
è fondata su prova scritta né la controversia è di pronta soluzione, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., nelle more del giudizio, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3°)- condannare la , in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma dovuta portata dal decreto ingiuntivo;
4°)- condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite;
5°)- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del
Tribunale di Messina, rimettere le parti dinnanzi al Giudice ritenuto competente e compensare le spese del presente giudizio”.
Con ordinanza del 21.03.2019 era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed osservato …Che la questione inerente alla eccepita incompetenza territoriale del giudice adito, può essere risolta con il merito…, erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; le parti erano inoltre invitate ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, con rinvio all'udienza del 28.10.2019 per il prosieguo.
La causa era così istruita documentalmente e all'udienza del 28.10.2019, se ne disponeva il rinvio …per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
23.11.2020.
All'esito dell'udienza era fissata quella dell'11.10.2021 per la discussione ex art. 281
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sexies c.p.c.
Seguivano altri rinvii, dovuti al carico di ruolo e alla emergenza pandemica, per essere in ultimo rimessa all'udienza dell'1.04.2025, adempimento svolto con modalità virtuale ex art. 127 ter cpc (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in via preliminare di dover decidere in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina, sollevata dall'opponente nel proprio atto introduttivo nel senso di cui infra, avuto riguardo sia al dato normativo di cui all'art. 19 II comma c.p.c. - che individua quale tribunale competente, quello del luogo ove la persona giuridica ha sede legale o ove la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda - sia all'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, la parte che voglia negare la competenza territoriale del giudice adito dall'avversario non può limitarsi a una generica contestazione (cosiddetta “eccezione processuale”), ma deve anche indicare per quale ragione detto tribunale non sia competente e quale, invece, sia, a suo dire, quello effettivamente titolato a decidere. (v. Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza 12 novembre – 11 dicembre 2014, n. 26094), si osserva.
In caso di contestazione del foro competente, non basta eccepire l'inesistenza, sul territorio ricadente nel circondario del tribunale adito, della sede legale dell'azienda, ma bisogna anche contestare l'inesistenza, in detto posto, di un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”, così come previsto dal codice di rito.
Ritenuto che nel caso a mano, sebbene l'opponente in modo efficace rispetto al superiore onere indica, seppur solo labialmente, l'inesistenza di uffici ovvero stabilimenti presso il Comune di Barcellona concludendo che: “…In altre parole, non sussiste alcun criterio di collegamento territoriale con il foro di Barcellona dell'azione proposta ex adverso, in relazione ai principi generali di competenza
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previsti dal codice di procedura civile rilevandosi altresì che l'opponente non possiede uffici, preposti e/o rappresentanti in Barcellona P.G., e parte ricorrente ha errato l'indicazione della sede legale della in Pace del Mela (v. atto di Cont
opposizione punto 19 pag.2), occorre evidenziare che l'eccezione, tuttavia, non colpisce nel segno.
L'opposta ha utilmente allegato prova documentale, sub specie di documento di trasporto (descrittivo del peso e della quantità di gasolio somministrato) sottoposto all'opponente al momento della consegna che risulta timbrato con la dicitura, ''ESI
S.P.A. Area Industriale Giammoro 98042 Pace del Mela (ME)'' CP_5
stante e da questa mai contestato. (cfr. DDT n.2170 dell'01.12.2017, DDT n.163
[...]
del 25.01.2018, DDT n.390 del 01.03.2018 (cfr. all. sub.8 della comparsa di costituzione e risposta). Da tale documentazione si evince che il luogo in cui è stata consegnata la fornitura di gasolio di cui ai superiori DDT, presso il quale è situata la sede amministrativa della società opponente, ricade nel territorio del circondario dell'adito tribunale;
ne consegue che, in applicazione dell'art. 19 comma II c.p.c. e
.46 c.c., vada rigettata la eccepita incompetenza e confermata la competenza territoriale del giudice adito.
Quanto alla visura camerale prodotta dall'opponente, al netto dell'applicazione del secondo comma dell'art. 2490 c.c. - stante che la data dell'ultimo protocollo indicato in visura è quella del 2018, e l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2016 - in assenza di allegazione documentale aggiornata, si evince ancora una volta, accanto all'indicazione della sede legale in Messina, quella della sede amministrativa sita in Pace del Mela (Me)Via Diramazione Viaria E Frazione
Giammoro dotata di stabilimento, in funzione di unità operativa locale, con responsabile tecnico tale (cfr. visura camerale all. sub.11 dell'atto di Parte_1
opposizione)
Ad colorandum ed utile delle superiori considerazioni - seppur solo in via argomentativa - oltre che non contestata dall'opponente, appare l'allegazione delle
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pagine estratte dal web inerenti alla pubblicizzazione sui siti “Guida Sicilia” e “Pagine
Gialle”, ove alla voce ricerca Aziende attorno a Pace del Mela (Messina) del
10.01.2019, è dato leggere: ''E.S.I. ECOLOGICAL _1 [...]
con sede Via Industriale Giammoro, Pace Del Mela (ME) cap 98042 tel: 090 CP_6
9385987; detti siti web pongono l'unità operativa in parola nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale adito. (vedi estratti google del 10.01.2019).
