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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/02/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 6568/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
10/05/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano BAIETTA del Foro di Verona e dall'Avv. Ennio FRATTINI del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso lo studio dei quali eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 06/03/2020 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Cerea (VR) al n.
2 - parte I - anno 2020, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di trasferire la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
3) L'abitazione coniugale, con arredi e corredi, sita in Cerea (VR), via San Zeno, n.
125, di proprietà di , resta in godimento e disponibilità esclusiva Parte_1
della stessa, la quale continuerà a vivere in essa assumendone ogni onere e spesa.
4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla pertanto dovrà l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
5) L'autovettura Fiat 500 targata ES038YS e la moto UM LE targata
EL56560, intestate a e da lui acquistate, rimarranno di Parte_2
proprietà dello stesso che ne assume integralmente, a far data da oggi, ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione. Il tutto senza nulla pretendere da
, neppure a titolo di regresso e/o rivalsa, quindi impegnandosi Parte_1
anche a tenere quest'ultima indenne da ogni pretesa economica dovesse a lei pervenire relativamente all'utilizzo dei suddetti veicoli. , a sua Parte_1
volta e per quanto necessario, si impegna fin d'ora a trasferire a
[...]
o a terzi da quest'ultimo indicati ogni suo diritto sui suddetti veicoli senza Parte_2
pretendere alcun corrispettivo ma senza alcuna spesa a suo carico e con esclusione di ogni garanzia.
2 6) L'autovettura Ford TA targata EG973LH, intestata a e da Parte_1
lei acquistata, rimarrà di proprietà della stessa che ne assume integralmente, a far data da oggi, ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione. Il tutto senza nulla pretendere da neppure a titolo di regresso e/o rivalsa, quindi Parte_2
impegnandosi anche a tenere quest'ultimo indenne da ogni pretesa economica dovesse a lui pervenire relativamente all'utilizzo del suddetto veicolo.
[...]
, a sua volta e per quanto necessario, si impegna fin d'ora a trasferire a Parte_2
o a terzi da quest'ultima indicati ogni suo diritto sul suddetto Parte_1
veicolo senza pretendere alcun corrispettivo ma senza alcuna spesa a suo carico e con esclusione di ogni garanzia.
7) I risparmi depositati nel conto corrente intestato a ed acceso Parte_1
presso Unicredit Banca - Filiale di Cerea (IBAN [...])
restano nella esclusiva titolarità e disponibilità di . Parte_1
8) I risparmi depositati nel conto corrente intestato anche a ed Parte_2
acceso presso Banco Posta (IBAN [...]), nonché i buoni fruttiferi postali, restano nella esclusiva titolarità \ contitolarità e disponibilità di
Parte_2
9) a far data dalla pronuncia di separazione, si accollerà per Parte_1
intero (senza garantire però la liberazione di da parte del Parte_2
creditore ipotecario, ma impegnandosi a fare quanto possibile per liberarlo e comunque, nei rapporti interni, a tenerlo indenne dalle eventuali pretese) il debito contratto unitamente dai coniugi con Deutsche Bank S.p.a. Resteranno a carico di tutti i costi (tasse, spese e competenze) eventualmente Parte_2
necessari alla sua liberazione dal suddetto rapporto.
3 10) si impegna a liberare dal creditore Parte_2 Parte_1
Findomestic Banca S.p.a. e comunque a tenerla indenne dalle eventuali pretese.
11) I coniugi dichiarano di aver provveduto in autonomia e di comune accordo alla divisione dei restanti beni, risparmi e investimenti comuni e pertanto, fermo quanto suddetto, ciascun coniuge rimarrà nella piena proprietà o titolarità di quanto intestato o comunque in suo possesso.
12) Dichiarare compensate le spese legali.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1427 pubblicata il 18/06/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
5
N. 6568/2024 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. Ernesto D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA Antonella GUERRA GIUDICE
DOTT. Massimo VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 473-bis 49 c.p.c., con ricorso depositato in data
10/05/2024
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano BAIETTA del Foro di Verona e dall'Avv. Ennio FRATTINI del Foro di Verona, come da mandato in atti, presso lo studio dei quali eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
1 CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
celebrato il 06/03/2020 e trascritto nel Registro degli atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Cerea (VR) al n.
