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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5110/2023, promossa da:
, c.f. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Alfredo Punzi come da mandato in atti,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
(già in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, C.F.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio G. CAFAGNA come da mandato in atti
OPPOSTA
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 17 dicembre 2024 dai procuratori delle parti, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il
10.10.2023, citava in giudizio la , in Parte_1 Controparte_1
1 persona del legale rappresentante p.t., (d'innanzi anche “Società”) al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n° 1157/2023 (RG n. 4079/2023) emanato in data 04/08/2023 dal Tribunale di Taranto, per il pagamento di fatture insolute dell'importo complessivo di €
11.835,01 oltre oneri.
Assumeva l'opponente: - l'invalidità della documentazione prodotta con l'istanza monitoria non essendo state prodotte né le stesse fatture, né soprattutto il contratto di fornitura stipulato con il sig.
ma il solo estratto delle scritture contabili;
- di non aver mai Pt_1 sottoscritto e/o stipulato con la lcun contratto Controparte_1 per la fornitura di energia elettrica presso la sua unità immobiliare sita in Mottola (TA) alla C.da Don Marino n. 11, ne di aver mai richiesto o autorizzato alcun cambio di distributore di energia elettrica;
di non aver mai stipulato con la opposta alcun contratto di fornitura di energia elettrica;
- che essendo imprenditore agricolo, aveva beneficiato e beneficiava dell'applicazione dell'aliquota ridotta del
10% prevista dal n. 125) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R.
633/1972, come era evincibile dalle ultime fatture pervenute all'opponente dall'attuale fornitore di energia elettrica che allegava.
Si costituiva in giudizio la Società per impugnare e contestare le allegazioni e le conclusioni dell'opponente e chiedere la conferma del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova oltre quelle documentale versata, le parti erano state invitate alla precisazione delle conclusioni.
L'opposizione proposta non può essere accolta essendo risultata infondata e non provata.
Con riferimento alla obiezione relativa alla inesistenza di alcun contratto tra l'opponente e la quest'ultima ha Controparte_1
2 risolutivamente allegato e dimostrato come la pretesa creditoria rinvenisse dall'attivazione del Servizio di vendita dell'energia elettrica “a Tutele Graduali” abbinato al POD IT001E73925846 in intestazione a nel periodo 01/07/2021 – Parte_1
31/01/2022, non avendo l'opponente, in quel periodo, provveduto a scegliere un fornitore sul mercato libero. Il c.d. Servizio a Tutele
Graduali è il servizio predisposto da ARERA
[...]
– per l'appunto per accompagnare il Controparte_4 passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dopo la rimozione del mercato tutelato ( delibera ARERA 491/2020/R/eel – prodotta).
Tale servizio dal 1 luglio 2021, s'era attivato senza determinare alcuna interruzione per i clienti non domestici che ancora non avessero scelto un fornitore nel Libero Mercato, ai quali la fornitura veniva effettuata dall'esercente che s'era aggiudicato l'asta territoriale, per l'appunto Controparte_1
Il “imprenditore agricolo” ,che non aveva compiuto la scelta Pt_1 del fornitore nel Libero Mercato, risultato in possesso dei requisiti di cui alla delibera ARERA 491/2020/R/eel, era stato abbinato sulla scorta delle graduatorie territoriali ad per la Controparte_1 fornitura di energia elettrica a far data dall'01/07/2021. Tale abbinamento veniva effettuato in automatico, senza interruzione di fornitura e non richiede alcuna conferma e/o sottoscrizione dell'utente. Trattasi dunque di normativa “speciale” derogativa di quella codicistica, che risultava portata a conoscenza del destinatario in occasione della prima fattura dacchè aveva avuto inizio la fornitura nel mercato tutelato, rispetto la quale non pertinente era il rilievo dell'opponente con riferimento a Codice del Consumo che non è applicabile nella fattispecie poiché il non era qualificabile Pt_1 come “Consumatore”.
3 Per quel che concerne i benefici di cui alla normativa fiscale invocata, non risultava che il ne avesse fatto richiesta. Pt_1
Quanto al compendio probatorio, considerato: che in ragione del periodo di fatturazione era già in vigore la procedura di fatturazione elettronica;
che non v'è sanzione per l'ipotesi di ritardata comunicazione dell'avvenuto passaggio al Mercato Grandi Tutele;
che l'opponente non ha dimostrato di aver ricevuto, durante il periodo di fatturazione, la somministrazione di energia elettrica da parte di altro operatore nel Mercato Libero;
che l'opponente non s'era attivato a contestare la comunicazione di messa in mora speditagli con raccomandata con avviso di ricevimento in data 20/04/2022; che era idonea la attestazione notarile di conformità alle scritture tenute in modo informatico;
che dunque l'opponente, quale convenuto sostanziale e debitore, non aveva fornito la prova delle circostante estintive o modificative cui era tenuto essendogli stato imputato l'inadempimento nel pagamento delle forniture;
per tutto quanto innanzi la opposizione proposta da risulta Parte_1 definitivamente non provata.
Per tutte le suddette ragioni la opposizione non può essere accolta.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e considerato da un lato il valore della causa ed il fatto che non è stato necessario far luogo alla assunzione di mezzi istruttori, le stesse possono complessivamente liquidarsi nell'importo di € 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
4 procuratore speciale (già Controparte_2 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1)Rigetta la opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma il decreto ingiuntivo al decreto ingiuntivo n° 1157/2023
(RG n. 4079/2023) emanato in data 04/08/2023 dal Tribunale di
Taranto;
2)Condanna a rifondere a in Parte_1 Controparte_1 persona del procuratore speciale (già Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali, e degli accessori in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto oggi 18 marzo 2025 all'esito della Camera di
Consiglio
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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