Per tali motivi, si rigetta l'eccezione in esame.
Riguardo la eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo mediatorio obbligatorio, avanzata inizialmente dall'opposta, indicando giurisprudenza di merito, seguita dalle controdeduzioni di parte opponente, volte a deferire l'onere in parola a carico dell'opponente - talora segnalando a verbale giurisprudenza di merito contraria - stante il mancato rispetto del termine dei 15 gg di cui all'art. 5 del d.lgs 28/2010 (v. verbale di udienza del 28.10.2019), l'eccezione in commento non assume alcun pregio per il caso a mano, in considerazione del fatto che, sulla scorta della produzione del verbale di mediazione del 20.01.2020 ad opera dell'opposta, si evince che la procedura è stata regolarmente promossa e conclusa – sebbene abbia sortito effetto negativo – pertanto la condizione di procedibilità a cui è sottoposta la domanda appare definitivamente avverata. (v. da ultimo le note a firma dell'avv. Ventura del 18.11.2022).
Procedendo quindi nel merito della lite, sulla scorta del materiale probatorio versato in atti l'opposizione interposta da , è _1
infondata e non meritevole di essere accolta, per le ragioni di cui più diffusamente infra.
Preliminarmente in punto di diritto si rileva che la produzione offerta dall'opposta, sub specie di fatture emesse a sostegno della prova circa l'esistenza del rapporto obbligatorio esistente fra le parti coinvolte in giudizio, assume valore solamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
non può in effetti la stessa, costituire la prova del contratto intercorso tra le parti pure nel successivo ed eventuale
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procedimento a cognizione ordinaria, quale è quello in commento.
Difatti, in materia di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'opposto
(convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) fornire la dimostrazione esaustiva del credito azionato in via monitoria.
Detto assunto è pacifico nella giurisprudenza, secondo la quale «la fattura e
l'estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto» (v., Tribunale di Roma, 10 febbraio 2017).
Ancora, sul punto si evidenzia, inoltre, come, secondo la giurisprudenza della corte di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la sola fattura, in presenza di contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa, non sia sufficiente a dar prova dell'esistenza del rapporto sostanziale tra le parti: “pertanto nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture (o come nella specie, servizi) spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emanazione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova in favore della parte che la emana (Cass.
n. 17371/2003)” (Cass. civ., n. 5071/2009).
Sotto diverso profilo, si rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - il cui oggetto si estende non soltanto alla validità del provvedimento monitorio ma impinge anche nel merito della pretesa sostanziale dedotta in giudizio - la pronuncia del decreto inverte, a ben vedere, (solamente) l'onere dell'istaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare sulla ripartizione del suddetto onus probandi.
Ne deriva che il creditore ingiungente è, dunque, attore in senso sostanziale ed ha l'onere di provare la fonte, legale o negoziale, del suo diritto di credito, mentre l'opponente è convenuto in senso sostanziale ed è gravato, pertanto, dall'onere di
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dimostrare il fatto costitutivo di tipo estintivo o modificativo della pretesa creditoria.
Alla luce dei superiori rilievi circa l'an debeatur, l'esistenza tra le parti di un rapporto negoziale, appare pienamente supportata dalla copiosa documentazione versata in atti dall'opposta ed avente ad oggetto non soltanto le fatture oggetto di ingiunzione in sede monitoria, bensì altre, che seppur riferite a pagamenti per pregresse forniture di analoga tiratura, appaiono essere state emesse in un contesto di relazioni commerciali, verosimilmente protratte e risalenti nel tempo fra gli odierni istanti.
Del pari l'opposta, a conforto della dedotta esistenza di un rapporto obbligatorio fonte della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto, ha utilmente allegato: a) il dettaglio dei bonifici emessi dalla opponente a beneficio della opposta, per il pagamento di fatture pregresse (fatt. n. 2268 e fatt. n.2422); b) gli estratti in copia autenticata del registro IVA vendite, riferiti alle somministrazioni fornite dalla nei confronti della c) i documenti di CP_2 Controparte_2 Cont
trasporto e consegna recanti il numero del documento contabile (recte la fattura) emesso a carico della ,, e da questa, CP_1 _1
tramite proprio incaricato, firmati e timbrati al momento della consegna della merce;
d) il sollecito di pagamento delle fatture fatte oggetto di ingiunzione, datato
05.05.2018, e notificato all'opponente in data 12.07.2018, non contestato in quanto rimasto privo di riscontro;
e) la produzione della corrispondenza tra le parti inerente alle interlocuzioni scambiate sulla quotazione del prezzo di mercato del gasolio per i mesi di marzo, settembre e ottobre, con particolare riferimento alla richiesta d'offerta proveniente dalla segreteria della _1
, (v. pec del 23.09.2016 a firma dell'avv. Ventura).
