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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6843/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6843/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ROPPO FRANCESCO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E reietta ogni diversa istanza ed eccezione: nel merito, dichiarare il diritto soggettivo della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. Parte_1
19, c. 1.2, TUI (in relazione all'art. 19 c. 1.1, TUI vecchia formulazione applicabile al caso de quo ratione temporis), nonché ex art. 5, c. 6, TUI in relazione all' art 8 CEDU e conseguentemente riconoscere alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e disporre la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Con il favore delle spese di lite. Si insiste per la liquidazione del compenso come da nota già depositata con allegati”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 13.5.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, cittadina albanese nata l'[...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole il 16.4.2024. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, sez. Forlì-Cesena: “…la richiedente non ha documentato lo svolgimento di adeguata attività lavorativa, né la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, formazione o lo svolgimento di attività di volontariato […] e che, per quanto attiene all'unità familiare, questa non appare sufficientemente fondata ex art. 8 CEDU, non rientrando il legame tra genitori e figli maggiorenni nella nozione di vita familiare secondo l'interpretazione della Corte EDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare in Italia, evidenziando, in fatto: di essere cittadina albanese, ma di aver vissuto negli ultimi ventiquattro anni in Grecia, unitamente al marito, suo connazionale e alla figlia, nata nel 2002 e cittadina greca;
di essersi ricongiunta nel 2021 alla figlia, che si era precedentemente stabilita in Italia nel 2020 per motivi di studio, nonostante la contrarietà del padre;
di aver interrotto i rapporti con il marito per fornire sostegno economico e morale alla figlia, con la quale ha convissuto sino al 2022; di aver interrotto il rapporto di convivenza per ragioni legate unicamente alla percezione da parte della ragazza di una borsa di studio, per cui era richiesta la residenza nel territorio di Torino;
di aver sempre lavorato in qualità di badante e di essere subentrata al lavoro della figlia nell'aprile 2023.
1.3. In data 15.4.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla documentazione trasmessa dalla Questura.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che all'udienza del 24.9.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono venuta nel 2021 insieme a mia figlia per farla studiare. Mia figlia era iscritta a giurisprudenza a Torino in lingua inglese. Era andata a Torino perché lì c'è la facoltà in lingua inglese. Si dà atto che la ricorrente piange. Ho litigato con mio marito perché non voleva che venisse in Italia a studiare. Voleva che studiasse in Grecia. Ma in Grecia non c'era la possibilità che ha qui in Italia. Mio marito non voleva contribuire economicamente. Mia figlia ha interrotto i rapporti con il padre. Io mi sono divorziata. Mia figlia aveva 18 anni quando è venuta in Italia. Non appena ha terminato la scuola in Grecia è venuta in Italia. Io sono venuta in Italia con lei. Mia figlia è greca mentre io sono albanese. Mia figlia sta facendo la magistrale a Torino. E io sono a Forlì dove lavoro. Inizialmente sono stata 6 mesi a Torino con mia figlia ma era difficile trovare lavoro. Tramite un'amica albanese ho trovato lavoro a Forlì. Sto lavorando. Abito insieme ad altre tre donne (una ucraina e altre due straniere). Così suddividiamo le spese. Sono lontana da 24 anni dall'Albania. In Albania non ho nessuno. Mia madre e mia EL sono in Grecia. Manco dalla Grecia dal 2021. Ho solo questa figlia. Siamo solo noi due. I rapporti con mia figlia sono ottimi. Ci frequentiamo. Io lavoro per lei. Ho pagato tutto. Suo padre non le ha dato niente”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di documentazione integrativa. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso, dal quale risulta l'invio di apposita pec da parte del difensore in data 28.7.2022, con richiesta di appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale). Del resto, lo stesso Questore, nel richiedere il parere vincolante alla competente CT, conformemente al disposto di cui all'art. 19 co.
