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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8545 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 7863/2025 avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Parte_1 C.F._1
Direzionale, Edificio G8, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrante, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
CI De PE n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 28.03.2025, la ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 642/2024) per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento, con
1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia.
Contestava le conclusioni del C.T.U con le quali veniva accertato che: “Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento/assistenza continua”, deducendo la sommaria valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico grave e complesso, tale da considerarlo impossibilitato alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo ad le seguenti patologie: Parte_1
“[…] Spondilodiscoartrosi; accentuata cifosi dorsale con ipomobilità del rachide dorsolombare
(riduzione percentuale della capacità lavorativa = 35% - codd. 7009-7010 in concorrenze, in analogia) 2. Pregressa neoplasia mammaria destra trattato nel novembre 2022 con QUART QSE
e BLS cavo ascellare omolaterale (non presente esame istologico stadiativo); la ricorrente è stata sottoposta a radioterapia dal 30.01.2023 al 17.02.2023 ed è attualmente in ormonoterapia adiuvante con letrozolo, farmaco gravato da effetti collaterali (vampate, ipertensione arteriosa, artralgie e mialgie). La neoplasia allo stato deve essere considerata con prognosi probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica in considerazione del breve intervallo di tempo
2 intercorso dalla asportazione della neoplasia (riduzione percentuale della capacità lavorativa =
100% - cod. 9325) 3. Sindrome depressiva endoreattiva grave, con sintomi psicotici (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 40% - cod. 2206)”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta:” […] Si ritiene, pertanto, che la sig.ra nata in [...]_1
(Na) il 27.03.1947, presenti una invalidità con totale inabilità lavorativa 100% (cento%)
(applicando il calcolo riduzionistico per patologie coesistenti e rapportando il complesso delle affezioni riscontrate alla capacità lavorativa complessiva della ricorrente). Sulla base della documentazione allegata ai fascicoli la inabilità lavorativa del 100% può essere retrodatata all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (25.05.2023). La ricorrente è autonoma nei cambi posturali, deambula autonomamente, è orientata nel tempo e nello spazio e non presenta deficit mnesici;
ella è in grado di espletare autonomamente la gran parte delle attività di base e strumentali della vita quotidiana. E' stata effettuata da me personalmente una valutazione ADL ed IADL che hanno condotto ai seguenti punteggi: ADL = 5/6; IADL = 6/8. In particolare la ricorrente presenta le seguenti limitazioni nell'espletamento delle Attività di Base della Vita
DI : • Presenta occasionale incontinenza urinaria E delle Attività Strumentali della Vita
DI: • E' in grado di effettuare piccoli acquisti nei negozi se accompagnata • Prende le medicine se sono preparate in anticipo ed in dosi separate”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava dunque, la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento/assistenza continua.”
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Va altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che la ricorrente, nonostante sia stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, il prof. dott. ha evidenziato che le patologie sofferte CP_3 non incidono sullo stato di salute della ricorrente, a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
3 Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal prof. dott. , tali doglianze non CP_3 possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
In particolare di nessun pregio appaiono i rilievi svolti dal dr. nella Persona_1 relazione di parte del 23.1.2025 il quale censura le valutazioni medico-legali del CTU dr. CP_3 senza neanche aver provveduto alla visita della ricorrente e alla raccolta dei dati anamnestici né tantomeno aver partecipato alle operazioni peritali;
infatti il dr. , privo di specializzazione Per_2 in materia medico-legale , effettuata una relazione “ a tavolino” limitandosi a operare rilievi critici sulla perizia sottoposta alla sua lettura.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt.
76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
22.10.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale iscritta al R.G. n. 7863/2025 avente ad oggetto: opposizione a seguito di per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
CP_1
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli, Centro Parte_1 C.F._1
Direzionale, Edificio G8, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ferrante, che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Presidente p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via
CI De PE n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: in accoglimento dell'opposizione, accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o dalla data diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data 28.03.2025, la ricorrente esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. 642/2024) per accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per la indennità di accompagnamento, con
1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 25.05.2023, o da quella diversa ritenuta in giustizia.
Contestava le conclusioni del C.T.U con le quali veniva accertato che: “Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento/assistenza continua”, deducendo la sommaria valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione del consulente e dell'accertamento sanitario eseguito, in virtù delle proprie condizioni sanitarie, in quanto portatore di un quadro clinico grave e complesso, tale da considerarlo impossibilitato alla autonoma deambulazione durante l'intera giornata.