[...]
Tale copiosa produzione documentale, al netto di contestazioni solo labiali provenienti dall'opponente solo in tale occasione, in assenza di allegazione contraria, sub specie di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, conforta utilmente la prova della fonte obbligatoria del rapporto esistente fra le parti, in quanto prova la sussistenza di reiterati rapporti commerciali fra le parti.
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Inoltre, avuto riguardo all'oggetto della pretesa creditoria (quantum debatur) si evince che la somma complessivamente dovuta in sede monitoria, pari a euro
9.386,68 è formata da €. 3.096,36 di cui alla fattura nr. 2702 del 1° dicembre 2017; da
€. 3.145,16 di cui alla fattura nr. 196 del 25 gennaio 2018 e da €.3.145,16 di cui alla fattura nr. 490 del 1° marzo 2018.
Le citate fatture sono state emesse dalla a Controparte_2
fronte di una fornitura di gasolio, scandita in tre tranches di 2000 litri ciascuna, somministrata presso lo stabilimento della _1
, in Giammoro, su richiesta della stessa e giusta la precedente interlocuzione
[...]
con cui le parti concordavano il prezzo, la quantità e la quotazione di mercato vigente al tempo della contrattazione.
Più da vicino, dalla lettura della mail datata 01.09.2017, inviata dalla segreteria della
, è dato leggere: ''Con la presente _1
facciamo richiesta per la vs migliore quotazione per 2000 litri di gasolio autotrazione.
Restando in attesa di vs riscontro, inviamo Cordiali saluti'', a cui fa da seguito nella stessa giornata la risposta della : ''Seguito Controparte_2
vs. Richiesta comunichiamo ns. migliore offerta come segue: gasolio Autotrazione
€/lt. 1,229 + Iva (v. all Parte_2 Controparte_2
sub.9 comparsa di costituzione e risposta).
La prefata allegazione presta il fianco al conforto documentale non solo circa la fonte negoziale del rapporto ma anche alla prova, anch'essa documentale, della quantità e qualità della prestazione oggetto di petitum invocato dal creditore opposto, ma non solo.
Dalla produzione di parte opposta, si evince che l' Controparte_2
fondi la prova del proprio diritto di credito, non solo sugli estratti del
[...]
registro d'iva autenticato - sulla cui efficacia probatoria in sede di opposizione, si rinvia a quanto detto supra - e sulla allegazione delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, le quali vengono in rilievo non ex se, bensì in quanto correlate a
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documenti di trasporto provvisti di firma o timbro della _1
in grado di suffragare senza riserve e in assenza di contestazione
[...]
avversaria, l'esecuzione della prestazione in parola.
Le prefate allegazioni non hanno trovato una reale smentita da parte dell'opponente, la quale senza fornire alcuna prova circa l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dell' , ovvero senza allegare Controparte_2
la prova dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria, si è limitata a dichiarare che “... la non soddisfa l'onere probatorio che Controparte_2
presuppone la dimostrazione della pretesa, restando prive di ogni valore le fatture giustamente ed integralmente contestate dalla Pertanto, con assoluta necessità Cont
la ricorrente dovrà rigorosamente provare in giudizio la corrispondenza della richiesta alle prestazioni realmente effettuate, anche in relazione alla pretesa economica, che dovrà rispecchiare le modalità della pattuizione, ove sussistente”.
Precisa inoltre che a suo dire non sussisterebbe prova “...che il materiale di cui alle fatture contestate sia stato consegnato alla ditta opponente, che non ha neppure mai ricevuto un documento di trasporto, né che sia stato pattuito il prezzo richiesto o che il materiale consegnato sia corrispondente per qualità e tipo a quello descritto nelle fatture”.
Ma le suddette contestazioni meramente generiche in ordine alla mancata prova della avvenuta fornitura del materiale, oltre che per la loro genericità non possono ritenersi idonee al fine per il quale sono formulate.
Ed infatti a tali dichiarazioni –svolte nell'atto di opposizione- è seguita la non contestazione dei documenti di trasporto ovvero delle “note di peso” che parte opposta ha prodotto al momento della costituzione in giudizio che, provenienti dalla medesima opposta vedono indicati non solo le fatture emesse per la fornitura del materiale ivi indicato, ma anche la sottoscrizione del destinatario.
Orbene, l'avere ignorato detti documenti implica la piena prova della fornitura del materiale di cui alle fatture in essi indicati ed il conseguente credito vantato.
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Ed infatti la opponente, ove avesse inteso non suffragare la veridicità di firma avrebbe dovuto promuovere giudizio di verificazione/querela dell'autenticità nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito.
In particolare, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento, la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, in quanto anche “la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (cfr. Cass. Civ., n. 17313 del 17.6.2021; n. 12448/2012).