1.2 D.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020, ha evidentemente ritenuto applicabile la disciplina anteriore alle disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Per_1
Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania,
§ 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of Per_2
'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Allo stesso modo, l'autonoma nozione di vita familiare assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo Per_3 straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e Per_4 Per_5
36030/2011, e altri c. Italia, § 130). La vita familiare rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può Per_6 ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37; sentenza dell'11.12.2018, Per_7
n. 65550/13, Belli and Arquier-Martinez c. Svizzera, § 65; sentenza 7.12.2021, c. Danimarca, § 174) in Per_8 altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 Per_9
e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione una situazione di vita privata e familiare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, anche avuto riguardo all'art. 8 CEDU. Del resto, la ricorrente, donna adulta di anni 51, ha dimostrato di vantare un serio legame con la figlia cittadina greca e residente in Italia per ragioni di studio da circa cinque anni. Tale rapporto deve ritenersi, nel caso di specie, pienamente attratto nell'alveo di tutela garantito dall'art. 8 CEDU, norma cui è ancorato l'articolo 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 e, in particolare, nella nozione di vita familiare conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sopra richiamata.
Ciò in quanto se da un lato è vero che solitamente non può parlarsi di vita familiare tra genitori e figli adulti in assenza di elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi (cfr. pag. 113, Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Right to respect for private and family life, home and correspondence Updated on 31 August 2024, reperibile all'indirizzo https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng «In immigration cases, there will be no “family life” between parents and adult children unless they can demonstrate additional elements of dependence other than normal emotional ties (Kwaky-Nti and UF v. the Netherlands (dec.), 2000; IV v. Latvia [GC], 2003, § 97; A.S. v. Switzerland, 2015, § 49; VI v. Denmark, 2018, §§ 35 and 44). However, such ties may be taken into account under the head of “private life” (IV v. Latvia [GC], 2003). Furthermore, the Court has accepted in a number of cases concerning young adults who have not yet founded a family of their own that their relationship with their parents and other close family members also constituted family life ( v. Austria [GC], 2008, § 62; RK v. Per_9 the Netherlands, 2020, §§ 63-64; v. France, 2010, § 38). In other cases, the Court found that the Per_10 applicants could not invoke family relationships to their adult children due to the non-existence of elements of dependency. Nevertheless, the Court has considered that family relations with adult children are not completely irrelevant to the assessment of the applicants' family situation (see notably SA v. Denmark [GC], 2021, § 174 and the references therein»), d'altra parte, nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di vantare con la figlia maggiorenne (di anni 22) quegli ulteriori legami che giustificano il riconoscimento della tutela invocata.
Occorre infatti dare atto della peculiare situazione dell'istante, lontana dal suo Paese di origine, l'Albania, da oltre ventiquattro anni, in virtù del trasferimento in Grecia con il coniuge e del successivo stabilimento nel Paese ellenico, dove nel 2002 è nata la figlia, oggi cittadina greca. Come dichiarato dalla ricorrente in udienza, il trasferimento in Italia, avvenuto nel 2021, è stato motivato unicamente dalla volontà di sostenere moralmente ed economicamente la figlia, osteggiata dal padre nella scelta di studiare presso l'Università di Torino e di perseguire così i propri interessi (cfr. verbale d'udienza del 24.9.2024 “sono venuta nel 2021 insieme a mia figlia per farla studiare. Mia figlia era iscritta a giurisprudenza a Torino in lingua inglese. Era andata a Torino perché lì c'è la facoltà in lingua inglese”). Ciò ha provocato non solo una frattura nel rapporto tra la giovane e il padre, ma soprattutto la scelta