Tanto premesso, con la presente opposizione, la ricorrente concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ovvero da quella diversa ritenuta in giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese.
Acquisita la documentazione prodotta, disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP e disattesa la richiesta di rinnovo della c.t.u., l'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato e va rigettato.
Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, il co. 6 art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il consulente ha accertato in capo ad le seguenti patologie: Parte_1
“[…] Spondilodiscoartrosi; accentuata cifosi dorsale con ipomobilità del rachide dorsolombare
(riduzione percentuale della capacità lavorativa = 35% - codd. 7009-7010 in concorrenze, in analogia) 2. Pregressa neoplasia mammaria destra trattato nel novembre 2022 con QUART QSE
e BLS cavo ascellare omolaterale (non presente esame istologico stadiativo); la ricorrente è stata sottoposta a radioterapia dal 30.01.2023 al 17.02.2023 ed è attualmente in ormonoterapia adiuvante con letrozolo, farmaco gravato da effetti collaterali (vampate, ipertensione arteriosa, artralgie e mialgie). La neoplasia allo stato deve essere considerata con prognosi probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica in considerazione del breve intervallo di tempo
2 intercorso dalla asportazione della neoplasia (riduzione percentuale della capacità lavorativa =
100% - cod. 9325) 3. Sindrome depressiva endoreattiva grave, con sintomi psicotici (riduzione percentuale della capacità lavorativa = 40% - cod. 2206)”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota attraverso l'esame della documentazione medica esibita dall'istante, procedeva ad esame obiettivo-peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta:” […] Si ritiene, pertanto, che la sig.ra nata in [...]_1
(Na) il 27.03.1947, presenti una invalidità con totale inabilità lavorativa 100% (cento%)
(applicando il calcolo riduzionistico per patologie coesistenti e rapportando il complesso delle affezioni riscontrate alla capacità lavorativa complessiva della ricorrente). Sulla base della documentazione allegata ai fascicoli la inabilità lavorativa del 100% può essere retrodatata all'epoca di presentazione della domanda amministrativa (25.05.2023). La ricorrente è autonoma nei cambi posturali, deambula autonomamente, è orientata nel tempo e nello spazio e non presenta deficit mnesici;
ella è in grado di espletare autonomamente la gran parte delle attività di base e strumentali della vita quotidiana. E' stata effettuata da me personalmente una valutazione ADL ed IADL che hanno condotto ai seguenti punteggi: ADL = 5/6; IADL = 6/8. In particolare la ricorrente presenta le seguenti limitazioni nell'espletamento delle Attività di Base della Vita
DI : • Presenta occasionale incontinenza urinaria E delle Attività Strumentali della Vita
DI: • E' in grado di effettuare piccoli acquisti nei negozi se accompagnata • Prende le medicine se sono preparate in anticipo ed in dosi separate”.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava dunque, la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento.
All'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “Non sussistono, pertanto, i requisiti sanitari per l'attribuzione della indennità di accompagnamento/assistenza continua.”
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie indicate nel presente ricorso in opposizione, in ragione delle quali è pervenuto al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
Va altresì ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
In particolare, il giudice di legittimità, nel riepilogare la condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ha sottolineato la necessaria contestuale presenza di due condizioni: l'invalidità civile totale e, in aggiunta, l'impossibilità di deambulare autonomamente o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (Cass. n. 19545/2016).
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che la ricorrente, nonostante sia stata riconosciuta invalida nella misura del 100%, è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Nella specie, dunque, non vi è né carenza di valutazione medico-legale, né contraddittorietà della stessa ma, al contrario, il prof. dott. ha evidenziato che le patologie sofferte CP_3 non incidono sullo stato di salute della ricorrente, a tal punto da comprometterne definitivamente la capacità deambulativa.
3 Va, infine, osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico- giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione di precedenti esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal prof. dott. , tali doglianze non CP_3 possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav.
20/02/2009, n. 4254).
In particolare di nessun pregio appaiono i rilievi svolti dal dr. nella Persona_1 relazione di parte del 23.1.2025 il quale censura le valutazioni medico-legali del CTU dr. CP_3 senza neanche aver provveduto alla visita della ricorrente e alla raccolta dei dati anamnestici né tantomeno aver partecipato alle operazioni peritali;
infatti il dr. , privo di specializzazione Per_2 in materia medico-legale , effettuata una relazione “ a tavolino” limitandosi a operare rilievi critici sulla perizia sottoposta alla sua lettura.
Alla luce di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
3. In punto di spese, avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt.
76 – commi 1, 2 e 3 – e 77 D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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