Inoltre si rileva che, detti documenti di trasporto e peso, -in quanto aggraffati al documento contabile- recano nel corpo del frontespizio, indicazione degli estremi delle fatture a cui si riferiscono, il peso la quantità e il prezzo del carburante somministrato, in modo da rendere inequivocabile il collegamento fra la fattura stessa e la nota firmata.
Più precisamente, detto rapporto fattura/nota di consegna firmata dal destinatario
(rispettivamente fattura n. 2702 nota n. 2170, fattura n.196 nota n. 163, fattura n. 490 nota n. 390) si traduce dal punto di vista pratico, nella prova non solo dell'esistenza dell'obbligazione, ma anche dell'esecuzione della prestazione quale fonte di credito certo liquido ed esigibile nei termini anzi detti, nei riguardi del consegnatario, soggetto riconducibile alla _1
Alla luce dei superiori riscontri probatori e in difetto di allegazione di segno contrario
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proveniente dalla opponente circa la prova di fatti estintivi modificativi o costitutivi delle ragioni dell'opposta, possono ritenersi concretizzati in capo a quest'ultima i presupposti di fatto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligazione sub specie di erogazione carburante, nonché della fondatezza del rapporto sottostante alla pretesa creditoria ingiunta.
Parimenti dovuti sulla somma portata ad oggetto di ingiunzione sono gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, stante l'accertamento avvenuto in giudizio dell'origine negoziale del rapporto obbligatorio tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, individuato in base al valore della domanda dichiarato nell'atto di opposizione e sulla scorta dei parametri minimi di riferimento al DM spese giustizia, stante il pregio e la completezza degli scritti difensivi offerti dal procuratore della parte opposta, nonché del pregio dell'attività defensionale svolta che, vista la natura documentale delle questioni trattate, però, non ha presentato profili di complessità.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da
[...]
per le ragioni di cui alla _1
motivazione e per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
2) DICHIARA avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 per le ragioni di cui alla motivazione;
3) RIGETTA l'opposizione promossa da _1
[...]
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4) DICHIARA, per l'effetto, definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo n. 269/18 emesso dal Tribunale di Barcellona
P.G. il 9.7.18;
5) CONDANNA la alla _1
rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in euro 145,50 per spese e in Controparte_2
complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11/04/2025.
Il Giudice
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 1546/2018, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Roberto Russino, nell'interesse dell'opponente
[...]
e dell'avv. Ventura Maria per l'opposta _1
sulla scorta del Decreto di Controparte_2
regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data
11.02.2025 (fissata per la discussione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. giusto provvedimento del 23.11.2020 poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1546/2018 R. G. Promossa da p.i. con sede in _1 P.IVA_1
Messina, alla Via G. Franza, in persona del legale rapp.te p.t., ing. (C.F. Parte_1
), rapp.to e difeso dall'Avv. Roberto Russino, con studio in CodiceFiscale_1
Messina, alla Via Ghibellina n. 57 ed elettivamente domiciliato come da procura in atti;
Attrice-Opponente
Contro
, (cod. fisc./ P. Iva ) con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Messina Via Comunale 26 Zafferia, in persona del sig. Controparte_3
Amministratore unico e e legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in Messina, Viale
S. Martino n. 246 is. 88, presso lo studio dell'Avv.to Maria Ventura che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, Convenuta- Opposta
Oggetto: vendita di cose mobili (opposizione a decreto ingiuntivo n. 269/18 R.G. n.
1153/18, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. il 9.7.18).-
Pag. 1 a 13 R. G. n. 1546 / 2018
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Occorre premettere che la presente sentenza, secondo la previsione di cui all'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. n. 69 del 2009, nonché del riformato art. 118 delle disp. Att. c.p.c. (ex D.L. n. 69/2013), contiene solo la esposizione concisa delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la decisione, con limitata parte deescrittiva delle attività processuali svolte.
Con atto di citazione del 20.09.2018, depositato in cancelleria in data 01.10.2018 la proponeva opposizione avverso il _1
decreto ingiuntivo n. 269/18 (R.G. n. 1153/18), emesso da questo Tribunale il 9.7.18, notificato a mezzo pec il 12.7.18, con cui le era ingiunto il pagamento della somma finale di € 9.386,00 oltre interessi al tasso indicato in ricorso, i compensi e le spese per il procedimento, che si liquidavano nella somma di € 145,50 per spese vive ed €
350,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA e cassa, a fronte di fatture emesse per forniture di gasolio somministratele dall'opposta
[...]
. Controparte_2
E così l'opponente, invocata, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Giudice emittente, in luogo della competenza territoriale del Tribunale di Messina, eccepiva nel merito, l'infondatezza della pretesa avanzata a suo carico, in considerazione del fatto che la somma ingiunta con il provvedimento monitorio n.