2 - parte I - anno 2020, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n.
396/2000.
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di trasferire la propria residenza ove lo ritenga più opportuno.
3) L'abitazione coniugale, con arredi e corredi, sita in Cerea (VR), via San Zeno, n.
125, di proprietà di , resta in godimento e disponibilità esclusiva Parte_1
della stessa, la quale continuerà a vivere in essa assumendone ogni onere e spesa.
4) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, nulla pertanto dovrà l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
5) L'autovettura Fiat 500 targata ES038YS e la moto UM LE targata
EL56560, intestate a e da lui acquistate, rimarranno di Parte_2
proprietà dello stesso che ne assume integralmente, a far data da oggi, ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione. Il tutto senza nulla pretendere da
, neppure a titolo di regresso e/o rivalsa, quindi impegnandosi Parte_1
anche a tenere quest'ultima indenne da ogni pretesa economica dovesse a lei pervenire relativamente all'utilizzo dei suddetti veicoli. , a sua Parte_1
volta e per quanto necessario, si impegna fin d'ora a trasferire a
[...]
o a terzi da quest'ultimo indicati ogni suo diritto sui suddetti veicoli senza Parte_2
pretendere alcun corrispettivo ma senza alcuna spesa a suo carico e con esclusione di ogni garanzia.
2 6) L'autovettura Ford TA targata EG973LH, intestata a e da Parte_1
lei acquistata, rimarrà di proprietà della stessa che ne assume integralmente, a far data da oggi, ogni spesa e ogni rischio inerente alla circolazione. Il tutto senza nulla pretendere da neppure a titolo di regresso e/o rivalsa, quindi Parte_2
impegnandosi anche a tenere quest'ultimo indenne da ogni pretesa economica dovesse a lui pervenire relativamente all'utilizzo del suddetto veicolo.
[...]
, a sua volta e per quanto necessario, si impegna fin d'ora a trasferire a Parte_2
o a terzi da quest'ultima indicati ogni suo diritto sul suddetto Parte_1
veicolo senza pretendere alcun corrispettivo ma senza alcuna spesa a suo carico e con esclusione di ogni garanzia.
7) I risparmi depositati nel conto corrente intestato a ed acceso Parte_1
presso Unicredit Banca - Filiale di Cerea (IBAN [...])
restano nella esclusiva titolarità e disponibilità di . Parte_1
8) I risparmi depositati nel conto corrente intestato anche a ed Parte_2
acceso presso Banco Posta (IBAN [...]), nonché i buoni fruttiferi postali, restano nella esclusiva titolarità \ contitolarità e disponibilità di
Parte_2
9) a far data dalla pronuncia di separazione, si accollerà per Parte_1
intero (senza garantire però la liberazione di da parte del Parte_2
creditore ipotecario, ma impegnandosi a fare quanto possibile per liberarlo e comunque, nei rapporti interni, a tenerlo indenne dalle eventuali pretese) il debito contratto unitamente dai coniugi con Deutsche Bank S.p.a. Resteranno a carico di tutti i costi (tasse, spese e competenze) eventualmente Parte_2
necessari alla sua liberazione dal suddetto rapporto.
3 10) si impegna a liberare dal creditore Parte_2 Parte_1
Findomestic Banca S.p.a. e comunque a tenerla indenne dalle eventuali pretese.
11) I coniugi dichiarano di aver provveduto in autonomia e di comune accordo alla divisione dei restanti beni, risparmi e investimenti comuni e pertanto, fermo quanto suddetto, ciascun coniuge rimarrà nella piena proprietà o titolarità di quanto intestato o comunque in suo possesso.
12) Dichiarare compensate le spese legali.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1427 pubblicata il 18/06/2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, omologava la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 49 c.p.c. e rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio, proposta cumulativamente.
I coniugi, in questa sede, chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2
lett. b) Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
4 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla sentenza di separazione personale passata in giudicato sono decorsi i termini di legge.
Vanno, pertanto, recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 11/02/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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