della ricorrente di porre fine alla sua vita coniugale nell'esclusivo interesse della figlia, all'epoca appena maggiorenne (cfr. verbale “Ho litigato con mio marito perché non voleva che venisse in Italia a studiare. Voleva che studiasse in Grecia. Ma in Grecia non c'era la possibilità che ha qui in Italia. Mio marito non voleva contribuire economicamente. Mia figlia ha interrotto i rapporti con il padre. Io mi sono divorziata. Mia figlia aveva 18 anni quando è venuta in Italia”). Tale decisione e ciò che ne è conseguito, ossia il divorzio e l'immediato trasferimento al seguito della giovane in un diverso Paese, appaiono circostanze di fatto espressive di un legame qualificato tra le due donne, al di là della mera affettività che può normalmente intercorrere tra genitori e figli. E ciò anche tenuto conto della netta cesura del rapporto filiale con il padre. Ne consegue che, ad oggi, la ricorrente è l'unica figura familiare di riferimento per la giovane e, in maniera del tutto speculare, il benessere della figlia rappresenta l'unica ragione sottesa alle scelte di vita dell'istante, disposta a lasciare la madre e la EL (oltre all'oramai ex coniuge) in Grecia, al fine di reperire sul territorio italiano le risorse economiche necessarie a sostenere la figlia nel suo percorso universitario (cfr. verbale “Mia madre e mia EL sono in Grecia. Manco dalla Grecia dal 2021. Ho solo questa figlia. Siamo solo noi due. I rapporti con mia figlia sono ottimi. Ci frequentiamo. Io lavoro per lei. Ho pagato tutto. Suo padre non le ha dato niente”). A fronte di tale rapporto certamente riconducibile alla vita familiare ex art. 8 CEDU, non rileva l'attuale assenza di convivenza tra la ricorrente e la figlia, posto che un simile requisito non è richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione speciale, quand'anche fondata sui soli legami familiari e stante la natura dell'impiego svolto dapprima dalla figlia e successivamente dalla madre. Del resto, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente abbia iniziato a prestare attività lavorativa in regola in qualità di colf a partire dall'aprile 2023 (cfr. doc. 13d), subentrando nel contratto di lavoro domestico stipulato dalla figlia nel dicembre 2021 in regime di convivenza presso l'abitazione della datrice di lavoro (cfr. doc. 6), dove peraltro risultava ospitata la stessa ricorrente a partire dal marzo 2022 (cfr. doc. 8). In seguito al decesso dell'assistita e dell'interruzione del rapporto di lavoro nel giugno 2023, l'istante ha reperito svariati impieghi nell'agosto, nel settembre e nel novembre 2023, due dei quali a tempo indeterminato, seppur a tempo parziale e senza regime di convivenza, dimostrando così di aver saputo intrecciare una solida rete di relazioni professionali nel territorio di Forlì e di poter così reperire impieghi nel settore dell'assistenza domestica e domiciliare, come da ultimo avvenuto nel luglio 2024 (cfr. doc. 25 e 26) con la stipulazione di un ulteriore contratto a tempo indeterminato. In virtù di tali impieghi, la ricorrente ha percepito modesti guadagni (cfr. ECP aggiornato al maggio 2024; buste paga;
CU 2023 e 2024): oltre € 7.000 nell'anno 2023, oltre € 4.500 nei primi otto mesi dell'anno 2024. La ricorrente è stata in grado di assistere moralmente ed economicamente la figlia negli studi intrapresi (cfr. attestato di laurea triennale conseguita nel luglio 2023; iscrizione da ottobre 2023 al corso di laurea magistrale di European legal studies;
attestato esami sostenuti e frequenza dell'ottobre 2024). Attualmente, l'istante gode di autonomia abitativa e risiede nel territorio di Forlì in forza di regolare contratto di locazione, da ultimo rinnovato sino a giugno 2025 (cfr. doc. 24), mentre la figlia si è stabilita a Torino a partire dall'ottobre 2023, requisito richiesto al fine di beneficiare di una borsa di studio, con un presumibile e almeno parziale alleggerimento del sostegno economico fornito dalla madre, che, ad ogni modo, rimane fonte di un serio supporto morale. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato di essersi ben inserita nel Paese ospitante anche sotto il profilo linguistico, avendo reso l'audizione senza l'ausilio di interprete.
Appare, dunque, che nel caso di specie il vissuto della ricorrente integri pienamente tanto una vita familiare quanto una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e, dunque, dell'art. 19 co.