269/18, non sarebbe stata dovuta dal deducente e che pertanto il decreto ingiuntivo andasse revocato, annullato e/o dichiarato inefficace, stante anche la inidoneità dei documenti su cui esso si fondava ovvero per la mancata esecuzione della prestazione. Concludeva in ultimo, rilevando che non erano dovuti e non potevano essere riconosciuti in alcun modo gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 in assenza di un contratto che regolamentasse i rapporti tra le parti, il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa dell'11.01.2019, in pari data depositata, si costituiva in giudizio
, contestando gli assunti ex adverso proposti Controparte_2
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e, ritenuta in via preliminare la competenza del Giudice adito - concludeva per l'accoglimento delle domande ivi articolate e, in particolare, fare dichiarare “…nullo
l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per genericità e strumentalità; 2°)- previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nr. 269/2018 opposto per la somma di €. 9.386,00 oltre gli interessi moratori ai sensi del Dlgs.
231/02 dal dì del dovuto al soddisfo nonché le spese liquidate in decreto ingiuntivo, respingere l'opposizione proposta dalla avverso il Controparte_4
decreto ingiuntivo nr. 269/2018, perché infondata in fatto ed inammissibile in diritto,
e confermarlo dichiarandolo definitivamente esecutivo, posto che l'opposizione non
è fondata su prova scritta né la controversia è di pronta soluzione, ai sensi dell'art.
648 c.p.c., nelle more del giudizio, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3°)- condannare la , in persona del suo legale CP_1
rappresentante p.t., al pagamento della somma dovuta portata dal decreto ingiuntivo;
4°)- condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite;
5°)- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del
Tribunale di Messina, rimettere le parti dinnanzi al Giudice ritenuto competente e compensare le spese del presente giudizio”.
Con ordinanza del 21.03.2019 era rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed osservato …Che la questione inerente alla eccepita incompetenza territoriale del giudice adito, può essere risolta con il merito…, erano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.; le parti erano inoltre invitate ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, con rinvio all'udienza del 28.10.2019 per il prosieguo.
La causa era così istruita documentalmente e all'udienza del 28.10.2019, se ne disponeva il rinvio …per la precisazione delle conclusioni alla udienza del
23.11.2020.
All'esito dell'udienza era fissata quella dell'11.10.2021 per la discussione ex art. 281
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sexies c.p.c.
Seguivano altri rinvii, dovuti al carico di ruolo e alla emergenza pandemica, per essere in ultimo rimessa all'udienza dell'1.04.2025, adempimento svolto con modalità virtuale ex art. 127 ter cpc (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in via preliminare di dover decidere in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Messina, sollevata dall'opponente nel proprio atto introduttivo nel senso di cui infra, avuto riguardo sia al dato normativo di cui all'art. 19 II comma c.p.c. - che individua quale tribunale competente, quello del luogo ove la persona giuridica ha sede legale o ove la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda - sia all'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale, la parte che voglia negare la competenza territoriale del giudice adito dall'avversario non può limitarsi a una generica contestazione (cosiddetta “eccezione processuale”), ma deve anche indicare per quale ragione detto tribunale non sia competente e quale, invece, sia, a suo dire, quello effettivamente titolato a decidere. (v. Corte di Cassazione, sez. VI
Civile – 3, ordinanza 12 novembre – 11 dicembre 2014, n. 26094), si osserva.
In caso di contestazione del foro competente, non basta eccepire l'inesistenza, sul territorio ricadente nel circondario del tribunale adito, della sede legale dell'azienda, ma bisogna anche contestare l'inesistenza, in detto posto, di un “rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”, così come previsto dal codice di rito.
Ritenuto che nel caso a mano, sebbene l'opponente in modo efficace rispetto al superiore onere indica, seppur solo labialmente, l'inesistenza di uffici ovvero stabilimenti presso il Comune di Barcellona concludendo che: “…In altre parole, non sussiste alcun criterio di collegamento territoriale con il foro di Barcellona dell'azione proposta ex adverso, in relazione ai principi generali di competenza
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previsti dal codice di procedura civile rilevandosi altresì che l'opponente non possiede uffici, preposti e/o rappresentanti in Barcellona P.G., e parte ricorrente ha errato l'indicazione della sede legale della in Pace del Mela (v. atto di Cont
opposizione punto 19 pag.2), occorre evidenziare che l'eccezione, tuttavia, non colpisce nel segno.
L'opposta ha utilmente allegato prova documentale, sub specie di documento di trasporto (descrittivo del peso e della quantità di gasolio somministrato) sottoposto all'opponente al momento della consegna che risulta timbrato con la dicitura, ''ESI
S.P.A. Area Industriale Giammoro 98042 Pace del Mela (ME)'' CP_5
stante e da questa mai contestato. (cfr. DDT n.2170 dell'01.12.2017, DDT n.163
[...]
del 25.01.2018, DDT n.390 del 01.03.2018 (cfr. all. sub.8 della comparsa di costituzione e risposta). Da tale documentazione si evince che il luogo in cui è stata consegnata la fornitura di gasolio di cui ai superiori DDT, presso il quale è situata la sede amministrativa della società opponente, ricade nel territorio del circondario dell'adito tribunale;
ne consegue che, in applicazione dell'art. 19 comma II c.p.c. e
.46 c.c., vada rigettata la eccepita incompetenza e confermata la competenza territoriale del giudice adito.
