Sentenza 27 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/05/2003, n. 8380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8380 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
08 3 80 / 03 REPUBBLICA A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CANONE ACQUE REFLUE – NATURA TRIBUTARIAO SEZIONI UNITE CIVILI PATRIMONIALE -- GIURISDIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 29468/01 Dott. Rafaele CORONA - Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione - Consigliere Cron.48498 Dott. Paolo VITTORIA Rep. Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 07/11/02 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO منا Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Dott. Ugo VITRONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI A.S.A.M. INTEGRATI, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO SEGANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO FELEPPA, giusta delega a margine del ricorso;
2002 - ricorrente 1361 contro 1 哼 PIEDEPALUMBO ANNA, REGIONE CAMPANIA;
intimati - avverso la sentenza n. 997/01 del Giudice di pace di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 30/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito 1'Avvocato Stefano RUBEO, per delega dell'avvocato Antonio FELEPPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi, giurisdizionekon delle Commissioni Tributarie. - Azienda Spe- Letto il ricorso proposto dalla ASAM confronti diciale Servizi Idrici Integrati nei PIEDEPALUMBO ANNA;
ritenuto che
la ricorrente ha dedotto pregiudizial- mente, coi primi tre motivi di ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto i canoni richiesti per lo smaltimento e la depurazione delle ac- que reflue, istituiti con gli articoli 16 e seguenti della legge 10 maggio 1976, n.319, avrebbero natura di tributi locali e le relative controversie sarebbero quindi, ai sensi dell'art. 2 del d.l.vo 31 dicembre 1992, n.546, devolute alla giurisdizione delle commis- 2 sioni tributarie;
ritenuto che
tale giurisdizione è stata ritenuta da una consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite ( da ultime, sentenze 20 settembre 2000, n.8444; 1 agosto 2002, n.11488; 2 agosto 2002, n. 11631 ) per i canoni dovuti anteriormente all'entrata in vigore dell'art.24 d.l.vo 18 agosto 2000, n.258 ( 3 ottobre 2000 ), con la quale il corrispettivo in questione è stato qualificato come tariffa, senza che tale norma comporti uno sposta- mento della competenza giurisdizionale;
ritenuto che
tale orientamento, in difetto di nuovi e decisivi argomenti contrari, debba essere condiviso;
che, di conseguenza, devono essere accolte le cen- sure in punto di giurisdizione svolte nei primi tre motivi e dichiararsi la giurisdizione delle commissioni tributarie, con la cassazione senza rinvio della sen- tenza impugnata;
ritenuto che
sussistono giusti motivi per compensa- re le spese dell'intero giudizio;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
accoglie i primi tre motivi e dichiara la giurisdi- zione delle commissioni tributarie;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese dell'intero 3 giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- le Sezioni Unite civili, il 7 novembre 2002. Il Primo Presidente f.f. Rafaele Corona хоти Il Consigliere estensore Enrico Altieri IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista in Cancelleria 27 MAG. 2003