1.1 terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/1998. Ad oggi, l'istante si trova sul territorio italiano da oltre quattro anni e qui ha radicato una propria identità sociale, avviando un percorso di integrazione sociale, lavorativo e linguistico promettente, oltre che ispirato ai principi di solidarietà sociale, e ciò nell'interesse primario della figlia, cittadina europea stabilitasi anch'essa in Italia. Ecco allora che un eventuale rimpatrio verso il suo Paese di origine, l'Albania, lasciato oltre vent'anni addietro e dove non vanta alcun legame familiare, rappresenterebbe un'indebita ingerenza nella sua vita privata e familiare, un'interferenza né proporzionata e neppure giustificata alla luce del disposto di cui all'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, che consente il sacrificio dell'interesse privatistico “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato da parte resistente.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine. 8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 09/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 09/01/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6843/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. ROPPO FRANCESCO RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “Voglia il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E reietta ogni diversa istanza ed eccezione: nel merito, dichiarare il diritto soggettivo della stessa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. Parte_1
19, c. 1.2, TUI (in relazione all'art. 19 c. 1.1, TUI vecchia formulazione applicabile al caso de quo ratione temporis), nonché ex art. 5, c. 6, TUI in relazione all' art 8 CEDU e conseguentemente riconoscere alla ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e disporre la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Con il favore delle spese di lite. Si insiste per la liquidazione del compenso come da nota già depositata con allegati”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 13.5.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, cittadina albanese nata l'[...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole il 16.4.2024. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, sez. Forlì-Cesena: “…la richiedente non ha documentato lo svolgimento di adeguata attività lavorativa, né la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, formazione o lo svolgimento di attività di volontariato […] e che, per quanto attiene all'unità familiare, questa non appare sufficientemente fondata ex art. 8 CEDU, non rientrando il legame tra genitori e figli maggiorenni nella nozione di vita familiare secondo l'interpretazione della Corte EDU”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare in Italia, evidenziando, in fatto: di essere cittadina albanese, ma di aver vissuto negli ultimi ventiquattro anni in Grecia, unitamente al marito, suo connazionale e alla figlia, nata nel 2002 e cittadina greca;
di essersi ricongiunta nel 2021 alla figlia, che si era precedentemente stabilita in Italia nel 2020 per motivi di studio, nonostante la contrarietà del padre;
di aver interrotto i rapporti con il marito per fornire sostegno economico e morale alla figlia, con la quale ha convissuto sino al 2022; di aver interrotto il rapporto di convivenza per ragioni legate unicamente alla percezione da parte della ragazza di una borsa di studio, per cui era richiesta la residenza nel territorio di Torino;
di aver sempre lavorato in qualità di badante e di essere subentrata al lavoro della figlia nell'aprile 2023.
1.3. In data 15.4.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_1
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamandosi alla documentazione trasmessa dalla Questura.
1.5. Quindi la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente che all'udienza del 24.9.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “sono venuta nel 2021 insieme a mia figlia per farla studiare. Mia figlia era iscritta a giurisprudenza a Torino in lingua inglese. Era andata a Torino perché lì c'è la facoltà in lingua inglese. Si dà atto che la ricorrente piange. Ho litigato con mio marito perché non voleva che venisse in Italia a studiare. Voleva che studiasse in Grecia. Ma in Grecia non c'era la possibilità che ha qui in Italia. Mio marito non voleva contribuire economicamente. Mia figlia ha interrotto i rapporti con il padre. Io mi sono divorziata. Mia figlia aveva 18 anni quando è venuta in Italia. Non appena ha terminato la scuola in Grecia è venuta in Italia. Io sono venuta in Italia con lei. Mia figlia è greca mentre io sono albanese. Mia figlia sta facendo la magistrale a Torino. E io sono a Forlì dove lavoro. Inizialmente sono stata 6 mesi a Torino con mia figlia ma era difficile trovare lavoro. Tramite un'amica albanese ho trovato lavoro a Forlì. Sto lavorando. Abito insieme ad altre tre donne (una ucraina e altre due straniere). Così suddividiamo le spese. Sono lontana da 24 anni dall'Albania. In Albania non ho nessuno. Mia madre e mia EL sono in Grecia. Manco dalla Grecia dal 2021. Ho solo questa figlia. Siamo solo noi due. I rapporti con mia figlia sono ottimi. Ci frequentiamo. Io lavoro per lei. Ho pagato tutto. Suo padre non le ha dato niente”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di documentazione integrativa. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.6. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con cui la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
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2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Forlì-Cesena, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso, dal quale risulta l'invio di apposita pec da parte del difensore in data 28.7.2022, con richiesta di appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale). Del resto, lo stesso Questore, nel richiedere il parere vincolante alla competente CT, conformemente al disposto di cui all'art. 19 co.