Quanto alla visura camerale prodotta dall'opponente, al netto dell'applicazione del secondo comma dell'art. 2490 c.c. - stante che la data dell'ultimo protocollo indicato in visura è quella del 2018, e l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2016 - in assenza di allegazione documentale aggiornata, si evince ancora una volta, accanto all'indicazione della sede legale in Messina, quella della sede amministrativa sita in Pace del Mela (Me)Via Diramazione Viaria E Frazione
Giammoro dotata di stabilimento, in funzione di unità operativa locale, con responsabile tecnico tale (cfr. visura camerale all. sub.11 dell'atto di Parte_1
opposizione)
Ad colorandum ed utile delle superiori considerazioni - seppur solo in via argomentativa - oltre che non contestata dall'opponente, appare l'allegazione delle
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pagine estratte dal web inerenti alla pubblicizzazione sui siti “Guida Sicilia” e “Pagine
Gialle”, ove alla voce ricerca Aziende attorno a Pace del Mela (Messina) del
10.01.2019, è dato leggere: ''E.S.I. ECOLOGICAL _1 [...]
con sede Via Industriale Giammoro, Pace Del Mela (ME) cap 98042 tel: 090 CP_6
9385987; detti siti web pongono l'unità operativa in parola nell'ambito territoriale del circondario del Tribunale adito. (vedi estratti google del 10.01.2019).
Per tali motivi, si rigetta l'eccezione in esame.
Riguardo la eccepita improcedibilità per mancato esperimento del tentativo mediatorio obbligatorio, avanzata inizialmente dall'opposta, indicando giurisprudenza di merito, seguita dalle controdeduzioni di parte opponente, volte a deferire l'onere in parola a carico dell'opponente - talora segnalando a verbale giurisprudenza di merito contraria - stante il mancato rispetto del termine dei 15 gg di cui all'art. 5 del d.lgs 28/2010 (v. verbale di udienza del 28.10.2019), l'eccezione in commento non assume alcun pregio per il caso a mano, in considerazione del fatto che, sulla scorta della produzione del verbale di mediazione del 20.01.2020 ad opera dell'opposta, si evince che la procedura è stata regolarmente promossa e conclusa – sebbene abbia sortito effetto negativo – pertanto la condizione di procedibilità a cui è sottoposta la domanda appare definitivamente avverata. (v. da ultimo le note a firma dell'avv. Ventura del 18.11.2022).
Procedendo quindi nel merito della lite, sulla scorta del materiale probatorio versato in atti l'opposizione interposta da , è _1
infondata e non meritevole di essere accolta, per le ragioni di cui più diffusamente infra.
Preliminarmente in punto di diritto si rileva che la produzione offerta dall'opposta, sub specie di fatture emesse a sostegno della prova circa l'esistenza del rapporto obbligatorio esistente fra le parti coinvolte in giudizio, assume valore solamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo;
non può in effetti la stessa, costituire la prova del contratto intercorso tra le parti pure nel successivo ed eventuale
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procedimento a cognizione ordinaria, quale è quello in commento.
Difatti, in materia di onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta all'opposto
(convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) fornire la dimostrazione esaustiva del credito azionato in via monitoria.
Detto assunto è pacifico nella giurisprudenza, secondo la quale «la fattura e
l'estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti ma nell'eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto» (v., Tribunale di Roma, 10 febbraio 2017).
Ancora, sul punto si evidenzia, inoltre, come, secondo la giurisprudenza della corte di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la sola fattura, in presenza di contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa, non sia sufficiente a dar prova dell'esistenza del rapporto sostanziale tra le parti: “pertanto nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture (o come nella specie, servizi) spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura, costituente titolo idoneo per l'emanazione del decreto ingiuntivo, costituire fonte di prova in favore della parte che la emana (Cass.
n. 17371/2003)” (Cass. civ., n. 5071/2009).
Sotto diverso profilo, si rammenta che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - il cui oggetto si estende non soltanto alla validità del provvedimento monitorio ma impinge anche nel merito della pretesa sostanziale dedotta in giudizio - la pronuncia del decreto inverte, a ben vedere, (solamente) l'onere dell'istaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare sulla ripartizione del suddetto onus probandi.
Ne deriva che il creditore ingiungente è, dunque, attore in senso sostanziale ed ha l'onere di provare la fonte, legale o negoziale, del suo diritto di credito, mentre l'opponente è convenuto in senso sostanziale ed è gravato, pertanto, dall'onere di
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dimostrare il fatto costitutivo di tipo estintivo o modificativo della pretesa creditoria.
Alla luce dei superiori rilievi circa l'an debeatur, l'esistenza tra le parti di un rapporto negoziale, appare pienamente supportata dalla copiosa documentazione versata in atti dall'opposta ed avente ad oggetto non soltanto le fatture oggetto di ingiunzione in sede monitoria, bensì altre, che seppur riferite a pagamenti per pregresse forniture di analoga tiratura, appaiono essere state emesse in un contesto di relazioni commerciali, verosimilmente protratte e risalenti nel tempo fra gli odierni istanti.
Del pari l'opposta, a conforto della dedotta esistenza di un rapporto obbligatorio fonte della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo oggi opposto, ha utilmente allegato: a) il dettaglio dei bonifici emessi dalla opponente a beneficio della opposta, per il pagamento di fatture pregresse (fatt. n. 2268 e fatt. n.2422); b) gli estratti in copia autenticata del registro IVA vendite, riferiti alle somministrazioni fornite dalla nei confronti della c) i documenti di CP_2 Controparte_2 Cont
trasporto e consegna recanti il numero del documento contabile (recte la fattura) emesso a carico della ,, e da questa, CP_1 _1
tramite proprio incaricato, firmati e timbrati al momento della consegna della merce;
d) il sollecito di pagamento delle fatture fatte oggetto di ingiunzione, datato
05.05.2018, e notificato all'opponente in data 12.07.2018, non contestato in quanto rimasto privo di riscontro;
e) la produzione della corrispondenza tra le parti inerente alle interlocuzioni scambiate sulla quotazione del prezzo di mercato del gasolio per i mesi di marzo, settembre e ottobre, con particolare riferimento alla richiesta d'offerta proveniente dalla segreteria della _1
, (v. pec del 23.09.2016 a firma dell'avv. Ventura).
[...]
Tale copiosa produzione documentale, al netto di contestazioni solo labiali provenienti dall'opponente solo in tale occasione, in assenza di allegazione contraria, sub specie di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria, conforta utilmente la prova della fonte obbligatoria del rapporto esistente fra le parti, in quanto prova la sussistenza di reiterati rapporti commerciali fra le parti.
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Inoltre, avuto riguardo all'oggetto della pretesa creditoria (quantum debatur) si evince che la somma complessivamente dovuta in sede monitoria, pari a euro
9.386,68 è formata da €. 3.096,36 di cui alla fattura nr. 2702 del 1° dicembre 2017; da
€. 3.145,16 di cui alla fattura nr. 196 del 25 gennaio 2018 e da €.3.145,16 di cui alla fattura nr. 490 del 1° marzo 2018.
Le citate fatture sono state emesse dalla a Controparte_2
fronte di una fornitura di gasolio, scandita in tre tranches di 2000 litri ciascuna, somministrata presso lo stabilimento della _1
, in Giammoro, su richiesta della stessa e giusta la precedente interlocuzione
[...]
con cui le parti concordavano il prezzo, la quantità e la quotazione di mercato vigente al tempo della contrattazione.
Più da vicino, dalla lettura della mail datata 01.09.2017, inviata dalla segreteria della
, è dato leggere: ''Con la presente _1
facciamo richiesta per la vs migliore quotazione per 2000 litri di gasolio autotrazione.
Restando in attesa di vs riscontro, inviamo Cordiali saluti'', a cui fa da seguito nella stessa giornata la risposta della : ''Seguito Controparte_2
vs. Richiesta comunichiamo ns. migliore offerta come segue: gasolio Autotrazione
€/lt. 1,229 + Iva (v. all Parte_2 Controparte_2
sub.9 comparsa di costituzione e risposta).
La prefata allegazione presta il fianco al conforto documentale non solo circa la fonte negoziale del rapporto ma anche alla prova, anch'essa documentale, della quantità e qualità della prestazione oggetto di petitum invocato dal creditore opposto, ma non solo.
Dalla produzione di parte opposta, si evince che l' Controparte_2
fondi la prova del proprio diritto di credito, non solo sugli estratti del
[...]
registro d'iva autenticato - sulla cui efficacia probatoria in sede di opposizione, si rinvia a quanto detto supra - e sulla allegazione delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, le quali vengono in rilievo non ex se, bensì in quanto correlate a
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documenti di trasporto provvisti di firma o timbro della _1
in grado di suffragare senza riserve e in assenza di contestazione
[...]
avversaria, l'esecuzione della prestazione in parola.
Le prefate allegazioni non hanno trovato una reale smentita da parte dell'opponente, la quale senza fornire alcuna prova circa l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda dell' , ovvero senza allegare Controparte_2
la prova dell'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria, si è limitata a dichiarare che “... la non soddisfa l'onere probatorio che Controparte_2
presuppone la dimostrazione della pretesa, restando prive di ogni valore le fatture giustamente ed integralmente contestate dalla Pertanto, con assoluta necessità Cont
la ricorrente dovrà rigorosamente provare in giudizio la corrispondenza della richiesta alle prestazioni realmente effettuate, anche in relazione alla pretesa economica, che dovrà rispecchiare le modalità della pattuizione, ove sussistente”.
Precisa inoltre che a suo dire non sussisterebbe prova “...che il materiale di cui alle fatture contestate sia stato consegnato alla ditta opponente, che non ha neppure mai ricevuto un documento di trasporto, né che sia stato pattuito il prezzo richiesto o che il materiale consegnato sia corrispondente per qualità e tipo a quello descritto nelle fatture”.
Ma le suddette contestazioni meramente generiche in ordine alla mancata prova della avvenuta fornitura del materiale, oltre che per la loro genericità non possono ritenersi idonee al fine per il quale sono formulate.
Ed infatti a tali dichiarazioni –svolte nell'atto di opposizione- è seguita la non contestazione dei documenti di trasporto ovvero delle “note di peso” che parte opposta ha prodotto al momento della costituzione in giudizio che, provenienti dalla medesima opposta vedono indicati non solo le fatture emesse per la fornitura del materiale ivi indicato, ma anche la sottoscrizione del destinatario.
Orbene, l'avere ignorato detti documenti implica la piena prova della fornitura del materiale di cui alle fatture in essi indicati ed il conseguente credito vantato.
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Ed infatti la opponente, ove avesse inteso non suffragare la veridicità di firma avrebbe dovuto promuovere giudizio di verificazione/querela dell'autenticità nei tempi e nei modi previsti dal codice di rito.
In particolare, a norma dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento deve avvenire in termini tali da prospettare inequivocabilmente a colui che ha prodotto il documento, la necessità di proporre domanda di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione, per potersi avvalere del documento medesimo. In altri termini, la parte è tenuta a negare formalmente la sottoscrizione del documento e il disconoscimento, a pena di inefficacia, deve essere circostanziato in modo chiaro e preciso, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale, in quanto anche “la contestazione generica, frammista alle altre difese e ad una diversa versione dei fatti, non accompagnata dall'espresso disconoscimento della propria sottoscrizione e dall'inequivocabile dichiarazione di voler negare ogni efficacia probatoria al documento, è da ritenere inidonea allo scopo” (cfr. Cass. Civ., n. 17313 del 17.6.2021; n. 12448/2012).
Inoltre si rileva che, detti documenti di trasporto e peso, -in quanto aggraffati al documento contabile- recano nel corpo del frontespizio, indicazione degli estremi delle fatture a cui si riferiscono, il peso la quantità e il prezzo del carburante somministrato, in modo da rendere inequivocabile il collegamento fra la fattura stessa e la nota firmata.
Più precisamente, detto rapporto fattura/nota di consegna firmata dal destinatario
(rispettivamente fattura n. 2702 nota n. 2170, fattura n.196 nota n. 163, fattura n. 490 nota n. 390) si traduce dal punto di vista pratico, nella prova non solo dell'esistenza dell'obbligazione, ma anche dell'esecuzione della prestazione quale fonte di credito certo liquido ed esigibile nei termini anzi detti, nei riguardi del consegnatario, soggetto riconducibile alla _1
Alla luce dei superiori riscontri probatori e in difetto di allegazione di segno contrario
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proveniente dalla opponente circa la prova di fatti estintivi modificativi o costitutivi delle ragioni dell'opposta, possono ritenersi concretizzati in capo a quest'ultima i presupposti di fatto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligazione sub specie di erogazione carburante, nonché della fondatezza del rapporto sottostante alla pretesa creditoria ingiunta.
Parimenti dovuti sulla somma portata ad oggetto di ingiunzione sono gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02, stante l'accertamento avvenuto in giudizio dell'origine negoziale del rapporto obbligatorio tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00, individuato in base al valore della domanda dichiarato nell'atto di opposizione e sulla scorta dei parametri minimi di riferimento al DM spese giustizia, stante il pregio e la completezza degli scritti difensivi offerti dal procuratore della parte opposta, nonché del pregio dell'attività defensionale svolta che, vista la natura documentale delle questioni trattate, però, non ha presentato profili di complessità.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata da
[...]
per le ragioni di cui alla _1
motivazione e per l'effetto dichiara la competenza del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto;
2) DICHIARA avverata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010 per le ragioni di cui alla motivazione;
3) RIGETTA l'opposizione promossa da _1
[...]
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4) DICHIARA, per l'effetto, definitivamente esecutivo l'opposto decreto ingiuntivo n. 269/18 emesso dal Tribunale di Barcellona
P.G. il 9.7.18;
5) CONDANNA la alla _1
rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
, che liquida in euro 145,50 per spese e in Controparte_2
complessivi euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11/04/2025.
Il Giudice
got Francesco Montera
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