1.2 D.lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020, ha evidentemente ritenuto applicabile la disciplina anteriore alle disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. D'altronde, la nozione di vita privata, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, è ampia e insuscettibile di esatta delimitazione e ricomprende una pluralità di proiezioni dell'identità fisica e psichica dell'individuo fra le quali possono annoverarsi: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (cfr. sentenza del 16.12.1992, n. 13710/88, c. Per_1
Germania, § 29), incluse quelle di natura professionale o lavorativa (cfr. sentenza del 28.01.2003, n. 44647/1998, Peck c. Regno Unito, § 57; cfr. sentenza del 05.09.2017, n. 61496/2008, Bărbulescu v. Romania,
§ 71); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (cfr. sentenza del 29.04.2002, n. 2346/2002, Pretty c. Regno Unito, § 61). Considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of Per_2
'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”). Allo stesso modo, l'autonoma nozione di vita familiare assume nella giurisprudenza della Corte EDU un significato più ampio di quello tradizionale e viene essenzialmente definito come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente (cfr. sentenza del 13.06.1979, n. 6833/74, c. Belgio, § 31), sul presupposto dell'esistenza reale di stretti legami personali vantati dallo Per_3 straniero sul territorio nazionale, anche di fatto, purché dimostrabili da evidenze concrete (tra le altre, cfr. sentenza del 22.4.1997, n. 21839/1993, X, Y and Z c. Regno Unito, § 36; sentenza del 24.01.2017, n. 25358/2012, e c. Italia § 140; sentenza del 21.10.2015, cause riunite n. 18766/2011 e Per_4 Per_5
36030/2011, e altri c. Italia, § 130). La vita familiare rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU può Per_6 ricomprendere anche le relazioni esistenti tra genitori e figli adulti o tra fratelli adulti, in taluni casi richiedendo la dimostrazione di elementi di dipendenza tra i familiari diversi e ulteriori rispetto ai naturali legami emotivi (cfr. sentenza del 14.02.2019, n. 57433/2015, c. Italia, § 37; sentenza dell'11.12.2018, Per_7
n. 65550/13, Belli and Arquier-Martinez c. Svizzera, § 65; sentenza 7.12.2021, c. Danimarca, § 174) in Per_8 altri escludendola, in particolare in fattispecie relative a giovani adulti non ancora legati ad una famiglia propria e diversa da quella di origine (cfr. sentenza del 23.06.2008, n. 1638/2003, c. Austria, §§ 62 Per_9
e 64; sentenza del 15.01.2019, n. 37115/2011, Yeshtla v. Paesi Bassi § 32).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione una situazione di vita privata e familiare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, anche avuto riguardo all'art. 8 CEDU. Del resto, la ricorrente, donna adulta di anni 51, ha dimostrato di vantare un serio legame con la figlia cittadina greca e residente in Italia per ragioni di studio da circa cinque anni. Tale rapporto deve ritenersi, nel caso di specie, pienamente attratto nell'alveo di tutela garantito dall'art. 8 CEDU, norma cui è ancorato l'articolo 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 e, in particolare, nella nozione di vita familiare conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sopra richiamata.
Ciò in quanto se da un lato è vero che solitamente non può parlarsi di vita familiare tra genitori e figli adulti in assenza di elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi (cfr. pag. 113, Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, Right to respect for private and family life, home and correspondence Updated on 31 August 2024, reperibile all'indirizzo https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng «In immigration cases, there will be no “family life” between parents and adult children unless they can demonstrate additional elements of dependence other than normal emotional ties (Kwaky-Nti and UF v. the Netherlands (dec.), 2000; IV v. Latvia [GC], 2003, § 97; A.S. v. Switzerland, 2015, § 49; VI v. Denmark, 2018, §§ 35 and 44). However, such ties may be taken into account under the head of “private life” (IV v. Latvia [GC], 2003). Furthermore, the Court has accepted in a number of cases concerning young adults who have not yet founded a family of their own that their relationship with their parents and other close family members also constituted family life ( v. Austria [GC], 2008, § 62; RK v. Per_9 the Netherlands, 2020, §§ 63-64; v. France, 2010, § 38). In other cases, the Court found that the Per_10 applicants could not invoke family relationships to their adult children due to the non-existence of elements of dependency. Nevertheless, the Court has considered that family relations with adult children are not completely irrelevant to the assessment of the applicants' family situation (see notably SA v. Denmark [GC], 2021, § 174 and the references therein»), d'altra parte, nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di vantare con la figlia maggiorenne (di anni 22) quegli ulteriori legami che giustificano il riconoscimento della tutela invocata.
Occorre infatti dare atto della peculiare situazione dell'istante, lontana dal suo Paese di origine, l'Albania, da oltre ventiquattro anni, in virtù del trasferimento in Grecia con il coniuge e del successivo stabilimento nel Paese ellenico, dove nel 2002 è nata la figlia, oggi cittadina greca. Come dichiarato dalla ricorrente in udienza, il trasferimento in Italia, avvenuto nel 2021, è stato motivato unicamente dalla volontà di sostenere moralmente ed economicamente la figlia, osteggiata dal padre nella scelta di studiare presso l'Università di Torino e di perseguire così i propri interessi (cfr. verbale d'udienza del 24.9.2024 “sono venuta nel 2021 insieme a mia figlia per farla studiare. Mia figlia era iscritta a giurisprudenza a Torino in lingua inglese. Era andata a Torino perché lì c'è la facoltà in lingua inglese”). Ciò ha provocato non solo una frattura nel rapporto tra la giovane e il padre, ma soprattutto la scelta della ricorrente di porre fine alla sua vita coniugale nell'esclusivo interesse della figlia, all'epoca appena maggiorenne (cfr. verbale “Ho litigato con mio marito perché non voleva che venisse in Italia a studiare. Voleva che studiasse in Grecia. Ma in Grecia non c'era la possibilità che ha qui in Italia. Mio marito non voleva contribuire economicamente. Mia figlia ha interrotto i rapporti con il padre. Io mi sono divorziata. Mia figlia aveva 18 anni quando è venuta in Italia”). Tale decisione e ciò che ne è conseguito, ossia il divorzio e l'immediato trasferimento al seguito della giovane in un diverso Paese, appaiono circostanze di fatto espressive di un legame qualificato tra le due donne, al di là della mera affettività che può normalmente intercorrere tra genitori e figli. E ciò anche tenuto conto della netta cesura del rapporto filiale con il padre. Ne consegue che, ad oggi, la ricorrente è l'unica figura familiare di riferimento per la giovane e, in maniera del tutto speculare, il benessere della figlia rappresenta l'unica ragione sottesa alle scelte di vita dell'istante, disposta a lasciare la madre e la EL (oltre all'oramai ex coniuge) in Grecia, al fine di reperire sul territorio italiano le risorse economiche necessarie a sostenere la figlia nel suo percorso universitario (cfr. verbale “Mia madre e mia EL sono in Grecia. Manco dalla Grecia dal 2021. Ho solo questa figlia. Siamo solo noi due. I rapporti con mia figlia sono ottimi. Ci frequentiamo. Io lavoro per lei. Ho pagato tutto. Suo padre non le ha dato niente”). A fronte di tale rapporto certamente riconducibile alla vita familiare ex art. 8 CEDU, non rileva l'attuale assenza di convivenza tra la ricorrente e la figlia, posto che un simile requisito non è richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione speciale, quand'anche fondata sui soli legami familiari e stante la natura dell'impiego svolto dapprima dalla figlia e successivamente dalla madre. Del resto, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente abbia iniziato a prestare attività lavorativa in regola in qualità di colf a partire dall'aprile 2023 (cfr. doc. 13d), subentrando nel contratto di lavoro domestico stipulato dalla figlia nel dicembre 2021 in regime di convivenza presso l'abitazione della datrice di lavoro (cfr. doc. 6), dove peraltro risultava ospitata la stessa ricorrente a partire dal marzo 2022 (cfr. doc. 8). In seguito al decesso dell'assistita e dell'interruzione del rapporto di lavoro nel giugno 2023, l'istante ha reperito svariati impieghi nell'agosto, nel settembre e nel novembre 2023, due dei quali a tempo indeterminato, seppur a tempo parziale e senza regime di convivenza, dimostrando così di aver saputo intrecciare una solida rete di relazioni professionali nel territorio di Forlì e di poter così reperire impieghi nel settore dell'assistenza domestica e domiciliare, come da ultimo avvenuto nel luglio 2024 (cfr. doc. 25 e 26) con la stipulazione di un ulteriore contratto a tempo indeterminato. In virtù di tali impieghi, la ricorrente ha percepito modesti guadagni (cfr. ECP aggiornato al maggio 2024; buste paga;
CU 2023 e 2024): oltre € 7.000 nell'anno 2023, oltre € 4.500 nei primi otto mesi dell'anno 2024. La ricorrente è stata in grado di assistere moralmente ed economicamente la figlia negli studi intrapresi (cfr. attestato di laurea triennale conseguita nel luglio 2023; iscrizione da ottobre 2023 al corso di laurea magistrale di European legal studies;
attestato esami sostenuti e frequenza dell'ottobre 2024). Attualmente, l'istante gode di autonomia abitativa e risiede nel territorio di Forlì in forza di regolare contratto di locazione, da ultimo rinnovato sino a giugno 2025 (cfr. doc. 24), mentre la figlia si è stabilita a Torino a partire dall'ottobre 2023, requisito richiesto al fine di beneficiare di una borsa di studio, con un presumibile e almeno parziale alleggerimento del sostegno economico fornito dalla madre, che, ad ogni modo, rimane fonte di un serio supporto morale. Inoltre, la ricorrente ha dimostrato di essersi ben inserita nel Paese ospitante anche sotto il profilo linguistico, avendo reso l'audizione senza l'ausilio di interprete.
Appare, dunque, che nel caso di specie il vissuto della ricorrente integri pienamente tanto una vita familiare quanto una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU e, dunque, dell'art. 19 co.
1.1 terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/1998. Ad oggi, l'istante si trova sul territorio italiano da oltre quattro anni e qui ha radicato una propria identità sociale, avviando un percorso di integrazione sociale, lavorativo e linguistico promettente, oltre che ispirato ai principi di solidarietà sociale, e ciò nell'interesse primario della figlia, cittadina europea stabilitasi anch'essa in Italia. Ecco allora che un eventuale rimpatrio verso il suo Paese di origine, l'Albania, lasciato oltre vent'anni addietro e dove non vanta alcun legame familiare, rappresenterebbe un'indebita ingerenza nella sua vita privata e familiare, un'interferenza né proporzionata e neppure giustificata alla luce del disposto di cui all'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, che consente il sacrificio dell'interesse privatistico “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato da parte resistente.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine. 8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna, il 09/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti